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08/03/2026
Per gli interventi di efficientamento energetico è obbligatoria una comunicazione  all'  entro 90 giorni dal termine dei...
24/04/2024

Per gli interventi di efficientamento energetico è obbligatoria una comunicazione all' entro 90 giorni dal termine dei lavori. Le omissioni o ritardi possono causare la perdita di detrazioni fiscali, con variazioni nella giurisprudenza a seconda del tipo di intervento. Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 26 gennaio 2024, la comunicazione deve avvenire entro il 25 aprile 2024, mentre per quelli terminati dopo il 27 gennaio 2024, il termine è di 90 giorni dalla fine dei lavori. Gli interventi coperti includono miglioramenti termici degli edifici, installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Lo schema di decreto per la riforma dell’IRPEF prevede, per il solo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembr...
17/12/2023

Lo schema di decreto per la riforma dell’IRPEF prevede, per il solo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una maxi deduzione fiscale del 120% calcolata sul costo complessivo dei nuovi assunti a tempo indeterminato. Un’opportunità soggetta però ad alcune condizioni. Ad esempio, con riferimento agli esercenti attività di impresa, l’agevolazione può essere fatta valere esclusivamente nel caso in cui il contribuente abbia svolto l’attività, con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, almeno per 365 giorni. Inoltre, è necessario che il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 sia superiore alla media dell’anno 2023. La vera novità è l'applicazione di un’agevolazione fiscale (sul reddito 2024) in ambito del costo del lavoro.

🎉 È tempo di fare un cambio positivo per il nuovo anno! Se non sei soddisfatto del tuo attuale commercialista o consulen...
08/12/2023

🎉 È tempo di fare un cambio positivo per il nuovo anno! Se non sei soddisfatto del tuo attuale commercialista o consulente del lavoro, non preoccuparti, siamo qui per aiutarti!

Presso la nostra azienda, offriamo un servizio professionale e affidabile per la gestione della contabilità e delle paghe, e ora è il momento perfetto per fare il cambio e risparmiare sul costo dei servizi.

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    Il termine del 30 giugno si avvicina e i contribuenti devono versare il saldo dell'Irpef, la prima rata in caso di r...
26/05/2023


Il termine del 30 giugno si avvicina e i contribuenti devono versare il saldo dell'Irpef, la prima rata in caso di rateazione e il primo acconto, se necessario. Quest'anno non ci sono molte novità , tuttavia, ci sono alcune regole di tassazione che possono variare a seconda dell'applicazione o meno della disciplina transitoria.

Ad esempio, per i dividendi percepiti da persone fisiche con partecipazioni qualificate, le regole di tassazione possono essere diverse. In alcuni casi, i dividendi percepiti nel 2022 saranno tassati con una ritenuta a titolo di imposta del 26%. In altri casi, se è ancora in vigore la disciplina transitoria l'imponibile fiscale, sarà diverso a seconda dell'anno.

La legge di Bilancio del 2018 ha stabilito un'aliquota fiscale del 26% per entrambi i tipi di partecipazioni, qualificate e non qualificate, detenute da persone fisiche. Tuttavia, per i dividendi delle partecipazioni qualificate, sono state introdotte regole transitorie che tengono conto della data della di distribuzione.

Per applicare le regole transitorie, devono verificarsi contemporaneamente due condizioni. Innanzitutto, la distribuzione deve riguardare gli utili prodotti negli esercizi precedenti al 2018. Inoltre, la delibera di distribuzione deve essere adottata entro il 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, è possibile affermare che se la distribuzione riguarda gli utili degli esercizi a partire dal 2018, le somme percepite non devono essere dichiarate nel modello Redditi 2023. Viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

La situazione è diversa se la distribuzione riguarda gli utili precedenti al 2018 e avviene nel 2022 oggetto di dichiarazione. In questo caso, si applicano ancora le "vecchie regole", ossia la disciplina del DM 2 aprile 2008, modificata l'ultima volta dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 26 maggio 2017.

