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🚨 PASSAGGIO GENERAZIONALE: ATTENZIONE ALLA FALSA   FISCALE.Molti   sono convinti che basti trasferire quote ai figli per...
05/06/2026

🚨 PASSAGGIO GENERAZIONALE: ATTENZIONE ALLA FALSA FISCALE.

Molti sono convinti che basti trasferire quote ai figli per evitare l'imposta di donazione.

Non è così.

Con le recenti Risposte n. 115 e 116 del 4 giugno 2026, l' ha ribadito un principio destinato a incidere su moltissime pianificazioni patrimoniali e societarie:

👉 l' spetta solo se il dell'impresa passa realmente ai .

Se il mantiene poteri di veto, speciali, delle strategiche o continua a gestire l'azienda attraverso , clausole statutarie o strutture societarie costruite ad hoc, il beneficio fiscale può essere negato.

In altre parole:

❌ Controllo formale = non basta✅ Controllo effettivo = requisito indispensabile

Ancora più interessante il messaggio dell'Amministrazione finanziaria sulle create poco prima del passaggio generazionale.

Se una NewCo viene costituita esclusivamente per abbattere il valore imponibile della donazione, senza una reale funzione economica o organizzativa, il rischio di contestazione per abuso del diritto diventa concreto.

Il messaggio che passa è chiaro: il passaggio generazionale non può essere affrontato come un semplice adempimento notarile o fiscale.

È un progetto strategico che richiede pianificazione, governance e una struttura coerente con gli obiettivi della e dell' .

Molte aziende italiane stanno per affrontare il trasferimento di ricchezza imprenditoriale tra generazione e serve farsi trovare pronti.

La domanda non è se avverrà.

La domanda è: la struttura immaginata è pronta a superare un controllo dell'Agenzia delle Entrate?

Buona Festa della Repubblica dallo Studio Guida
02/06/2026

Buona Festa della Repubblica dallo Studio Guida

📋   2026: cambia molto più di quanto sembri.Il testo è entrato in Parlamento con 19 articoli e 48 commi. Ne è uscito con...
25/05/2026

📋 2026: cambia molto più di quanto sembri.

Il testo è entrato in Parlamento con 19 articoli e 48 commi. Ne è uscito con 36 articoli e 103 commi.

Non è più un semplice decreto di coordinamento. È una vera manovra correttiva che impatta imprese, professionisti e pianificazione fiscale.

Tra le novità più rilevanti 👇

⚖️ : eliminato il filtro del 5% e dei 500.000 euro. Torna il regime previgente dal 1° gennaio 2026.
📊 2026-2027: nuove soglie ISA e termine prorogato al 31 ottobre. Ma attenzione: il concordato non si valuta “a sensazione”. Servono simulazioni serie.
🔄 sulle permute: finalmente maggiore chiarezza sulla base imponibile.
🏭 : ammessi anche beni extra-UE. Opportunità importante per chi investe in tecnologia.
📉 : tassazione rateizzabile in 5 anni. Meno pressione finanziaria nelle operazioni straordinarie.
💼 : interessi quasi dimezzati. Dal 8,15% al 4,15%.
Il punto vero però è un altro 🎯

Negli ultimi tempi, le norme fiscali cambiano continuamente. E spesso vengono corrette prima ancora di entrare davvero a regime.

La differenza non la fa “sapere la norma”. La differenza la fa interpretarla prima degli altri, simulare gli impatti e prendere decisioni corrette in tempo.

🚀 Il fisco cambia. Le imprese che crescono sono quelle che si muovono prima.

Marco Guida

07/04/2026

Distribuzione variegata?

Attenzione, non sempre è dividendo

Negli ultimi tempi mi sto confrontando spesso con imprenditori e soci su un tema che, all’apparenza, sembra semplice ma che in realtà nasconde più di qualche insidia:

👉 “Possiamo distribuire gli utili in modo diverso dalle quote?”
La risposta, come spesso accade, è: dipende da come lo fai.

La questione è stata chiarita in modo molto netto con la Risposta a n. 90/2026.
L'Agenzia delle Entrate dice questo:
👉 se distribuisci utili non in proporzione alle quote, quella differenza non è automaticamente dividendo

⚖️ Cosa succede davvero?

Quando “forzi” la distribuzione rispetto alle quote:
la parte “normale” resta dividendo
la parte in più… cambia completamente natura

Tradotto:
🔹 quota proporzionale → tassazione sul 5%
🔹 quota eccedente → tassazione sul 100%

Sì, hai letto bene.

