23/01/2026
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AVVISO ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI
🔎 ROTTAMAZIONE QUINQUIES 🔎
RICHIESTA PROSPETTO RIEPILOGATIVO AI FINI DELL'EVENTUALE INVIO DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce una nuova Definizione agevolata.
La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:
- delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
La norma, invece, esclude dalla nuova "Rottamazione" i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato, la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
⚠️💵 Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
La norma specifica che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
⚠️⛔ La Rottamazione-quinquies risulterà inefficace, a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento:
- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973.
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⚠️ LO STUDIO LA SALA, PRIMA DI INVIARE LE DOMANDE DI ADESIONE PER COLORO I QUALI SARANNO INTERESSATI, SU RICHIESTA ESPLICITA DEL CONTRIBUENTE, DEVE PROVVEDERE A RICHIEDERE ALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE IL RELATIVO "PROSPETTO RIEPILOGATIVO" ENTRO E NON OLTRE IL 17/04/2026 AI FINI DELLA VERIFICA E DELLA FATTIBILITA' DELLE RELATIVE SITUAZIONI DEBITORIE.
⛔ PERTANTO, PER COLORO I QUALI SONO INTERESSATI, SI CHIEDE DI RIVOLGERSI PRIMA POSSIBILE IN STUDIO PER ACCEDERE TRAMITE CREDENZIALI SPID ALLA PRORIA POSIZIONE DEBITORIA E, SUCCESSIVAMENTE, SI VALUTERA' SE ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES.
⚠️ Considerando che ogni pratica necessità di tempi di lavoro abbastanza complessi, non si garantisce la fattibilità della stessa per richieste ricevute oltre il 17/04/2026.
SI CONFIDA IN UNA VOSTRA PRONTA E PUNTUALE COLLABORAZIONE.
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Si ricordano i seguenti orari di apertura al pubblico:
- Dal LUNEDI' al VENERDI': dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
- MARTEDÌ e GIOVEDÌ: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
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