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Studio Guida Studio di Consulenza Tributaria, Aziendale e in Materia di Finanza Agevolata e Bancaria

07/04/2026

Distribuzione variegata?

Attenzione, non sempre è dividendo

Negli ultimi tempi mi sto confrontando spesso con imprenditori e soci su un tema che, all’apparenza, sembra semplice ma che in realtà nasconde più di qualche insidia:

👉 “Possiamo distribuire gli utili in modo diverso dalle quote?”
La risposta, come spesso accade, è: dipende da come lo fai.

La questione è stata chiarita in modo molto netto con la Risposta a n. 90/2026.
L'Agenzia delle Entrate dice questo:
👉 se distribuisci utili non in proporzione alle quote, quella differenza non è automaticamente dividendo

⚖️ Cosa succede davvero?

Quando “forzi” la distribuzione rispetto alle quote:
la parte “normale” resta dividendo
la parte in più… cambia completamente natura

Tradotto:
🔹 quota proporzionale → tassazione sul 5%
🔹 quota eccedente → tassazione sul 100%

Sì, hai letto bene.

📊 Un esempio:

Immagina questa situazione:
hai il 50% della società
si distribuiscono 100.000 €
tu ne prendi 70.000 €
Fin qui tutto bene, apparentemente.
Ma fiscalmente:
50.000 € → dividendo (ok, tassazione leggera)
20.000 € → sopravvenienza attiva (tassazione piena)
👉 risultato: paghi molto più di quanto pensavi

🧠 Quello che conta non è la delibera.
Conta il perché lo stai facendo.

Se stai:
aiutando un socio con più liquidità
riequilibrando rapporti interni
gestendo accordi “tra di voi”
👉 per il Fisco quella NON è una semplice distribuzione di utili

🔎 Ti racconto un caso reale

Tre soci:
uno operativo (lavora dentro l’azienda)
due soci finanziatori

L’idea era semplice: dare qualcosa in più al socio operativo.
Delibera unanime, tutto lineare.
Poi però abbiamo fatto un passaggio insieme:

👉 “Ok, ma fiscalmente cosa succede?”
Risposta: una parte di quello che riceveva veniva tassata al 100%.
👉 operazione lecita, ma fiscalmente inefficiente

⚠️ Ma allora non si può fare?
In realtà sì.
Ma va fatto nel modo giusto.

✅ Quando funziona davvero?
Se lo statuto prevede già che:
👉 i soci partecipano agli utili in misura diversa dalle quote
allora cambia tutto.

In quel caso:
✔️ quello che ricevi è “tuo diritto”
✔️ è tutto dividendo
✔️ tassazione solo sul 5%

🧩 Tradotto
👉 Delibera “creativa” → rischio tassazione elevata
👉 Statuto ben fatto → pianificazione corretta

⚠️ Ultima cosa (fondamentale)
Non basta scrivere una clausola nello statuto il giorno prima.

Serve:
una logica economica
una struttura coerente
una scelta stabile
Altrimenti il rischio è quello di entrare nel campo dell’abuso del diritto

🎯 La distribuzione degli utili è una di quelle cose che molti considerano “automatiche”.
In realtà è una leva molto delicata.
👉 fatta bene → ottimizzi
👉 fatta male → paghi (tanto)

💬 Se ti è capitato un caso simile o stai ragionando su una distribuzione non proporzionale, è uno di quei temi su cui vale la pena fermarsi 10 minuti in più.
Fanno la differenza.

Marco Guida

05/04/2026
🚀 Impatriati 2026: sì al regime agevolato anche lavorando da remoto per aziende estere.Una recente presa di posizione de...
25/03/2026

🚀 Impatriati 2026: sì al regime agevolato anche lavorando da remoto per aziende estere.

Una recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 82 del 20 marzo 2026) chiarisce un punto estremamente rilevante per professionisti e aziende internazionali:

👉 lo smart working per un datore estero NON preclude l’accesso al nuovo regime impatriati.

📌 Un ingegnere informatico:
residente all’estero (Finlandia) da oltre 30 anni

iscritto AIRE

dipendente di una società estera

in smart working totale

con famiglia residente in Italia (3 figli)

👉 Al rientro in Italia nel 2026 potrà accedere al nuovo regime impatriati.

