27/02/2026
COLLEGAMENTO TRA POS E RT - SI PARTE DAL PROSSIMO 5 MARZO - ALCUNE PRECISAZIONI IN MERITO AI SOGGETTI OBBLIGATI
🔶 Dal 5 marzo 2026 entra in funzione sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate la procedura per collegare i POS (''Point Of Sale'') - sia fisici che virtuali - ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia “Documento commerciale online”.
🔷 È il tassello operativo di un obbligo che decorre dal 1° gennaio 2026:
- introdotto dall’articolo 1, commi 74-77 della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) e
- disciplinato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, Prot. 424470.
♦️ La novità, in sostanza, è l’introduzione di un obbligo di piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, attraverso il collegamento tra il dispositivo POS e il registratore telematico (RT) per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
🔷 Ma ATTENZIONE: il “collegamento” previsto dalla norma non è fisico. Non si tratta di installare cavi, porte USB o protocolli hardware. Si tratta di un collegamento virtuale e logico, che si realizza attraverso la registrazione del dato identificativo univoco del POS in abbinamento al dato identificativo univoco dell’RT, mediante l’apposita funzionalità del portale web “Fatture e Corrispettivi”. Concretamente, l’operazione consiste nell’associazione tra la matricola del registratore telematico e il terminal ID del POS.
✅ “Soggetti obbligati” sono tutti i soggetti che utilizzano gli strumenti di
certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (comma ora abrogato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto").
✅ In merito ai soggetti obbligati sono arrivati alcuni interessanti chiarimenti dall'Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 44/E del 20 febbraio 2026, che ha fatto il punto su una serie di situazioni concrete che la norma, da sola, non risolveva.
♦️ Nel caso specifico viene trattato il caso relativo alla gestione di un centro con bowling, bar e sala giochi nel quale si utilizza una biglietteria automatizzata collegata alla SIAE.
🔻 Secondo l’Agenzia, non c’è alcun obbligo di collegare il POS alla biglietteria automatizzata. I corrispettivi incassati tramite biglietterie automatizzate sono, infatti, già esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia stessa, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.
I dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già trasmessi - separatamente e con modalità proprie - dal Ministero delle finanze alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), come stabilisce il D.M. 13 luglio 2000. A sua volta, la SIAE provvede poi a renderli disponibili all'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività
accessorie, ove autonomamente documentate.
🔻 Dunque, per l'attività di bowling non sussiste alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata
♦️ Discorso simile per chi gestisce sale giochi, sale carambole o tavoli da ping pong. Queste attività rientrano, infatti, nell’esonero previsto dal D.M. 10 maggio 2019: non sono obbligate alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con registratore telematico e, di conseguenza, non devono dotarsi di un POS censito nel cassetto fiscale.
♦️ Tra le operazioni in parola rientrano anche le cessioni e le prestazioni
effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie.
♦️ Del tutto diverso è il discorso per chi esercita le attività di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.). In questo caso scatta l’obbligo: l’esercente deve avere un POS dedicato, associato al registratore telematico censito e attivato nel proprio cassetto fiscale.
✅ Una ulteriore precisazione che ricaviamo sempre dalla risposta n. 44/E/2026 riguarda l'utilizzo di un solo POS per gli incassi di più registratori.
Nessun divieto per chi gestisce più attività nello stesso locale o gestisce strutture con più casse e vuole utilizzare un unico POS per incassare i pagamenti di tutti.
♦️ L’importante è che per ciascuna attività soggetta all’obbligo si adempia al collegamento POS-RT secondo le modalità previste e che, al momento della vendita e dell’emissione del documento commerciale, vengano correttamente registrate le forme di pagamento utilizzate e i relativi importi. Serve, cioè, che i dati dei pagamenti elettronici siano chiaramente evidenziati e tracciabili.
✅ Altro chiarimento riguarda la possibilità di incasso di fatture tramite POS.
La citata risposta n. 44/E/2026 chiarisce che il pagamento elettronico di una fattura non comporta l’obbligo di collegamento POS-RT, poiché l’operazione è già certificata tramite documento elettronico trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI).
Il collegamento è richiesto solo quando il pagamento si riferisce a un’operazione soggetta a certificazione fiscale tramite documento commerciale.
✅ Altro chiarimento è quello relativo alla utilizzabilità e collegabilità a ''registratori di cassa'' di dispositivi portatili tramite smartphone o altri modelli autonomi.
♦️ Non esiste un elenco tassativo di dispositivi ammessi o vietati. Di fatto, qualunque strumento idoneo a gestire pagamenti elettronici può essere utilizzato.
Come “strumenti di pagamento elettronico” è da intendere qualsiasi strumento hardware o software mediante il quale vengono accettati i pagamenti elettronici.
♦️ L’unica condizione imprescindibile è che il dispositivo venga correttamente censito nel cassetto fiscale e associato all’RT di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 424470/2025.
🟣 Come annunciato dall'Agenzia delle entrate, la piattaforma per effettuare il collegamento sarà operativa dal 5 marzo 2026.
🔷 Le scadenze da tener presenti sono le seguenti:
- Per i POS già attivi o utilizzati entro il 31 gennaio 2026: il collegamento va completato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio web;
- Per i POS attivati dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento va registrato dal 6° giorno del 2° mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (per esempio: un nuovo POS attivato il 1° febbraio 2026 potrà essere collegato dal 6 aprile entro il 30 aprile).
🟣 Per quanto riguarda le sanzioni, la L. n. 207/2025 (Legge di Bilancio 2025), ai commi 75 e 76 dell’art. 1, ha esteso il perimetro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 471/1997 anche alle violazioni relative al collegamento POS-RT e alla trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici.
♦️ Per cui:
- per il mancato collegamento POS-RT viene prevista la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 4.000,00 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997);
- per l'omessa o tardiva trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici viene prevista la sanzione di 100,00 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico, fino a un massimo di 1.000,00 euro per trimestre (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997).
♦️ Sono inoltre previste le seguenti sanzioni accessorie: sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività:
- da 3 giorni a 1 mese in caso di 4 violazioni in 5 anni;
- da 15 giorni a 2 mesi (fino a 6 mesi in caso di recidiva) per mancata installazione/collegamento;
- fino a 6 mesi se i corrispettivi contestati superano 50.000 euro (art. 12, D.Lgs. 471/1997).
🖥🔎📃 Per accedere alla sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate per scaricare la guida per il collegamento POS-RT e consultare le FAQ disponibili, cliccare QUI. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt