Dottor Simone Dario Dottore Commercialista e Revisore legale

Dottor Simone Dario Dottore Commercialista e Revisore legale Persone prima di azienda e idee prima di soluzioni.Vanto consolidata esperienza nella consulenza societaria, fiscale, tributaria e aziendale.

Ho clienti del settore privato, pubblico e no profit.

Banca valuta acquisto cassetto fiscale  in verticale di importo da 1 milioni di euro in su da imprese che hanno fatto sc...
20/11/2025

Banca valuta acquisto cassetto fiscale in verticale di importo da 1 milioni di euro in su da imprese che hanno fatto sconto in fattura (anche decennali). Pagamento entro 30 giorni, previsa visione documentazione.
Netto cedente compreso commissioni pari a 80% del valore del credito.
Per informazioni ed invio visura e cassetto fiscale mail a [email protected] e cellulare 366 305 6420

Il Decreto Rilancio prevede che il credito d’imposta di alcune specifiche detrazioni fiscali (superbonus, ecobonus, sism...
03/11/2025

Il Decreto Rilancio prevede che il credito d’imposta di alcune specifiche detrazioni fiscali (superbonus, ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate) possa essere ceduto in prima cessione ad altri soggetti. In tal modo imprese, professionisti e cittadini possono avere a loro disposizione una liquidità immediata da investire in nuovi progetti.

Chi vende i crediti ottiene liquidità immediata, mentre chi acquista ottiene un significativo risparmio fiscale.

Lo Studio offre un servizio di certificazione e conformità dei crediti fiscali

Il valore aggiunto della nostra consulenza consiste nel fornirti una visione chiara dell’andamento dell’azienda, anticip...
06/06/2025

Il valore aggiunto della nostra consulenza consiste nel fornirti una visione chiara dell’andamento dell’azienda, anticipando i fabbisogni e rispondendo alle domande di domani.
Simone Dario Dottore Commercialista e Revisore legale ha maturato un’esperienza di venti anni in procedure di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e nei processi di internazionalizzazione d’impresa. Svolge il ruolo di sindaco e consigliere di amministrazione di società nazionali e internazionali.
Opera in qualità di Advisor in operazioni straordinarie di M&A, nonché nell’ideazione e attuazioni di importanti e significative operazioni societarie.
Agisce quale esperto incaricato per perizie di stima.
Effettua valutazioni aziendali, anche nell’ambito della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate sui mercati regolamentati.

Società privata di Studio valuta acquisto cassetto fiscale di importo dai 1 milione di euro a salire da imprese che hann...
04/04/2025

Società privata di Studio valuta acquisto cassetto fiscale di importo dai 1 milione di euro a salire da imprese che hanno fatto sconto in fattura per interventi Superbonus nel 2024 (Annualità credito dal 2025 al 2027) oppure anche nel 2025 (Annualità credito dal 2026 al 2028).
Società cessionaria paga al cedente il 73% del valore del credito con pagamento immediato (tempo verifica documentale).

Costi a carico cedente: 3% del valore del credito per i vari Consulenti e Due Diligence.

Netto cedente quindi 70% del valore del credito.

Per informazioni ed invio cassetto fiscale mail a [email protected] e cellulare 366 3056420.

Con grandissima soddisfazione personale sono onorato della candidatura come conponente Organo di Controllo Avis regional...
18/02/2025

Con grandissima soddisfazione personale sono onorato della candidatura come conponente Organo di Controllo Avis regionale e nazionale..

