Dott.ssa Lisio Antonella Commercialista e Revisore contabile

Dott.ssa Lisio Antonella Commercialista e Revisore contabile Dichiarazione dei redditi - consulenza - contabilità

18/01/2026
27/10/2025

Al via la Rottamazione quinquies

La legge di Bilancio 2026 prevede una “tregua fiscale” con il pagamento delle imposte arretrate senza sanzioni, si potrà anche pagare a rate, fino a 9 anni.

In sintesi, con la rottamazione quinquies sarà possibile rottamare i carichi affidati alla Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, coprendo quindi un arco temporale di 24 anni. Potranno accedere alla rottamazione quinquies anche i contribuenti «decaduti», a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione quater. Sono però esclusi gli importo dovuti a seguito di accertamento, anche se facevano parte delle precedenti rottamazioni. Le cartelle di pagamento già oggetto di adesione alla rottamazione quater, anche a seguito di riammissione, per le quali al 30 settembre 2025 i pagamenti sono regolari, non potranno accedere alla rottamazione quinquies. Infine, la rottamazione quinquies non prevede la «tolleranza» di cinque giorni per i pagamenti. L’unica tolleranza sarà quindi quella di calendario, nei casi di scadenza di sabato, domenica o giorno festivo.

1. Quali periodi potranno essere sanati?
Si potranno sanare i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis (liquidazione automatizzata delle somme dovute in base alle dichiarazioni presentate) e 36-ter (somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni) del DPR 600/1973, e agli articoli 54-bis (liquidazione automatizzata dell’Iva dovuta in base alle dichiarazioni presentate) e 54-ter (controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia) del DPR 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento. Si richiama, quindi, l’attenzione sul momento di affidamento del carico all'Agente della riscossione che rappresenta la dead line per la fruibilità della definizione agevolata in commento, restando, quindi, ininfluente il momento in cui la cartella esattoriale è stata notificata al contribuente. Con la definizione agevolata non sono dovuti interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio. Per le multe stradali irrogate dall’amministrazione dello Stato, saranno cancellati solo gli interessi.

2. Come si paga e quando?
Il pagamento delle somme dovute può essere eseguito in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o al massimo in 54 rate bimestrali (9 anni), di pari ammontare, con scadenza:
a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2027 sino all’anno 2034;
c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale, a decorrere dal primo agosto 2026, sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.
Il pagamento delle somme dovute mediante rottamazione quinquies può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente del debitore con le modalità indicate nella comunicazione inviata dall’agente della riscossione;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione rende disponibili, sul proprio sito internet;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

3. Quali sono i termini per l’adesione alla rottamazione quinquies?
L’agenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibili, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare gli importi che potranno rientrare nella rottamazione. I contribuenti potranno aderire entro il 30 aprile 2026, mediante apposita dichiarazione telematica mediante la quale il contribuente dovrà anche decidere se pagare in unica rata oppure a rate, massimo di 54 rate bimestrali.

4. Cosa succede in caso di giudizi tributari pendenti?
Nella dichiarazione di adesione i contribuenti dovranno indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi da rottamare e assumeranno l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione di adesione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
Tenuto conto che l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, l’estinzione dei giudizi pendenti è dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione, da parte del contribuente o dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione di adesione, e della comunicazione che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione dovrà inviare ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

5. Come si calcola l’importo dovuto?
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Qualora il contribuente, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderire alla rottamazione. Può essere il caso dei contribuenti che sono «decaduti» a seguito del tardivo o mancato pagamento di una rata della rottamazione quater, ma che hanno già pagato integralmente quanto dovuto in unica soluzione o a rate.

6. Quali sono i vantaggi della rottamazione quinquies?
A seguito dell’adesione alla rottamazione quinquies, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del «pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta» e ai fini delle «disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni» del Dpr 602/1973; infine, il documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.
Peraltro, non è da escludere che all’esito della verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dei soggetti che non hanno aderito alla rottamazione quinquies, pur avendo debiti iscritti a ruolo, l’agente della riscossione proceda, in modo anche molto aggressivo, al recupero delle somme, anche con pignoramento dei conti correnti, pignoramenti presso terzi – è il caso dei pignoramenti dei compensi professionali e/o dei crediti verso clienti, i cui dati risultano dalle fatture elettroniche – nonché all’iscrizione di ipoteca negli immobili di proprietà dei debitori, sino ad arrivare alla possibile richiesta al Tribunale dell’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento).

7. È previsto un importo minimo per il pagamento rateale?
L’importo delle singole rate non potrà essere inferiore a 100 euro. Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, esclusivamente attraverso l’area riservata del sito internet istituzionale, comunica ai contribuenti l’importo delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse.

8. Se non riuscissi a pagare le rate della rottamazione quinquies potrei, in futuro, chiedere di rateizzare le stesse somme?
È previsto che relativamente ai debiti inseriti nella domanda di rottamazione quinquies, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese e non possono essere accordate nuove dilazioni per le medesime somme.

9. In quali casi la rottamazione quinquies non produce effetti?
La rottamazione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:
a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di rottamazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

10. Cosa succede nel caso in cui il contribuente ha aderito alle precedenti rottamazioni per le stesse somme iscritte a ruolo?
Possono essere estinti:
a) i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese a norma della prima rottamazione, della rottamazione bis, della rottamazione ter, della riapertura della rottamazione ter e della riapertura dei termini per le precedenti rottamazioni;
b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, compresi nella rottamazione quater e in caso di riammissione alla rottamazione quater.
Non possono essere estinti, secondo le disposizioni della rottamazione quinquies, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla stessa data, compresi nella rottamazione quater e riammissione alla rottamazione quater.

27 ottobre 2025 Avv. Dott. Angelo Pisciotta

16/09/2025

Agevolazioni fiscali e figli a 30 anni, stop alla detrazione: resta lo status di familiare a carico
L’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in tema di detrazioni: niente detrazione figli dopo i 30 anni, ma resta lo status di “familiare a carico”.

Autore: Martina Giampà

La Legge di bilancio 2025 ha ristretto l’ambito della detrazione per figli a carico dell’art. 12 TUIR: 950€ per ciascun figlio dai 21 ai 29 anni; oltre i 30 anni solo in presenza di disabilità ai sensi della legge 104/1992.

Un sostituto d’imposta ha chiesto se, al compimento dei 30 anni, il figlio perda anche lo status di “familiare fiscalmente a carico” (con riflessi su oneri e spese deducibili/detraibili dei genitori) o se decada unicamente la specifica detrazione di riferimento. Il chiarimento arriva con la risposta n.243 a istanza di interpello del 15 settembre 2025.
Detrazioni per figli a carico, la finestra temporale 21–29 anni

L’Agenzia conferma che, dal periodo d’imposta 2025, la detrazione di 950€ spetta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30; per i figli con disabilità accertata, la detrazione spetta senza limite di età.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese: maturano dal mese del compimento dei 21 anni e cessano al mese antecedente il compimento dei 30 anni. Ne discende che, nell’anno in cui il figlio compie 30 anni, la detrazione compete solo fino al mese precedente.
Oneri e spese: lo status di “familiare a carico” resta se sussistono i limiti di reddito

Punto chiave dell’interpello è che l’art. 12, comma 4-ter, equipara - ai fini delle disposizioni fiscali che rinviano all’art. 12 - i figli per i quali non spetta la detrazione a quelli per i quali spetta. L’Agenzia estende tale previsione anche ai figli di età pari o superiore a 30 anni senza disabilità, fermo il rispetto del requisito reddituale dell’art. 12, comma 2.

Quindi, i genitori possono continuare a fruire, in dichiarazione, delle detrazioni/deduzioni per oneri e spese sostenuti nell’interesse del figlio fiscalmente a carico (art. 15, comma 2 TUIR), pur in assenza della detrazione “figli a carico” dell’art. 12. Resta onere del sostituto indicare il codice fiscale del familiare a carico nella Certificazione Unica, anche quando non spettano le detrazioni di cui all’art. 12.

31/08/2025

Deducibilità dell’abbigliamento: conta l’inerenza, non l’eleganza. Quando si può dedurre?
Deduzioni solo se il costo è inerente: divise e DPI sì, abiti eleganti no. Eccezioni per outfit imposti o ruoli qualificati. Cassazione e CGT fissano i paletti.

Autore: Martina Giampà

C’è chi sostiene che gli abiti da lavoro, quando usati solo in ambito professionale, dovrebbero concorrere all’abbattimento dell’imponibile. La prassi giudiziaria, però, distingue con nettezza tra spesa necessaria all’attività e consumo personale: il metro è il collegamento funzionale con la professione, da provare in concreto e non per slogan.

Con alcune sentenze la Corte di cassazione ha rafforzato questa linea: giacca elegante e accessori ordinari, perché spendibili nella vita privata, raramente passano il vaglio; uniformi, camici e capi imposti da contratti o ruoli scenici possono invece essere riconosciuti talvolta solo in parte. Le decisioni di merito oscillano tra chi nega la detrazione per voci riconducibili all’uso proprio e chi, in situazioni qualificate, valorizza decoro, incarichi e dress code come indici di utilità professionale.
Deducibilità dei costi, conta l’inerenza: sì a divise e DPI, no all’eleganza

È bene ricordare che per la deduzione di un costo è necessaria l’inerenza all’attività. In altri termini, deve essere collegato (anche in modo indiretto o futuro) all’attività lavorativa svolta in sé, non alla vita privata. La valutazione, dunque, è qualitativa caso per caso.

Le sentenze recenti tracciano una bussola semplice: è deducibile ciò che serve davvero al mestiere, non ciò che può essere utilizzato nella vita privata. La Cassazione dice che l’“inerenza” è un legame qualitativo con l’attività - anche potenziale - e che a dimostrarlo deve essere il contribuente; l’antieconomicità è solo un campanello, non una condanna. Cosa significa in altri termini? Divise, camici, DPI sì; abiti eleganti no, perché riutilizzabili fuori. Nei casi concreti, la CGT Brescia 2025 ha negato borse/abbigliamento/monili (uso personale), mentre la CGT Torino n. 959/2/24 ha ammesso i capi “di qualità” a un commercialista con incarichi di rilievo, dove decorum e dress code risultavano parte funzionale della prestazione (sentenze nn. 8700/2025, 8922/2025, 9568/2025 e 9132/2025).
Cosa dicono le sentenze in breve

Cassazione 8700/2025 - L’inerenza non è un rapporto meccanico costo-ricavo: conta la riferibilità del costo all’attività nel suo complesso, anche in proiezione futura. Le spese riconducibili alla sfera personale restano fuori.
Cassazione 8922/2025 - L’inerenza è una valutazione qualitativa: antieconomicità e incongruità sono indizi, non prove definitive. Serve coerenza oggettiva del costo con l’attività svolta.
Cassazione 9568/2025 - Onere della prova in capo al contribuente: va dimostrato, nel caso concreto, perché la spesa serve davvero al mestiere. La verifica è caso per caso, con documentazione specifica.
Cassazione 9132/2025 - Conferma l’impostazione: non si richiede un legame diretto coi ricavi, ma la funzionale riferibilità all’attività professionale o d’impresa. Spese “generiche” o ambivalenti non superano il vaglio se manca prova puntuale.
CGT Brescia (2025) - Borse, abbigliamento, accessori e monili: spese ricondotte all’uso personale, quindi non deducibili. Difetta l’inerenza perché i beni sono normalmente utilizzabili fuori dal lavoro.
CGT Torino n. 959/2/24 - Per un commercialista con incarichi di rilievo, capi “di qualità” ritenuti deducibili. Decoro professionale e dress code, provati nel contesto, sono stati valutati come funzionali alla prestazione.
Zone grigie dell’inerenza: deduzione parziale per outfit imposti, non per la “buona presenza”

Nelle zone grigie l’ago della bilancia si muove con prudenza: per soggetti vincolati da contratti che impongono uno specifico outfit, la giurisprudenza ha talvolta riconosciuto una deduzione parziale, perché l’uso non è misurabile con certezza tra scena e vita privata (CTP Milano, sent. n. 6443/40/2016, dep. 22.07.2016). Diverso il discorso per le professioni “d’immagine” meno estreme: invocare la “buona presenza” non basta, è una ragione troppo generica. Resta però una finestra rara: quando il contesto è qualificato (ad esempio un commercialista con incarichi pubblici, studio noto e un obbligo sostanziale di decoro elevato), i capi possono essere ritenuti inerenti e quindi deducibili.
Box di approfondimento

Domanda 1 - Qual è il principio di “inerenza” ai fini della deducibilità dei costi di abbigliamento professionale e in che modo si differenzia dal criterio dell’antieconomicità?
Risposta – L’inerenza è il nesso qualitativo fra il costo e l’esercizio dell’attività; occorre provare che la spesa sia funzionale al mestiere, non alla vita privata. L’antieconomicità (rapporto negativo costo/beneficio) è un indizio, ma non esclude di per sé la deducibilità se il contribuente dimostra l’utilità professionale.