In particolare, i dividendi devono essere indicati nel quadro RL1 - Sezione I - A "Redditi di capitale", indicando solo la parte imponibile determinata come segue:
- Utili prodotti fino al 31 dicembre 2007 nella misura del 40%.
- Utili prodotti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 nella misura del 49,72%.
- Utili prodotti dal 1° gennaio 2017 in poi nella misura del 58,14%.

Dall’11 maggio 2023 è possibile integrare, modificare e inviare la     2023, relativa ai redditi del 2022, visualizzabil...
23/05/2023

Dall’11 maggio 2023 è possibile integrare, modificare e inviare la 2023, relativa ai redditi del 2022, visualizzabile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dallo scorso 2 maggio.

Da qualche anno l’Amministrazione Finanziaria ha permesso di utilizzare la funzionalità di compilazione assistita per le sezioni del quadro E. La compilazione assistita permette in modo semplice e immediato di modificare, integrare o cancellare i dati, nonché inserire nuove voci di spesa anche per i familiari a carico. Le modifiche effettuate saranno riportate automaticamente all'interno dei righi corrispondenti della dichiarazione.
Una volta effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata tramite Spid, Cie o Cns, è necessario verificare con attenzione i dati presenti nel modello precompilato, in quanto potrebbe capitare di non trovare qualche reddito da dichiarare, così come potrebbero risultare inesatte una o più voci di spesa. Nel caso in cui vengano riscontrate delle incongruenze occorre modificare o integrare i dati non corretti/o incompleti, cliccando su “modifica #730”.

Sulla sinistra appare un elenco con tutti i quadri della dichiarazione; quando si clicca sul quadro E nella parte superiore della pagina viene visualizzato un avviso per il contribuente, il quale ricorda che è possibile scegliere la modalità di compilazione assistita che, rispetto alla compilazione ordinaria in cui il contribuente in autonomia inserisce o rettifica gli importi degli oneri sostenuti, guida nella modifica e nell’inserimento dei dati.

Per passare alla compilazione ordinaria va selezionato il pulsante "Cambia modalità di compilazione" presente a inizio pagina. Anche in tal caso viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare il passaggio alla compilazione assistita, precisando che nel passaggio dalla modalità di compilazione assistita alla modalità di compilazione ordinaria, e viceversa, i dati eventualmente inseriti o modificati non saranno conservati e saranno ripristinati i dati precompilati.

Oggi entra in vigore la nuova disciplina sull'    delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari cate...
20/05/2023

Oggi entra in vigore la nuova disciplina sull' delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, contenuta nella legge n.49/2023, pubblicata sulla GU n. 104 del 5 maggio 2023. Le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

per gli , dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (decreto del ministero della giustizia n.147/2022 che ha modificato il decreto n.55/2014);

per gli altri iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione;

per gli esercenti non organizzate in ordini o collegi, da decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro entro il 19 luglio 2023 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge), e successivamente da aggiornare con cadenza biennale.

Ambito applicativo - La disciplina in esame si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;

regolate da convenzioni;

sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Inoltre, l'applicazione della disciplina dell'equo compenso è estesa alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.. Invece, sono espressamente escluse le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione.

Entro il 30 maggio 2023 le imprese non energivore e non gasivore dovranno richiedere ai propri fornitori i dati relativi...
20/05/2023

Entro il 30 maggio 2023 le imprese non energivore e non gasivore dovranno richiedere ai propri fornitori i dati relativi ai tax e del I° trimestre 2023.

Infatti, ai sensi dell’articolo 1 comma 6 della Legge di bilancio 2023 n.197/2022, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti definiti dall’articolo 1, commi 3 e 5 della Legge di bilancio 2023, il venditore che riforniva l’impresa sia nel quarto trimestre dell’anno 2019 che nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre dell’anno 2023 è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, quindi entro il 30 maggio per i tax credit del I° trimestre 2023, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il primo trimestre dell’anno 2023 per i punti di prelievo e riconsegna da questa contrattualizzati nei citati trimestri.

Indirizzo

Via Treviso 61
Silea
31057

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 14:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:30 - 14:00
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Mercoledì 09:30 - 14:00
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Giovedì 09:30 - 14:00
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