📊 Un esempio:

Immagina questa situazione:
hai il 50% della società
si distribuiscono 100.000 €
tu ne prendi 70.000 €
Fin qui tutto bene, apparentemente.
Ma fiscalmente:
50.000 € → dividendo (ok, tassazione leggera)
20.000 € → sopravvenienza attiva (tassazione piena)
👉 risultato: paghi molto più di quanto pensavi

🧠 Quello che conta non è la delibera.
Conta il perché lo stai facendo.

Se stai:
aiutando un socio con più liquidità
riequilibrando rapporti interni
gestendo accordi “tra di voi”
👉 per il Fisco quella NON è una semplice distribuzione di utili

🔎 Ti racconto un caso reale

Tre soci:
uno operativo (lavora dentro l’azienda)
due soci finanziatori

L’idea era semplice: dare qualcosa in più al socio operativo.
Delibera unanime, tutto lineare.
Poi però abbiamo fatto un passaggio insieme:

👉 “Ok, ma fiscalmente cosa succede?”
Risposta: una parte di quello che riceveva veniva tassata al 100%.
👉 operazione lecita, ma fiscalmente inefficiente

⚠️ Ma allora non si può fare?
In realtà sì.
Ma va fatto nel modo giusto.

✅ Quando funziona davvero?
Se lo statuto prevede già che:
👉 i soci partecipano agli utili in misura diversa dalle quote
allora cambia tutto.

In quel caso:
✔️ quello che ricevi è “tuo diritto”
✔️ è tutto dividendo
✔️ tassazione solo sul 5%

🧩 Tradotto
👉 Delibera “creativa” → rischio tassazione elevata
👉 Statuto ben fatto → pianificazione corretta

⚠️ Ultima cosa (fondamentale)
Non basta scrivere una clausola nello statuto il giorno prima.

Serve:
una logica economica
una struttura coerente
una scelta stabile
Altrimenti il rischio è quello di entrare nel campo dell’abuso del diritto

🎯 La distribuzione degli utili è una di quelle cose che molti considerano “automatiche”.
In realtà è una leva molto delicata.
👉 fatta bene → ottimizzi
👉 fatta male → paghi (tanto)

💬 Se ti è capitato un caso simile o stai ragionando su una distribuzione non proporzionale, è uno di quei temi su cui vale la pena fermarsi 10 minuti in più.
Fanno la differenza.

Marco Guida

05/04/2026
🚀 Impatriati 2026: sì al regime agevolato anche lavorando da remoto per aziende estere.Una recente presa di posizione de...
25/03/2026

🚀 Impatriati 2026: sì al regime agevolato anche lavorando da remoto per aziende estere.

Una recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 82 del 20 marzo 2026) chiarisce un punto estremamente rilevante per professionisti e aziende internazionali:

👉 lo smart working per un datore estero NON preclude l’accesso al nuovo regime impatriati.

📌 Un ingegnere informatico:
residente all’estero (Finlandia) da oltre 30 anni

iscritto AIRE

dipendente di una società estera

in smart working totale

con famiglia residente in Italia (3 figli)

👉 Al rientro in Italia nel 2026 potrà accedere al nuovo regime impatriati.

⚖️ Il principio chiave

Non rileva:
❌ che il datore di lavoro sia estero
❌ che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità

Conta invece:
✅ trasferimento della residenza fiscale in Italia
✅ attività svolta prevalentemente nel territorio italiano

💡 Il vantaggio fiscale del nuovo regime (art. 5 D.Lgs. 209/2023) prevede:
📉 Tassazione ordinaria ridotta al 50% del reddito
👨‍👩‍👧‍👦 Ulteriore beneficio: 👉 con 3 figli minori residenti in Italia → imponibile ridotto al 40%
✔️ Limite: 600.000 € annui
✔️ Durata: 5 anni (anno di rientro + 4)

🔍 Elemento molto interessante:

👉 È irrilevante che i figli siano rientrati prima del lavoratore
(anche nell’anno precedente)

Questo apre scenari concreti per pianificazioni familiari e fiscali.
📊 Questo orientamento:

rafforza l’attrattività fiscale dell’Italia 🌍

favorisce il rientro di talenti altamente qualificati

crea opportunità per:
professionisti in remote working
manager internazionali
lavoratori digitali

⚠️ Attenzione però

Il regime richiede una verifica puntuale di:
residenza fiscale effettiva
prevalenza territoriale dell’attività
requisiti soggettivi e temporali

👉 Errori di impostazione possono compromettere il beneficio.
🎯 Siamo di fronte a un cambio di paradigma:

💻 Non conta più “per chi lavori” ma “dove lavori” fiscalmente.

