18/02/2023
Edilizia - Stop a cessioni e sconti in fattura.
Il Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023, ha soppresso la possibilità di optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo per gli interventi "edilizi" a decorrere dal 17 febbraio 2023.
Tuttavia, è stata prevista una clausola di salvaguardia che consente di continuare a optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo per gli interventi edilizi per i quali, in data anteriore al 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi. In particolare, la clausola si applica agli interventi che danno diritto al superbonus (110%, 90%, 70% o 65%).
Per poter continuare ad optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, è necessario: In primo luogo, risulta presentata la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all'art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020. In secondo luogo, risulta adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulta presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all'art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020. Infine, risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
È importante notare che per poter optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo a seguito delle condizioni sopra descritte, è necessario che queste siano presenti contemporaneamente. La sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata prima del 17 febbraio 2023, ad esempio, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto.
In sintesi, il DL 16 febbraio 2023 n. 11 ha soppresso la possibilità di optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo per gli interventi edilizi a decorrere dal 17 febbraio 2023, ma ha previsto una clausola di salvaguardia che consente di continuare a optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo per i titoli edilizi abilitativi presentati entro tale data, ma solo a condizione che siano presenti tutti i requisiti richiesti.
In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17 febbraio 2023 (fino al 16 febbraio 2023 compreso, quindi):
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti.
Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fiscali e che non soddisfano le condizioni richieste dall’art. 2 comma 2 del DL 11/2023, quindi, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.
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