03/11/2025
Rottamazione-quinquies, per ora c’è uno scudo anti-esecuzione solo con la domanda
Le azioni esecutive non si fermano in attesa della Manovra. La protezione scatta solo con l’adesione, altrimenti serve una nuova rateazione
Autore: Paolo Iaccarino
In attesa dell’entrata in vigore della prossima Manovra Finanziaria, e quindi della possibilità concreta di adesione alla Rottamazione-quinquies, numerosi contribuenti, titolari di carichi iscritti a ruolo per i quali sono scaduti i termini di pagamento, sono esposti alle azioni esecutive dell’Agente della Riscossione. Nel frattempo, infatti, le procedure esecutive non si fermano. Negli ultimi giorni, piuttosto, si rileva una maggiore enfasi.
Se si accantona la procedura di “Saldo e Stralcio” prevista dalla Legge n. 145 del 2018, o altre precedure di “stralcio” di debiti di minore importo (si pensi allo Stralcio dei debiti fino a mille euro prevista dalla Legge n. 197 del 2022), le diverse procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione si caratterizzano principalmente per la concessione del beneficio del termine e per il conferimento della regolarità fiscale e contributiva (l’eliminazione di sanzioni ed interessi passa obiettivamente in secondo piano). Tutti elementi che consentono di evitare le azioni di espropriazione. Gli stessi benefici di un piano di rateazione ordinario o straordinario concesso ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ma ulteriormente amplificati.
Con la mera presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi, quindi indipendentemente dal pagamento della prima rata fissata al 31 luglio 2026, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione), non possono essere avviate nuove procedure esecutive, non possono essere proseguite le procedute esecutive già avviate (salgo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo), il debitore è considerato regolare, sia dal punto di vista tributario ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che dal punto di vista contributivo con il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Un vero e proprio scudo. Mettendo le procedure a confronto, in caso di rateazione l’estinzione delle procedure esecutive in corso avviene solo con il pagamento della prima rata del piano di pagamento.
La Rottamazione-quinquies, tuttavia, resta ancora molto lontana. Se il testo dell’articolo 23 del disegno di legge di Bilancio venisse confermato nella formulazione avallata dalla Ragioneria dello Stato, considerando che il termine è stato fissato al 30 aprile 2026, con ogni probabilità lo sportello telematico dedicato alla presentazione della dichiarazione mediante la quale il debitore dovrà manifestare la propria volontà di aderire non verrà aperto prima del mese di febbraio 2026. A buon conto l’adesione potrà avvenire fra circa quattro mesi, un periodo, sufficientemente lungo, in cui i contribuenti saranno materialmente esposti alle azioni esecutive, soprattutto qualora la rateazione del debito non sia più possibile.
Ai sensi dell’articolo 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 l’esecuzione può avvenire decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ovvero, nei casi in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da oltre un anno rispetto all’avvio dell’azione esecutiva, previa notifica di un avviso di intimazione ad adempiere entro il termine stringente di cinque giorni. Per i numerosi contribuenti che si trovano in questa situazione l’unico modo per evitare l’azione esecutiva, o interromperla sul nascere, è quello di presentare un’istanza di rateazione e, nell’immediato, di pagare la prima rata del piano di pagamento. Costoro, grazie alla dilazione del debito, verranno traghettati verso la Rottamazione-quinquies alla quale potranno aderire, senza soluzioni di continuità, beneficiando del medesimo effetto protettivo. Al contrario chi non potrà dilazione il debito a causa delle limitazioni previste dall’articolo 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, dovrà inevitabilmente attendere la Rottamazione-quinquies, sperando che le azioni esecutive nel frattempo avviate siano ancora in corso alla data della materiale adesione, per essere nuovamente estinte.
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.