Ristrutturazioni Edili Simone Dario Dottore Commercialista Revisore legaleSocietà privata valuta acquisto da imprese che...
11/02/2025

Ristrutturazioni Edili Simone Dario Dottore Commercialista Revisore legale
Società privata valuta acquisto da imprese che hanno fatto lo sconto in fattura di crediti per annualità 2025 e 2026 (di importo dai 500 mila ad 1.000.000 di euro per annualità) con pagamento immediato previa Due diligence a carico società acquirente. Pagamento immediato al 73% a passaggio crediti in Cassetto fiscale con commissioni varie per intermediari pari al 3% del credito.
Netto finale cedente pari al 70%.
Per informazioni ed invio visura e cassetto fiscale società a:
mail: [email protected]
cellulare 366 3056420
Simone Dario Dottore Commercialista e Revisore legale

Siamo lieti di annunciarle che il suo intervento per StoryTime in programmazione su Radio Canale Italia sarà disponibile...
11/02/2025


Siamo lieti di annunciarle che il suo intervento per StoryTime in programmazione su Radio Canale Italia sarà disponibile il giorno 11-02-2025 dalle ore 10:00 alle ore 24:00 in modo continuativo.
▶️L'intervento potrà essere ascoltato attraverso il seguente canale:
https://canaleitalia.it/radio/
Parlerò di: "Come mai hai deciso di intraprendere questa professione?
Quali sono i vantaggi di affidarsi a un commercialista invece di cercare di gestire da soli gli aspetti fiscali e contabili?
Quali sono le principali difficoltà che ha incontrato nel suo percorso professionale e come le ha superate?
Puoi esporci un tuo parere professionale riguardo al bonus edilizi?
Simone Dario Dottore Commercialista e Revisore legale

☀️Gentile Dario Simone🎙️Siamo lieti di annunciarle che il suo intervento per StoryTime in programmazione su Radio Canale...
10/02/2025


☀️Gentile Dario Simone

🎙️Siamo lieti di annunciarle che il suo intervento per StoryTime in programmazione su Radio Canale Italia sarà disponibile il giorno 11-02-2025 dalle ore 10:00 alle ore 24:00 in modo continuativo.

▶️L'intervento potrà essere ascoltato attraverso il seguente canale:

https://canaleitalia.it/radio/

📻Potrà ascoltare il suo intervento collegandosi a questo link e cliccando sul banner ‘Ascolta Radio StoryTime’.

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Gli interventi sono in ordine alfabetico e con il tastino di destra potrà scegliere l’intervento che vuole ascoltare ⏭️

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/ Marco MOSCONICripto-attività con aliquota dubbia per il 2023 e il 2024La L. 207/2024 all’art. 1 comma 23 ha previsto c...
24/01/2025

