Caterina Claudi

Caterina Claudi Consulenza dedicata al Settore
Consulente

La Commissione europea presenta mercoledì l’Affordable Housing Act, il regolamento che darebbe a comuni e regioni il pot...
06/09/2026

La Commissione europea presenta mercoledì l’Affordable Housing Act, il regolamento che darebbe a comuni e regioni il potere di limitare gli affitti brevi nelle città dove le case costano troppo rispetto ai redditi.

Al di là dei numeri, il cambiamento è soprattutto giuridico. Gli affitti brevi sono un’attività economica coperta dalla direttiva europea sui servizi, e le restrizioni comunali hanno prodotto anni di contenzioso: già nel 2020 la Corte di giustizia aveva riconosciuto che contrastare la carenza di alloggi accessibili può giustificare limiti alle locazioni brevi, purché proporzionati.

Il nuovo regolamento non ribalta quel quadro, riduce l’incertezza fissando quando una restrizione è compatibile con il diritto dell’Unione. Trattandosi di regolamento non servirà una legge italiana di recepimento, ma serviranno i provvedimenti dei singoli comuni per applicare i limiti. Il testo circolato resta una bozza destinata a cambiare e dovrà passare da Parlamento e Consiglio.

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Da oggi 2 Agosto 2026 diventa operativi gli obblighi di trasparenza  con cui l’Unione Europea disciplina lo sviluppo e l...
02/08/2026

Da oggi 2 Agosto 2026 diventa operativi gli obblighi di trasparenza con cui l’Unione Europea disciplina lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

𝐋’𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐈, 𝐦𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐚𝐩𝐩𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐀𝐈 𝐨 𝐦𝐞𝐧𝐨.

Entrata in vigore e destinatari
Dal 2 agosto 2026 diventano operativi gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Act (Reg. UE 2024/1689). Le norme si applicano a:

Fornitori: chi sviluppa e immette sul mercato o mette in servizio sistemi/modelli di IA con il proprio nome/marchio.

Deployer (utilizzatori professionali): persone o enti che usano la IA nell’esercizio della propria attività (escluse le attività personali non professionali).

Per agevolare il rispetto di tali regole, la Commissione europea ha pubblicato un Codice di condotta (10 giugno 2026) e Orientamenti pratici (20 luglio 2026).

Obblighi per i Fornitori di IA
Interazione diretta con le persone (es. chatbot): Devono informare chiaramente l’utente che sta interagendo con una IA.

Eccezioni: Se l’origine artificiale è del tutto evidente, oppure se il sistema è autorizzato per legge al contrasto dei reati.

Contenuti sintetici (audio, immagini, video, testi): Devono inserire marcatori leggibili meccanicamente (es. watermark o metadati) che rendano rilevabile la natura artificiale del contenuto.

Proroga: Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, l’obbligo è differito al 2 dicembre 2026 (Reg. UE 2026/1744).

Eccezioni: Modifiche standard/minori dei dati (editing di base) o usi legati all’accertamento di reati.

Obblighi per gli Utilizzatori (Deployer)
Chi pubblica deepfake (video/audio/immagini manipolati) o testi generati da IA d’interesse pubblico deve dichiarare chiaramente l’origine artificiale del contenuto.

Eccezioni per i testi generati da IA: L’obbligo di dichiarazione non si applica se il testo è sottoposto a revisione umana/controllo editoriale e c’è un responsabile editoriale identificabile.

Oggi la nostra Martina si è laureata e a studio noi ne siamo tutti fieri anche Rino che sarà stato li in un agili a guar...
20/07/2026

Oggi la nostra Martina si è laureata e a studio noi ne siamo tutti fieri anche Rino che sarà stato li in un agili a guardati con il suo sorriso sornione ….

“Non smettere mai di imparare, perché la vita non smette mai di insegnare”

Congratulazioni Dottoressa Martina da tutti noi Rino compreso ovviamente
🎓❤️

26/06/2026

Miniere di Carbonia e team building


2026

Bello ritrovarvi ogni anno, gli abbracci che fanno bene al cuore,  i sorrisi  una community viva vitale … unica
26/06/2026

Bello ritrovarvi ogni anno, gli abbracci che fanno bene al cuore, i sorrisi una community viva vitale … unica


24/06/2026

𝑷𝒂𝒔𝒔𝒆𝒈𝒈𝒆𝒓𝒊+ 𝑨𝒖𝒕𝒐 𝒆/𝑩𝒊𝒄𝒊

L’emendamento di maggio 2026 ha reintrodotto l’esonero per le provvigioni legate alla vendita di “documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone”.

