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Legge di Bilancio 2026: le novità su Iperammortamento
14/04/2026

Legge di Bilancio 2026: le novità su Iperammortamento

ZES UNICA 2026: TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA MISURA
14/04/2026

ZES UNICA 2026: TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA MISURA

28/03/2026
Il Consiglio comunale di Misterbianco ha approvato nel corso dell’ultima seduta la definizione agevolata dei tributi loc...
27/02/2026

Il Consiglio comunale di Misterbianco ha approvato nel corso dell’ultima seduta la definizione agevolata dei tributi locali, in coerenza con le recenti disposizioni normative nazionali in materia di “Rottamazione quinquies”.

20/02/2026

Arriva la guida dell'Agenzia delle Entrate sul collegamento tra POS e registratori di cassa e una raccolta di FAQ: il vademecum per seguire (…)

Locazioni turistiche e locazioni brevi: inquadramento civilistico e riflessi fiscaliCon un recente documento, la Fondazi...
20/02/2026

Locazioni turistiche e locazioni brevi: inquadramento civilistico e riflessi fiscali

Con un recente documento, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno offerto un’analisi organica del regime fiscale delle locazioni turistiche, ampliando la prospettiva rispetto al solo tema delle locazioni brevi e affrontando in modo sistematico i profili definitori, civilistici e tributari.

L’intervento si colloca in un contesto ancora caratterizzato da incertezze interpretative, soprattutto alla luce della soglia di imprenditorialità prevista dall’art. 1, comma 595, della Legge 178/2020, come modificata dalla legge di bilancio 2026, che continua a generare dubbi applicativi anche in relazione ai profili di incompatibilità professionale.



Profili definitori: distinguere per applicare correttamente il regime fiscale

Il documento, elaborato dalla Commissione di studio “Fiscalità immobiliare e della transizione ecologica”, dedica preliminarmente ampio spazio alle definizioni, con l’obiettivo di chiarire nozioni che, nella prassi, tendono spesso a sovrapporsi: “locazione turistica”, “locazione breve”, “affittacamere”, “case vacanze”, “bed and breakfast”.

La locazione turistica
La locazione turistica costituisce una fattispecie contrattuale atipica, non espressamente disciplinata né dal codice civile né dalla Legge 431/1998, pur essendo richiamata dall’art. 1, comma 2, della medesima legge e dall’art. 53 del Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo).

Sul piano civilistico, il riferimento resta quello generale agli artt. 1571 e ss. c.c.: si tratta di un contratto di locazione per finalità esclusivamente turistiche, caratterizzato dal prevalente godimento dell’immobile e dall’assenza di servizi tipici dell’attività alberghiera o para-alberghiera (quali somministrazione di colazione, ristorazione, pulizia giornaliera o cambio sistematico della biancheria).

La durata può essere limitata nel tempo, anche con contratti riferiti a specifici periodi dell’anno, senza che ciò alteri la natura locatizia del rapporto.

La locazione breve
Diversa è la nozione di “locazione breve”, che non individua una tipologia contrattuale, bensì una fattispecie fiscale disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legge 50/2017.

Sono tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di impresa, anche tramite intermediari o piattaforme telematiche, con la possibilità di offrire esclusivamente servizi accessori di pulizia dei locali e cambio biancheria.

Ne deriva che:
• ogni locazione breve è, sotto il profilo civilistico, una locazione turistica;
• non ogni locazione turistica rientra nella disciplina delle locazioni brevi (ad esempio per durata superiore a 30 giorni o per soggetto locatore diverso da persona fisica non imprenditore).



Strutture ricettive e normativa regionale

Il documento affronta anche il rapporto tra locazioni turistiche e altre forme di ospitalità quali affittacamere, bed and breakfast e case vacanze.

A seguito della sentenza n. 80/2012 della Corte costituzionale, che ha inciso su alcune disposizioni del Codice del Turismo, la disciplina definitoria delle strutture ricettive è rimessa alla normativa regionale. Il documento propone un utile quadro riepilogativo delle principali differenze territoriali, evidenziando come la qualificazione dell’attività possa variare sensibilmente in base al contesto normativo locale.



I riflessi fiscali: reddito fondiario, reddito diverso o reddito d’impresa

Sul piano tributario, l’analisi distingue le ipotesi in cui la concessione in godimento dell’immobile a fini turistici genera:
• reddito fondiario, quando l’attività si limita alla mera locazione;
• reddito diverso, in particolari situazioni residuali;
• reddito d’impresa, quando ricorrono elementi di organizzazione e professionalità.