⚖️ Il principio chiave

Non rileva:
❌ che il datore di lavoro sia estero
❌ che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità

Conta invece:
✅ trasferimento della residenza fiscale in Italia
✅ attività svolta prevalentemente nel territorio italiano

💡 Il vantaggio fiscale del nuovo regime (art. 5 D.Lgs. 209/2023) prevede:
📉 Tassazione ordinaria ridotta al 50% del reddito
👨‍👩‍👧‍👦 Ulteriore beneficio: 👉 con 3 figli minori residenti in Italia → imponibile ridotto al 40%
✔️ Limite: 600.000 € annui
✔️ Durata: 5 anni (anno di rientro + 4)

🔍 Elemento molto interessante:

👉 È irrilevante che i figli siano rientrati prima del lavoratore
(anche nell’anno precedente)

Questo apre scenari concreti per pianificazioni familiari e fiscali.
📊 Questo orientamento:

rafforza l’attrattività fiscale dell’Italia 🌍

favorisce il rientro di talenti altamente qualificati

crea opportunità per:
professionisti in remote working
manager internazionali
lavoratori digitali

⚠️ Attenzione però

Il regime richiede una verifica puntuale di:
residenza fiscale effettiva
prevalenza territoriale dell’attività
requisiti soggettivi e temporali

👉 Errori di impostazione possono compromettere il beneficio.
🎯 Siamo di fronte a un cambio di paradigma:

💻 Non conta più “per chi lavori” ma “dove lavori” fiscalmente.

Un principio che, se ben gestito, può generare importanti vantaggi competitivi e
fiscali.

🚛⛽    : arrivano due crediti d’imposta per sostenere le imprese più esposte.Dal 19 marzo 2026 sono in vigore le misure u...
20/03/2026

🚛⛽ : arrivano due crediti d’imposta per sostenere le imprese più esposte.

Dal 19 marzo 2026 sono in vigore le misure urgenti introdotte dal D.L. n. 33 del 18 marzo 2026, con l’obiettivo di contenere gli effetti dell’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e contrastare fenomeni speculativi sui prezzi al consumo.
Tra gli interventi più rilevanti, oltre al rafforzamento della trasparenza sui prezzi e al taglio temporaneo delle accise, meritano particolare attenzione due crediti d’imposta destinati a settori fortemente colpiti dall’incremento del costo del carburante: autotrasporto e pesca.

✅ Per le imprese di autotrasporto, il decreto prevede un credito d’imposta commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, rispetto al prezzo rilevato nel mese di febbraio. La misura è rivolta alle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto e dispone di uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2026. Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, senza concorrere alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

🎣 Per le imprese del settore della pesca, è invece riconosciuto un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati nei mezzi utilizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, calcolato sulle fatture al netto dell’IVA. Lo stanziamento complessivo è pari a 10 milioni di euro. Anche in questo caso, il credito è utilizzabile in compensazione entro fine anno, non rileva ai fini reddituali e IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo effettivamente sostenuto.

📌 Un punto operativo molto importante: le modalità attuative non sono ancora definitive. Saranno infatti stabilite con successivi decreti ministeriali che disciplineranno documentazione, controlli, criteri di accesso e verifiche. Per le imprese interessate, questo significa una cosa molto concreta: raccogliere sin da subito fatture, consumi e documentazione di supporto sarà essenziale per non farsi trovare impreparate.

💡 In termini pratici, siamo di fronte a un intervento che non elimina il problema strutturale del costo energetico, ma che offre un sostegno fiscale immediato ai comparti che più direttamente assorbono l’impatto del rincaro carburanti.
Per le imprese, quindi, la vera differenza la faranno tempestività, corretta tracciabilità dei costi e presidio operativo della misura.

Marco Guida

📌   in costruendo e    : un chiarimento strategico per le imprese 🏗️💼Con la risposta n. 32 dell’11 febbraio 2026, l’  ha...
16/02/2026

📌 in costruendo e : un chiarimento strategico per le imprese 🏗️💼

Con la risposta n. 32 dell’11 febbraio 2026, l’ ha fornito un importante chiarimento in tema di locazione finanziaria in costruendo e credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno.
Un tema particolarmente rilevante per le imprese che investono in immobili strumentali con logiche di ottimizzazione finanziaria. 📊

🔍 Il caso analizzato
Una società intende realizzare un nuovo punto vendita in area ZES mediante leasing in costruendo, precisando che:
✔️ l’intervento rientra in un investimento iniziale (Reg. UE 651/2014);
✔️ l’immobile è destinato all’attività produttiva;
✔️ il valore non supera il 50% dell’investimento complessivo (DM 17/05/2024).
Il dubbio principale riguardava la compatibilità del leasing in costruzione con l’agevolazione fiscale.
⚖️ Il principio chiave: equivalenza leasing/proprietà

L’Agenzia richiama il consolidato principio di equivalenza tra:
🏠 acquisto in proprietà
🤝 acquisizione tramite leasing
➡️ Entrambe le modalità possono dare accesso al credito ZES.

