12/12/2025
Manovra 2026, salta il blocco delle compensazioni: il dietrofront del governo riapre allo scambio tra crediti d'imposta e debiti contributivi
L’articolo 26 della Legge di bilancio puntava a vietare dal 1° luglio 2026 l’uso dei crediti d’imposta agevolativi per pagare contributi e premi, ma dopo le proteste di imprese e commercialisti l’esecutivo fa marcia indietro
Autore: Miriam Carraretto
Lo stop alle compensazioni, almeno per ora, non si farà. ll tanto criticato articolo 26 del disegno di legge di Bilancio 2026 era destinato a diventare uno dei punti più impattanti per la vita quotidiana di imprese e studi: dal 1° luglio 2026 avrebbe vietato, in via generalizzata, la compensazione in F24 dei crediti d’imposta agevolativi con i debiti contributivi INPS e i premi INAIL.
La bozza approvata dal Governo il 17 ottobre sostituisce integralmente il comma 1 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024 - il Decreto agevolazioni sui bonus edilizi -, prevedendo che tutti i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possano più essere utilizzati in compensazione per pagare contributi e premi assicurativi, nemmeno quando siano stati legittimamente ceduti a terzi.
Su questa impostazione, però, è arrivato un netto cambio di passo politico. Dopo settimane di audizioni e prese di posizione delle categorie produttive e degli ordini professionali, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo aveva poi dichiarato pubblicamente che “la norma prevede che i crediti di imposta non possono essere compensati con i contributi sia INPS sia INAIL: ci si sta orientando a eliminarla e questo è un primo dato”. In parallelo, lo stesso Leo ha parlato apertamente di possibile rinvio limitato ai soli crediti futuri “o addirittura cancellazione” della misura.
Il segnale politico, quindi, è arrivato forte e chiaro: dopo le proteste trasversali, il governo ha fatto marcia indietro e dal 1° luglio 2026 il meccanismo di compensazione tra bonus fiscali e debiti contributivi resterà sostanzialmente lo stesso di oggi.
Perché imprese e professionisti si sono ribellati allo stop
La protesta non nasce da una generica resistenza al cambiamento, ma da un dato tecnico preciso: il divieto sarebbe andato a colpire crediti maturati e acquisiti legittimamente, spesso già scontati nella pianificazione finanziaria di imprese e professionisti.
Nelle audizioni sul DdL di Bilancio 2026 presso le Commissioni Bilancio congiunte, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per voce del consigliere delegato Salvatore Regalbuto, ha chiesto esplicitamente l’abolizione dell’articolo 26 o, in subordine, la sua limitazione alle grandi imprese e, comunque, ai soli crediti maturati dopo l’entrata in vigore della norma.
Il punto più criticato è proprio l’estensione generalizzata del divieto: non solo i crediti da bonus edilizi acquisiti tramite cessione o sconto in fattura, ma anche crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, Ricerca e sviluppo, ZES, Transizione 4.0 e 5.0, e via dicendo, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di essere utilizzati in compensazione per pagare i contributi.
Sul versante dell’autotrasporto, l’allarme è stato ancora più forte, perché molte aziende usano da anni la compensazione dei crediti da rimborso accise per alimentare la liquidità corrente necessaria al pagamento dei contributi. Il settore ha parlato apertamente di cortocircuito finanziario e di rischio di mettere in ginocchio imprese già caratterizzate da margini ridottissimi.
Anche il mondo del commercio organizzato, tramite Confcommercio, ha definito la misura “sproporzionata e penalizzante per i contribuenti virtuosi”, sottolineando come il divieto avrebbe inciso su crediti già maturati e programmati in piani industriali e finanziari di medio periodo.
In questo contesto, il segnale di dietrofront politico è stato letto ome una presa d’atto che lo strumento scelto per contrastare le indebite compensazioni rischiava di colpire soprattutto i soggetti più trasparenti, non gli evasori.