Per le locazioni che producono reddito fondiario, il documento richiama sia il regime ordinario IRPEF sia la possibilità di optare per la cedolare secca ex art. 3 del Decreto Legislativo 23/2011.

In tale ambito si inserisce la disciplina delle locazioni brevi e la presunzione di imprenditorialità che, dal 2026, opera quando nel periodo d’imposta sono destinati a locazione breve più di due appartamenti: in tale ipotesi viene meno la possibilità di applicare il regime previsto dall’art. 4 del DL 50/2017, con conseguente attrazione dell’attività nell’alveo del reddito d’impresa.

Nella sezione dedicata al reddito d’impresa, il documento esamina inoltre i principali orientamenti di prassi e giurisprudenza utili a individuare gli indici di organizzazione che determinano il superamento della mera gestione patrimoniale.



Piattaforme digitali e direttiva ViDA

In chiusura, viene richiamata la nuova direttiva europea ViDA (VAT in the Digital Age), destinata a entrare in vigore dal 2028, che inciderà sull’operatività delle piattaforme di prenotazione e sul trattamento IVA delle prestazioni di alloggio rese tramite intermediari digitali.

Si tratta di un passaggio di rilievo, poiché l’evoluzione del quadro unionale potrebbe modificare significativamente le modalità di applicazione dell’imposta e gli obblighi informativi a carico degli operatori.



Conclusione

Il documento fornisce un contributo sistematico e operativo in un ambito in cui la corretta qualificazione civilistica rappresenta il presupposto imprescindibile per l’esatta determinazione del regime fiscale applicabile.

In un contesto normativo in evoluzione – tra soglie di imprenditorialità, disciplina delle piattaforme digitali e frammentazione regionale – l’approccio metodologico proposto risulta particolarmente utile per prevenire contestazioni e per orientare correttamente le scelte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono.

Negli ultimi anni si sono sviluppate in Italia, parallelamente alle forme di alloggio extralberghiero come i bed & breakfast, le case vacanze e gli affittacamere, forme diverse di locazioni, cosiddette "turistiche", di immobili con destinazione abitativa. Tali fattispecie si connotano con una durata...

20/02/2026

Regime forfettario 2026: aspetti fiscali e previdenziali

Con l’aprirsi del nuovo anno, i contribuenti già nell’alveo del regime forfettario e quelli che si apprestano ad aprire partita IVA per la prima volta, devono attuare i consueti controlli per verificare la possibilità di restare nel regime agevolato oppure di accedervi per l’annualità 2026.

Alcune condizioni sono da verificarsi nell’esercizio precedente (quest’anno: 2025), mentre altre nel corso dell’esercizio di mantenimento/accesso al regime (2026).

I requisiti da verificare nell’esercizio precedente l’accesso/mantenimento sono:

ricavi/compensi incassati < 85.000 euro (ragguagliati ad anno);
spese sostenute dal contribuente di ammontare non > 20.000 euro lordi per: lavoro accessorio, dipendente, collaboratori (es. borse studio o sussidi per addestramento professionale, ecc.), lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, tirocinanti estivi;
redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 49 e 50, TUIR) < 30.000 euro (35.000 per l’anno 2025 e 2026 guardando rispettivamente il 2024 e 2025) lordi; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 27, Legge n. 199/2025) sta nella conferma dell’aumento della soglia per la percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49 e 50, TUIR), che permettono di mantenere il regime forfettario. Tale soglia viene confermata a 35.000 euro come l’anno scorso (art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024), quindi 5.000 euro in più rispetto alla soglia originaria di 30.000, pertanto è stato modificato proprio il comma 12 disponendo che “per gli anni 2025 e 2026” il limite di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, è elevato a 35.000 euro;
partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari (se presenti da cedere entro il 31/12 dell’esercizio precedente l’accesso).
Requisiti da verificare nel corso dell’esercizio:

partecipazione di controllo diretto o indiretto di S.r.l., associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente;
il contribuente esercita la sua attività prevalentemente (maggioranza ricavi/compensi) nei confronti dei datori con in quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei 2 periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori.
Infine, occorre anche valutare se si ha neo-attività o meno, verificando i seguenti requisiti, che permetterebbero l’applicazione dell’aliquota ancora più agevolata, pari al 5% (al posto del 15%) per i primi 5 anni:

il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non supera gli 85.0000 euro.
Una volta spuntate le precedenti check list e appurata la possibilità di mantenere/accedere al regime forfettario, è anche possibile intraprendere valutazioni previdenziali se il contribuente apre partita IVA come ditta individuale e quindi con iscrizione alla gestione INPS artigiani e commercianti.

Si ricorda che il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che prevede una determinazione, appunto, forfettaria del reddito, applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi incassati, differente a seconda del codice ATECO. A tale valore si andrà a dedurre l’importo dei contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge nel corso dell’anno (unica deduzione possibile) e quindi su tale imponibile si applicherà l’imposta del 15% (o del 5% se neo-attività).

Venendo quindi al tema previdenziale, collegato al regime fiscale forfettario è possibile optare per un regime previdenziale agevolato ma solo per i contribuenti, come sopra detto, iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.

L’agevolazione consiste in una riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, sia sul reddito non eccedente il minimale, quindi sui fissi, che sul reddito eccedente il minimale.

Occorre evidenziare che la riduzione determina anche un accreditamento di mesi ai fini pensionistici proporzionalmente inferiore rispetto al versamento integrale, pertanto, ai fini di un accreditamento di 12 mesi di contribuzione, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale (circolare INPS n. 35/2016). In altre parole, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Infine, in presenza di un reddito forfettario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento contributivo di importo inferiore al dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno (così spiega la circolare INPS n. 29/2015).

La domanda per aderire al regime previdenziale agevolato non è automatica con l’accesso al regime forfettario, ma va presentata telematicamente attraverso il sito dell’INPS entro il 28 febbraio 2026, per avere la riduzione dall’annualità 2026, invece se si presenta dopo tale data, l’effetto si avrà a decorrere dal 1° gennaio 2027. Se si apre partita IVA dopo il 28 febbraio 2026 è comunque possibile, inoltrare, la domanda per il regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Una volta inviata la domanda, non sarà più necessario reinviarla gli anni successivi, è solo possibile inviare la revoca, sempre con la medesima tempistica; tuttavia, se si esce dal regime previdenziale agevolato, o per volontà o per obbligo, non è più possibile riaccedervi in futuro, al contrario del regime forfettario, che, invece, consente entrata e uscita di anno in anno.

04/02/2026

Approvati i nuovi di e comunicazione integrativa per fruire dei benefici fiscali per gli investimenti nella Zona economica speciale e nelle Zone logistiche semplificate .
👉 t.ly/6NS2J
👉 t.ly/2DFI-

22/12/2025

Manovra 2026, ecco il nuovo maxi-emendamento del governo: ennesimo colpo di coda, tutte le misure

Dopo continui litigi e tira e molla, finalmente (forse) il governo ha trovato la quadra: cosa cambia per rottamazione, Transizione 4.0, ZES, pensioni, TFR e molto altro

Autore: Miriam Carraretto

La Commissione Bilancio del Senato ha dato il primo via libera alla Manovra 2026 dopo un percorso a singhiozzo, segnato da numerosi rinvii e dietrofront, stop-and-go e tensioni politiche che hanno tenuto per settimane il testo in ostaggio di mediazioni continue, fino alla vigilia dell’approdo in Aula lunedì 22 dicembre. Il passaggio più esplosivo è stato quello sul condono edilizio: una nuova formulazione ha riacceso lo scontro e ha innescato la reazione delle opposizioni, che hanno parlato apertamente di blitz e annunciato ostruzionismo.

Nel frattempo, anche dentro la maggioranza si è consumato un braccio di ferro intensissimo, in particolare sul capitolo pensioni. La moral suasion del ministro dell’Economia Giorgetti è stata imponente, si potrebbe dire, mentre dai ranghi Pd la definizione che circola in merito a questa Finanziaria è quella di “enorme pasticcio, cosa mai vista”: una sintesi più che efficace del clima in Commissione e fuori.

Al di là della superficie politica, la Commissione ha licenziato un impianto che richiede particolare attenzione, perché si intrecciano misure di sostegno agli investimenti delle imprese, con una riscrittura del perimetro degli incentivi, nuove entrate e ritocchi che impattano su liquidità, adempimenti e pianificazione fiscale 2026-2029.

Le misure per le imprese

Nel maxi-emendamento del governo è stato istituito nello stato di previsione del MEF un fondo con dotazione di 1,3 miliardi per il 2026, destinato a incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese.

Di fatto la Manovra introduce una logica di regolazione ex post, e cioè investimenti 2025, compensazioni 2026, un po' pericolosa perché il rischio di frizioni in fase di controllo resta alto quando l’agevolazione si scarica l’anno dopo e con risorse contingentate.

Transizione 4.0

Tra le novità più rilevanti lato investimenti, la Commissione ha confermato la proroga fino al 30 settembre 2028 delle agevolazioni per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0. Nel nuovo pacchetto rientra quindi lo stanziamento di 1,3 miliardi per Transizione 4.0, i cui fondi erano andati subito esauriti, lasciando migliaia di imprese che avevano già fatto investimenti a bocca asciutta.

