Studio Commercialista De Ponti

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16/11/2025

Una delle misure più attese della Legge di Bilancio 2026 - il cui testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 17 ottobre 2025 – è senza dubbio la Rottamazione quinquies.Si tratta di un nuovo intervento di pace fiscale, volto a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propr...

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25/06/2025

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Nelle indagini fiscali, i dispositivi elettronici personali e aziendali, come gli smartphone e i tablet possono essere s...
20/03/2025

Nelle indagini fiscali, i dispositivi elettronici personali e aziendali, come gli smartphone e i tablet possono essere sottoposti a ispezione, incluse le conversazioni attraverso le varie app di messaggistica, come Whatsapp.
È quanto si può desumere dalla sentenza n. 1254 pubblicata il 18 gennaio 2025 della Corte di Cassazione.

Cosa dice la sentenza?

La Suprema Corte si è espressa in merito ad una disputa tra un privato cittadino e un’azienda di serramenti; il cliente della ditta aveva effettuato solamente un pagamento parziale rispetto alla cifra pattuita sostenendo che gli accordi con l’azienda erano questi. Di diverso parere l’azienda che invece richiedeva il pagamento dell’intera cifra pattuita.
Il tribunale di Pavia aveva accolto la tesi del cliente, sostenendo che non ci fossero prove che sostenessero la posizione della ditta. La Corte di Appello di Milano invece ribaltava il risultato precedente perché lo screenshot di un messaggio Whatsapp della chat tra l’azienda ed il cliente confermava l’importo riportato nella fattura emessa, con il saldo totale al termine dei lavori.
Affinché una chat sia valida ai fini del processo occorre che debbano essere rispettati alcuni criteri fondamentali.
In primis, occorre che il dispositivo sia identificabile, vale a dire che i messaggi devono provenire da un dispositivo identificabile e attribuibile a una specifica persona; in seconda battuta, il contenuto delle chat deve essere integro e non alterato, in buona sostanza non devono esserci manipolazioni; e infine, anche se la chat fosse stata eliminata, un eventuale screenshot salvato da un altro soggetto può essere considerato valido come prova documentale.
Non è la prima volta che nei tribunali si discutono casi inerenti messaggi inviati tramite chat e negli ultimi anni i giudici hanno riconosciuto sempre più valore alle prove digitali. Anche se la sentenza in oggetto non riguarda direttamente una questione di tipo fiscale, c’è da scommetterci che prima o poi la sua portata interpretativa e i principi in essa enunciati troveranno applicazione e riflessi anche in materia fiscale e tributaria.

La sentenza in oggetto rafforza la tesi secondo la quale per le conversazioni tramite Whatsapp, se l’autenticità è comprovata, sono considerate prove legali documentali a tutti gli effetti, anche se acquisite tramite screenshot.
Del resto, va detto che l’Amministrazione Finanziaria utilizza già da diverso tempo le informazioni provenienti da banche dati e dai social network per corroborare le accuse di evasione fiscale. Con riguardo alle chat di messaggistica, come Whatsapp, la questione era differente.
Già la sentenza n. 11197 del 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione aveva già riconosciuto agli screenshot la validità di prove documentali, purché sostenuti da riscontri. La pronuncia qui in esame rappresenta un ulteriore passo avanti, poiché declina tale principio generale in funzione delle esigenze specifiche delle indagini fiscali.
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PEC Amministratori di società: obbligo di comunicazione in CCIAA entro il 30 giugnoIl comma 860 modifica l’articolo 5, c...
19/03/2025

PEC Amministratori di società: obbligo di comunicazione in CCIAA entro il 30 giugno
Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, dispone l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (tutte le forme societarie)
In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836con cui in sintesi viene chiarito che tutti gli amministratori hanno l’obbligo di iscrivere un indirizzo PEC personale in Camera di Commercio
* L’OBBLIGO DELLA PEC RIGUARDA TUTTI GLI AMMINISTRATORI
* Il termine per gli adempiere all’obbligo da parte degli amministratori delle società costituite prima del 1 gennaio 2025 è il 30 giugno
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Cedere le quote della srl è un’operazione che può generare una fiscalità importante pertanto è necessario approcciare ui...
15/03/2025

Cedere le quote della srl è un’operazione che può generare una fiscalità importante pertanto è necessario approcciare uil problema con un attento consulenza e valutazione delle ipotesi alternative dal momento che una scelta sbagliata potrebbe generare una importante tassazione. Se la vendita genera una plusvalenza (differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto delle quote), questa è tassata come reddito da capitale con un'aliquota del 26%. Tuttavia, è possibile rivalutare la quota e pagare solo il 18% di tassazione.
Questa affermazione che ho trovato online non è corretta ma appositamente fuorviante.
Infatti, l’informazione corretta è che la plusvalenza da cessione sconta il 26% ed è possibile affrancare il valore delle quote pagando una tassazione del 18% ma non sulla plusvalenza, bensì sul valore totale della quota , pertanto potremmo avere dei casi come spesso capita dove il 18% del valore totale sia superiore al 26% della plusvalenza considerando inoltre che andiamo a pagare anche il professionista per la perizia giurata.
Questo solo per dare un’idea di come potrebbe essere affrontato superficialmente il problema della cessione quote se non andiamo a valutare alternative di riduzione del patrimonio, recesso ed altro.
In caso di operazioni straordinarie, ci mettiamo a disposizione del cliente per affiancarlo nella miglior scelta, considerando non solo l’aspetto FISCALE, ma anche quello patrimoniale di assetto familiare .
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02/03/2025
il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dich...
29/11/2024

il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre», si legge nella nota che precisa la non estensione della misura ai contributi: «La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I contribuenti», conclude la nota, «potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025».

Indirizzo

Via Magellano 21
Monza
20900

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 15:00

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