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EDC Consulting Srl Servizi alle persone fisiche e alle imprese

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA DI TRACCIARE LE SPESE DI TRASFERTAE` stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Genera...
20/06/2025

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA DI TRACCIARE LE SPESE DI TRASFERTA
E` stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 138 del 17 giugno 2025, il DL 17 giugno 2025 n. 84 (cd. Decreto Fiscale) recante Disposizioni urgenti in materia fiscale.
L` art. 1 del DL 17 giugno 2025 n. 84 introduce una serie di modifiche all`obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti e autonomi introdotto con l`ultima Legge di Bilancio (articolo 1, commi 81-83, della Legge n. 207/2025).
Le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 84/2025 riguardano l` art. 51, comma 5 del TUIR e stabiliscono che, ai fini della non concorrenza alla formazione di reddito di lavoro dipendente dei rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, l`obbligo di tracciabilità è limitato alle sole trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano.
Analogo intervento è previsto anche sul reddito derivante da lavoro autonomo e sul reddito di impresa.
Le novità introdotte con il DL 84/2025 coinvolgono anche l` art. 109 del TUIR sul reddito d`impresa. In particolare, la deducibilità dal reddito d`impresa è ammessa, per le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, solo se i pagamenti avvengono con strumenti tracciabili.
Medesimo discorso vale se le citate spese sono sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese.
# Per dare una risposta bisogna sicuramente prevedere una consulenza personalizzata perché i parametri da prendere in considerazione sono tanti e diversi da caso a caso #
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IMU 2025Si avvicina il consueto appuntamento con il versamento dell`acconto IMU.Infatti, entro lunedì 16 giugno 2025 i s...
06/06/2025

IMU 2025
Si avvicina il consueto appuntamento con il versamento dell`acconto IMU.
Infatti, entro lunedì 16 giugno 2025 i soggetti che a titolo di proprietà o di altro diritto reale possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, dovranno effettuare il versamento dell`acconto IMU 2025.
Sono tenuti al versamento dell`imposta anche il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario di aree demaniali e il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Tra i cambiamenti, si può segnalare in primis che, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2025, viene prorogata al 31 dicembre prossimo l`esenzione dall`imposta per gli immobili distrutti o resi inagibili dai terremoti che hanno colpito Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio negli anni scorsi.
Una delle novità più rilevanti è contenuta nel decreto del 6 settembre 2024, in base al quale è stata disposta una semplificazione per la gestione delle aliquote IMU, ovvero a partire dal 2025 i Comuni dovranno adeguarsi alle nuove direttive e procedere alla delibera di approvazione delle aliquote dell`IMU tramite l`elaborazione del prospetto che diventa obbligatorio e deve essere trasmesso entro il 14 ottobre prossimo ad una piattaforma online predisposta dal MEF.
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NESSUN OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI ISTRUTTORI SPORTIVI SENZA RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTEPer i soci e gli associati di...
23/05/2025

NESSUN OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI ISTRUTTORI SPORTIVI SENZA RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE
Per i soci e gli associati di ASD e SSD che partecipano all?attività sportiva come Istruttori senza essere stati assunti come lavoratori sportivi ex art. 25 D.lgs. n. 36/2021 è escluso l`obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
L`Inail ha applicato la stessa disposizione anche ai soci e associati che partecipano all`attività dell`agente sportivo svolgendo attività amministrativo-gestionale (es. front office, accoglienza clienti, gestione pagamenti) in assenza di una collaborazione continuativa e coordinata ex art. 409, n. 3, c.p.c.
L`Istituto di Previdenza ha precisato che l`art. 34 del D.lgs. n. 36/2021 (avente la natura di disposizione speciale) estende l`obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esclusivamente agli Istruttori che sono anche lavoratori sportivi, intesi some coloro che sono stati assunti in forza di un contratto di lavoro subordinato (art. 25 D.lgs. n. 36/2021); pertanto, il socio di un`Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica che esercita l`attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara è assicurato all`Inail solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale.
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REGIME DI TASSAZIONE DEL FRINGE BENEFIT DAL 2025L`articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR prevede che per gli autoveicol...
16/05/2025