Le risorse sono assegnabili limitamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025 e il credito è fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24 nel corso del 2026. È un’impostazione che punta a chiudere partite pregresse e a governare, in chiave di finanza pubblica, l’onda delle prenotazioni e delle richieste che rischiavano di restare senza copertura.

Iper ammortamento

Confermato l'iper-ammortamento triennale fino al 30 settembre 2028 degli investimenti per i beni di produzione.

ZES e pacchetto incentivi dentro un maxi-emendamento riscritto

Sul fronte ZES, la maratona parlamentare ha evidenziato la confusione del governo, che ha dovuto ritirare e poi ripresentare un maxi pacchetto di modifiche che include norme in favore delle imprese tra Transizione e Zes e crediti d’imposta. Chiaro è che l’oscillazione politica rende più difficile la programmazione: quando i correttivi entrano ed escono dal testo a ridosso del voto, cresce l’incertezza su aliquote, finestre e cumuli.

Ad ogni modo, il maxi-emendamento prevede aliquote molto più alte per la ZES agricoltura, pesca e acquacoltura. Per microimprese e PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale si passa al 58,7839%, mentre per le grandi imprese della produzione primaria di prodotti agricoli si arriva al 58,6102%.

Ritenuta d’acconto tra imprese dal 2028

Nel testo uscito dalla Commissione spiccano poi due interventi che, pur diversi, hanno un comune denominatore: incidono sui flussi finanziari e sulla convenienza di alcune operazioni.

Il primo è la ritenuta d’acconto tra imprese, che viene anticipata di un anno: dal 2028 è prevista un’aliquota ridotta 0,5%, che sale all’1% dal 2029. È una norma che, se confermata in Aula senza riscritture, apre un capitolo nuovo nella gestione dei rapporti B2B: per molte filiere sarà essenziale capire perimetro applicativo, interazioni con regimi di esonero/compensazione e impatto sulla liquidità, perché anche aliquote micro possono creare effetti sistemici se applicate su volumi elevati.

Tobin Tax raddoppiata dal 2026

Il secondo intervento riguarda la imposta sulle transazioni finanziarie, la Tobin Tax: dal gennaio 2026 l’aliquota passa dallo 0,1% allo 0,2% sulle cessioni in mercati regolamentati e dallo 0,2% allo 0,4% negli altri casi.

Fondo Sviluppo e Coesione tagliato nel 2026

Nel testo predisposto per l’Aula, c'è un taglio secco alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2021-2027): meno 300 milioni per il 2026 e meno 100 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Un duro colpo per le imprese, per cui il Fondo è una leva concreta che spesso si traduce in bandi territoriali, cofinanziamenti, infrastrutture e interventi di contesto. Un ridimensionamento, anche se spalmato, può rallentare infatti cantieri e programmi regionali, con effetti indiretti su commesse, tempi di pagamento e pipeline di investimenti locali.

Stretta sui dividendi

Novità anche per la stretta sui dividendi. Riguarderà solo le partecipazioni inferiori al 5% o fino a 500mila euro.

Le misure per le famiglie

Pensioni, stop al cumulo con complementare

Sul fronte famiglie, il capitolo pensioni è stato il detonatore che ha fatto letteralmente saltare in aria la politica. Svanisce nel nulla la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata cumulando rendite di previdenza complementare. Inoltre, aumentano i tagli sull’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci, con un profilo crescente dal 2027 in avanti. Sul punto, Salvini ha negato che possa aprirsi una crisi di governo.

Rottamazione quinquies

Nel 2026 ci sarà una nuova pace fiscale: ormai la rottamazione quinquies è praticamente certa. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure fino a 54 rate bimestrali di pari ammontare, con un calendario che parte con tre scadenze nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre), prosegue dal 2027 con sei scadenze l’anno (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) e chiude nel 2035 (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio).

La, novità è che, rispetto alla versione contenuta nella bozza bollinata della Legge di bilancio, il tasso di interesse delle rate passa dal 4 al 3%.

TFR, ampliamento dell’obbligo e adesione automatica alla complementare

Sul TFR la manovra porta modifiche strutturali. Da un lato si amplia la platea dei datori di lavoro privati tenuti al versamento del contributo, includendo dal 1° gennaio 2026 anche chi raggiunge la soglia dei 50 dipendenti negli anni successivi all’avvio; in via transitoria per il biennio 2026-2027 l’inclusione è limitata ai datori con almeno 60 dipendenti; dal 2032 l’obbligo si estende alle aziende con almeno 40 dipendenti.

