Marcianò & Partners Commercialisti

Marcianò & Partners Commercialisti Lo studio è in grado di offrire alla propria clientela assistenza per tutti gli specifici settori aziendali: Amministrativo, Societario, Fiscale e Lavoro

Lo studio è in grado di offrire alla propria clientela assistenza globale per tutti gli specifici settori aziendali con attività nei seguenti campi di specializzazione professionale:

- SOCIETARIO: Assistenza contrattuale, costituzione di società di persone, di capitale, onlus, associazioni e fondazioni consulenza su operazioni straordinarie, bilancio CEE.
- AMMINISTRATIVO: Adempimenti contabili o

rdinari e straordinari, contabilità generale, semplificata, minimi,enti no profit, elaborazione dati contabili, tenuta dei libri contabili civilistici e fiscali, bilancio d'esercizio.
- FISCALE: Servizi telematici entratel, consulenza fiscale su contabilità e bilancio, contenzioso tributario, studi di settore, dichiarazioni fiscali mod. 770, mod. 730, Unico, Irap, Iva, IMU - TASI.
- LAVORO: Elaborazioni paghe, adempimenti relativi all'amministrazione del personale, mod.770, tenuta del libro unico del lavoro, simulazioni retribuzione annua e costo aziendale.
- ALTRI SERVIZI: Sportello telematico camera di commercio, trasferimento quote SRL, banca dati catastale, pratiche di successione, contratti locazione, sportello CAF, Red telematico, ISEE telematico, TSS Trasmissione Tessera Sanitaria.
- CONTROLLO DI GESTIONE: controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti, pianificazione tramite appositi indicatori affinché si possa decidere e attuare le opportune azioni correttive.

La tassa di vidimazione libri sociali è un tributo annuale (Tassa di Concessione Governativa) dovuto entro il 16 marzo d...
16/03/2026

La tassa di vidimazione libri sociali è un tributo annuale (Tassa di Concessione Governativa) dovuto entro il 16 marzo di ogni anno da tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.). Serve a rendere legali, autentici e inalterabili i libri sociali obbligatori — come il libro soci, verbali assemblee o CDA — garantendo la trasparenza contabile.

Sostituisce la tassa di concessione governativa singola per la bollatura e numerazione iniziale delle pagine dei registri.

L'importo è di 309 euro e 87 centesimi oppure 516 euro e 46 centesimi.

Il pagamento avviene tramite modello F24 con codice tributo 7085.

Collegamento RT-pos in cerca di certezzedi Alessandro BonuzziPer tutti gli esercenti dotati di almeno un registratore te...
14/01/2026

