07/09/2026
Facendo seguito all’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, già approfondita nell’articolo "Cassazione su sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA" ed al successivo approfondimento dedicato alla verifica dell’inerenza, disponibile nell’articolo "Cassazione su sponsorizzazioni con verifica di inerenza", la Corte di Cassazione torna a occuparsi della corretta qualificazione fiscale delle sponsorizzazioni effettuate in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Con l’ordinanza n. 21643 del 24 giugno 2026 scorso, la Suprema Corte ha ribadito un principio particolarmente rilevante per le imprese che sostengono economicamente le realtà sportive dilettantistiche, riconoscendo alle sponsorizzazioni effettuate in presenza dei requisiti previsti dalla normativa una natura pubblicitaria assistita da una presunzione legale assoluta.
Si tratta di un orientamento importante, poiché consente di distinguere con maggiore chiarezza le spese sostenute per promuovere concretamente un marchio, un prodotto o un servizio da quelle che, invece, perseguono finalità di rappresentanza.
Finalizzando tutta l'analisi, possiamo affermare che la pronuncia della Cassazione non significa che ogni sponsorizzazione effettuata in favore di una ASD o di una SSD possa ve**re automaticamente dedotta. É infatti necessario che siano concretamente rispettate le condizioni previste dall’articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e che l’attività promozionale sia effettivamente realizzata ed anche che vi sia una completa documentazione del rapporto, delle prestazioni effettuate e della relativa controprestazione pubblicitaria che resta quindi fondamentale affinché la sponsorizzazione possa essere definitivamente dimostrata in caso di controllo.
Il principio affermato dalla Corte rappresenta pertanto un importante punto di riferimento per imprese, ASD e SSD, poiché conferma che, quando la sponsorizzazione presenta le caratteristiche previste dalla legge, la sua natura pubblicitaria non può essere rimessa in discussione attraverso una successiva riqualificazione come spesa di rappresentanza o mediante una valutazione di antieconomicità. Si rafforza così un principio di certezza che può favorire sia gli investimenti delle imprese nello sport dilettantistico sia la capacità delle associazioni e società sportive di reperire risorse private per sostenere le proprie attività.
Leggi l'articolo completo su www.StudioMultiservizi.biz
Facendo seguito all’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, già approfondita nell’articolo Cassazione su sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti e