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06/11/2025

Obbligo di collegamento POS-casse, cosa fare quando ci sono più collegamenti elettronici
Dal 1° gennaio 2026 il POS e il Registratore telematico devono essere obbligatoriamente collegati. Cosa fare in presenza di più POS.

Autore: Martina Giampà

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 424470 pubblicato nei giorni scorsi ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 74 e 77, L. 207/2024) con riferimento alla piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Dal 1° gennaio 2026 il dispositivo hardware o software utilizzato per accettare pagamenti elettronici deve essere collegato con lo strumento di certificazione dei corrispettivi. La logica è semplice: se con quello strumento si incassa un pagamento elettronico tramite un prestatore di servizi di pagamento (PSP) autorizzato, lo strumento va collegato a un registratore telematico (RT). Ma si possono collegare più POS allo stesso registratore telematico?

Abbinamento POS e registratori di cassa

L’associazione dei dispositivi deve essere effettuata per tutti gli strumenti di pagamento elettronico, ovvero gli strumenti hardware o software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici relativi a prestatori di servizi di pagamento, ovvero i soggetti di cui all’articolo 1, co. 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici.

Per “strumento di pagamento elettronico” si intende qualunque dispositivo o procedura concordata con un PSP per disporre operazioni: dal POS da banco a quello mobile, fino ai software POS e ai gateway online usati nel punto vendita. Il requisito chiave è il convenzionamento con un PSP abilitato in Italia (banche, istituti di pagamento). In assenza di un PSP autorizzato, lo strumento non può essere associato perché non genera operazioni riconducibili al circuito regolato.

Come si fa l’associazione in fatture e corrispettivi

Il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori dei corrispettivi deve essere eseguito solo tramite le funzioni web dell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”. Gli obbligati devono indicare l’identificativo univoco di ogni POS (o altro strumento) e abbinarlo al registratore telematico, specificando anche l’indirizzo dell’unità locale in cui lo strumento è utilizzato. In caso di più POS vale la stessa regola. L’operazione può essere svolta dal titolare oppure da un delegato tramite il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per i POS con contratto di convenzionamento attivo a gennaio 2026, l’abbinamento va effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web, data che sarà comunicata dall’Agenzia. Per i contratti successivi al 31 gennaio 2026, la registrazione è possibile dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo di quello stesso mese; il sabato è considerato non lavorativo.

Ad esempio se un nuovo POS è disponibile dal 1° febbraio e collegato a un registratore telematico, la registrazione dell’abbinamento, tramite il servizio web nell’area riservata, potrà essere effettuata dal 6 aprile ed entro il 30 aprile.

Dunque, la memorizzazione puntuale dei pagamenti elettronici va effettuata contestualmente alla registrazione della vendita o della prestazione tramite il registratore telematico. Nel documento commerciale devono comparire le modalità di pagamento adottate e il relativo importo. I dati così acquisiti sono trasmessi quotidianamente all’Agenzia delle Entrate in forma aggregata, secondo le specifiche tecniche previste per i registratori telematici.

Abbinamento di più POS a un solo Registratore Telematico

Per verificare che il Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) sia autorizzato, è possibile consultare la sezione pubblicato “Albi ed elenchi di vigilanza” della Banca d’Italia. La colonna “Codice Mec. (Codice BI)” riporta il codice meccanografico attribuito dall’Istituto a ciascun intermediario, utile per identificare senza ambiguità la controparte del contratto di convenzionamento.

Quanto ai dubbi operativi più frequenti: è possibile associare più POS a un solo RT. La regola chiede di registrare ogni strumento di pagamento (ciascuno con il suo identificativo) in abbinamento al medesimo RT dell’unità locale in cui lo si usa; ciò vale anche se i POS appartengono a banche/PSP diversi o se affianchi un POS fisico a un softPOS. Conta che gli incassi confluiscano correttamente nella certificazione dei corrispettivi dell’RT indicato e che i dati di unità locale e PSP siano coerenti.