Collegamento RT-pos in cerca di certezze
di Alessandro Bonuzzi
Per tutti gli esercenti dotati di almeno un registratore telematico (RT), l’anno 2026 porta con sé un nuovo adempimento. Si tratta dell’obbligo di collegare i RT con i pos presenti in negozio.
Il provvedimento n. 424470/E/2025 ha stabilito che:
il collegamento RT-pos non è fisico;
non è necessario aggiornare o sostituire i RT;
il collegamento consiste in un abbinamento via web da effettuare all’interno dell’Area riservata del portarle Fatture e corrispettivi dell’esercente attraverso una nuova funzionalità.
L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026, tuttavia, lo stesso potrà essere operativo solo nei primi giorni del mese di marzo 2026, quando sarà rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate la nuova funzionalità. Da quella data si avranno 45 giorni di tempo per abbinare tutti i pos con i RT presenti; invero, tale scadenza vale per i pos già disponibili nel mese di gennaio 2026. Per i pos a disposizione decorso il mese di gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del pos ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese (quindi, per un pos disponibile dal 5 febbraio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile 2026 ed entro il 30 aprile 2026).
Ne deriva che il nuovo obbligo scatterà effettivamente al più presto verso la metà del mese di aprile 2026. Nel frattempo, l’esercente deve “limitarsi” a indicare nel documento commerciale la corretta modalità di pagamento: in contanti o con strumento elettronico. L’auspicio è che l’Agenzia delle Entrate intervenga anzitempo al fine di fornire gli opportuni chiarimenti ai molteplici dubbi che stanno emergendo in questo primo periodo di vigenza della disciplina, ancorché di fatto sospesa.
Tra le incertezze palesate dagli esercenti, ad esempio, vi è quella circa l’obbligatorietà del collegamento con il RT anche per il pos utilizzato solo per incassare vendite certificate con fattura e non con documento commerciale. Al riguardo, si deve rilevare che sulla base delle disposizioni ad oggi conosciute l’obbligo di abbinamento parrebbe valere per tutti i pos utilizzati per il pagamento dei corrispettivi e quindi anche per i pos utilizzati solo o anche per l’incasso di corrispettivi da fatture e, pertanto, non soggetti all’obbligo di registrazione e trasmissione a mezzo del RT.
Un altro dubbio sul tema espresso specificamente dalle farmacie riguarda l’incasso mensile della distinta dell’autorità sanitaria locale. Siccome l’accredito della somma avviene generalmente a mezzo bonifico, la corretta modalità di pagamento da indicare nel documento commerciale dovrebbe essere con strumento elettronico. Peraltro, il gestionale di alcune farmacie propone come modalità di pagamento alternative “pos” e “pagamento elettronico”; in tal caso, a maggior ragione, si dovrebbe ritenere corretta la modalità “pagamento elettronico”.
In merito alla modalità di pagamento, occorre poi considerare la decorrenza dell’aspetto sanzionatorio. L’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, prevede che dal 1° gennaio 2026 debbano essere memorizzati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi anche i dati dei pagamenti elettronici. Pertanto, fin dall’inizio del 2026, vige l’obbligo di rilevare e inviare i dati di pagamento elettronico, con la conseguenza che anche l’omissione o l’errata trasmissione di tali dati è punita con la sanzione amministrativa pari a 100 euro per ciascuna violazione che non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, entro un massimo di 1.000 euro mensili.
In altri termini, sulla base del nuovo quadro normativo, la non corretta indicazione della modalità di pagamento (contanti anziché pos) rappresenterebbe una violazione sanzionabile già dal 1° gennaio 2026, perfino laddove l’errore sia dovuto a un cambio di volontà del cliente (interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). Nelle ipotesi in cui sia tempestivamente riscontrata la non corretta indicazione del mezzo di pagamento utilizzato è possibile procedere all’annullamento del documento commerciale con l’indicazione errata della modalità di pagamento.

04/11/2025

Locazione stanza in studio professionale
08/10/2025

Locazione stanza in studio professionale

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

16/05/2025

CriptovaluteCambiano aliquote, franchigia e rivalutazioneLa legge di Bilancio 2025 introduce la nuova aliquota pari al 3...
14/01/2025

Criptovalute

Cambiano aliquote, franchigia e rivalutazione

La legge di Bilancio 2025 introduce la nuova aliquota pari al 33% per l’anno d’imposta 2026 ed elimina la “franchigia” di 2.000 euro a partire già dal 1° gennaio 2025. Inoltre, viene concessa la possibilità di rivalutare le criptovalute detenute alla data del 1° gennaio 2025 assoggettandole a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18%. Significative sono le novità introdotte dalla legge n. 207/2024 relativamente al panorama delle criptovalute.
Modifiche che mutano nuovamente le modalità di calcolo delle plusvalenze e dei proventi realizzati con queste ultime.

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) introduce una nuova aliquota applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicabile alle plusvalenze e/o altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività ed abolisce, con decorrenza 1° gennaio 2025, la soglia dei 2.000 euro sotto i quali la plusvalenza e/o il provento realizzato non si intende fiscalmente rilevante.

