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Il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 125 del 16/05/2020”, come già accaduto in precedenti direttive, non fa espresso riferimento al condominio, ma, in maniera molto vaga, alle “riunioni”. Infatti l’art. 10 prevede che “Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

L’assemblea, quindi, non potrà svolgersi utilizzando la sala che, di prassi, viene utilizzata e che prevede la presenza di condòmini alcuni seduti ed altri in piedi. Dovranno, infatti, mantenersi le distanze prefissate, al fine di evitare ogni e qualsiasi responsabilità in capo all’amministratore di condominio, nonché utilizzare i presidi DPI fra i quali le mascherine protettive.

Si dovrà, quindi, optare per una sala tanto grande da contenere, nel rispetto delle distanze interpersonali, la presenza massima dei partecipanti al condominio, con spazi idonei e prevedendo modalità di accesso tali da evitare il contatto ravvicinato fra le persone. I posti seduti e distanziati fra loro, dovranno essere, quindi, tanti quanti sono potenzialmente i condòmini convocati. Occorrerà, quindi, una superficie di 7 mq. circa per partecipante, considerando l’ingombro del partecipante stesso e la distanza minima prevista. Ad esempio, in una sala di mq. 30, potranno essere presenti solo 4 partecipanti (30/7).

I locali dovranno poi essere sanificati, prima e dopo la riunione.

A questo punto è consigliabile, se possibile, l’utilizzo di spazi aperti che, seppur sempre nel rispetto delle distanze interpersonali consentono una gestione più fluida e sicura dei partecipanti, anche se nutriamo dubbi in merito alla capacità di audio di tutti i partecipanti, se non prevedendo strumenti di amplificazione audio, anch’essi da sanificare prima e dopo l’incontro (si pensi ad esempio, alla necessità di gestire i microfoni o apposite “giraffe” da passarsi fra i partecipanti all’assemblea).

Disattendere la normativa suindicata prevede l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 4, I co., D.L. n. 19/2020, consistente nella pena pecuniaria da euro 400 ad euro 3.000.

Deve, comunque, rilevarsi che nell’ultimo decreto legge si dispone l’aggiunta dei commi 21-bis e 21-ter all’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, con i quali viene introdotto quanto appresso:

- una proroga semestrale della durata dell’incarico di amministratore, rispetto al termine di cui all’art. 1129, X co. c.c., per i mandati che siano scaduti o scadranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, riservando alla prima assemblea successiva “al rinnovo”, il diritto di revocare l’amministratore prorogato;

- un differimento di dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il rendiconto condominiale annuale (i 12 mesi, quindi, decorrono dalla data di chiusura del bilancio).

Fermo i rilievi di cui sopra, è legittimo domandarsi se sia il caso o meno di procedere convocando “un’assemblea-riunione” con tutti i rischi del caso (l’eventuale sanzione per il non rispetto delle previsioni di legge sarà comminata nei confronti dell’amministratore) soltanto, a questo punto, visto le proroghe intervenute, per fruire di quelle agevolazioni fiscali che, di fatto, il Decreto Rilancio ha, comunque, prorogato a tutto il 2021.

È certamente auspicabile che il Legislatore prenda in seria considerazione la regolamentazione delle assemblee online: infatti, se è possibile prevedere spazi così grandi e modalità operative per gestire assemblee dei condominii costituiti da pochi aventi diritto, è sicuramente impossibile pensare di poter attuare quanto prescritto dalla legge, per quei Condominii costituiti da numerosi aventi diritto alla partecipazione all’assemblea.

Cordiali saluti

A.N.AMM.I.

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