Studio Commerciale Lo Savio

Studio Commerciale Lo Savio Consulenza societaria, tributaria e del lavoro. Perizie di parte su anatocismo ed usura bancaria e vertenze di lavoro. Finanza agevolata.

13/02/2026
Credito d’imposta 5.0
07/02/2026

Credito d’imposta 5.0

Iper ammortamento 2026. Ne parleremo sul prossimo numero de Lo Jonio
29/01/2026

Iper ammortamento 2026. Ne parleremo sul prossimo numero de Lo Jonio

23/01/2026

Questa settimana parleremo dell’avvio della procedura della rottamazione, a pagina 22… buona lettura

20/01/2026

AL VIA LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES, ONLINE IL SERVIZIO PER PRESENTARE LA RICHIESTA
SUL SITO DI RISCOSSIONE ANCHE IL PROSPETTO DEI DEBITI ROTTAMABILI
Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione
ha reso disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la
domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge
di Bilancio 2026. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30
aprile. Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d’ora
i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova misura agevolativa,
rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a
determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso
versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento,
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). A
tal fine, a coloro che presentano la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il
servizio già propone i soli debiti “rottamabili”. Inoltre, Agenzia delle entrate-Riscossione
ha anche messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto
informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente
importo dovuto in misura agevolata.
Sempre sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte
alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle
relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità
di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate
bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.
Come presentare la domanda. I contribuenti possono presentare la dichiarazione di
adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in
area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area
riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con
le credenziali dell'Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei
carichi “rottamabili”
, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella
richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure
a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di
ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di
adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del
sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di
riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si
vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps),
la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove
ottenere la ricevuta di presentazione. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà
disponibile entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con l’esito
della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.
Come ottenere il prospetto informativo. È possibile richiedere il prospetto informativo
direttamente dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella
sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà,
entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il
prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto
nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form
disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando
la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della
domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è
corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il
prospetto informativo.
Cosa prevede la nuova Definizione agevolata. La Legge di Bilancio 2026 (Legge n.
199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso
versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e
formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e
54-ter del DPR n. 633/72) o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti
all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell’ambito
applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti
amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies,
purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti
tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella
decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa
riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La
norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-
quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025,
risultano versate tutte le rate scadute.
La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a
titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure
esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le
sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili",
accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio. Per quanto riguarda le sanzioni
amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti
amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle
dovute a titolo di aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di
54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore
all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio
2026. La Definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente
versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due
rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

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16/01/2026

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02/01/2026

Divieto di compensazione in presenza di ruoli: soglia ridotta a 50.000 euro dal 1° gennaio 2026

Con la legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) è stato introdotto, mediante l’inserimento del comma 49-quinquies nell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, un divieto generalizzato di compensazione dei crediti fiscali in presenza di ruoli scaduti di importo rilevante.
La disciplina è stata ulteriormente irrigidita dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ne amplia significativamente l’ambito applicativo.

Ambito oggettivo del divieto

Il divieto riguarda la compensazione “orizzontale” effettuata tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, restando invece consentita la compensazione “interna”.
Esso opera in presenza di:
• ruoli relativi a imposte erariali scaduti;
• accertamenti esecutivi affidati all’agente della riscossione;
• avvisi di recupero di crediti d’imposta agevolativi (fattispecie che, a differenza di quanto previsto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, rilevano ai fini del divieto).

Riduzione della soglia rilevante

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la soglia di rilevanza del carico iscritto a ruolo viene ridotta da 100.000 a 50.000 euro.
Il superamento di tale limite comporta il divieto integrale di compensazione, indipendentemente dall’importo del credito disponibile.

La caratteristica più incisiva della norma, già chiarita dall’Agenzia delle Entrate, è che il divieto opera anche sulla parte di credito eccedente l’ammontare del ruolo.
A titolo esemplificativo, in presenza di ruoli scaduti per 60.000 euro e crediti compensabili per 70.000 euro, non è consentita la compensazione neppure dei 10.000 euro eccedenti.

Decorrenza temporale

In assenza di una specifica disciplina transitoria, la riduzione della soglia deve ritenersi applicabile alle compensazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026.
Pertanto, anche carichi iscritti a ruolo anteriori al 2026 assumono rilevanza ai fini del divieto, se ancora pendenti a tale data.

Ai fini sanzionatori e dei controlli, rileva la data di presentazione della delega di pagamento F24.

Ipotesi di esclusione dal divieto

Il divieto di compensazione non opera nei seguenti casi:
• concessione e regolare corso di una dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973;
• presentazione della domanda di definizione agevolata dei ruoli (rottamazione), anche con riferimento alla nuova procedura prevista dalla legge di bilancio 2026, in scadenza ad aprile 2026.

Regime sanzionatorio e criticità applicative

Il legislatore non ha espressamente disciplinato le conseguenze del mancato rispetto del divieto.
In linea interpretativa, qualora il credito sia effettivamente esistente ma non utilizzabile per effetto della presenza dei ruoli, la violazione dovrebbe essere sanzionata nella misura del 25%, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, trattandosi di utilizzo di credito non spettante.

Appare invece discutibile un eventuale recupero del credito in sé, poiché ciò condurrebbe a una soluzione irrazionale: il contribuente, dopo aver riversato il credito, potrebbe legittimamente riutilizzarlo in compensazione una volta rimosso l’ostacolo, con evidente violazione dei principi di proporzionalità e di leale collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

In tale contesto, l’irrogazione della sola sanzione appare misura sufficiente e coerente con il sistema, anche considerando che la stessa è definibile nella misura di un terzo, ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973.

01/01/2026

POS TELEMATICO.

Da oggi è obbligatoria l'indicazione dei dati di pagamento elettronico nel tracciato dei corrispettivi.

1. Premessa e inquadramento normativo

Dal 1° gennaio 2026 entra formalmente in vigore l’obbligo – previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 – di collegare i mezzi di pagamento elettronico (POS, app, terminali digitali) ai registratori telematici utilizzati per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi IVA.

Tale obbligo si inserisce nella strategia di tracciabilità integrata dei flussi commerciali e di contrasto all’evasione basata sulla mancata corrispondenza tra incassi elettronici e scontrini emessi.
L’intento è rendere immediatamente verificabile che ogni pagamento elettronico produca un corrispondente dato fiscale.

2. Fase transitoria: obbligo in vigore, ma strumento non disponibile

Sebbene la norma decorra dal 1° gennaio 2026, la sua attuazione non è ancora tecnicamente possibile, poiché:
• il servizio web di collegamento tra POS e registratori telematici – previsto dal Provvedimento AdE n. 424470 del 31.10.2025 – non è ancora attivo;
• la disponibilità è stimata a marzo 2026 (comunicato stampa AdE del 31.10.2025).

Effetto pratico: l’obbligo è vigente, ma il contribuente non può ancora materialmente adempiere al collegamento.
Pertanto, il legislatore ha previsto termini dilazionati per l’adeguamento.

3. Ambito soggettivo – chi è obbligato e chi è escluso

Sono soggetti all’obbligo tutti i contribuenti IVA che devono memorizzare e trasmettere i corrispettivi telematicamente.

Sono esclusi i soggetti che:
• ricadono tra le attività della Tabella C del DPR 633/72 (esonerati dall’obbligo scontrini/corrispettivi);
• casi specifici già chiariti con prassi, ad esempio associazioni che organizzano fiere ed esposizioni, i cui corrispettivi sono documentabili mediante titoli di accesso o scontrini manuali
(Risposta interpello 298/2025).

4. Come funzionerà tecnicamente il collegamento

Il Provvedimento AdE 424470/2025 chiarisce che non sarà un collegamento fisico tra dispositivi, ma una associazione digitale tramite portale AdE, indicando:
• dati identificativi del POS/app;
• dati identificativi del registratore telematico;
• titolare dell’esercizio.

Il collegamento sarà quindi un matching informatico tra matricole di dispositivi, gestito in autonomia dall’esercente online.

5. Tempistiche differenziate per l’adempimento:

Caso
POS con contratto attivo al 1° gennaio 2026

Termine
Collegamento entro 45 giorni dalla messa online del servizio web

Caso
POS acquistato o attivato dopo il 31 gennaio 2026

Termine
Collegamento dal 6° giorno del 2° mese successivo alla disponibilità dello strumento → entro ultimo giorno lavorativo di tale mese

Esempio: POS disponibile dal 2 febbraio 2026 → collegamento possibile dal 6 aprile e da effettuarsi entro 30 aprile 2026, pena sanzioni.

6. Obblighi già operativi dal 1° gennaio 2026

Una parte della norma è già pienamente efficace da subito, indipendentemente dal collegamento POS–RT:

Da domani (1/1/2026) è obbligatorio:
• memorizzare puntualmente i dati dei pagamenti elettronici tramite registratore telematico;
• indicare nel documento commerciale:
• mezzo di pagamento utilizzato (POS – carta – wallet)
• relativo importo
• trasmettere giornalmente in forma aggregata tali dati insieme ai corrispettivi.

