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LegaleFiscale Sono tanti i Commercialisti in Torino. Le attività di consulenza non si limitano quindi alla sola consulenza fiscale ma vanno ben oltre.

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aching per imprenditori che desiderano realizzare i propri sogni nel mondo delle attività commerciali.

04/09/2026

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la riforma del codice doganale che sostituisce il Regolamento UE 952/2013. Tra le novità, quella con l’impatto più immediato sul commercio online è l’introduzione di una “handling fee”: un contributo a copertura delle spese di sdoganamento sulle piccole spedizioni e-commerce provenienti da paesi terzi, applicabile dall’1.11.2026 nei diversi Stati membri.

La riforma prevede anche una forma di responsabilità per le piattaforme che importano beni da paesi extra-UE: le formalità doganali e l’assolvimento dei dazi ricadranno su di esse, con un sistema sanzionatorio specifico. Si aggiungono nuovi strumenti di controllo sulle merci non conformi o non sicure e la creazione di un’autorità doganale unica, la EU Customs Authority.
Per chi vende online in dropshipping o rifornisce il magazzino da Cina e Stati Uniti, la tendenza è chiara: il vantaggio di prezzo delle importazioni in piccoli lotti si assottiglia, e i costi doganali entreranno nel prezzo finale al cliente. Secondo i primi commenti, anche i rapporti con i marketplace andranno rivisti, perché la piattaforma che si fa carico dei dazi tenderà a scaricarne il peso sulle commissioni o sulle condizioni contrattuali.

Se importi da paesi extra-UE o vendi tramite piattaforme, scrivimi per valutare come cambierà il tuo caso concreto.

La Cassazione, con l'ordinanza 21 maggio 2026 n. 15524, ha chiuso la porta al cumulo giuridico per gli elenchi riepiloga...
31/08/2026

La Cassazione, con l'ordinanza 21 maggio 2026 n. 15524, ha chiuso la porta al cumulo giuridico per gli elenchi riepilogativi Intrastat presentati fuori termine. Chi si trova con più periodi scoperti non paga una sanzione unica aumentata: ne paga una per ciascun elenco.

La base normativa è l'art. 11 comma 4 del DLgs. 471/97, che punisce l'omessa presentazione degli elenchi — o la loro compilazione incompleta, inesatta o irregolare — con un importo da 500 a 1.000 euro "per ciascuno di essi". È proprio quel "per ciascuno" che, secondo la Corte, esclude l'applicazione dell'art. 12 del DLgs. 472/97 e impone il cumulo materiale. La sanzione scende alla metà se l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio; diverso ancora è il caso dei dati mancanti o inesatti che il contribuente integra tempestivamente trasmettendo l'elenco corretto.

Per un e-commerce il tema è tutt'altro che teorico. Chi acquista merce da fornitori tedeschi, olandesi o polacchi e vende beni ad altri operatori UE ha obblighi Intrastat mensili, e sono tra i primi a saltare quando il magazzino cresce più in fretta della struttura amministrativa. Un anno di elenchi dimenticati, con questa lettura, non è un episodio unico da sanare: è una fila di violazioni autonome i cui importi si sommano per intero.

La conseguenza pratica è che, quando arriva la richiesta dell'ufficio, i 30 giorni successivi valgono la metà della sanzione su ogni elenco: è la finestra in cui conviene muoversi, prima che il conto si consolidi. Se hai periodi Intrastat scoperti o non sei sicuro delle soglie che ti obbligano alla presentazione, scrivimi e guardiamo la tua posizione nel concreto.

30/08/2026

BILANCI ABBREVIATI E MICROIMPRESE: L’OIC PUNTA ALLA SEMPLIFICAZIONE

Un unico principio contabile per le imprese di minori dimensioni, con nuove semplificazioni e maggiore flessibilità applicativa.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il 7 agosto 2026 la bozza del nuovo principio contabile dedicato alle piccole e microimprese, sottoposta a consultazione fino al 28 febbraio 2027.

L’obiettivo è rilevante: riunire in un unico testo organico le disposizioni oggi distribuite nei diversi principi contabili nazionali e introdurre ulteriori semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi, senza compromettere l’attendibilità dell’informazione di bilancio.