Di conseguenza, anche il leasing in costruendo è ammissibile, se rispetta i requisiti nazionali ed europei sugli aiuti di Stato.

⏱️ Quando nasce il diritto al credito?
Il punto più delicato riguarda il momento di rilevanza dell’investimento.
Secondo l’Agenzia:
📌 i canoni di prelocazione diventano fiscalmente rilevanti solo alla consegna dell’immobile;
📌 solo da quel momento l’investimento si considera “realizzato”.
👉 Prima della consegna, nessun credito è ancora maturato.

📑 In concreto, spetta all’impresa:
✔️ individuare correttamente il periodo d’imposta;
✔️ applicare i criteri fiscali di competenza (artt. 109 e 110 TUIR);
✔️ coordinare profili contabili, fiscali e finanziari.

Il trattamento contabile non è decisivo: prevale la rilevanza fiscale.
✅ In sintesi
🔹 Il leasing in costruendo è ammesso al credito ZES Unica;
🔹 Vale il principio di equivalenza con l’acquisto;
🔹 L’agevolazione scatta solo alla consegna dell’immobile;
🔹 Attenzione alla pianificazione temporale dell’investimento.

👉 Un chiarimento che rafforza la programmazione finanziaria delle imprese che investono nel Mezzogiorno.

💡 Per chi opera in area ZES, il leasing in costruendo rappresenta oggi una leva strategica, ma richiede una gestione tecnica rigorosa per non perdere i benefici fiscali.
Una corretta pianificazione può fare la differenza tra un investimento “agevolato” e uno “neutro”. 📈

  su  : quando il reddito è davvero esente da imposte in Italia ⚓️🌍(Chiarimenti dalla Risposta n. 10/2026 dell’Agenzia d...
02/02/2026

su : quando il reddito è davvero esente da imposte in Italia ⚓️🌍
(Chiarimenti dalla Risposta n. 10/2026 dell’Agenzia delle Entrate).

La Risposta a interpello n. 10/2026 ha fornito un chiarimento rilevante sulla tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, ponendo fine a interpretazioni “elastiche” sul requisito dei 183 giorni 📌.

Il tema è centrale per molti operatori del settore marittimo, spesso convinti che il superamento della soglia temporale “a cavallo” di più anni sia sufficiente per ottenere l’esenzione.
La posizione dell’Amministrazione, invece, è netta ✅.
Il principio generale: tassazione mondiale del residente 🇮🇹💶
In base all’art. 3 del TUIR, il soggetto fiscalmente residente in Italia è tassato:
su tutti i redditi prodotti in Italia;
su tutti i redditi prodotti all’estero.
Si applica il principio della worldwide taxation 🌍.
Di regola, quindi, anche i compensi percepiti su navi estere concorrono al reddito imponibile.
La deroga per i marittimi: l’art. 5, comma 5, L. 88/2001 ⚖️⚓️
Per i lavoratori marittimi italiani opera una deroga specifica.
Il reddito è escluso da imposizione in Italia se:
l’attività è svolta su navi battenti bandiera estera 🚢;
la durata complessiva supera 183 giorni ⏳;
il periodo è calcolato nell’arco di dodici mesi 📆;
l’attività è continuativa ed esclusiva 🔁.
In presenza di questi requisiti, il reddito:
non è imponibile ✅
non va nemmeno dichiarato in Italia 🧾🚫
Il punto chiave: cosa significa “nell’arco di dodici mesi” 🔍📆
Molti contribuenti interpretano erroneamente questa espressione come:
“un periodo mobile che può estendersi su più anni”.
La prassi dell’Agenzia, ribadita nel 2026, chiarisce invece che:
il riferimento resta il periodo d’imposta (anno solare) 📅;
si considerano i contratti che incidono su quell’anno 📝;
si sommano solo i periodi rilevanti per quell’esercizio ➕.
Non esiste un “anno fiscale personale” del marittimo ❌.
Ogni anno va verificato autonomamente ✅.
Come si calcolano i 183 giorni 🧮⏳
Ai fini del conteggio:
✔️ Si considerano:
giorni di lavoro 👷‍♂️;
ferie 🏖️;
festività 🎉;
riposi settimanali 🛌;
giorni non lavorativi.
❌ Non si considerano:
periodi estranei al contratto 🚫;
intervalli non coperti da rapporto di lavoro ⛔️.
Il computo può includere contratti “a cavallo” di due anni, ma solo nella parte che incide sull’anno di riferimento 📌.
La Risposta n. 10/2026 consolida un principio fondamentale:
📌 L’esenzione per i marittimi su navi estere si valuta anno per anno, non su periodi pluriennali.
Chi non supera i 183 giorni nel singolo esercizio:
perde il beneficio ❌;
è soggetto a tassazione ordinaria 💶;
deve dichiarare il reddito in Italia 🧾🇮🇹.

