26/05/2023
Il termine del 30 giugno si avvicina e i contribuenti devono versare il saldo dell'Irpef, la prima rata in caso di rateazione e il primo acconto, se necessario. Quest'anno non ci sono molte novità , tuttavia, ci sono alcune regole di tassazione che possono variare a seconda dell'applicazione o meno della disciplina transitoria.
Ad esempio, per i dividendi percepiti da persone fisiche con partecipazioni qualificate, le regole di tassazione possono essere diverse. In alcuni casi, i dividendi percepiti nel 2022 saranno tassati con una ritenuta a titolo di imposta del 26%. In altri casi, se è ancora in vigore la disciplina transitoria l'imponibile fiscale, sarà diverso a seconda dell'anno.
La legge di Bilancio del 2018 ha stabilito un'aliquota fiscale del 26% per entrambi i tipi di partecipazioni, qualificate e non qualificate, detenute da persone fisiche. Tuttavia, per i dividendi delle partecipazioni qualificate, sono state introdotte regole transitorie che tengono conto della data della di distribuzione.
Per applicare le regole transitorie, devono verificarsi contemporaneamente due condizioni. Innanzitutto, la distribuzione deve riguardare gli utili prodotti negli esercizi precedenti al 2018. Inoltre, la delibera di distribuzione deve essere adottata entro il 31 dicembre 2022.
Di conseguenza, è possibile affermare che se la distribuzione riguarda gli utili degli esercizi a partire dal 2018, le somme percepite non devono essere dichiarate nel modello Redditi 2023. Viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
La situazione è diversa se la distribuzione riguarda gli utili precedenti al 2018 e avviene nel 2022 oggetto di dichiarazione. In questo caso, si applicano ancora le "vecchie regole", ossia la disciplina del DM 2 aprile 2008, modificata l'ultima volta dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 26 maggio 2017.
In particolare, i dividendi devono essere indicati nel quadro RL1 - Sezione I - A "Redditi di capitale", indicando solo la parte imponibile determinata come segue:
- Utili prodotti fino al 31 dicembre 2007 nella misura del 40%.
- Utili prodotti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 nella misura del 49,72%.
- Utili prodotti dal 1° gennaio 2017 in poi nella misura del 58,14%.