Dall’altro lato, per i neoassunti del settore privato scatta dal 1° luglio 2026 l’adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni.

Affitti brevi

Sul dossier affitti brevi il testo uscito dalla Commissione disegna un confine più netto tra gestione privata e attività d’impresa. L’aliquota resta al 21% per la prima casa (locazioni sotto i 30 giorni) e al 26% per la seconda; oltre due immobili l’inquadramento diventa reddito d’impresa.

Qui l’effetto è immediato: si abbassa la soglia oltre la quale il legislatore presume un’organizzazione imprenditoriale. Per molti contribuenti questo significa uscire dalla logica “cedolare/locazione” e entrare in un perimetro completamente diverso (contabilità, IVA dove applicabile, contribuzione, deducibilità costi, adempimenti). È un terreno ad alto rischio di errori, soprattutto nel 2026, quando i comportamenti reali (numero di immobili e modalità di gestione) potrebbero non essere allineati alle nuove presunzioni.

Condono edilizio

Il condono edilizio è stato un altro casus belli particolarmente potente. La maggioranza ha riproposto una formulazione sull’emendamento relativo alla riapertura dei termini del condono 2003, scatenando l’attacco delle opposizioni. La norma è poi stata trasformata in ordine del giorno.

Taglio Irpef ceto medio

Tra le misure importanti, anche il taglio Irpef per il ceto medio che non subisce modifiche rispetto alla scrittura iniziale.

Congedo parentale esteso

Novità anche per il congedo parentale: viene estesa a 14 anni l'età del figlio per fruire del congedo facoltativo (prima era 12).

Raddoppiano anche i giorni a disposizione in caso di malattia dei figli, da 5 a 10 all'anno, e viene confermata la retribuzione all'80% per i primi tre mesi.

Prima casa fuori dal calcolo Isee

Ai fini ISEE viene innalzata la soglia di inserimento della prima casa nel calcolo, passando a 91.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Le maggiorazioni sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli, 0,25 con 3 figli, 0,4 con 4 figli e 0,55 in presenza di almeno 5 figli.

Tassa sui pacchi

Confernata quella che da subito era stata ribattezzata "tassa sui pacchi” o tassa "anti Shein e Temu": pagheremo un contributo di 2 euro per ogni spedizione proveniente da Paesi extra-Ue con valore dichiarato fino a 150 euro.

Bonus libri

Arriva un bonus libri da 20 milioni di euro per le famiglie che hanno un Isee fino a 30mila euro, che sarà erogato direttamente dal Comune di residenza.

Bonus scuole paritarie

Ok anche a un'altra misura che ha fatto parecchio discutere: un contributo fino a 1.500 euro per le famiglie con Isee fino a 30mila euro che hanno figli che frequentano le scuole medie o i primi due anni delle superiori di una scuola paritaria.

I nodi irrisolti

Nonostante il via libera in Commissione, il cantiere non è ancora per nulla chiuso: la Manovra approda in Aula al Senato il 22 dicembre e il voto finale inizierà il 23, prima del passaggio alla Camera per l’ok definitivo. Presumibilmente la Legge di bilancio sarà votata il 29 o 30 dicembre.

Essendo stata riscritta più volte, la bozza è un puzzle frammentato di norme a cui bisogna prestare molta attenzione. Cosa che aumenta la probabilità di una “coda” di interventi correttivi nel 2026, decreti collegati, chiarimenti, norme di coordinamento, con il rischio classico: contribuenti che devono decidere subito, mentre le regole si stabilizzano solo dopo.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

✅ Cedolare secca affitti brevi: aliquota al 21% anche per piattaformeGli emendamenti segnalati alla Legge di Bilancio 20...
17/12/2025

✅ Cedolare secca affitti brevi: aliquota al 21% anche per piattaforme

Gli emendamenti segnalati alla Legge di Bilancio 2026 eliminano l’aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per gli affitti brevi stipulati tramite piattaforme online. Resterebbe quindi l’aliquota unica al 21% sulla prima casa indipendentemente dal canale (diretto o intermediato). In parallelo, stretta per chi gestisce più case vacanza: il limite per evitare la partita IVA scenderebbe da 4 a 3 immobili.

Indirizzo

Via G. Matteotti 236
Misterbianco

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:00
15:30 - 19:30
Martedì 08:30 - 13:00
15:30 - 19:30
Mercoledì 08:30 - 13:00
15:30 - 19:30
Giovedì 08:30 - 13:00
15:30 - 19:30
Venerdì 08:30 - 13:00
15:30 - 19:30

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