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16/06/2026

Saldo 2025 e I° acconto 2026 delle imposte

16 Giugno 2026
di Alessandro Bonuzzi


Le scadenze per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 variano in base alla tipologia di contribuente. Per i soggetti ISA il termine è prorogato al 20 luglio 2026, mentre per privati e soggetti non ISA resta il 30 giugno, con possibilità di versamento differito mediante maggiorazione.
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Il versamento del saldo 2025 e della prima rata dell’acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 deve essere effettuato:

entro il 30 giugno 2026 oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40% dai contribuenti privati e da tutti i soggetti non ISA;
entro il 20 luglio 2026 oppure entro il 20 agosto 2026 con la maggiorazione raddoppiata dello 0,80% dai soggetti ISA, ivi compresi i soci di società trasparenti soggette ISA, i collaboratori familiari e gli associati di associazioni e studi professionali sempreché l’imprenditore o l’ente sia un soggetto ISA, nonché dai contribuenti minimi e forfettari.
Per soggetto ISA deve intendersi il contribuente che rispetta entrambe le seguenti condizioni:

esercita attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis D.L. n. 50/2017;
dichiara ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
a nulla rilevando la presenza di una causa di esclusione dagli ISA (ad esempio, inizio o cessazione attività oppure non normale svolgimento dell’attività).

Si ricorda che la proroga al 20 luglio si è resa necessaria per il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software “Il tuo ISA 2026 CPB” solo il 13 maggio scorso, ben oltre la data del 15 aprile stabilita dall’art. 9-bis D.L. n. 50/2017, per la messa a disposizione del contribuente degli strumenti informatici. Peraltro, sul punto, si rileva come la Legge n. 88/2026 abbia poi inserito al richiamato art. 9-bis il comma 5-ter, sulla base del quale per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA dovevano essere resi disponibili entro il 15 maggio 2026, in luogo del 15 aprile 2026.

L’imminente appuntamento col Fisco riguarda le imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2025 e segnatamente:

l’IRPEF e addizionali, l’IRES e l’IRAP (ivi comprese le imposte sostitutive da Concordato Preventivo Biennale nonché la maggiorazione dovuta dalle società di comodo);
la cedolare secca;
l’IVIE, l’IVAFE e l’imposta sulle cripto-attività;
l’imposta sostitutiva dovuta dai minimi e forfettari;
l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Le scadenze del 30 giugno e del 20 luglio trovano altresì applicazione per il versamento del saldo 2025 e della prima rata dell’acconto 2026 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle rispettive Gestioni, nonché del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Imprese.

Infine, resta fermo che, per le società che approvano il bilancio entro il termine lungo di 180 giorni, la scadenza per il versamento delle imposte dipende dalla data di approvazione del bilancio, in quanto è fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione (o al termine di approvazione). In particolare, le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono osservare i seguenti termini:

data di approvazione del bilancio entro il 31 maggio 2026 → termine per il versamento al 30 giugno 2026 o al 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%;
data di approvazione del bilancio entro il 29 giugno 2026 → termine per il versamento al 31 luglio 2026 o al 31 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,40%;
data di approvazione del bilancio oltre il 29 giugno 2026 → termine per il versamento al 31 luglio 2026 o al 31 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.
La data di effettiva approvazione del bilancio va comunicata al fisco mediante indicazione della stessa nel frontespizio del modello Reddito SC alla casella “Data bilancio/rendiconto/ o effetto fusione/scissione”.

25/05/2026

Riforma delle detrazioni per carichi di famiglia: nuove regole operative dal 2025

L’art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha inciso in modo significativo sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia prevista dall’art. 12 del TUIR, introducendo modifiche strutturali applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2025.

Le novità trovano diretta applicazione nei modelli dichiarativi 730/2026 e REDDITI PF 2026, che risultano conseguentemente aggiornati, in particolare nel prospetto dedicato ai familiari fiscalmente a carico.