❌   fiscali bloccate sopra i 50.000 €: cosa cambia dal 2026.Dal 1° gennaio 2026 la   abbassa da 100.000 a 50.000 euro la...
29/01/2026

❌ fiscali bloccate sopra i 50.000 €: cosa cambia dal 2026.

Dal 1° gennaio 2026 la abbassa da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo oltre la quale non sarà più possibile effettuare compensazioni fiscali tramite .

Una modifica tecnica, ma con effetti molto concreti su liquidità, pianificazione fiscale e gestione finanziaria di imprese e professionisti.
Vediamo cosa cambia e perché conviene muoversi per tempo 👇

📌 La nuova regola
La compensazione è vietata in presenza di:
debiti iscritti a ruolo scaduti > 50.000 €
anche se derivanti da:
accertamenti esecutivi
avvisi di recupero crediti d’imposta
Il blocco:
riguarda tutto il credito compensabile
opera anche sull’eventuale eccedenza

🧮
Ruoli: 70.000 €
Credito IVA: 90.000 €

➡️ compensazione vietata per l’intero importo, fino alla regolarizzazione del debito.

🧩 Quando la compensazione resta possibile

Il divieto non si applica se:
✅ è attiva una rateazione regolare
✅ è stata presentata domanda di rottamazione

Ed è qui che la rottamazione torna centrale 👇

🔁 La rottamazione come leva finanziaria (non solo fiscale)

Negli ultimi anni la rottamazione è stata vista soprattutto come:
riduzione di sanzioni e interessi
strumento di chiusura dei carichi

Dal 2026 assume anche un ruolo operativo:
👉 sblocca immediatamente le compensazioni
In molti casi vale più dello sconto.

🧮 con:
credito IVA strutturale: 150.000 €
debiti a ruolo: 65.000 €

Senza interventi:
❌ credito inutilizzabile
❌ tensione di liquidità
❌ ricorso a banche

Con rottamazione:
✅ compensazione ripristinata
✅ liquidità immediata
✅ miglioramento del cash flow

🕰️ Breve disamina storica dell’istituto

Questa norma non nasce oggi.
📍 2010 – nascita del divieto
Art. 31 D.L. 78/2010
➡️ blocco della compensazione già con debiti > 1.500 €
➡️ regime estremamente rigido
📍 2010–2017 – fase restrittiva
Soglia sempre a 1.500 €
Molte imprese bloccate per debiti minimi
📍 2018 – svolta
Con la “pace fiscale”:
soglia innalzata a 100.000 €
introdotte stabilmente le deroghe per:
rateazione
rottamazione
📍 2018–2025
Regime stabile a 100.000 €
📍 2026 – nuovo irrigidimento moderato
Soglia ridotta a 50.000 €
⚖️ non si torna ai 1.500 €, ma il ruolo torna ad essere una variabile critica.

🛠️ Chi utilizza compensazioni IVA o crediti fiscali dovrebbe:
1️⃣ verificare i ruoli scaduti
2️⃣ stimare l’impatto nel 2026
3️⃣ valutare per tempo:
rateazione
rottamazione

Per molte aziende non è un problema fiscale, ma di liquidità.

Dal 2026 la gestione dei ruoli diventa parte integrante della:
pianificazione
pianificazione
operativa

La rottamazione non è più solo una sanatoria, ma uno strumento strategico di gestione del cash flow.