Un principio che, se ben gestito, può generare importanti vantaggi competitivi e
fiscali.

🚛⛽    : arrivano due crediti d’imposta per sostenere le imprese più esposte.Dal 19 marzo 2026 sono in vigore le misure u...
20/03/2026

🚛⛽ : arrivano due crediti d’imposta per sostenere le imprese più esposte.

Dal 19 marzo 2026 sono in vigore le misure urgenti introdotte dal D.L. n. 33 del 18 marzo 2026, con l’obiettivo di contenere gli effetti dell’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e contrastare fenomeni speculativi sui prezzi al consumo.
Tra gli interventi più rilevanti, oltre al rafforzamento della trasparenza sui prezzi e al taglio temporaneo delle accise, meritano particolare attenzione due crediti d’imposta destinati a settori fortemente colpiti dall’incremento del costo del carburante: autotrasporto e pesca.

✅ Per le imprese di autotrasporto, il decreto prevede un credito d’imposta commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, rispetto al prezzo rilevato nel mese di febbraio. La misura è rivolta alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto e dispone di uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2026. Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, senza concorrere alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

🎣 Per le imprese del settore della pesca, è invece riconosciuto un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati nei mezzi utilizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, calcolato sulle fatture al netto dell’IVA. Lo stanziamento complessivo è pari a 10 milioni di euro. Anche in questo caso, il credito è utilizzabile in compensazione entro fine anno, non rileva ai fini reddituali e IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo effettivamente sostenuto.

📌 Un punto operativo molto importante: le modalità attuative non sono ancora definitive. Saranno infatti stabilite con successivi decreti ministeriali che disciplineranno documentazione, controlli, criteri di accesso e verifiche. Per le imprese interessate, questo significa una cosa molto concreta: raccogliere sin da subito fatture, consumi e documentazione di supporto sarà essenziale per non farsi trovare impreparate.

💡 In termini pratici, siamo di fronte a un intervento che non elimina il problema strutturale del costo energetico, ma che offre un sostegno fiscale immediato ai comparti che più direttamente assorbono l’impatto del rincaro carburanti.
Per le imprese, quindi, la vera differenza la faranno tempestività, corretta tracciabilità dei costi e presidio operativo della misura.

Marco Guida

📌   in costruendo e    : un chiarimento strategico per le imprese 🏗️💼Con la risposta n. 32 dell’11 febbraio 2026, l’  ha...
16/02/2026

📌 in costruendo e : un chiarimento strategico per le imprese 🏗️💼

Con la risposta n. 32 dell’11 febbraio 2026, l’ ha fornito un importante chiarimento in tema di locazione finanziaria in costruendo e credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno.
Un tema particolarmente rilevante per le imprese che investono in immobili strumentali con logiche di ottimizzazione finanziaria. 📊

🔍 Il caso analizzato
Una società intende realizzare un nuovo punto vendita in area ZES mediante leasing in costruendo, precisando che:
✔️ l’intervento rientra in un investimento iniziale (Reg. UE 651/2014);
✔️ l’immobile è destinato all’attività produttiva;
✔️ il valore non supera il 50% dell’investimento complessivo (DM 17/05/2024).
Il dubbio principale riguardava la compatibilità del leasing in costruzione con l’agevolazione fiscale.
⚖️ Il principio chiave: equivalenza leasing/proprietà

L’Agenzia richiama il consolidato principio di equivalenza tra:
🏠 acquisto in proprietà
🤝 acquisizione tramite leasing
➡️ Entrambe le modalità possono dare accesso al credito ZES.

Di conseguenza, anche il leasing in costruendo è ammissibile, se rispetta i requisiti nazionali ed europei sugli aiuti di Stato.

⏱️ Quando nasce il diritto al credito?
Il punto più delicato riguarda il momento di rilevanza dell’investimento.
Secondo l’Agenzia:
📌 i canoni di prelocazione diventano fiscalmente rilevanti solo alla consegna dell’immobile;
📌 solo da quel momento l’investimento si considera “realizzato”.
👉 Prima della consegna, nessun credito è ancora maturato.

📑 In concreto, spetta all’impresa:
✔️ individuare correttamente il periodo d’imposta;
✔️ applicare i criteri fiscali di competenza (artt. 109 e 110 TUIR);
✔️ coordinare profili contabili, fiscali e finanziari.

Il trattamento contabile non è decisivo: prevale la rilevanza fiscale.
✅ In sintesi
🔹 Il leasing in costruendo è ammesso al credito ZES Unica;
🔹 Vale il principio di equivalenza con l’acquisto;
🔹 L’agevolazione scatta solo alla consegna dell’immobile;
🔹 Attenzione alla pianificazione temporale dell’investimento.

👉 Un chiarimento che rafforza la programmazione finanziaria delle imprese che investono nel Mezzogiorno.

💡 Per chi opera in area ZES, il leasing in costruendo rappresenta oggi una leva strategica, ma richiede una gestione tecnica rigorosa per non perdere i benefici fiscali.
Una corretta pianificazione può fare la differenza tra un investimento “agevolato” e uno “neutro”. 📈

  su  : quando il reddito è davvero esente da imposte in Italia ⚓️🌍(Chiarimenti dalla Risposta n. 10/2026 dell’Agenzia d...
02/02/2026

su : quando il reddito è davvero esente da imposte in Italia ⚓️🌍
(Chiarimenti dalla Risposta n. 10/2026 dell’Agenzia delle Entrate).

La Risposta a interpello n. 10/2026 ha fornito un chiarimento rilevante sulla tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, ponendo fine a interpretazioni “elastiche” sul requisito dei 183 giorni 📌.

Il tema è centrale per molti operatori del settore marittimo, spesso convinti che il superamento della soglia temporale “a cavallo” di più anni sia sufficiente per ottenere l’esenzione.
La posizione dell’Amministrazione, invece, è netta ✅.
Il principio generale: tassazione mondiale del residente 🇮🇹💶
In base all’art. 3 del TUIR, il soggetto fiscalmente residente in Italia è tassato:
su tutti i redditi prodotti in Italia;
su tutti i redditi prodotti all’estero.
Si applica il principio della worldwide taxation 🌍.
Di regola, quindi, anche i compensi percepiti su navi estere concorrono al reddito imponibile.
La deroga per i marittimi: l’art. 5, comma 5, L. 88/2001 ⚖️⚓️
Per i lavoratori marittimi italiani opera una deroga specifica.
Il reddito è escluso da imposizione in Italia se:
l’attività è svolta su navi battenti bandiera estera 🚢;
la durata complessiva supera 183 giorni ⏳;
il periodo è calcolato nell’arco di dodici mesi 📆;
l’attività è continuativa ed esclusiva 🔁.
In presenza di questi requisiti, il reddito:
non è imponibile ✅
non va nemmeno dichiarato in Italia 🧾🚫
Il punto chiave: cosa significa “nell’arco di dodici mesi” 🔍📆
Molti contribuenti interpretano erroneamente questa espressione come:
“un periodo mobile che può estendersi su più anni”.
La prassi dell’Agenzia, ribadita nel 2026, chiarisce invece che:
il riferimento resta il periodo d’imposta (anno solare) 📅;
si considerano i contratti che incidono su quell’anno 📝;
si sommano solo i periodi rilevanti per quell’esercizio ➕.
Non esiste un “anno fiscale personale” del marittimo ❌.
Ogni anno va verificato autonomamente ✅.
Come si calcolano i 183 giorni 🧮⏳
Ai fini del conteggio:
✔️ Si considerano:
giorni di lavoro 👷‍♂️;
ferie 🏖️;
festività 🎉;
riposi settimanali 🛌;
giorni non lavorativi.
❌ Non si considerano:
periodi estranei al contratto 🚫;
intervalli non coperti da rapporto di lavoro ⛔️.
Il computo può includere contratti “a cavallo” di due anni, ma solo nella parte che incide sull’anno di riferimento 📌.
La Risposta n. 10/2026 consolida un principio fondamentale:
📌 L’esenzione per i marittimi su navi estere si valuta anno per anno, non su periodi pluriennali.
Chi non supera i 183 giorni nel singolo esercizio:
perde il beneficio ❌;
è soggetto a tassazione ordinaria 💶;
deve dichiarare il reddito in Italia 🧾🇮🇹.

Indirizzo

Via Roma 61
Monte Di Procida
80070

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+393331507688

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