🔹 A chi si applicherà

Il nuovo principio riguarda:

• le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.;
• le microimprese che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.

Restano esclusi gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria individuati dalla normativa di riferimento.

🔹 Un unico documento, ma non per tutte le fattispecie

Per le operazioni più frequenti nelle imprese di minori dimensioni, il nuovo principio raccoglie e sistematizza le disposizioni già contenute nei diversi OIC, rendendone più immediata la consultazione.

Per alcune fattispecie vengono inoltre previste nuove semplificazioni, fondate sul principio secondo cui, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell’impresa, è possibile conseguire risultati sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti dalle regole ordinarie riducendo gli oneri amministrativi.

Le operazioni non disciplinate continueranno invece a essere trattate facendo riferimento ai pertinenti principi contabili nazionali.

🔹 Applicazione facoltativa e “modulare”

Uno degli aspetti più interessanti è la facoltatività.

L’impresa potrà scegliere di adottare integralmente il nuovo principio oppure di utilizzare soltanto alcune delle semplificazioni previste, applicando alle restanti voci di bilancio i trattamenti ordinari degli OIC.

Una flessibilità che non significa, però, discrezionalità assoluta: le scelte effettuate dovranno essere mantenute costanti nel tempo e indicate nella Nota integrativa.

Restano inoltre pienamente applicabili le disposizioni del Codice civile e i postulati generali del bilancio contenuti nell’OIC 11.

🔹 Entrata in vigore ancora da definire

La bozza non individua ancora l’esercizio dal quale il principio diventerà applicabile.

È tuttavia prospettata la possibilità di una applicazione anticipata ai bilanci dell’esercizio precedente a quello di entrata in vigore.

Il testo, essendo ancora in consultazione, potrà naturalmente essere modificato prima della pubblicazione definitiva.

📍 PER I PROFESSIONISTI

La novità merita particolare attenzione.

Per commercialisti, revisori e imprese si prospetta infatti un sistema nel quale la semplificazione non riguarda soltanto la quantità degli adempimenti, ma anche il modo stesso di applicare le regole contabili alle realtà aziendali meno complesse.

La sfida sarà garantire il corretto equilibrio tra proporzionalità, riduzione degli oneri e qualità dell’informazione finanziaria.

Se l’impostazione sarà confermata nella versione definitiva, il nuovo principio potrà rappresentare un importante passo verso una disciplina contabile più organica, accessibile e realmente proporzionata alle dimensioni dell’impresa.

Semplificare il bilancio, dunque, senza semplificarne l’affidabilità.

Consiglio UE e Parlamento europeo hanno definito l'accordo sul testo del nuovo codice doganale dell'Unione, destinato a ...
29/08/2026

Consiglio UE e Parlamento europeo hanno definito l'accordo sul testo del nuovo codice doganale dell'Unione, destinato a modificare il regolamento 952/2013. Non è ancora diritto vigente, ma la direzione è tracciata.

La novità principale è istituzionale: nasce la European Customs Authority, un'agenzia europea che centralizzerà la cooperazione tra le dogane nazionali. A questa spetterà elaborare un piano europeo di gestione dei rischi di frode, individuando quali prodotti e quali operatori sottoporre a controllo. Sul piano operativo, l'agenzia gestirà l'EU Customs Data Hub, la piattaforma unica dei dati doganali attesa dal 2028.

Per chi importa e rivende online il punto è tutto qui: se la selezione dei controlli passa da criteri nazionali a un piano di rischio comune, il fattore discriminante diventa la qualità di ciò che dichiari. Classificazione doganale della merce, origine e valore dichiarato sono i tre dati che alimentano quel profilo di rischio. Un codice TARIC scelto con approssimazione oggi passa inosservato; in un sistema che incrocia i dati di tutti gli Stati membri diventa un segnale.

Condividi con chi può trovare utile questa informazione.