Il regime fiscale applicabile dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024
In base nell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR ante modifica della legge di Bilancio 2025 sono redditi diversi “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo” quando tali redditi siano percepiti da persone fisiche (non nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente).
È importante ricordare, inoltre, che “non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”. Nella valutazione della rilevanza della plusvalenza eventualmente generata, occorre prestare attenzione alle cd. stablecoin, che in base a quanto stabilito dal regolamento europeo sulle cripto-attività (MiCA) sono suddivisibili in due categorie, gli e-money token e gli asset-referenced token. L’individuazione della tipologia di stablecoin è fondamentale in quanto gli e-money token sono da equiparare alla moneta elettronica e per tale motivo realizzerebbero, in caso di permuta con criptovalute di genere diverso (ad esempio non stablecoin), una potenziale plusvalenza fiscalmente rilevante.
Una volta definita la rilevanza della plusvalenza generata è necessario procedere al corretto calcolo della stessa. Come previsto dal comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR, “le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”. Nel caso, invece, di permuta tra criptovalute aventi stesse caratteristiche e funzioni, in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 30/E del 2023), bisogna riconoscere alla criptovaluta ricevuta un valore d’acquisto pari al valore di carico in euro della criptovaluta ceduta in permuta.

La “rivalutazione” delle criptovalute
Un’ulteriore novità introdotta con il comma 26 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2025 riguarda la possibilità di “rivalutare” le criptovalute detenute alla data del 1° gennaio 2025 assumendo in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data a condizione che questo sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.
L’imposta sostitutiva in esame dev’essere versata entro il 30 novembre 2025 e può essere rateizzata fino a un numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire da tale data.

BANDO DIGITALIZZAZIONE 2025Finalmente è uscita l’edizione 2025 del Bando!Finanzia il 100% delle spese per investimenti i...
14/01/2025

BANDO DIGITALIZZAZIONE 2025

Finalmente è uscita l’edizione 2025 del Bando!

Finanzia il 100% delle spese per investimenti in digitalizzazione. Il contributo è a fondo perduto (pari al 100% della spesa) per la digitalizzazione delle imprese micro, piccole e medie del Lazio, fino ad un massimo di 150 mila euro.

Vi proponiamo i dettagli per la nuova edizione con piccole modifiche rispetto alla precedente

La dotazione complessiva del Lazio è finanziata dal Fondo Europeo con 13 milioni di euro.
Se la tua azienda possiede delle certificazioni ambientali (ISO 14001, ISO50001, FSC ecc) e/o la PDR 125 sulla parità di genere, hai sicuramente ottime chance di ricevere il contributo.
Scadenza: 15 Febbraio 2025 – (per poter gestire la pratica e presentare la domanda ci vorranno almeno 3 settimane, non esitare!)

Spese finanziate: Digitalizzazione, Hardware/Software, Consulenze Tecnologiche IT/Servizi, attrezzature e macchinari;

Chi può partecipare?

Micro, piccole e medie imprese con sede operativa nel Lazio.

Quanto finanzia il bando?

Contributo minimo: 14.000 €.
Contributo massimo:
Micro Imprese: 50.000 € | Piccole Imprese: 100.000 € | Medie Imprese: 150.000 €.


Cosa finanzia il bando?

💻 Diagnosi digitale e servizi di consulenza specialistica.

🚀 Digital workplace, per ogni dipendente - acquisto software di licenza ed utilizzo servizi in cloud.

🛡️ Digital Commerce & Engagment - Servizi Iaas/Paas, Certificati Digitali e servizi professionali ICT

☁️ Cloud Computing – Servizi per la migrazione dell’infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati in cloud pubblico (Cloud Computing); Acquisto e manutenzione software di gestione ed amministrazione in licenza o servizi cloud (SaaS)

🔧 Sistemi di Cyber Security – acquisto dispositivi hardware/Software – servizi di sicurezza in outsourcing


Progetti ammissibili e Contributi erogabili

I Progetti ammissibili sono composti da alcuni interventi a cui sono associate delle somme forfettarie, definite in applicazione della metodologia adottata dall’Autorità di Gestione.