Caso pratico

Un negozio “X” ha un 1 RT e usa 3 POS: uno di Banca A, uno di PSP B e un softPOS sullo smartphone. Nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” il titolare registra ciascun POS con il suo ID e li abbina allo stesso RT dell’unità locale selezionando la via.

Il POS Banca A è disponibile dal 1° febbraio 2026: l’abbinamento di effettua dal 6 aprile al 30 aprile 2026. Il softPOS si attiva il 10 marzo 2026 si registra dal 6 maggio all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

In cassa, ogni incasso (da qualunque POS) viene registrato dall’RT: sul documento commerciale compaiono metodo di pagamento e importo; i dati sono poi trasmessi giornalmente all’Agenzia.

In conclusione, più POS su un solo RT sono ammessi, purché tutti censiti e coerenti con la stessa unità locale.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

08/11/2024

Rottamazione quinquies, il ritorno

Fra gli emendamenti alla Legge di Bilancio, spunta a sorpresa l’ipotesi di riproporre per la quinta volta la pace fiscale. Un’idea che piace ai contribuenti nei pasticci ma anche al Governo, che dalla “quater” non ha ancora incassato quanto aveva in mente

Autore: Germano Longo

In fondo, per il fisco italiano la rottamazione è come il panettone a Natale: non passa mai di moda, piace a tutte le generazioni, fa fine, non impegna ed è una certezza quando c’è urgente bisogno di riempire le casse.

Preambolo necessario per spiegare che da giorni si rincorrono voci sul possibile ritorno della famigerata sanatoria delle cartelle esattoriali che sarebbe pronta ad aggiungere al romanzo il capitolo numero “quinquies”.

Tutto sarebbe racchiuso in uno dei 382 emendamenti presentati al DL Fiscale della Legge di Bilancio 2025, ufficialmente per rispondere alle esigenze di un gran numero di contribuenti arrivati fuori tempo massimo alla rottamazione quater che fanno strofinare le mani all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ma un secondo motivo, scritto più in piccolo, sarebbe dovuto anche ai 100 milioni di euro in meno sui 300 stimati, messi insieme finora dalla rottamazione quater.

Se le notizie fossero confermate si tratterebbe di una ghiotta opportunità sia per quanti non sono riusciti a includere le cartelle esattoriali nella definizione agevolata precedente (che copriva dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), sia per chi ha debiti esattoriali dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023 che al momento non rientrano nella Rottamazione quater. L’emendamento, presentato dai Senatori di Forza Italia Lotito e Paroli, sarebbe una sorta di ripescaggio con riapertura dei termini per chi non ha pagato le rate della rottamazione in corso ed è decaduto dalla possibilità di versare il debito maturato al netto di sanzioni e interessi. Tantissimi, secondo le stime, sarebbero i contribuenti che non riescono a far fronte alle cartelle e assistono impotenti al pignoramento improvviso di stipendi, c/c, case e automobili.

Anche nella rottamazione quinquies rientrerebbero come sempre l’Irpef, l’Iva, l’imposta di registro, le multe stradali, il bollo auto e i tributi locali, a fronte dell’annullamento di sanzioni, interessi anche per ritardata iscrizione a ruolo, somme aggiuntive ai crediti previdenziali e l’aggio della riscossione. Su base volontaria, i Comuni saranno liberi di decidere se rottamare le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi, come previsto anche dalla precedente pace fiscale.

Ma per avere ulteriori dettagli sulla possibile Rottamazione atto quinto sarà necessario attendere l’avvio della discussione sugli emendamenti depositati in Commissione per il DL Fiscale 2025, che tra le novità dovrebbe contenere anche la riapertura del tanto discusso concordato preventivo biennale.

Nell’attesa, tornando alla rottamazione quater, sta per arrivare la sesta tornata del piano di rientro spalmato su 18 rate, in scadenza il 30 novembre prossimo anche se, per via dei cinque giorni di tolleranza ed escludendo i festivi, la vera scadenza è il 9 dicembre, data ultima in cui va saldata, ricordando che il mancato pagamento entro i termini prevede l’immediata decadenza dal beneficio. In pratica, chi non paga perde il diritto alla rottamazione e le somme già versate saranno considerate un acconto sul debito originario, che da quel momento torna ad essere dovuto integralmente comprese sanzioni, interessi e aggi precedentemente esclusi.