Domanda 2 - Quali indicazioni emergono dalle sentenze di Cassazione nn. 8700/2025, 8922/2025, 9568/2025 e 9132/2025 in tema di deducibilità di abiti ed accessori?
Risposta
Cass. 8700/2025: l’inerenza non richiede un legame meccanico con i ricavi, bensì una riferibilità all’attività, anche futura.
Cass. 8922/2025: antieconomicità e incongruità sono mere presunzioni; serve coerenza oggettiva col tipo di professione.
Cass. 9568/2025: onere probatorio a carico del contribuente, con documentazione puntuale che attesti l’impiego esclusivo in ambito lavorativo.
Cass. 9132/2025: non serve un rapporto diretto con ricavi specifici, ma una “funzionale riferibilità” all’attività; le spese ambivalenti restano escluse senza prova concreta.
Domanda 3 - Cosa hanno stabilito la CGT di Brescia (2025) e la CGT di Torino n. 959/2/24 circa la deducibilità di borse, abiti e monili?
Risposta
CGT Brescia 2025: ha negato la deducibilità di borse, abiti e monili ritenuti di uso personale “ordinario” e non esclusivo per lavoro.
CGT Torino 959/2/24: ha ammesso, per un commercialista con incarichi pubblici e obbligo di decoro, la deduzione parziale di capi “di qualità” provati come necessari al dress code professionale.
Domanda 4 - In quali ipotesi la giurisprudenza consente una deduzione parziale per outfit imposti da contratti o per ruoli scenici?
Risposta - La CTP Milano (n. 6443/2016) ha riconosciuto deduzioni parziali quando l’outfit è contrattualmente imposto (uniformi, abiti scena) e l’uso professionale è prevalente ma non esclusivo, quantificando la quota inerente e scorporando la componente privata.
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23/08/2025

IMU, nel 2026 cambia tutto: arrivano bollettino precompilato e pagamenti digitali

A partire dal 2026, l’IMU diventa più semplice da pagare: sopra il bollettino precompilato con importi già calcolati, mentre pagoPA e riforma sanzioni rendono il sistema più moderno e equo

Autore: Miriam Carraretto

Il 2026 segna una svolta per il versamento dell’IMU: arriva il bollettino precompilato direttamente a casa, i pagamenti digitali saranno standard tramite pagoPA e, con un nuovo decreto, anche le sanzioni saranno riformate per garantire maggiore equità.

Ecco cosa cambia.
Bollettino precompilato: un adempimento in meno

Dal 2026 (alcuni Comuni già nel 2025 sperimentano il sistema), il contribuente riceverà direttamente dal Comune un avviso di pagamento IMU con importi calcolati, detrazioni già applicate e scadenze indicate, analogamente al modello già utilizzato per la TARI. Si potrà riceverlo sia in formato cartaceo sia digitale.

Questo documento conterrà l'importo dovuto riferito ai mesi di possesso e all’anno, il dettaglio di aliquote, detrazioni e dati catastali e le istruzioni per il pagamento via pagoPA o bollettini tradizionali.
PagoPA diventa strumento ufficiale di pagamento

Dal 2026, lo strumento scelto per il pagamento diventerà PagoPA, favorevole per sua tracciabilità, semplicità e sicurezza: basterà un click per pagare l’IMU. Il F24 è destinato a diventare un ricordo.
Riforma delle sanzioni: più proporzionalità

Con il Decreto Tributi Locali, in arrivo nel 2026, le sanzioni legate all’IMU saranno ricalibrate in base alla gravità dell’irregolarità:
100% di sanzione minima (50€) per omessa dichiarazione;
40% per dichiarazione infedele.

