27/07/2022
---- NUOVE MODALITA’ DI INVIO DEI DATI DELLE FATTURE ESTERE ----
Con l'abolizione dell’esterometro da luglio tutte le fatture estere devono essere esclusivamente elettroniche.
I soggetti obbligati all’invio dell’esterometro, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, ovvero i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia.
Da luglio la trasmissione allo SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro dal momento che anche quest’ultimi hanno l’obbligo di fatturazione elettronica.
--- FATTURE ATTIVE ---
Fatture attive: per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (######X);
Trasmissione delle operazioni attive: dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione.
--- FATTURE PASSIVE ---
Fatture passive: per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio (Agenzia delle Entrate);
Trasmissione delle operazioni passive: dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Non sono più dunque previste scadenze trimestrali, ma ogni documento dovrà essere inviato singolarmente circa entro due settimane.