Da un punto di vista puramente letterale, si potrebbe temere che il veicolo sia un “trasporto di cose”. Tuttavia, la prassi smentisce questa interpretazione restrittiva: il veicolo al seguito è considerato un elemento accessorio.
L’auto (o la bicicletta) non viene spedita come merce autonoma (regolata da una polizza di carico merci), ma viene imbarcata come “bagaglio/veicolo al seguito” del passeggero. Fiscalmente, l’accessorio segue il regime del principale (“accessorium sequitur principale”). Il contratto principale resta il trasporto della persona.

Il biglietto infatti è un unico titolo di viaggio intestato ai passeggeri, all’interno del quale viene inserito lo stallo per la targa dell’auto o il supplemento bici. La provvigione viene liquidata dalla compagnia sul totale del titolo emesso.

A Bruxelles è stato raggiunto un nuovo accordo politico sui diritti dei passeggeri aerei. L’intesa è arrivata il 12 giug...
22/06/2026

A Bruxelles è stato raggiunto un nuovo accordo politico sui diritti dei passeggeri aerei.

L’intesa è arrivata il 12 giugno 2026, dopo una lunga trattativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea, Parlamento e Commissione, con l’obiettivo di aggiornare le regole su ritardi, cancellazioni, bagagli, rimborsi e pratiche considerate penalizzanti per i viaggiatori.

Scorri il carosello per scoprire i cambiamenti più importanti e capire cosa significa davvero per chi vola.

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Se hai acquistato e già saldato un pacchetto turistico e poco prima della partenza una malattia improvvisa ti impedisce ...
03/06/2026

Se hai acquistato e già saldato un pacchetto turistico e poco prima della partenza una malattia improvvisa ti impedisce di viaggiare, la situazione non va archiviata d’ufficio come una rinuncia volontaria.

La Cassazione ha chiarito che, davanti a una malattia seria, sopravvenuta e documentata, può ve**re meno lo scopo stesso del contratto di viaggio. Un pacchetto turistico tiene insieme volo, hotel e altri servizi con un obiettivo preciso: consentire al viaggiatore di godere davvero della vacanza, di quel periodo di relax, svago e riposo per cui ha pagato. Quando la malattia rende impossibile partire o vivere il viaggio, e l’impedimento sfugge alla volontà di chi parte, il tour operator non può limitarsi ad applicare le penali di una normale disdetta. Qui si apre il diritto a chiedere il rimborso di quanto versato: l’evento è imprevedibile, indipendente dalla scelta del viaggiatore e svuota di senso la finalità del contratto.

𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐩𝐞𝐫𝐨̀. 𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚. 𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚, 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚, meglio con un certificato medico che attesti l’incompatibilità con la partenza o la necessità di riposo. Solo con questi elementi il viaggiatore ha basi solide per contestare le penali e ottenere la restituzione delle somme pagate.



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Oggi giornata di incontri al
22/05/2026

Oggi giornata di incontri al

26/04/2026

Tempo di 730 e dichiarazione dei Redditi

A questo proposito, Vi ricordo un chiarimento che nel luglio del 2025 è stato specificato dalle Entrate e dal Mef precisamente con la FAQ del 17 luglio con la quale l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per la detraibilità delle spese sanitarie è possibile utilizzare il prospetto del sistema TS nel Modello Redditi PF oltre che nel modello 730 in alternativa a scontrini e ricevute varie.

Infatti con riferimento alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, aveva già chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del “servizio” web della dichiarazione dei redditi precompilata e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) in via autonoma.

In quest’ultimo caso, ovviamente, i limiti ai poteri di controllo prevvisti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014 decadono (se il contribuente accetta la dichiarazione senza modifiche, l’Agenzia non effettua controlli preventivi sui dati forniti da terzi)

Indirizzo

Via Laurentina 569
Rome
00143

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:30 - 18:00
Mercoledì 09:30 - 18:00
Giovedì 09:30 - 18:00
Venerdì 09:30 - 18:00

Telefono

+393282234203

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