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Sistema Impresa srl Consulenza fiscale e tributaria

23/04/2026

Ultimi giorni per presentare la rottamazione quinques!

20/06/2025

La storia di Carlo e Angela (nomi di fantasia) è quella di un nucleo familiare titolare di un piccolo negozio di alimentari che, a causa della recente Pandemia e dell’apertura di un Conad nelle immediate vicinanze, è stato costretto a cessare l’attività nel 2022 senza riuscire a pagare i debi...

20/06/2025

La storia di Luca (nome di fantasia) è la storia di una piccola carrozzeria e officina meccanica in provincia di Busto Arsizio che, a causa del Covid e della risoluzione del contratto di collaborazione con una delle più importanti compagnie assicurative, è stata costretta a cessare l’attività ...

20/06/2025

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 12.02.2024, n. 13, rappresenta un nuovo strumento di determinazione agevolata del reddito per le imprese e i lavoratori autonomi, fondato su un accordo con il Fisco che vincola la base imponibile per un biennio. Tale istituto è applicabile su base volontaria e selettiva, previa adesione dell’interessato. Ebbene, se il CPB si pone, almeno in linea teorica, nel perimetro della semplificazione e della certezza fiscale, non appare azzardato porre il tema della legittimità costituzionale in relazione all’immanente principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., in forza del quale “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Ora, fatte salve le cause eccezionali che possono portare alla decadenza del CPB, il citato art. 53 impone che la tassazione sia commisurata alla reale capacità economica del contribuente. Nel caso di specie, la base imponibile è definita ex ante e resta fissa per 2 anni, indipendentemente dall’effettivo reddito conseguito, determinando possibili, e anche rilevanti, scostamenti rispetto alla reale capacità contributiva del contribuente.

Ebbene, ferma restando l’adesione volontaria, emergono, o comunque sono apprezzabili, profili di possibile illegittimità costituzionale. Anzitutto, la disconnessione tra reddito effettivo e base imponibile: se il reddito concordato si rivela sistematicamente superiore a quello effettivo (per esempio, in caso di crisi economica, eventi eccezionali, mutamenti del mercato), si ha un’imposizione su ricchezza inesistente, con lesione della capacità contributiva reale.
Secondariamente, un trattamento deteriore rispetto ad altri contribuenti a parità di reddito reale, poiché chi aderisce può subire un’imposizione superiore alla propria effettiva capacità contributiva, mentre chi non aderisce sarà tassato secondo criteri ordinari, potenzialmente più equi. Si aggiunga, altresì, che l’effetto vincolante e la durata biennale limitano pesantemente l’elasticità del sistema tributario e la possibilità di tener conto dei mutamenti della capacità contributiva. Né risolvono, se non in parte, tale criticità le circostanze eccezionali che, solo esse, possono consentire un recesso dall’accordo.
Inoltre, la volontarietà sembra essere solo apparente, poiché la “pressione” dell’Amministrazione Finanziaria potrebbe indurre all’adesione anche in assenza di reale vantaggio, ma solo per scongiurare possibili accertamenti. Questi ultimi, infatti, lo insegna la storia ogni qual volta si dichiarino redditi determinati per tabulas, saranno sicuramente meno probabili in caso di patto con l’Agenzia delle Entrate.
Da segnalare, infine, la totale assenza di contraddittorio che, in una materia così delicata, appare elemento essenziale e non derogabile.

In conclusione, un sistema fiscale equo non può prescindere dalla realtà economica dei contribuenti; in caso contrario, il principio di capacità contributiva subisce un chiaro vulnus.

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