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06/11/2025

Obbligo di collegamento POS-casse, cosa fare quando ci sono più collegamenti elettronici
Dal 1° gennaio 2026 il POS e il Registratore telematico devono essere obbligatoriamente collegati. Cosa fare in presenza di più POS.

Autore: Martina Giampà

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 424470 pubblicato nei giorni scorsi ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 74 e 77, L. 207/2024) con riferimento alla piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Dal 1° gennaio 2026 il dispositivo hardware o software utilizzato per accettare pagamenti elettronici deve essere collegato con lo strumento di certificazione dei corrispettivi. La logica è semplice: se con quello strumento si incassa un pagamento elettronico tramite un prestatore di servizi di pagamento (PSP) autorizzato, lo strumento va collegato a un registratore telematico (RT). Ma si possono collegare più POS allo stesso registratore telematico?

Abbinamento POS e registratori di cassa

L’associazione dei dispositivi deve essere effettuata per tutti gli strumenti di pagamento elettronico, ovvero gli strumenti hardware o software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici relativi a prestatori di servizi di pagamento, ovvero i soggetti di cui all’articolo 1, co. 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici.

Per “strumento di pagamento elettronico” si intende qualunque dispositivo o procedura concordata con un PSP per disporre operazioni: dal POS da banco a quello mobile, fino ai software POS e ai gateway online usati nel punto vendita. Il requisito chiave è il convenzionamento con un PSP abilitato in Italia (banche, istituti di pagamento). In assenza di un PSP autorizzato, lo strumento non può essere associato perché non genera operazioni riconducibili al circuito regolato.

Come si fa l’associazione in fatture e corrispettivi

Il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori dei corrispettivi deve essere eseguito solo tramite le funzioni web dell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”. Gli obbligati devono indicare l’identificativo univoco di ogni POS (o altro strumento) e abbinarlo al registratore telematico, specificando anche l’indirizzo dell’unità locale in cui lo strumento è utilizzato. In caso di più POS vale la stessa regola. L’operazione può essere svolta dal titolare oppure da un delegato tramite il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per i POS con contratto di convenzionamento attivo a gennaio 2026, l’abbinamento va effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web, data che sarà comunicata dall’Agenzia. Per i contratti successivi al 31 gennaio 2026, la registrazione è possibile dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo di quello stesso mese; il sabato è considerato non lavorativo.

Ad esempio se un nuovo POS è disponibile dal 1° febbraio e collegato a un registratore telematico, la registrazione dell’abbinamento, tramite il servizio web nell’area riservata, potrà essere effettuata dal 6 aprile ed entro il 30 aprile.

Dunque, la memorizzazione puntuale dei pagamenti elettronici va effettuata contestualmente alla registrazione della vendita o della prestazione tramite il registratore telematico. Nel documento commerciale devono comparire le modalità di pagamento adottate e il relativo importo. I dati così acquisiti sono trasmessi quotidianamente all’Agenzia delle Entrate in forma aggregata, secondo le specifiche tecniche previste per i registratori telematici.

Abbinamento di più POS a un solo Registratore Telematico

Per verificare che il Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) sia autorizzato, è possibile consultare la sezione pubblicato “Albi ed elenchi di vigilanza” della Banca d’Italia. La colonna “Codice Mec. (Codice BI)” riporta il codice meccanografico attribuito dall’Istituto a ciascun intermediario, utile per identificare senza ambiguità la controparte del contratto di convenzionamento.

Quanto ai dubbi operativi più frequenti: è possibile associare più POS a un solo RT. La regola chiede di registrare ogni strumento di pagamento (ciascuno con il suo identificativo) in abbinamento al medesimo RT dell’unità locale in cui lo si usa; ciò vale anche se i POS appartengono a banche/PSP diversi o se affianchi un POS fisico a un softPOS. Conta che gli incassi confluiscano correttamente nella certificazione dei corrispettivi dell’RT indicato e che i dati di unità locale e PSP siano coerenti.

Caso pratico

Un negozio “X” ha un 1 RT e usa 3 POS: uno di Banca A, uno di PSP B e un softPOS sullo smartphone. Nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” il titolare registra ciascun POS con il suo ID e li abbina allo stesso RT dell’unità locale selezionando la via.