Le semplificazioni coprono anche gli adempimenti, come un unico modello telematico per dichiarazione e domande relative a immobili occupati abusivamente.
Effetti sul tax gap locale e vantaggi collettivi

Il nuovo sistema punta a ridurre errori e sanzioni, alleggerendo il carico fiscale dei contribuenti, contrasto all’evasione con più efficienza e meno “zone d’ombra”, grazie alla tracciabilità e controllo centralizzato, e maggiore stabilità nel mercato immobiliare, con scadenze più chiare e modelli uniformi.

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI - DAL PROSSIMO 10 LUGLIO OPERATIVE LE NUOVE FUNZIONALITA' DEL PORTALE INL -  DETTATE LE M...
03/07/2025

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI - DAL PROSSIMO 10 LUGLIO OPERATIVE LE NUOVE FUNZIONALITA' DEL PORTALE INL - DETTATE LE MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE DEI CREDITI

🔶 La piattaforma digitale di gestione della patente a crediti si rinnova con l’introduzione di nuove funzionalità.
L’obiettivo è garantire trasparenza, tracciabilità e verificabilità dello status abilitativo degli operatori di settore, in un’ottica di prevenzione e legalità.

🔷 Il nuovo sistema sarà pienamente operativo dal prossimo 10 luglio, data a partire dalla quale gli imprese e autonomi potranno ottenere i crediti aggiuntivi per la patente, secondo le regole previste dalla normativa e il nuovo sistema consentirà la visualizzazione dei dati rilevanti della patente a crediti rilasciata alle imprese e ai lavoratori autonomi che svolgono attività edili.

🔷 A partire dal 10 luglio 2025 imprese e autonomi che lavorano in cantieri temporanei o mobili potranno, dunque, incrementare la dotazione iniziale di 30 punti per arrivare fino a quota 100.
Ricordiamo, infatti, che la normativa prevede l’accredito di ulteriori crediti fino a un massimo di 100 punti.

✴️ Si possono ottenere per storicità dell’azienda e per lo svolgimento di attività, investimenti e formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
🔻 I crediti legati all’anzianità dell’azienda saranno riconosciuti in automatico previo riscontro con i dati in possesso delle Camere di commercio.
🔻 Per gli altri crediti, invece, gli interessati dovranno accedere al portale e inserire i dati necessari per l’accredito, che avverrà entro le successive 24 ore.

🔷 Con l’adozione del Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) introduce un sistema digitale innovativo per la visualizzazione della patente a crediti destinata a imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili e, al contempo, definisce le modalità operative per la consultazione della patente a crediti attraverso il portale istituzionale.

♦️ Il nuovo portale, accessibile tramite SPID o CIE, consentirà la consultazione in tempo reale del punteggio associato a ciascun operatore, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile.

♦️ L’accesso è riservato a soggetti specifici, indicati all’articolo 4 del decreto, tra cui pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organismi paritetici e committenti.

✅ Segnaliamo, infine, che sul portale dell’ INL sono state pubblicate le FAQ aggiornate al 26 giugno 2025.

📌 Il testo del decreto direttoriale INL n. 43/2025

Aggiornamento al 26 giugno 2025

02/07/2025

Rottamazione quinquies, in arrivo la nuova pace fiscale in 120 rate

Debiti fiscali pagabili in dieci anni e senza sanzioni: la nuova rottamazione promette flessibilità, ma la Corte dei Conti avverte sui rischi di mancati incassi

Autore: Miriam Carraretto

Una nuova sanatoria fiscale è pronta a fare il suo ingresso: si tratta della rottamazione quinquies e, secondo le previsioni, entrerà in vigore entro il 2026. L’obiettivo? Consentire ai contribuenti con debiti fiscali accumulati negli anni di mettersi in regola con il Fisco attraverso un piano di pagamento più sostenibile e meno gravoso rispetto al passato.