A proposito, nei 382 emendamenti di modifica al decreto fiscale che dovrebbe essere convertito in legge entro il prossimo 18 dicembre, ci sarebbe quello proposto dalla Lega per riportare il canone Rai a 70 euro dai 90 reintrodotti nella Legge di bilancio, così come l’ipotesi di una cartolarizzazione dei crediti inesigibili, pari a 1.247 miliardi di euro, tutti attribuibili a contribuenti falliti o deceduti.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

La regolarizzazione del magazzino: adempimenti contabili e dichiaratividi Mauro MuracaSulla falsa riga di quanto già pre...
12/04/2024

La regolarizzazione del magazzino: adempimenti contabili e dichiarativi

di Mauro Muraca

Sulla falsa riga di quanto già previsto in passato con la L. 488/1999, l’articolo 1, comma da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha riproposto, a favore dei soli esercenti attività di impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali (Ias/Ifrs), la possibilità di regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data dell’1.1.2023, determinandone la corretta valutazione alla situazione di giacenza effettiva.



Rimanenze di magazzino regolarizzabili

Possono essere regolarizzabili, le esistenze iniziali di cui all’articolo 92, Tuir, che rinvia ai beni indicati all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, vale a dire:

i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (merci);
le materie prime e sussidiarie;
i semilavorati;
gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.


Nota bene

Non sono interessate, invece, dalla regolarizzazione in esame:

le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all’articolo 93, Tuir;
le commesse di durata inferiore ai 12 mesi (non ancora ultimate al termine dell’esercizio) e che sono valutate in base alle spese sostenute, a norma dell’articolo 92, comma 6, Tuir.


Le modalità di regolarizzazione del magazzino

Si può procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino mediante:

l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
Le rimanenze possono risultare superiori a quelle effettive in caso di sovrastima del magazzino, al fine di “occultare” eventuali perdite di esercizio, ovvero per celare presunte “vendite in nero”.

l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Le esistenze inziali possono risultare inferiori (per valori o quantità) rispetto a quelle effettive, a causa della mancata contabilizzazione dei costi di acquisto.



Nota bene

L’adeguamento può riguardare ipotesi di eliminazione di talune esistenze e contemporaneamente l’iscrizione di altre esistenze iniziali.



Eliminazione esistenze iniziali

La procedura di regolarizzazione del magazzino consente, previo versamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva (dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap):

di eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero;
di ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino, poiché superiori a quelli effettivi.
L’Iva da versare per la regolarizzazione del magazzino è determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività (che verrà determinato da un Decreto dirigenziale di prossima pubblicazione).



Nota bene

Il costo dell’adeguamento Iva è determinato applicando l’aliquota media Iva per il 2023 all’ammontare dei ricavi presunti, che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito per ciascuna attività.



Esempio

· Attività esercitata: commercio al dettaglio di abbigliamento

· Valore contabile esistenze iniziali 1.1.2023: 40.000 euro = (n. 400 unità x 100 euro cad);

· Valore effettivo esistenze iniziali 1.1.2023: 30.000 euro = (n. 300 unità x 100 euro cad).

· Importo da eliminare = (valore contabile – valore effettivo) = (euro 40.000 – euro 30.000) = euro 10.000.

· Coefficiente di maggiorazione previsto per la previgente disciplina (l. 488/1999): 1,20

· Ricavi presunti = (importo da eliminare x coefficiente di maggiorazione) = (euro 10.000 x 1,20) = euro 12.000

· Aliquota media 2023: 22%

· Iva da versare = (ricavi presunti x aliquota media 2023) = (euro 12.000 x 22%) = 2.640 euro



L’imposta sostitutiva dell’Irpef, Ires e Irap, si determina, invece, applicando l’aliquota del 18% alla differenza tra:

il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e;
il valore del bene eliminato.


