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06/05/2026

Spese sanitarie: il prospetto del Sistema TS può sostituire scontrini e fatture, ma solo a precise condizioni

Le istruzioni ai modelli dichiarativi 2026 e i più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate confermano un’importante semplificazione in materia di detrazione delle spese sanitarie: in determinati casi, il contribuente può utilizzare il prospetto delle spese presente nel Sistema Tessera Sanitaria in luogo della tradizionale conservazione di scontrini, fatture e ricevute.

La novità, tuttavia, non equivale ad una generalizzata eliminazione degli obblighi documentali, poiché il regime semplificato opera solo a precise condizioni e con limiti ben definiti.

Il prospetto del Sistema TS può sostituire i documenti di spesa

Le istruzioni del modello 730/2026 e del modello Redditi PF 2026 chiariscono che, ai fini della detrazione o deduzione delle spese sanitarie, il contribuente può utilizzare il prospetto dettagliato scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria quale documento riepilogativo alternativo ai singoli scontrini, ricevute e fatture.

La possibilità riguarda non solo la dichiarazione precompilata, ma anche le dichiarazioni predisposte ordinariamente da CAF o professionisti abilitati, purché venga attestata la corrispondenza tra il prospetto utilizzato e quello effettivamente presente nel Sistema TS.

In tali casi, il contribuente deve normalmente rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui conferma che il prospetto consegnato corrisponde ai dati scaricati dal Sistema Tessera Sanitaria.

Quando occorre conservare ancora fatture e scontrini

La semplificazione non elimina integralmente gli obblighi di conservazione documentale.

Se il contribuente modifica i dati delle spese sanitarie presenti nella precompilata, integra oneri non trasmessi al Sistema TS oppure interviene manualmente sugli importi, diventa necessario conservare la documentazione relativa alle variazioni effettuate.

In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate potrà infatti richiedere:

* fatture;
* ricevute;
* scontrini parlanti;
* quietanze;
* documentazione attestante il pagamento.

Di conseguenza, il messaggio corretto non è che “gli scontrini non servono più”, ma che il prospetto TS può assumere valore documentale sostitutivo solo in presenza di dati coerenti e non modificati.

Resta centrale il tema della tracciabilità

Permangono inoltre le regole introdotte dal 2020 sulla tracciabilità dei pagamenti.

Per beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, le spese sanitarie devono generalmente essere sostenute mediante strumenti tracciabili, quali:

* carte di debito o credito;
* bonifici;
* assegni;
* altri mezzi di pagamento elettronici.

Restano escluse dall’obbligo di tracciabilità:

* le spese per medicinali;
* le spese per dispositivi medici;
* le prestazioni rese da strutture pubbliche;
* le prestazioni rese da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per tali ipotesi la detrazione continua a spettare anche in presenza di pagamento in contanti.

Una semplificazione che richiede comunque prudenza

L’orientamento confermato dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un passo importante verso la semplificazione degli adempimenti fiscali collegati alle spese mediche e alla gestione della dichiarazione precompilata.

Resta però fondamentale evitare interpretazioni eccessivamente semplificatorie: il prospetto del Sistema Tessera Sanitaria non costituisce una sanatoria generalizzata dell’assenza di documentazione, ma uno strumento alternativo di prova utilizzabile entro confini ben precisi.

In ottica prudenziale, soprattutto nei casi di importi rilevanti o di spese non integralmente recepite nel Sistema TS, continua pertanto ad essere consigliabile la conservazione della documentazione sanitaria principale fino alla scadenza dei termini ordinari di controllo fiscale.

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