Il POS Banca A è disponibile dal 1° febbraio 2026: l’abbinamento di effettua dal 6 aprile al 30 aprile 2026. Il softPOS si attiva il 10 marzo 2026 si registra dal 6 maggio all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

In cassa, ogni incasso (da qualunque POS) viene registrato dall’RT: sul documento commerciale compaiono metodo di pagamento e importo; i dati sono poi trasmessi giornalmente all’Agenzia.

In conclusione, più POS su un solo RT sono ammessi, purché tutti censiti e coerenti con la stessa unità locale.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

08/11/2024

Rottamazione quinquies, il ritorno

Fra gli emendamenti alla Legge di Bilancio, spunta a sorpresa l’ipotesi di riproporre per la quinta volta la pace fiscale. Un’idea che piace ai contribuenti nei pasticci ma anche al Governo, che dalla “quater” non ha ancora incassato quanto aveva in mente

Autore: Germano Longo

In fondo, per il fisco italiano la rottamazione è come il panettone a Natale: non passa mai di moda, piace a tutte le generazioni, fa fine, non impegna ed è una certezza quando c’è urgente bisogno di riempire le casse.

Preambolo necessario per spiegare che da giorni si rincorrono voci sul possibile ritorno della famigerata sanatoria delle cartelle esattoriali che sarebbe pronta ad aggiungere al romanzo il capitolo numero “quinquies”.

Tutto sarebbe racchiuso in uno dei 382 emendamenti presentati al DL Fiscale della Legge di Bilancio 2025, ufficialmente per rispondere alle esigenze di un gran numero di contribuenti arrivati fuori tempo massimo alla rottamazione quater che fanno strofinare le mani all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ma un secondo motivo, scritto più in piccolo, sarebbe dovuto anche ai 100 milioni di euro in meno sui 300 stimati, messi insieme finora dalla rottamazione quater.

Se le notizie fossero confermate si tratterebbe di una ghiotta opportunità sia per quanti non sono riusciti a includere le cartelle esattoriali nella definizione agevolata precedente (che copriva dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), sia per chi ha debiti esattoriali dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023 che al momento non rientrano nella Rottamazione quater. L’emendamento, presentato dai Senatori di Forza Italia Lotito e Paroli, sarebbe una sorta di ripescaggio con riapertura dei termini per chi non ha pagato le rate della rottamazione in corso ed è decaduto dalla possibilità di versare il debito maturato al netto di sanzioni e interessi. Tantissimi, secondo le stime, sarebbero i contribuenti che non riescono a far fronte alle cartelle e assistono impotenti al pignoramento improvviso di stipendi, c/c, case e automobili.

Anche nella rottamazione quinquies rientrerebbero come sempre l’Irpef, l’Iva, l’imposta di registro, le multe stradali, il bollo auto e i tributi locali, a fronte dell’annullamento di sanzioni, interessi anche per ritardata iscrizione a ruolo, somme aggiuntive ai crediti previdenziali e l’aggio della riscossione. Su base volontaria, i Comuni saranno liberi di decidere se rottamare le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi, come previsto anche dalla precedente pace fiscale.

Ma per avere ulteriori dettagli sulla possibile Rottamazione atto quinto sarà necessario attendere l’avvio della discussione sugli emendamenti depositati in Commissione per il DL Fiscale 2025, che tra le novità dovrebbe contenere anche la riapertura del tanto discusso concordato preventivo biennale.

Nell’attesa, tornando alla rottamazione quater, sta per arrivare la sesta tornata del piano di rientro spalmato su 18 rate, in scadenza il 30 novembre prossimo anche se, per via dei cinque giorni di tolleranza ed escludendo i festivi, la vera scadenza è il 9 dicembre, data ultima in cui va saldata, ricordando che il mancato pagamento entro i termini prevede l’immediata decadenza dal beneficio. In pratica, chi non paga perde il diritto alla rottamazione e le somme già versate saranno considerate un acconto sul debito originario, che da quel momento torna ad essere dovuto integralmente comprese sanzioni, interessi e aggi precedentemente esclusi.

A proposito, nei 382 emendamenti di modifica al decreto fiscale che dovrebbe essere convertito in legge entro il prossimo 18 dicembre, ci sarebbe quello proposto dalla Lega per riportare il canone Rai a 70 euro dai 90 reintrodotti nella Legge di bilancio, così come l’ipotesi di una cartolarizzazione dei crediti inesigibili, pari a 1.247 miliardi di euro, tutti attribuibili a contribuenti falliti o deceduti.

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