🚨  -quinquies 2026: opportunità concreta per liberarsi dai debiti fiscaliDal sito dell’ -  è attiva la procedura per ade...
26/01/2026

🚨 -quinquies 2026: opportunità concreta per liberarsi dai debiti fiscali

Dal sito dell’ - è attiva la procedura per aderire alla nuova definizione agevolata dei 2000-2023.

Una misura che, se utilizzata correttamente, può rappresentare un vero strumento di riequilibrio finanziario per imprese e professionisti.

Vediamo in modo chiaro cosa prevede 👇

✅ Chi può aderire:
Persone fisiche e professionisti
Imprese e società
Soggetti in procedure concorsuali o crisi da sovraindebitamento
Contribuenti con contenziosi in corso
Anche chi ha rateizzazioni attive o decadute

📌 Quali debiti rientrano
Imposte da controlli automatici e formali
Contributi INPS (non da accertamento)
Multe stradali Prefettura

❌ Restano esclusi: accertamenti fiscali, tributi locali (TARI, bollo auto), debiti regionali, multe comunali.

💰 Cosa si paga davvero

✔ Solo capitale + spese di notifica/esecutive

❌ Azzerati sanzioni, interessi di mora e aggio

👉 Sulle multe stradali: resta la sanzione, ma si eliminano interessi e aggio.

🛑 Cosa succede dopo la domanda:
di nuove azioni

di quelle in corso (salvo aste concluse)

Stop alla decadenza e alle segnalazioni di inadempienza

precedenti sospese fino al 31/07/2026

🗓 Scadenze e pagamenti

Domanda entro 30 aprile 2026

Comunicazione importi entro 30 giugno 2026

Pagamento:

unica soluzione: 31 luglio 2026

oppure fino a 54 rate bimestrali (9 anni)

interessi rate: 3% annuo

rata minima: 100 €

⚠️ solo se:

non si paga l’unica rata

oppure si saltano 2 rate anche non consecutive

oppure l’ultima rata

📊 Caso pratico
Un’impresa con:
Cartelle: 180.000 €
di cui: 65.000 € sanzioni + interessi
Con la rottamazione:
➡️ paga circa 115.000 €
➡️ risparmio immediato 65.000 €
➡️ piano sostenibile in 9 anni
➡️ stop alle azioni di recupero

🎯 Conclusione operativa

La rottamazione-quinquies non è una semplice agevolazione, ma uno strumento di:

gestione della crisi finanziaria

protezione della continuità aziendale

pianificazione dei flussi di cassa

riduzione strutturale dell’esposizione fiscale

Valutarla senza analisi tecnica può però portare a errori (decadenza, carichi esclusi, piani non sostenibili).

📩 Per una valutazione corretta servono:

verifica dei carichi definibili

simulazione degli importi

scelta ottimale del piano

coordinamento con eventuali procedure di
risanamento

Marco Guida
Studio Guida

📊   2026: meno bonus, più strategia per  ,   e  . Le misure previste per privati e rientro di manager stranieri.Dopo imp...
13/01/2026

📊 2026: meno bonus, più strategia per , e . Le misure previste per privati e rientro di manager stranieri.

Dopo imprese e gruppi, ecco le misure che incidono su busta paga, netto e scelte immobiliari (locazioni brevi) + chi si trasferisce in .

💼 e – cosa cambia nel 2026 👉🏽 Seconda aliquota IRPEF: dal 35% al 33%
✅ Alleggerimento “diffuso” per molti contribuenti.
📌 Detrazioni: taglio di 440 € oltre 200.000 €
⚠️ Per redditi alti, parte del vantaggio può essere “assorbito” qui.

💶 e – la leva più interessante per le aziende 📌 Premi di risultato / partecipazione utili: imposta sostitutiva all’1%
✅ e tetto innalzato a 5.000 € (2026–2027)
👉🏽 Più netto percepito, senza trasformare tutto in fisso.

🌙
📌 Sostitutiva 15% su indennità/maggiorazioni (entro 1.500 €, con requisiti)
✅ Utile per logistica, produzione e servizi a turnazione.

🏨
📌 Trattamento integrativo 15% non imponibile su notturni e festivi (fino al 30/09/2026)
✅ Strumento concreto per gestire stagionalità e copertura turni.

🏠 e – qui il 2026 cambia davvero 📌 Nuova soglia “ ”: dal terzo immobile
⚠️ Dal 2026, con locazioni brevi su più immobili, il reddito si presume d’impresa a partire dal 3° immobile (non più dal 5°).
👉🏽 Traduzione: chi sta crescendo deve scegliere se restare “privato” (1–2 immobili) o strutturarsi (3+ immobili).

