20/12/2023
Definitivamente approvato l’atteso Decreto Adempimenti
Il decreto legislativo di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (atto del Governo nr. 93) è stato definitivamente varato il 18 dicembre 2023. Si tratta di uno dei più interessanti decreti legislativi adottati nel rispetto dei princìpi e degli indirizzi stabiliti dalla legge delega per la riforma fiscale, legge 111 del 9 agosto 2023, posto che il suo impatto sull’operatività degli studi professionali sarà dirompente, e non sempre in termini positivi.
In premessa occorre ricordare il cambio di “metodo” adottato per l’introduzione delle novità normative. In passato, infatti, lo strumento più utilizzato è stato, e parzialmente resta ancora, quello del decreto-legge, che per sua natura ha immediata efficacia, e che decade se non viene convertito in legge entro 60 giorni. Nel corso dell’iter parlamentare di conversione, spesso il contenuto originario del decreto-legge viene ad essere modificato o implementato.
L’attuazione della legge delega per la riforma fiscale, invece, avviene tramite l’adozione di decreti legislativi, la cui formulazione in bozza è affidata all’Esecutivo. Il testo viene poi sottoposto per l’approvazione alla conferenza delle Regioni (se interessate, a livello di gettito, dalle norme che si intende introdurre / modificare) nonché all’esame delle commissioni Parlamentari. Solo alla fine di questo iter, che può arrivare ad avere una durata pari a 90 giorni tra proroghe e possibili rinvii, il decreto legislativo viene effettivamente adottato, ovvero le norme in esso contenute vengono ad esistenza.
Ebbene, come si è detto, il cd. “decreto adempimenti” è giunto al termine del proprio cammino, e porta con sé numerose novità. Al fine di fornire un primo quadro di insieme, ricordiamo le principali innovazioni introdotte, rinviando a successivi approfondimenti la disamina dei dettagli e delle ulteriori disposizioni introdotte:
revisione dei termini di trasmissione telematica dei dichiarativi, prevedendo un anticipo di due mesi: non più entro il 30 novembre dell’anno successivo, bensì entro il 30 settembre. Parimenti, nel caso di società IRES aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, la trasmissione telematica dovrà avvenire entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e non più entro l’undicesimo mese successivo;
modifica dei termini di versamento dei Redditi in caso di pagamento rateale: sia i titolari di partita IVA che i non titolari di partita IVA saranno chiamati alla cassa il 16 del mese; inoltre, l’ultima rata possibile avrà scadenza 16 dicembre. Di fatto, l’ultimo versamento relativo a saldo e primo acconto potrà avere scadenza addirittura successiva al termine previsto per il versamento del secondo acconto, e il numero possibile di rate aumenterà di una;
modifica dei termini di versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e dell’IVA: laddove l’ammontare dovuto sia inferiore a 100 euro, il versamento delle ritenute potrà essere effettuato con il versamento successivo; allo stesso modo, laddove l’IVA periodica a debito risulti di ammontare inferiore a 100 euro, il pagamento potrà essere rinviato alla liquidazione successiva. In entrambi i casi vengono stabiliti termini di versamento tassativi (indipendenti quindi dall’importo) a determinate scadenze;
revisione degli ISA, per i quali l’amministrazione finanziaria fornirà sotto forma di “precompilato” tutte le informazioni delle quali già dispone a seguito dei dati presenti nelle varie banche dati cui ha accesso. Inoltre, revisione del regime premiale, con aumento da 50.000 euro a 70.000 euro della soglia di credito IVA compensabile in assenza di visto di conformità, ed aumento da 20.000 a 50.000 euro della soglia di credito compensabile relativo a imposte dirette e IRAP, sempre in assenza di visto di conformità.
Ulteriori novità sono l’introduzione del termine di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria a scadenza semestrale (si tratta di una previsione a regime, non di una proroga annuale, come accaduto in passato), l’introduzione della possibilità per l’ex depositario delle scritture contabili di comunicare la cessazione del rapporto con il proprio assistito nel caso di inerzia di quest’ultimo, e l’introduzione di un modello di delega unica ai servizi di Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione.
Tramite il modello di delega unica il contribuente potrà decidere quali servizi delegare all’intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi, potendo scegliere uno o più servizi tra quelli offerti da Agenzia delle Entrate (es. cassetto fiscale, consultazione fatture elettroniche, ecc.) ed anche quelli offerti da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Di particolare interesse è quanto previsto in termini di durata della summenzionata delega unica: salvo revoca, la delega avrà valore fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di avvenuto conferimento, risolvendo finalmente la problematica di deleghe ai servizi aventi durata diversa (es. 4 anni per il Cassetto Fiscale e 2 anni per i servizi di fatturazione elettronica) nonché la necessità di monitorare molteplici date di scadenza, posto che attualmente la durata di validità della delega viene ad essere calcolata dalla data di conferimento.
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