Esempio

· Imposta sostitutiva Ires/Irpef e Irap: 18%

· Base imponibile imposta sostitutiva = (ricavi presunti – importo da eliminare) = (euro 12.000 – euro 10.000) = euro 2.000;

· Imposta sostitutiva: (Base imponibile imposta sostitutiva x 18%) = (euro 2.000 x 18%) = euro 360;

· Costo regolarizzazione del magazzino: (Iva da adeguamento + costo sostitutiva) = (euro 2.640 + euro 360) = euro 3.000



Nota bene

L’imposta sostitutiva del 18% è indeducibile dalle imposte sui redditi (e relative addizionali) nonché dall’Irap.



Iscrizione esistenze iniziali

La regolarizzazione di un magazzino sottostimato, ovvero che presenta esistenze iniziali inferiori (per valori o quantità) rispetto a quanto rilevato in contabilità, comporta unicamente il versamento dell’imposta sostitutiva del 18 % sul nuovo valore iscritto e nessun versamento è richiesto a titolo di Iva, la quale si presume andata “persa”, stante la mancata contabilizzazione del documento di acquisto. Inoltre, non assume rilevanza il coefficiente di maggiorazione.



Nota bene

Inoltre, non assume rilevanza il coefficiente di maggiorazione, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 18%.



Esempio

· Attività esercitata: commercio al dettaglio di abbigliamento

· valore contabile esistenze iniziali 1.1.2023: 40.000 euro = (n. 400 X 100 EURO cad.)

· valore effettivo esistenze iniziali 1.1.2023: 60.000 euro = (n. 600 X 100 EURO cad.)

· Importo da iscrivere = (valore effettivo – valore contabile) = (euro 60.000 – euro 40.000) = euro 20.000

· Imposta sostitutiva Ires/Irpef e Irap: 18%

· Base imponibile imposta sostitutiva = importo da iscrivere = euro 20.000

· Imposta sostitutiva: (Base imponibile imposta sostitutiva x 18%) = (euro 20.000 x 18%) = euro 3.600

· Costo regolarizzazione del magazzino: = costo sostitutiva = euro 3.600



Profili contabili della regolarizzazione del magazzino

Sotto il profilo prettamente contabile, il maggiore o minore valore di magazzino esistente alla data dell’1.1.2023 (rispetto a quello indicato in sede di apertura dei conti), deve essere rilevato nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2023.



Nota bene

Nelle more della precedente disciplina di regolarizzazione, contemplata dalla L. 488/1999, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la rappresentazione contabile è “libera” da un punto di vista fiscale (circolare n. 115/E/2000), mentre la dottrina si era espressa differentemente, dando preferenza al passaggio a conto economico:

rilevando sopravvenienze attive (o passive) per operare la correzione;
imputando l’impatto reddituale della stessa, all’esercizio in cui si procedeva alla correzione stessa.
L’operazione avrebbe generato, infatti, una diminuzione di patrimonio netto, ma non un onere fiscalmente deducibile, comportando una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, pari all’importo transitato a conto economico per effetto dell’eliminazione delle esistenze di magazzino.

Per quanto concerne la procedura di regolarizzazione del magazzino riproposta dalla Legge di Bilancio 2024, è ammesso anche il ricorso ai criteri contabili introdotti di recente dal principio contabile OIC 29 in materia di correzione di errori contabili, atteso che l’adeguamento non è causato da un cambiamento di principi contabili, ma dall’esistenza di dati di bilancio originariamente esposti sulla base di una non corretta applicazione delle norme.



La rappresentazione contabile della regolarizzazione del magazzino

Ricondotta la fattispecie della regolarizzazione del magazzino (ex L. 213/2023) nell’ambito applicativo del citato principio contabile OIC 29, occorre stabilire se l’errore commesso nella sopravalutazione o sottovalutazione delle rimanenze finali è qualificabile, o meno, come errore “rilevante“, poste le differenti modalità di rilevazione contabile.