💡 sulle locazioni brevi: occhio alle aliquote
✅ 21% su una sola unità immobiliare (a scelta)
✅ 26% sulle altre unità locate “brevi”
👉🏽 In pratica, con 2 immobili: 21% su uno + 26% sull’altro.

🍽️ – misura semplice, molto percepita 📌 elettronici: da 8 € a 10 € non imponibili
✅ Piccola variazione, grande impatto in comunicazione interna.

🏦 📌 Limite deducibilità annua a 5.300 € dal 2026
✅ Welfare “di lungo periodo”.

✈️ – chi arriva dall’estero 📌 Imposta sostitutiva su redditi esteri: da 200k a 300k
📌 Per familiari: da 25k a 50k
⚠️ La convenienza va ricalcolata prima di scegliere il regime.
📌 La Legge di Bilancio 2026 non è per chi subisce il , è per chi usa il fisco come leva strategica.

📩 Contattaci per una consulenza dedicata.

Marco Guida

📊   2026 meno bonus, più strategia per  ,   e  . Prima parte.La Legge di Bilancio 2026 segna un cambio di passo netto:👉 ...
09/01/2026

📊 2026 meno bonus, più strategia per , e . Prima parte.

La Legge di Bilancio 2026 segna un cambio di passo netto:
👉 meno misure “difensive”,
👉 più scelte strutturali che incidono su assetti societari, immobili, utili e passaggi generazionali.

Vediamo un breve focus su alcune delle principali misure per chi fa impresa e per i gruppi societari.

🏢 beni ai soci o in società semplice?

La Manovra riapre una finestra molto interessante fino al 30 settembre 2026.

🔹 Assegnazione ai soci – cosa significa davvero
Imposta sostitutiva dell’8%
10,5% se la società è non operativa (almeno 2 esercizi su 3)
13% sulle riserve in sospensione eventualmente annullate
Imposta di registro ridotta del 50%, ipocatastali fisse
Effetto: l’immobile esce definitivamente dalla società, viene sottratto al rischio d’impresa e può essere gestito direttamente dal socio.
✔️ separa patrimonio e rischio operativo
✔️ “ripulisce” l’operativa
✔️ strategica in vista di vendite o riorganizzazioni

🔹 Trasformazione in società semplice – quando conviene
Nessuna uscita del bene, ma cambio di natura giuridica;
esclusione dal perimetro commerciale; governance patrimoniale più stabile.
✔️ ideale per immobili di famiglia
✔️ perfetta per passaggi generazionali
✔️ strumento di protezione e continuità
⚖️ Non è una scelta fiscale, ma una scelta strategica di tutela patrimoniale.

🧱 riserve in sospensione.
Molte imprese hanno riserve “bloccate” da rivalutazioni o regimi agevolati del passato.
📌 Nel 2026 puoi affrancarle con imposta sostitutiva del 10%;
📌 Rateizzabile;
📌 Rende le riserve distribuibili e utilizzabili.
👉 Fondamentale per fusioni, scissioni, ingressi di nuovi soci o passaggi generazionali.

💰 , e : cambia l’equilibrio.
La nuova disciplina penalizza le partecipazioni “piccole” e premia quelle strutturate e rilevanti.

di , ancora possibile affrancare.
Molte imprese hanno riserve nate da:
rivalutazioni di immobili o partecipazioni;
saldi attivi di rivalutazione
precedenti regimi agevolati.

Queste riserve sono “bloccate” fiscalmente.
📌 Nel 2026 sarà possibile affrancarle con:
imposta sostitutiva del 10%;
pagamento rateizzabile in 4 anni;
affrancamento anche parziale;
👉 Effetto pratico:
riserve finalmente distribuibili;
patrimonio netto più “pulito”;
operazioni straordinarie semplificate;

Fondamentale in caso di:
✔️ fusioni
✔️ scissioni
✔️ ingresso di nuovi soci
✔️ passaggi generazionali

La Legge di Bilancio 2026 non è per chi subisce il , è per chi usa il fisco come leva strategica.

📩 contattaci per una consulenza dedicata.

Marco Guida


A tutti, i nostri migliori Auguri di Buon Natale!
24/12/2025

A tutti, i nostri migliori Auguri di Buon Natale!

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