23/01/2026
IMPORTANTE RISULTATO PER LO STUDIO!
Grazie all'appello proposto in secondo grado una Cartella IRPEF viene annullata: la Corte riconosce efficacia al credito già riportato in un avviso di accertamento definitivo.
Comunicato stampa
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con Sentenza n.500/2026, ha annullato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/1973, riconoscendo la rilevanza di un credito d’imposta già riportato dall’Agenzia delle Entrate in un precedente avviso di accertamento divenuto definitivo.
Il caso riguardava un contribuente al quale era stato contestato l’indebito utilizzo, nell’anno d’imposta 2017, di un credito IRPEF di € 14.734,00 derivante dalla dichiarazione relativa al 2016, presentata oltre 90 giorni dalla scadenza e, pertanto, considerata “omessa” ai sensi dell’art.2, comma 7, DPR 322/1998.
Nonostante l’orientamento secondo cui i crediti indicati in dichiarazioni omesse non possono essere automaticamente utilizzati in compensazione, la Corte ha valorizzato un elemento decisivo: in un avviso di accertamento relativo all’anno 2016, notificato dall’Agenzia delle Entrate prima della cartella e divenuto definitivo, lo stesso credito di € 14.734,00 risultava espressamente riportato.
Secondo i giudici tributari:
il mancato esercizio, da parte dell’Ufficio, di ulteriori azioni accertatrici entro i termini decadenziali ha conferito a tale riconoscimento carattere di definitività;
una volta considerata questa eccedenza di imposta, dalla cartella 2017 non emergeva più alcuna imposta effettivamente esigibile.
La Corte ha quindi:
1) accolto l’appello del contribuente;
2) annullato integralmente la cartella di pagamento;
3) disposto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, evidenziando la peculiarità del caso e il ruolo della dichiarazione ultratardiva all’origine della vicenda.
Questa decisione assume particolare rilievo per i professionisti e i contribuenti coinvolti in contenziosi relativi a cartelle da controllo automatizzato basate sul disconoscimento di crediti d’imposta: il contenuto degli avvisi di accertamento pregressi, specie se divenuti definitivi, può incidere in modo determinante sulla legittimità delle successive pretese dell’Amministrazione finanziaria.