Cosa prevede (ancora) l’articolo 26 della Manovra 2026
Finché il testo non sarà modificato in Parlamento, l’articolo 26 resta formalmente nel DdL. Vale la pena quindi ricordarne la struttura, anche per capire cosa, in concreto, verrebbe disinnescato se il governo porterà davvero fino in fondo il dietrofront.
Il cuore della norma è il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024. Dal 1° luglio 2026, tutti i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non sarebbero più utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, per il pagamento dei debiti indicati alle lettere e), f), g) del comma 2 dello stesso articolo: contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti previdenziali e premi dovuti all’INAIL. La norma chiarisce, inoltre, che il divieto si applicherebbe anche ai crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario, chiudendo quindi la porta anche alle compensazioni operate dai cessionari.
Contestualmente, lo stesso articolo 26 riduce da 100mila a 50mila euro la soglia di debiti erariali e carichi affidati all’agente della riscossione oltre la quale scatta il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti fiscali, intervenendo sull’articolo 37, comma 49-quinquies, del DL 223/2006 e sulla disciplina dei versamenti e riscossione.
La parte più sotto i riflettori, e oggi oggetto del ripensamento, è però quella che riguarda il divieto generalizzato di usare i crediti d’imposta agevolativi in F24 per pagare INPS e INAIL. È su questo “pezzo” che si concentra la richiesta di cancellazione totale o di forti correttivi.
Il quadro attuale: come funziona oggi la compensazione con i contributi
Per capire cosa significhi “resta tutto come adesso”, è necessario tornare al regime oggi in vigore, che si è evoluto in modo significativo tra la Legge di Bilancio 2024, il DL 39/2024 e la circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2024.
La base resta l’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, che disciplina la compensazione orizzontale tramite modello F24 tra crediti e debiti di natura tributaria e contributiva. Su questa struttura si sono innestate, negli ultimi anni, numerose norme di contrasto alle indebite compensazioni, culminate nella legge di Bilancio 2024 e nel Decreto gevolazioni 39/2024.
Dal 2024 la regola generale è che tutti gli F24 che espongono crediti in compensazione devono transitare obbligatoriamente dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), inclusi quelli che riguardano crediti verso INPS e INAIL. La circolare 16/E ha chiarito che l’obbligo riguarda tanto i crediti da dichiarazione quanto quelli maturati verso gli enti previdenziali.
Un’altra novità chiave, sempre richiamata dalla circolare, è l’esclusione dalla facoltà di compensare in presenza di iscrizioni a ruolo e carichi affidati alla riscossione per imposte erariali e relativi accessori, nonché atti dell’Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori a 100mila euro: sopra questa soglia, dal 1° luglio 2024 il contribuente non può utilizzare in compensazione i principali crediti fiscali finché non rientra almeno parzialmente dal debito.
Sul fronte strettamente previdenziale, l’INPS, con il messaggio n. 2639 del 18 luglio 2024, ha preso atto delle nuove disposizioni, confermando però che, sotto il profilo operativo, le modalità di compensazione dei crediti contributivi in F24 restano invariate: sono quindi ancora possibili le compensazioni dei crediti INPS a fronte di debiti contributivi o fiscali, nel rispetto dei vincoli sopra ricordati e dei controlli già previsti dal sistema.
Per quanto riguarda i bonus edilizi, il DL 39/2024, tramite l’attuale articolo 4-bis, ha già introdotto un divieto mirato: dal 1° gennaio 2025 banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione non possono compensare in F24 debiti per contributi previdenziali e premi INAIL con crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto in fattura o cessione relativi a Superbonus e altri bonus edilizi.
Oggi, quindi, per la generalità di imprese, lavoratori autonomi e professionisti resta possibile compensare crediti d’imposta da agevolazioni (edilizie, investimenti, R&S ecc.) con i debiti contributivi INPS e i premi INAIL, salvo i casi particolari dei soggetti finanziari sopra indicati. E' necessario utilizzare i canali telematici dell’Agenzia in presenza di qualsiasi compensazione, e non è consentito compensare se sussistono debiti fiscali iscritti a ruolo oltre i 100mila euro per le tipologie di crediti individuate dal DL 39/2024 e dalla legge di Bilancio 2024.