/ Marco MOSCONI
Cripto-attività con aliquota dubbia per il 2023 e il 2024
La L. 207/2024 all’art. 1 comma 23 ha previsto che l’aliquota della sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi ex art. 5 del DLgs. 461/97 sia pari al 26%.
Il comma 24 ha poi disposto, per i soli redditi di cui alla lettera c-sexies) derivanti dal possesso o dal realizzo di cripto-attività, l’aumento dell’aliquota al 33% dal 2026 (a meno di eventuali proroghe introdotte in sede di conversione del DL 202/2024); ma ci si può chiedere quale aliquota debba applicarsi per il 2023 e 2024. Le Entrate non hanno dubbi, il 26%, ma un’analisi approfondita potrebbe portare a una diversa risposta.
La materia è normata dalla L. 197/2022, la quale, con l’introduzione della lett. c-sexies) all’art. 67 comma 1 del TUIR, ha incluso tra i redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione o dalla detenzione di cripto-attività. In tale occasione è stato modificato anche l’art. 5 del DLgs. 461/97, dove sono stati sostituiti i riferimenti alla lett. c-quinquies) con quelli alla lett. c-sexies) dell’art. 67 comma 1 del TUIR.
L’art. 5 così prevede che i redditi “di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81” del TUIR (in realtà il richiamo corretto è all’art. 67) sono soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50%. L’art. 2 comma 6 del DL 138/2011 innalzò al 20% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi individuati dall’art. 67 del TUIR dalla lettera c-bis) alla lettera c-quinquies); il successivo art. 3 comma 1 del DL 66/2014 la portò all’attuale 26%. I due aumenti di aliquota, tuttavia, non modificarono l’art. 5 del DLgs. 461/97, il quale continua a riportare come riferimento solo i redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies).
Nel momento dell’introduzione della lettera c-sexies), quella relativa alle cripto-attività, il legislatore si è limitato a modificare il riferimento all’interno dell’art. 5 del DLgs. 461/97 (il quale continua a prevedere l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50%), omettendo di modificare i riferimenti previsti dal DL 66/2014, riguardanti i redditi assoggettati a imposta sostitutiva del 26%, (e ciò pur se i Servizi Studi del Senato e della Camera avessero suggerito, nel corso dell’iter di approvazione della L. 197/2022, un adeguamento anche di tale ultima norma), con la conseguenza che l’aliquota per la lett. c-sexies) continua formalmente ad essere quella prevista dal citato art. 5 del DLgs. 461/97 (il 12,50%).
La L. 207/2024, all’art. 1 comma 23, dispone che “l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento”, ma ci si chiede come debba qualificarsi tale norma. Essa può certamente disporre per il futuro, ovvero per il 2025, ma può applicarsi anche al passato?
Come si evince dal Dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera e del Senato, tale disposizione dovrebbe intendersi quale “norma di interpretazione autentica” volta a chiarire quale sia l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla generalità delle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, ivi compresi quelli relativi alle cripto-attività, tuttavia tale norma difetta dei requisiti previsti per l’introduzione di una norma interpretativa.
L’art. 1 comma 2 della L. 212/2000 prevede che l’adozione di norme interpretative in materia tributaria possa essere disposta soltanto in casi eccezionali e qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. La norma in esame, invece, manca sia del requisito della eccezionalità, sia della qualificazione formale prescritta dalla legge: nella norma esaminata non è possibile rinvenire alcuna intenzione interpretativa, visto che non è presente alcun “è da intendersi”, “si interpreta” oppure “va inteso”, mentre l’emendamento originario aveva invece il seguente testo: “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento”.
Se ne potrebbe dedurre che la sua introduzione non possa avere efficacia retroattiva e non possa che disporre che per il futuro, ai sensi dell’art. 3 della L. 212/2000. Non si può certo affermare che il cambiamento dell’aliquota rappresenti una correzione di carattere formale, visto che esso costituisce un elemento essenziale del tributo che rientra appieno nella riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e, nel caso di legislatore “distratto”, non è possibile per altri (Agenzia delle Entrate) svolgere il compito di supplente poiché la Costituzione attribuisce quel compito esclusivamente al Parlamento.
In conclusione, mentre è certo che dal 2025 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (ivi compresi quelli relativi a cripto-attività), di cui all’art. 5 del DLgs. 461/97, è del 26%, sussiste una significativa e motivata incertezza interpretativa per l’aliquota applicabile sui redditi da cripto-attività per il 2023 e 2024. Stante la diversa e chiara presa di posizione dell’Agenzia, i contribuenti che ritengano applicabile l’aliquota del 12,50% per il 2023 e 2024 dovranno intraprendere la via del contenzioso per ottenere il rimborso delle maggiori imposte pagate.

I Bonus edilizi e mercato cessione credito con Dottor Simone DarioRistrutturazioni Edili Simone Dario Dottore Commercial...
14/01/2025

I Bonus edilizi e mercato cessione credito con Dottor Simone Dario
Ristrutturazioni Edili Simone Dario Dottore Commercialista Revisore legale@follower
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è prevista la rimodulazione dell’aliquota dell’agevolazione, mentre tutte le altre disposizioni rimangono sostanzialmente invariate (si veda il capitolo III del Quaderno n. 177).
L’art. 1 comma 55 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) stabilisce infatti che per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:
- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Ai sensi dell’art. 16-bis comma 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Non godono invece dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese, sostenute dal 1° gennaio 2025, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (l’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva (Ue) 2024/1275 del 24 aprile 2024 - c.d. “Case green”).

Nessuna agevolazione per le caldaie alimentate a combustibili fossili
Anche le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 comma 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “simabonus acquisti”), quindi, sono prorogati nelle seguenti misure:
- per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Dal 1° gennaio 2025 non godono nemmeno dell’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Infine, viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16 comma 2 del DL 63/2013) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2025.