REGIME DI TASSAZIONE DEL FRINGE BENEFIT DAL 2025
L`articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell`importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall`ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute dal dipendente stesso.
Tale percentuale è ridotta al:
20% per i veicoli elettrici ibridi plug in;
10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Prima delle modifiche in parola, il fringe benefit era determinato per i veicoli concessi in uso promiscuo da 1° luglio 20020 al 31 dicembre 2024, in misura pari al:
25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
30% con emissioni superiori a 60 e fino a 160 g/km;
50% con emissioni superiori a 160 e fino a 190 g/km;
60% con emissioni superiori a 190 g/km.
La normativa precedente si applica anche alle auto acquistate nel 2024 e concesse in auto ai dipendenti entro il 30.6.2025, qualora invece le auto ordinate nel 2024 siano concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverà applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo introdotta dalla legge di bilancio 2025.
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NUOVI LIMITI DEI BILANCI ABBREVIATI E MICROIMPRESEA seguito della modifica degli artt. 2435 bis e ter c.c. apportata dal...
04/04/2025

NUOVI LIMITI DEI BILANCI ABBREVIATI E MICROIMPRESE
A seguito della modifica degli artt. 2435 bis e ter c.c. apportata dal D.Lgs. 125/2024, le nuove soglie dimensionali per la redazione dei bilanci abbreviati e micro sono variate come segue:
BILANCIO ABBREVIATO
Viene incrementato l`attivo dello Stato patrimoniale da 4.400.000 a 5.500.000 e i Ricavi delle vendite e delle prestazioni da 8.800.000 a 11.000.000 mentre il numero dei dipendenti è rimasto invariato a 50.
Sebbene i parametri dimensionali da monitorare per l`accesso al bilancio abbreviato siano i medesimi previsti per la nomina dell`organo di controllo, tuttavia cambia l`ammontare degli stessi da monitorare. Infatti, stando alla versione in vigore dal 16.12.2019 (ed attualmente vigente), sono obbligate a nominare l`organo di controllo (collegiale o monocratico) o il revisore, oltre alle Srl tenute alla redazione del bilancio consolidato o che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, anche quelle che, per 2 esercizi consecutivi superano almeno uno dei 2 seguenti limiti:
- totale attivo Stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
- totale ricavi vendite e prestazioni: 4.000.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l`esercizio: 20 unità.
BILANCIO MICRO
Viene incrementato l`attivo dello Stato patrimoniale da 175.000 a 220.000 e i Ricavi delle vendite e delle prestazioni da 350.000 a 440.000 mentre il numero dei dipendenti è rimasto invariato a 5
La nuova disposizione si applica per la prima volta a partire dagli esercizi solari 2024; se i nuovi limiti dimensionali sono rispettati per gli esercizi 2023 e 2024, la società potrà redigere lo schema abbreviato o micro.
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PORTALE UNIFICATO PER AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONEDal 18 marzo 2025, accedere ai servizi fi...
21/03/2025

PORTALE UNIFICATO PER AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Dal 18 marzo 2025, accedere ai servizi fiscali online diventa più semplice grazie al nuovo portale integrato che unisce l`Agenzia delle Entrate (AdE) e l`Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). La nuova homepage condivisa permette di raggiungere con un solo clic tutti i principali servizi, dalle funzionalità del cassetto fiscale alla gestione della tessera sanitaria, dai pagamenti online alle informazioni sulla rottamazione delle cartelle.
La scelta di unificare l`accesso ai servizi di AdE e AdER nasce dall`esigenza di semplificare la vita dei contribuenti, spesso disorientati dalla molteplicità di piattaforme e procedure. Con la nuova interfaccia, l`utente trova immediatamente a disposizione i servizi più utilizzati e le notizie più rilevanti, senza dover navigare tra siti diversi.
Per quanto riguarda i servizi classici, il nuovo portale facilita l`accesso al cassetto fiscale, strumento fondamentale per la gestione della propria posizione tributaria. Attraverso questa sezione, accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS, i contribuenti possono:
- Consultare la propria situazione fiscale,
- Visualizzare e scaricare dichiarazioni, versamenti e certificazioni,
- Monitorare eventuali rimborsi in corso,
- Accedere alla propria corrispondenza con l?amministrazione fiscale.
L`integrazione tra AdE e AdER risulta particolarmente vantaggiosa nella gestione delle cartelle esattoriali e dei pagamenti. Il nuovo portale consente di accedere direttamente alle funzionalità relative alla riscossione, tra cui:
- Consultazione delle cartelle a proprio carico,
- Verifica dello stato dei pagamenti,
- Richiesta di rateizzazione,
- Accesso alle informazioni sulla rottamazione,
- Pagamenti online tramite PagoPA.
L`utente può visualizzare in tempo reale la propria situazione debitoria e procedere immediatamente al pagamento o alla richiesta di piani di dilazione, senza necessità di spostarsi tra piattaforme diverse.
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POLIZZE RISCHIO CATASTROFALI PER LE IMPRESECon il Decreto Milleproroghe si rinvia al 31 marzo del 2025 l'obbligo, per le...
07/03/2025