È esattamente questo quadro che l’articolo 26 del DdL avrebbe voluto ribaltare dal 1° luglio 2026, e che invece, alla luce delle ultime novità del governo, appare destinato a essere confermato, almeno per la parte relativa al divieto generalizzato di compensazione con INPS e INAIL.
Tre esempi pratici
Per capire cosa succede vediamo qualche esempio.
Prendiamo innanzitutto una PMI manifatturiera che ha investito in macchinari 4.0 e matura un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali pari a 300mila euro, utilizzabile in tre quote annuali da 100mila euro. Accanto a questo, l’azienda sostiene ogni mese contributi INPS per i dipendenti per 70mila euro e premi INAIL annui per 60mila euro.
Nel regime attuale, la società può pianificare di utilizzare la quota annuale di 100mila euro in compensazione F24 per coprire parte dei contributi e dei premi dovuti, migliorando significativamente la propria posizione di liquidità e riducendo l’esborso cash. Se il divieto dell’articolo 26 fosse entrato a regime nella versione originaria, dal 1° luglio 2026 l’impresa avrebbe dovuto pagare integralmente in denaro i contributi e i premi, utilizzando il credito soltanto per imposte, con un evidente stress finanziario. Nel quadro che si va delineando, invece, questa strategia di compensazione potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente nel rispetto dei limiti legati ai debiti iscritti a ruolo.
Un secondo caso riguarda uno studio professionale che ha acquisito crediti d’imposta da bonus edilizi tramite lo strumento della cessione. Lo studio ha volumi di contribuzione previdenziale importanti verso la propria cassa e, per i collaboratori dipendenti, verso l’INPS, e utilizza regolarmente le compensazioni in F24 per abbattere il costo contributivo.
Oggi, questa possibilità è preclusa soltanto se il soggetto che effettua la compensazione rientra tra banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione, mentre resta in piedi per lo studio professionale che non ha natura finanziaria. Con l’articolo 26 in vigore nella sua formulazione originaria, lo studio si sarebbe trovato, dal 1° luglio 2026, nell’impossibilità di utilizzare quei crediti per pagare contributi INPS e premi INAIL, dovendo di fatto ripensare l’intera strategia di acquisto e smaltimento dei crediti edilizi. Il dietrofront annunciato dal governo, se tradotto in norma, consente invece di mantenere questo canale, pur nel contesto di una disciplina delle compensazioni sempre più presidiata.
Un terzo esempio aiuta a collegare il tema Inps/Inail al tassello, spesso trascurato, della soglia di debiti erariali che blocca le compensazioni. Immaginiamo un’impresa di servizi che ha maturato crediti d’imposta per 200mila euro tra bonus investimenti e ricerca, e che al tempo stesso ha cartelle esattoriali e atti di recupero dell’Agenzia delle Entrate per IVA e ritenute per complessivi 80mila euro.
Alla luce delle modifiche introdotte nel 2024, la soglia di 100mila euro rappresenta oggi il limite oltre il quale la facoltà di compensazione viene meno per le principali categorie di crediti: il contribuente del nostro esempio può ancora utilizzare in compensazione i propri crediti, purché proceda a regolarizzare la posizione prima di superare tale soglia. Nel disegno dell’articolo 26, invece, la soglia scenderebbe a 50mila euro: nella stessa situazione, l’impresa si troverebbe già oggi impossibilitata a compensare fino a ridurre il debito sotto i 50mila euro. Questo pezzo di stretta, almeno per ora, resta sul tavolo del legislatore e rappresenta un punto che i commercialisti dovranno continuare a monitorare con attenzione durante l’iter parlamentare
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