Tutte le detrazioni per interventi “edilizi” le cui spese sono sostenute dal 1° gennaio 2025, tuttavia, così come la generalità degli oneri detraibili salvo qualche eccezione (si veda “Per spese sanitarie e somme investite in start up e PMI innovative limiti invariati” del 23 dicembre 2024), soggiacciono alla riduzione prevista dal nuovo art. 16-ter del TUIR per i redditi superiori a 75.000 euro, per i quali viene prevista una modulazione dell’agevolazione spettante in funzione dei componenti del nucleo familiare.

07/01/2025

💰🎗*Promemoria e novità 2025 per il regime forfettario*🎗️💥

👉 Per chi è in regime forfettario ricordiamo che la soglia di *ricavi / compensi incassati* da non superare durante l'anno *2025* è sempre di *85.000 €*
(quindi si possono incassare fino a 84.999,99 €)

💸 Per chi supera i *100.000 €* in corso d'anno, si applica il regime IRPEF ordinario, con operazioni soggette ad IVA a partire dal superamento dei *100.000 €*

👉 Secondo il principio di *cassa*, per determinare la tassazione e i contributi si considerano *ricavi/compensi* quelli incassati durante l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), quindi anche quelli relativi a documenti del *2024* o di anni precedenti incassati nel *2025*

⚠️ Quando viene trasmessa la documentazione allo Studio va data _evidenza_ della *data/anno di incasso* delle fatture (in particolar modo per i documenti a cavallo d'anno)

👉 Ricordiamo che rimane l'obbligo di *fatturazione elettronica*

🏥 Sono *escluse* solamente le *prestazioni sanitarie* nei confronti dei privati, comunicate al *Sistema Tessera Sanitaria*

✈️ Inoltre, è necessario emettere autofattura elettronica per gli acquisti dall'estero.

🧮 La numerazione delle fatture potrà ripartire da *1* ovvero proseguire la numerazione dell'anno precedente (*ma consigliamo vivamente di ripartire con la numerazione da 1*)

✏️ Possono passare a regime forfettario i soggetti in regime IVA/IRPEF ordinario che nel *2024* hanno incassato ricavi o compensi sotto i *85.000 €* e rientrano negli ulteriori *requisiti*

🆕🔥 Inoltre possono passare a regime forfettario i soggetti in regime IVA/IRPEF ordinario che nel *2024* hanno avuto *redditi da lavoro dipendente o assimilati sotto i 35.000 € (invece del precedente limite di 30.000 €)* e rientrano negli ulteriori requisiti

🪐 Ricordiamo infine che non è possibile incassare o pagare importi oltre i *4.999,99 €* in *contanti* ma esclusivamente tramite mezzi di pagamento *tracciabili*

🆕 Possono richiedere la *riduzione del 50% dei contributi per 3 anni gli artigiani e i commercianti* che si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale dal *2025*.

Un grande ringraziamento ai miei nuovi follower! Sono felice di avervi tra noi! Silvio Manti, Mery Valente, Roberto Lamb...
28/12/2024

Un grande ringraziamento ai miei nuovi follower! Sono felice di avervi tra noi! Silvio Manti, Mery Valente, Roberto Lambruschi, Valerio Corradini, Nicola Orsi, Massimo Antifora, Giuseppe Paleari, Manuel Orologi, Susanna Marin, Atomo Mariani, Sebastian Terlizzi, Luca Galli, Carmelo La Maestra, Omar Folcio, Tcer Melissano Fasano, Massimo Paleari, Pierre Brambilla, Rickydiver Ballatore, Grossi Alessio, Silvia Maria Biella, Paolo Carrubba, Lele Petrucci, Loris Spagnolo, Paolo Mattiazzi, Giorgio Fichera, Luca Podda, Luigi Mariani, Luigi Lasaponara, Gloria Brambilla

Indirizzo

Seregno
20831

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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