Se non sei in possesso delle certificazioni sopra menzionate e hai intenzione di farlo, possiamo supportarti anche nell’ottenimento del certificato per far sì che il tuo punteggio in fase di domanda possa metterti in condizione di ottenere il beneficio.



Quali servizi offriamo

Supporto informativo del Bando
Consulenza ed affiancamento per la proposizione di una domanda efficace
Gestione della modulistica tecnica ed amministrativa
Gestione della piattaforma GeCoWeb (per conto dell’azienda) per l’invio della domanda
Gestione della piattaforma GeCoWeb (per conto dell’azienda) per la rendicontazione finale


Cosa chiediamo

Un contributo percentuale in funzione dell’importo del progetto, che ci verrà riconosciuto in parte, all’approvazione della domanda ed a Saldo ad erogazione del contributo. E se la tua azienda ha un punteggio “base” già alto, presentiamo la domanda gratuitamente.

APE socialeSi applicano fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che si...
14/01/2025

APE sociale

Si applicano fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste:
- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74%;
- lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di Bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).
L'APE sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro. Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui

OPZIONE DONNASi conferma opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato...
14/01/2025

OPZIONE DONNA

Si conferma opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia. Si posticipa poi al 28 febbraio 2025 il termine (in precedenza previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
L’età anagrafica di 61 anni è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Quanto agli ulteriori requisiti richiesti, si ricorda che, le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
c) essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (di cui all'
articolo 1, comma 852, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296). Peraltro, per le lavoratrici rientrati in quest’ultima categoria la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero di figli.
Si prevede una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

QUOTA 103Si conferma quota 103 cui possono accedere coloro che abbiano un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzia...
14/01/2025

QUOTA 103

Si conferma quota 103 cui possono accedere coloro che abbiano un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anninel corso dell’anno 2025. Va ricordato che la disciplina sulla quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici ( il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Al fine del conseguimento della componente di quota 103 costituita dal requisito contributivo di 41 anni, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili secondo la disciplina che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche; resta fermo che il cumulo è consentito, al fine del conseguimento del requisito contributivo, solo per periodi assicurativi non coincidenti (mentre al fine della misura del trattamento rilevano tutti i periodi, anche coincidenti); è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
Il trattamento in base alla disciplina transitoria relativa alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all’anno di maturazione dei relativi requisiti.
Riguardo agli specifici criteri di calcolo, il trattamento riconosciuto in base alla quota 103 è liquidato secondo il cosiddetto sistema contributivo integrale e la misura mensile del trattamento, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (67 anni), non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS.
Si ricorda ancora che il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde - per i redditi da lavoro autonomo occasionale - a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica.
La decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto in base alla quota 103 non può essere anteriore, nel caso di lavoratori privati, al primo giorno dell’ottavo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti medesimi e, nel caso di dipendenti pubblici, al primo giorno dopo la data di compimento del nono mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi; per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato la pensione con quota 103 decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nell’anno 2025 (o avente inizio in anni successivi, a seconda dell’anno di presentazione della domanda), a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2025 (ovvero entro il 28 febbraio degli anni successivi).
Si conferma anche per il 2025 l’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati (bonus Maroni), che conseguano, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti in base a quota 103 o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica.
Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica (il 9,19 per cento), con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.
L’incentivo previsto corrisponde a quello previsto fino all’anno scorso; rispetto all’incentivo già previsto viene introdotto il beneficio ulteriore dell’esclusione delle somme dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva). Come elemento di novità va evidenziato come sia stato esteso con la legge di Bilancio l’incentivo anche in caso di pensione anticipata sulla base dei requisiti di anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Indirizzo

Via Fulvio Tomassucci, 21
Rome
00144

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