28/08/2026

tratto da articolo di Eutekne 18 agosto 2026 "
"Gentile Redazione,
esiste una sottile tirannia nel modo in cui le istituzioni scelgono le parole. Ci abituiamo a tal punto a certe locuzioni da smettere di analizzarle, interiorizzandole come verità assolute. Eppure, grattando la superficie di questo lessico burocratico e politico, emerge un’intollerabile ipocrisia: il linguaggio viene piegato per colpevolizzare il cittadino o l’impresa, assolvendo lo Stato dalle proprie inefficienze o giustificando le sue pretese.
Ecco una riflessione su come quattro esempi della “neolingua” istituzionale ribaltino la realtà dei fatti.

Il primo è il paradosso dell’“Abuso di diritto”.
In uno Stato di diritto, le regole del gioco sono scritte dal legislatore. Il cittadino e l’imprenditore non hanno il potere di determinare il perimetro della norma, ma solo il dovere (e il diritto) di muoversi al suo interno. Eppure, se un contribuente si muove con troppa efficienza, pur restando nel recinto del lecito, ecco palesarsi l’accusa di “abuso di diritto”.
È un ossimoro logico come è stato già osservato: se un’azione è un diritto, esercitarla non può costituire un abuso. Se un vuoto normativo permette un vantaggio legittimo, la colpa è di chi ha scritto male la legge, non di chi si è limitato ad applicarla a proprio favore. Con questa locuzione, lo Stato maschera la propria incapacità di legiferare in modo chiaro, scaricando l’onere e la colpa su chi subisce le regole.

Il secondo esempio è la morale cattolica del “Ravvedimento operoso”.
In tutto il resto del mondo, accorgersi di non aver pagato una tassa e rimediare si chiama, banalmente, “adempimento tardivo” o “late payment”. È un fatto tecnico e amministrativo, il più delle volte generato da una dimenticanza, da un errore o dalla mancata comprensione di una giungla normativa inestricabile. In Italia, invece, il Fisco indossa l’abito del confessore. Non basta pagare il dovuto con gli interessi e le sanzioni; il cittadino deve compiere un “ravvedimento operoso”. Si utilizza infatti un termine intriso di moralismo religioso, quasi si dovesse espiare un peccato capitale, quando si tratta semplicemente di sanare un errore materiale all’interno di un sistema fiscale che per primo è colpevole di non essere né semplice né chiaro.

Il terzo è lo stigma sulle “Società di comodo”.
Il nostro Codice civile prevede specifiche forme societarie, senza imporre limiti aprioristici o morali al loro utilizzo, purché avvenga nel rispetto della legge. Una società può nascere per produrre beni, ma anche per la gestione statica di un patrimonio o di un immobile.
Tuttavia, il termine “società di comodo” introduce un giudizio di valore negativo, un’ombra di elusività e di parassitismo su uno strumento perfettamente legale. Come può essere “di comodo” – nell’accezione spregiativa usata dal legislatore – qualcosa che ottempera esattamente alle norme previste dal diritto societario? L’ipocrisia sta nello stigmatizzare un veicolo giuridico creato dallo Stato stesso, solo perché non produce il gettito fiscale che l’Erario, arbitrariamente, si aspetterebbe.

Vi è infine la demonizzazione del successo: gli “Extraprofitti”.
In un’economia di mercato, l’obiettivo di un’impresa è generare valore, gestire il rischio e prosperare. Ma ecco che la politica, ciclicamente, tira fuori dal cilindro la locuzione “extraprofitti”. Chi e quando stabilisce la soglia esatta oltre la quale un profitto diventa “extra” e, per sottinteso, “ingiusto”? Questa espressione ignora una regola economica basilare: sono i bilanci in salute, i risultati confortanti e gli utili a generare i capitali necessari per fare nuovi investimenti, assumere personale e far crescere il Pil del Paese. Etichettare un profitto come “extra” è l’alibi semantico perfetto per giustificare prelievi fiscali estemporanei e punitivi, trasformando l’efficienza e il successo aziendale in una colpa da punire invece che in una risorsa da valorizzare.

In sintesi, le parole sono importanti. Smascherare queste locuzioni significa rifiutare un rapporto di sudditanza in cui lo Stato ha sempre ragione e il cittadino è sempre in difetto, in malafede o “troppo ricco”.
Chiamare finalmente le cose con il loro vero nome — lacune legislative, ritardi nei pagamenti, veicoli patrimoniali e utili d’impresa — è il primo passo per pretendere un sistema più equo e trasparente.

Claudio Siciliotti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine"

28/08/2026

La sospensione feriale finisce, e finisce a scaglioni. Dal 1° settembre l’Agenzia torna a notificare esiti dei controlli automatizzati e formali, avvisi sulla liquidazione dei redditi a tassazione separata e lettere di compliance. Dal 5 settembre riprendono a correre i termini di pagamento congelati dal 1° agosto (art. 7-quater del DL 193/2016).

Il punto delicato è il secondo. Chi ha ricevuto un avviso bonario a luglio non ha una scadenza spostata “di un mese”: il termine si è fermato e riparte, quindi va ricalcolato atto per atto. È lì che si perdono le riduzioni delle sanzioni, non nelle notifiche nuove. Angelo Martello

Con l'ordinanza n. 12624 del 5 maggio 2026 la Cassazione torna sulla descrizione della fattura: l'Agenzia aveva contesta...
28/08/2026

Con l'ordinanza n. 12624 del 5 maggio 2026 la Cassazione torna sulla descrizione della fattura: l'Agenzia aveva contestato la detrazione su fatture che riportavano solo "Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 4.10.2010", senza che il contratto richiamato fosse esibito (e per giunta stipulato fra soggetti diversi).

La regola sta nell'art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72, in linea con l'art. 226 della direttiva 2006/112/CE: la fattura deve indicare natura, qualità e quantità di beni e servizi. Quando la descrizione è generica il documento perde efficacia probatoria e l'onere di dimostrare che l'operazione è davvero avvenuta si sposta su chi ha detratto. Resta però il principio di neutralità: la Corte di Giustizia (causa C-516/14) esclude che la detrazione possa essere negata per un difetto solo formale se l'Amministrazione dispone delle informazioni per accertare i requisiti sostanziali, e l'Agenzia stessa (risposta a interpello n. 8/2020) ammette il rinvio a liste riepilogative o ad altra documentazione commerciale che consenta l'esatta individuazione dei servizi.

Per chi vende online il punto è concreto: le fatture passive più pesanti sono spesso proprio quelle con causali sintetiche — commissioni di marketplace, "servizi di advertising", fee logistiche, "sviluppo piattaforma", consulenze a canone. Se la dicitura rinvia a un contratto o a un report, quel documento deve esistere, essere coerente con gli importi e restare conservato: è quello che regge la detrazione in caso di verifica. Vale anche in uscita, per chi fattura servizi a piattaforme o clienti B2B.

Se vuoi capire quali causali dei tuoi fornitori sono da sistemare e come impostare i richiami documentali, scrivimi e vediamo il tuo caso.

Angelo Martello — Dottore Commercialista specializzato in Ecommerce

27/08/2026

Quando invece paghi, non compri una risposta: compri un professionista che risponde di ciò che ti dice, un parere scritto e motivato che regge davanti a una verifica, e — soprattutto — qualcuno che può dirti di no. Chi deve venderti qualcosa non può permetterselo.

La consulenza gratuita non è mai gratuita. Costa solo dopo, e di solito con gli interessi.

Hai un e-commerce e una decisione fiscale da prendere? Scrivimi: partiamo dal tuo caso, non da un modello. Angelo Martello

26/08/2026

Welfare aziendale
Angelo Martello

Le tracce digitali assumono rilievo nelle verifiche fiscali. Nulla di nuovo in realtà per gli esperti del settore, ma è ...
26/08/2026

Le tracce digitali assumono rilievo nelle verifiche fiscali. Nulla di nuovo in realtà per gli esperti del settore, ma è bene sottolineare che da molto tempo oramai le evidenze digitali e anche i profili social sono un mezzo per l'agenzia delle entrate sia per selezionare i contribuenti da controllare e sia come mezzo di prova.

Indirizzo

Via Delle Alpi 9
Turin
10138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 18:30

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