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08/06/2026

Tutto ciò che non è riservato dalla legge è libero

Anche il Legislatore ha confermato i principi Lapet sulla netta distinzione tra attività libere e riservate

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07/06/2026
Professioni ordinistiche e professioni associative: gli emendamenti al DDL delega chiariscono il perimetro delle attivit...
07/06/2026

Professioni ordinistiche e professioni associative: gli emendamenti al DDL delega chiariscono il perimetro delle attività riservate

Nel percorso di approvazione del disegno di legge delega di riforma delle professioni ordinistiche (DDL n. 1663) la Commissione Giustizia del Senato ha approvato due emendamenti che incidono su un tema particolarmente delicato: il rapporto tra attività riservate per legge e attività professionali liberamente esercitabili.

Le modifiche introdotte hanno suscitato l'apprezzamento delle associazioni rappresentative delle professioni disciplinate dalla Legge n. 4/2013, poiché contribuiscono a ridurre il rischio di interpretazioni estensive delle riserve professionali e rafforzano il principio della libertà di esercizio delle attività non espressamente riservate dalla legge.

Il richiamo al test di proporzionalità

Il primo emendamento introduce un esplicito riferimento al principio di proporzionalità previsto dalla Direttiva (UE) 2018/958, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 142/2020.

Tale principio impone che ogni intervento normativo volto a limitare l'accesso o l'esercizio di una professione debba essere preventivamente sottoposto ad una valutazione che ne verifichi:

la non discriminazione;

la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale;

l'idoneità al raggiungimento dell'obiettivo perseguito;

la necessità e proporzionalità della misura adottata.

Ne consegue che l'eventuale introduzione di nuove attività riservate non può avvenire in modo automatico o generalizzato, ma richiede una specifica motivazione fondata sulla tutela di interessi pubblici meritevoli di protezione.

Attività riservate e attività tipiche: una distinzione fondamentale

Particolarmente significativa appare la previsione secondo cui tutte le attività che la legge non individua espressamente come riservate devono considerarsi liberamente esercitabili.

La precisazione assume rilievo poiché evita di confondere due concetti giuridicamente distinti:

le attività riservate, il cui esercizio è attribuito in via esclusiva a professionisti iscritti in Albi o Ordini sulla base di specifiche disposizioni normative;

le attività tipiche o caratterizzanti una professione, che possono rientrare nelle competenze proprie di una categoria professionale senza tuttavia essere oggetto di una riserva legale.

L'emendamento chiarisce quindi che l'attribuzione di una determinata competenza professionale ad una categoria ordinistica non determina automaticamente una corrispondente esclusiva di esercizio.

Le ricadute per il sistema professionale

La questione assume particolare importanza nell'attuale contesto economico e professionale, caratterizzato dalla crescente interdisciplinarità delle competenze e dalla presenza di numerose professioni organizzate ai sensi della Legge n. 4/2013.

L'obiettivo perseguito dal legislatore appare quello di garantire un corretto equilibrio tra:

tutela dell'interesse pubblico;

libertà di iniziativa economica;

concorrenza tra operatori;

valorizzazione delle competenze professionali.

In tale prospettiva, la riserva professionale continua a rappresentare uno strumento eccezionale, giustificato esclusivamente dalla necessità di proteggere interessi pubblici particolarmente rilevanti e non una conseguenza automatica della riconducibilità di una determinata attività ad una specifica categoria professionale.

Un tema rilevante anche per i commercialisti

La distinzione tra attività riservate e attività tipiche assume una particolare rilevanza anche per la professione di commercialista.

Molte attività svolte quotidianamente dagli iscritti all'Albo – quali la consulenza aziendale, l'assistenza organizzativa, il controllo di gestione, la pianificazione economico-finanziaria e numerose attività di supporto alle imprese – costituiscono espressione delle competenze professionali della categoria, ma non sempre sono assistite da una specifica riserva di legge.

Per questo motivo il chiarimento introdotto dagli emendamenti contribuisce a delimitare con maggiore precisione il confine tra competenze professionali, attività caratteristiche e attività effettivamente riservate.

Attenzione ai decreti attuativi

L'approvazione degli emendamenti rappresenta un passaggio significativo, ma non conclusivo.

Essendo il provvedimento una legge delega, i principi approvati dovranno essere tradotti in disposizioni operative attraverso i successivi decreti legislativi attuativi.

Sarà proprio in quella fase che si potrà verificare in concreto se il legislatore riuscirà a mantenere il necessario equilibrio tra tutela delle professioni ordinistiche e salvaguardia degli spazi di attività riconosciuti alle professioni associative.

Conclusioni

Gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia del Senato non ampliano né riducono le attività riservate previste dall'ordinamento, ma introducono importanti chiarimenti interpretativi.

Il principio affermato è che soltanto la legge può attribuire una riserva professionale e che l'individuazione delle competenze proprie di una categoria non comporta automaticamente un'esclusiva di esercizio.

Si tratta di una precisazione che rafforza i principi europei di proporzionalità, libera concorrenza e libertà professionale, contribuendo a delineare un sistema più equilibrato e maggiormente coerente con l'evoluzione del mercato delle professioni.

Diamo un aiuto concreto. Associazione Unalottaxlavita  Unalottaxlavita Gabriele Montera
03/06/2026

Diamo un aiuto concreto.
Associazione Unalottaxlavita Unalottaxlavita
Gabriele Montera

03/06/2026
03/06/2026

Dalla corte di cassazione un nuovo sigillo sui principi della Lapet: netta distinzione tra attività professionali libere e quelle riservate. Con l'ordinanza n. 7128 del 25 marzo scorso la cassazione ha ribadito un principio fondamentale per l'intero comparto professionale: se un'attività non è espressamente riservata dalla legge a una professione ordinistica, il diritto al compenso non può essere negato per la sola mancanza di iscrizione all'albo.

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