Infatti, solo in caso di errore non rilevante è possibile utilizzare il passaggio a conto economico, e nel caso in oggetto – in cui si parla di sottovalutazione o sopravalutazione del magazzino – è pacifico che non si è in presenza di un errore irrilevante, bensì di un errore rilevante.

Pertanto, l’importo della rettifica (in meno o in più) apportata alle esistenze iniziali deve essere iscritta sul saldo di apertura del Patrimonio netto del bilancio dell’esercizio in corso al 30.9.2023, vale a dire dell’esercizio in cui si individua l’errore. In altre parole, la correzione non può che indirizzarsi al patrimonio netto o, meglio, alle riserve di utili che sussistono alla data dell’1.1.2023 (primo giorno del periodo in cui avviene la correzione).



Nota bene

In particolare, il patrimonio netto di apertura dell’esercizio chiuso al 31.12.2023 dovrà essere:

ridotto, nell’ipotesi di eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, ovvero;
aumentato, in caso di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.


Incremento del magazzino: scritture contabili

Il principio contabile OIC 29 suggerisce di movimentare, con priorità, le riserve di utili, ovvero altre riserve del patrimonio netto se più appropriata. In presenza di un magazzino sottostimato, la correzione non potrà certamente tradursi nella creazione di una riserva di capitale (poiché l’errore non dipende da una mancata contabilizzazione di apporti dei soci), ma più propriamente di una riserva di utili.

Si tratta di una riserva che, pur non avendo scontato alcuna imposizione “ordinaria” (l’imposizione è rappresentata dalla imposta sostitutiva del 18%), non va considerata in sospensione di imposta, ma una ordinaria riserva di utili che, se generata da società di capitali, avrà quale naturale conseguenza la tassazione in capo ai soci se distribuita.



La scrittura contabile alla data dell’1.1.2023 sarà la seguente:

Esistenze iniziali A Riserve di utili


Riduzione del magazzino: scritture contabili

In presenza di un magazzino sovrastimato, rispetto alle giacenze effettive, occorrerà far recepire la regolarizzazione tramite una necessaria riduzione di patrimonio netto che deve essere imputata prima di tutto alle riserve di utile e, in caso di incapienza, alle altre riserve.

Questa correzione di regola ha come contropartita l’emersione di un debito (ipotesi che si verifica quando viene rilevato, ora per allora, un componente negativo non contabilizzato), mentre nel caso in esame la contropartita dovrebbe essere proprio il magazzino iniziale.



La scrittura contabile all’1.1.2023 sarà la seguente:

Riserve di utili A Esistenze iniziali


Nota bene

Resta inteso che, dal momento che la correzione non transita a Conto economico, nessuna variazione (in aumento o in diminuzione) dovrà essere operata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore (modelli Redditi 2024 e modello Irap 2024), al fine di neutralizzare la componente reddituale irrilevante.



Termini di versamento dell’imposta sostitutiva

L’adeguamento delle rimanenze deve essere richiesto all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30.9.2023. Conseguentemente, gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati nelle apposite sezioni del quadro RS del modello Redditi 2024, in relazione al periodo di imposta 2023. In particolare, occorrerà compilare la sezione XXVII del quadro RQ righi da RQ110 a RQ 112 rubricato “imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali di beni”

Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo. In particolare:

la prima rata (pari al 50%), entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023, ovvero entro il prossimo 30.6.2024 (soggetti solari);
la seconda rata (pari al 50%), entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024, ovvero entro il prossimo 30.11.2024 (soggetti solari).


Nota bene

In caso di mancato pagamento delle imposte nei termini, consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate, nonché di sanzioni e interessi conseguenti all’adeguamento effettuato.



Effetti della regolarizzazione

L’adeguamento delle rimanenze non rileva ai fini sanzionatori di alcun tipo. In particolare:

i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 30.9.2023, sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali;
i valori iscritti o eliminati non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento relativo a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 30.9.2023.


Nota bene

L’adeguamento non ha rilevanza, inoltre, sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della disposizione.

📚 Costituzione di una SRL 💻                                        • Work in Progress ⏳
08/11/2023

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