Vediamo come dovrebbe funzionare e chi potrebbe beneficiarne.
Come funziona: 10 anni di tempo e meno sanzioni

Il cuore della rottamazione quinquies è un piano di rateizzazione su 120 rate mensili, quindi distribuito su 10 anni. Un netto miglioramento, almeno sulla carta, rispetto alle precedenti edizioni, che prevedevano pagamenti trimestrali e un massimo di 5 anni.
Ma le novità non finiscono qui. Stando alle informazioni che circolano, sarebbero esclusi aggio, interessi di mora e sanzioni: il contribuente, stando così le cose, pagherebbe solo l’importo originario del debito. Anche le regole sulla decadenza dai benefici dovrebbero essere più flessibili.
Chi potrà aderire alla nuova rottamazione quinquies e per quali debiti

La nuova pace fiscale dovrebbe riguardare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. L’accesso dovrebbe essere quindi possibile anche per posizioni debitorie molto datate, e il piano rateale esteso permettere pagamenti più diluiti nel tempo.
Il parere della Corte dei Conti: “Le cartelle restano non pagate”

Sul tema però è intervenuta la Corte dei Conti, che invita alla prudenza: servono maggiori controlli e un rafforzamento della riscossione, per evitare che anche la quinquies si trasformi in un fallimento per le casse dello Stato.
Poi c’è un problema che si ripresenta puntualmente: le cartelle esattoriali restano spesso inevase, anche in presenza di rottamazioni. A lanciare l’allarme è la stessa Corte dei Conti, nella recente Relazione sul Rendiconto generale dello Stato presentata il 26 giugno.

Secondo i magistrati contabili, molti contribuenti aderiscono alla sanatoria solo per bloccare le azioni esecutive, come pignoramenti o fermi amministrativi, e non per saldare davvero i propri debiti. Il rischio, insomma, è che la rottamazione diventi un escamotage per prendere tempo.
Oltre 11 miliardi persi con la rottamazione quater

I numeri parlano chiaro. La rottamazione quater, introdotta nel 2023, ha visto andare in fumo 11,2 miliardi di euro di rate non versate. Il dato è riferito alla differenza tra le somme attese e quelle effettivamente incassate, nonostante le proroghe e la riapertura dei termini per i contribuenti decaduti.

Un campanello d’allarme che mette in discussione l’efficacia di queste misure straordinarie, spesso utilizzate - ça va sans dire - come via di fuga temporanea più che come strumento di regolarizzazione.
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29/06/2025

Le spese sostenute per prestazioni osteopatiche sono detraibili solo se rese da un professionista sanitario

Domanda

Mario Rossi si avvale delle prestazioni dell’osteopata Dr. Andrea Luppetti.
Nel corso del periodo d’imposta 2024 sono state rese 12 prestazioni, documentate da emissione della relativa fattura e pagate tramite carta di credito, per una spesa complessiva pari a 1.200 euro.
Si precisa che per tali prestazioni non vi è una prescrizione medica.
Si precisa altresì che il Dr. Luppetti ha la qualifica di fisioterapista abilitato.
Tali spese sono detraibili a seguito dell’indicazione nella dichiarazione dei redditi?

Risposta

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie sostenute nel corso del periodo d’imposta, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
In merito all’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai Provvedimenti del Ministero della Salute che individuano le specialità farmaceutiche, le protesi e le prestazioni specialistiche.
Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione.
La detrazione del 19% della spesa sostenuta non spetta in relazione a spese che non hanno le caratteristiche per essere qualificate prestazioni sanitarie in senso stretto; nella guida publicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate vi è un ampio elenco di prestazioni non detraibili e, tra queste, figurano anche le prestazioni di osteopatia.
Occorre però proporre un’osservazione inerente la qualifica del soggetto che ha reso al contribuente la prestazione in questione.
Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.
Quindi, le spese sostenute per i trattamenti di osteopatia sono detraibili dall’IRPEF se effettuati da iscritti a una delle professioni sanitarie riconosciute (l’elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute) e in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Il punto è stato esaminato nel par. 2.1 della circolare n. 11/E/2014; in tale documento l’Agenzia delle Entrate ha constatato come le prestazioni rese dagli osteopati, in via generale, non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, ma comunque le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.
Nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute è presente la figura del fisioterapista; conseguentemente, se le prestazioni di osteopatia sono rese da parte di un fisioterapista abilitato, le spese sostenute per tali prestazioni conferiscono il diritto al contribuente di fruire della detrazione del 19%.
Sotto il profilo documentale, la prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.
Pertanto, per tali prestazioni non è richiesta la prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Sotto il profilo delle modalità di pagamento ammesse, occorre ricordare che dal 2020 è necessario pagare le spese con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, a meno che la prestazione non sia stata effettuata in una struttura pubblica o in una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale.

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