Quindi: anche senza collegamento, il sistema deve iniziare a registrare e inviare i dati degli incassi elettronici.

7. Regime sanzionatorio

Modificato dall’art. 1, comma 75, L. 207/2024, applicabile ex art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/97:
• € 100 per ciascuna omissione o trasmissione errata
(entro massimo € 1.000 per periodo),
• si applica anche alla mancata o errata trasmissione dei dati sui pagamenti elettronici.

Rischi operativi rilevanti
• errore di indicazione del mezzo di pagamento (es.: indicato contanti ma incasso via POS) → sanzione applicabile, anche se errore è:
• incolpevole
• dovuto al cliente
• imputabile a errore tecnico
(precisazione in interrogazione parlamentare n. 5-04808/2025 – Commissione Finanze Camera).

È però possibile rettificare con:
• annullamento documento commerciale e
• riemissione corretta, se l’errore è rilevato tempestivamente.

8. Lettura di sistema – Impatti per operatori e software house

L’obbligo introduce una nuova fase di compliance digitale per gli esercenti:
• richiede aggiornamento software dei registratori telematici;
• implica formazione del personale al front-office;
• pone criticità nelle realtà con multi-POS o gestioni con app wallet (Apple Pay, Google Pay, Satispay);
• può generare contenziosi in sede di controllo se incassi e scontrini non combaciano perfettamente.

Dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria, il sistema consentirà una ricostruzione immediata dei flussi e un alert automatico sui mancati allineamenti.

9. Conclusioni operative
• L’obbligo esiste ed è formalmente in vigore, ma il collegamento POS–RT è rinviato, con adeguamento graduale.
• Dal 1° gennaio 2026 scattano registrazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici e le sanzioni.
• Necessario per gli esercenti:
• verificare aggiornamenti del RT,
• dare istruzioni al personale,
• predisporre procedure correttive in caso di errore,
• programmare il collegamento appena il servizio web sarà disponibile.

30/12/2025

⚠️”Rottamazione-quinquies per i carichi consegnati dal 2000 al 31 dicembre 2023”

La Camera ha approvato, con voto di fiducia al Ddl. di bilancio 2026, la nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione: la rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82 e seguenti).

Ambito oggettivo e temporale

La misura riguarda esclusivamente i carichi consegnati dal 2000 al 31 dicembre 2023, con riferimento alla data di consegna del ruolo. Il beneficio consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi iscritti nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973 e dei compensi di riscossione (ove spettanti). Il capitale resta integralmente dovuto.

Carichi ammessi

Rispetto alle precedenti rottamazioni, il perimetro è più ristretto e riguarda espressamente:
• imposte derivanti da liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972);
• imposte derivanti da controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973);
• contributi INPS dichiarati e non versati, esclusi quelli da accertamento;
• sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali (con stralcio solo di interessi e maggiorazioni).

Sono considerati rientranti anche i carichi da incrocio dati LIPE (art. 21-bis DL 78/2010), nonché quelli da decadenza da dilazione dell’avviso bonario ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997, poiché collegati alle attività di liquidazione/controllo formale.

Soggetti già decaduti da precedenti rottamazioni

Possono aderire, salvo i carichi relativi a dazi doganali e IVA all’importazione. Condizione necessaria: non essere in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025; se in regola, si deve proseguire con il piano originario.

Procedura e scadenze

• 30 aprile 2026: presentazione domanda di adesione, con eventuale rinuncia ai giudizi pendenti;
• 30 giugno 2026: comunicazione dell’Agenzia Entrate-Riscossione con dettaglio degli importi dovuti;
• 31 luglio 2026: pagamento integrale o della prima rata.
È prevista una dilazione fino a 54 rate dal 2026 al 2035.

Cause di decadenza

Diversamente dalle rottamazioni precedenti, la decadenza si verifica in caso di:
• mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata del 31 luglio 2026;
• mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
• mancato pagamento dell’ultima rata.
Il mancato pagamento della prima rata del piano pluriennale non determina automaticamente la decadenza.

Rottamazione quinquies
23/12/2025

Rottamazione quinquies

03/12/2025

Per l’adesione alla rottamazione quinquies la possibilità potrà essere già attiva da gennaio 2026. L’ADER dovrà mettere a disposizione il software per l’adesione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2026 la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, per cui, dalla seconda metà di gennaio prossimo, si potranno inviare le prime istanze anche per bloccare eventuali pignoramenti e fermi amministrativi.

Indirizzo

Via Lucania 57
Taranto
74121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00

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