POLIZZE RISCHIO CATASTROFALI PER LE IMPRESE
Con il Decreto Milleproroghe si rinvia al 31 marzo del 2025 l'obbligo, per le imprese, di stipulare un`assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Rinvio al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell`acquacoltura.
L`obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall`articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese sia con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all`estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all`iscrizione in Camera di Commercio.
Sono invece escluse dall`obbligo assicurativo:
- le imprese agricole (ex art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all`articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
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VALIDITA` DELLA CONVOCAZIONE CON WHATS APPLa comunicazione di atti ufficiali può avvenire attraverso vari metodi, ma è i...
21/02/2025

VALIDITA` DELLA CONVOCAZIONE CON WHATS APP
La comunicazione di atti ufficiali può avvenire attraverso vari metodi, ma è importante seguire le regole previste dalla legge.
Ecco quali metodi di notifica sono considerati validi secondo il Tribunale di Monza
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024, ha chiarito quali sono le modalità corrette per convocare un`assemblea condominiale.
E` stato ribadito che l`amministratore deve seguire esclusivamente le modalità previste dalla legge. In particolare, l`avviso di convocazione può essere trasmesso solo tramite raccomandata, PEC, fax o consegna diretta a mano, sono esclusi altri metodi come e-mail, messaggi in cassetta postale, SMS o WhatsApp.
Questi strumenti, sebbene pratici e spesso richiesti dai condomini, non sono riconosciuti come validi sul piano legale.
Se le regole dell`art. 66 delle disp. att. c.c. non vengono rispettate, qualsiasi decisione presa nell`assemblea risulterà nulla.
Nella sentenza del Tribunale di Monza viene affrontata anche la questione dell`onere della prova. Spetta all`amministratore dimostrare che la convocazione è stata regolarmente notificata ai condomini. In caso di contestazioni, è fondamentale che vengano utilizzate solo le modalità riconosciute dalla legge per rendere valide sia la convocazione che le delibere dell`assemblea.
Il tribunale ha così delineato chiaramente i limiti per evitare conflitti e disguidi tra amministratori e condomini.
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IRES PREMIALE 2025Tra le novità della Legge di Bilancio 2025 si prevede l`introduzione della cosiddetta Ires premiale ov...
14/02/2025

IRES PREMIALE 2025
Tra le novità della Legge di Bilancio 2025 si prevede l`introduzione della cosiddetta Ires premiale ovvero in presenza di specifiche condizioni, la misura comporta la riduzione, per il solo 2025, dell`aliquota Ires dal 24% al 20% sul reddito d`impresa dichiarato dai soggetti Ires, se si verificano le seguenti condizioni:
- una quota almeno pari all`80% degli utili dell`esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in una riserva specifica;
- una quota almeno pari al 30% degli utili accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell`esercizio 2023, deve essere investita nell`acquisizione di beni materiali e immateriali che rientrano tra quelli che possono fruire del credito Industria 4.0 e Transizione 5.0.
Detti investimenti devono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (quindi, 1° gennaio 2025) ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d`imposta 2025 (30 ottobre 2026). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.
Viene previsto che le imprese beneficiarie della mini-IRES decadono dalla stessa, con conseguente recupero dell`agevolazione fruita:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata nell`apposita riserva venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2026);
b) se i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all?esercizio dell`impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all`estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d`imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l`investimento.
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ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE VERSO UNA RIAPERTURA E CON AMPLIAMENTOLa rottamazione quater delle cartelle esattoriali va v...
07/02/2025