1. Detrazioni per figli a carico: introduzione del limite anagrafico

A seguito della riforma, le detrazioni IRPEF per figli a carico spettano esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

* figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
* figli di età pari o superiore a 21 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992, senza limiti di età.

Risulta quindi abolita la detrazione per i figli a carico non disabili con età pari o superiore a 30 anni. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (circ. 16 maggio 2025 n. 4, § 1.3) ha precisato che la detrazione spetta fino al mese precedente al compimento del trentesimo anno di età.

Resta invariato il principio per cui:

* non spettano detrazioni per figli di età inferiore a 21 anni, in quanto sostituite dall’assegno unico universale introdotto dal Decreto legislativo 230/2021;
* la condizione di familiare fiscalmente a carico prescinde dalla convivenza, dalla residenza (anche estera) e dalla condizione di studente o tirocinante.

Sono altresì confermate le ipotesi soggettive già riconosciute, tra cui figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati.

2. Estensione ai figli del coniuge deceduto

La riforma introduce una specifica apertura, consentendo il riconoscimento della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che risultino conviventi con il coniuge superstite.

3. Altri familiari a carico: restringimento del perimetro

Con riferimento ai familiari diversi dal coniuge non separato e dai figli, la modifica dell’art. 12, comma 1, lett. d), del TUIR ha comportato una significativa restrizione dell’ambito applicativo.

In particolare:

* le detrazioni spettano esclusivamente per gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni);
* è richiesto, quale requisito essenziale, il requisito della convivenza con il contribuente.

Sono pertanto escluse dalla detrazione le seguenti categorie, pur rientranti tra i soggetti indicati dall’art. 433 c.c.:

* coniuge separato;
* nipoti (discendenti dei figli);
* fratelli e sorelle;
* generi e nuore;
* suoceri.

Viene inoltre eliminata la precedente alternativa alla convivenza rappresentata dall’erogazione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

4. Nuova classificazione nei modelli dichiarativi

Le modifiche normative hanno determinato un adeguamento del prospetto “Familiari a carico” nei modelli dichiarativi 2026.

In particolare:

* gli ascendenti conviventi sono ora identificati con la lettera “G” e mantengono il diritto alla detrazione;
* gli altri familiari (contraddistinti dalla lettera “P”) non danno più diritto alla detrazione ex art. 12 TUIR, pur potendo rilevare ai fini di specifiche detrazioni o deduzioni per oneri, ove ne ricorrano i presupposti.

5. Nuovi limiti soggettivi: esclusione per contribuenti e familiari esteri

L’introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 12 TUIR prevede ulteriori limitazioni, stabilendo che le detrazioni per carichi di famiglia non spettano:

* ai contribuenti che non siano cittadini italiani, dell’Unione europea o di Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
* in relazione ai familiari residenti all’estero.

6. Considerazioni operative

La riforma segna un cambio di impostazione rilevante, orientato a:

* ridurre progressivamente l’ambito soggettivo delle detrazioni IRPEF per carichi familiari;
* concentrare il beneficio fiscale su nuclei familiari “stretti” e con requisiti più stringenti;
* rafforzare il coordinamento con strumenti di sostegno alternativi, quali l’assegno unico.

In sede dichiarativa, risulta quindi necessario un attento riesame delle posizioni familiari, al fine di verificare:

* la corretta spettanza delle detrazioni;
* la corretta classificazione dei familiari nei modelli dichiarativi;
* eventuali effetti sulla pianificazione fiscale complessiva del contribuente.

05/04/2026

In questo periodo di rinascita e nuovi inizi, desideriamo augurare a tutti voi una Pasqua serena, ricca di gioia, equilibrio e nuove opportunità.
Che queste festività portino energia positiva, chiarezza e successo nei vostri progetti.

🐣 Buona Pasqua da tutto il nostro studio! 🐣

20/01/2026

La rottamazione-quinquies è la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Permette di estinguere debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale residuo e alcune spese (ma senza interessi, sanzioni, mora e aggio di riscossione).

Online “Rottamazione-quinquies” sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dei contribuenti!

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98060

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