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE VERSO UNA RIAPERTURA E CON AMPLIAMENTO
La rottamazione quater delle cartelle esattoriali va verso una riapertura con ampliamento e a dare qualche speranza in tal proposito, questa volta, è il viceministro dell`Economia Maurizio Leo che annuncia si tratta di una misura da valutare in base alle coperture finanziarie.
Non si tratta propriamente di una riapertura vera e propria quando di una definizione agevolata delle cartelle esattoriali ispirata alla misura di Alberto Gusmeroli che prevede due distinte misure:
- da una parte la possibilità di riapertura dei termini per i decaduti che non hanno pagato in tempo le rate del piano di dilazione;
- la possibilità di applicare la rottamazione anche ai debiti iscritti a ruolo e notificati entro il 31 dicembre 2023.
Anche per questi debiti sarà dovuta solo la quota capitale, senza la maggiorazione di sanzioni e interessi.
Dopo la bocciatura dell`emendamento relativo alla rottamazione quinquies, l`unico modo per ottenere un gettito in modo veloce resta quello di riaprire e ampliare i termini della rottamazione quater.
La definizione agevolata entrata in vigore nel 2023, in ogni caso, fin dal suo esordio non ha dato i risultati sperati con un gettito che non si è neanche avvicinato a quello sperato.
Proprio per questo motivo l`idea di una rottamazione quinquies sembrava essere vincente, visto che, per come era stata ideata, riusciva a superare tutte le criticità delle versioni precedenti e a far sperare che la maggior parte di coloro che avrebbero aderito non sarebbero decaduti.
Anche se l`idea di una rottamazione quinquies non è ancora stata accantonata definitivamente è da attendere per prima cosa che trovi posto in un prossimo disegno di legge e, poi, è necessario che venga definito come recuperare le somme che il minor gettito (scorporo di sanzioni e interessi) porterebbe.
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AUTODICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE PER IL FRINGE BENEFIT DI 2000 EUROPer fruire della soglia di non imponibilità increment...
31/01/2025

AUTODICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE PER IL FRINGE BENEFIT DI 2000 EURO
Per fruire della soglia di non imponibilità incrementata a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, riconosciuta ai sensi dell`art. 1 commi 390 - 391 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026 e 2027 occorre un`apposita dichiarazione del lavoratore dipendente, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico (o dell`unico figlio).
Secondo quanto chiarito dall`Agenzia delle Entrate nella circ. n. 23/2023 con riferimento alla precedente disciplina, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l`agevolazione in commento non è applicabile e in assenza di tale autodichiarazione, sarà applicabile il limite ordinario di 1.000 euro anche in presenza di figli a carico.
L`Agenzia ha inoltre precisato che, non essendo prevista per norma una forma specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.
In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l`avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
La circolare n. 23/2023 ha inoltre affermato che, fermo restando che i sostituti d`imposta riconoscono l`agevolazione in base alle informazioni acquisite con la predetta dichiarazione del dipendente, i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d`imposta.
Quest`ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2025.
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PEC OBBLIGATORIA PER GLI AMMINISTRATORI DI SRLTra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30...
17/01/2025

PEC OBBLIGATORIA PER GLI AMMINISTRATORI DI SRL
Tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) vi è l`obbligo, per gli amministratori di società, di dotarsi e comunicare un domicilio digitale, rappresentato da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tale misura mira a garantire una comunicazione ufficiale, sicura e tracciabile tra gli amministratori, le imprese e la pubblica amministrazione, rafforzando il processo di digitalizzazione e trasparenza amministrativa nel sistema economico.
La PEC funge da domicilio digitale, consentendo la trasmissione di comunicazioni elettroniche con valore legale equivalente alle raccomandate cartacee.
La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 si applica agli amministratori di società costituite in forma societaria, indipendentemente dalla natura della società (di persone o di capitali). Non viene stabilito alcun limite temporale esplicito per l`applicazione dell`obbligo, il che implica che esso si estende a tutti gli amministratori, senza distinzione basata sulla data di costituzione della società o sulla nomina degli amministratori stessi. Pertanto, l'obbligo riguarda sia le società di nuova costituzione dal 1° gennaio 2025 sia quelle già esistenti, includendo gli amministratori in carica.
La mancata comunicazione dell`indirizzo PEC da parte degli amministratori delle società al Registro delle Imprese comporta l`applicazione di una sanzione amministrativa. L`importo della multa è stabilito come il doppio di quello previsto dall'articolo 2630 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262., pertanto, le sanzioni variano tra un minimo di 206 euro e un massimo di 2.065 euro, in base alla gravità dell`inadempienza.
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