Studio Ingrosso

Studio Ingrosso Studio Lecce Viale Rossini 1B - 73100 Lecce ​0832.1569964/
Studio Gualdo Tadino Corso Piave, 59 - Alessandro Ingrosso e del Rag. Raffaele Ingrosso.

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Lo studio Ingrosso nasce nel 1978 su iniziativa del Dott. Ingrosso Maurizio, iscritto nell'Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e nel Registro dei Revisori Contabili. Dal 2005 lo studio si è ampliato con l'ingresso nel Team del Dott. COMPETENZA

Con esperienza trentennale lo Studio si occupa di Consulenza del Lavoro, Consule

nza Fiscale, Societaria ed Amministrativa, Assistenza e Rappresentanza nel Contenzioso Tributario, Consulenza Finanziaria, Successioni, Procedure Concorsuali, Processo del Lavoro, Consulenza ed Assistenza nell’ambito Turistico ed Alberghiero. PROFESSIONALITA'

All’interno dello studio opera un Team di persone qualificate come Avvocati, Notai ed Esperti del settore con specifiche competenze nei vari ambiti professionali. CHIAREZZA

Nostro obiettivo è seguire il cliente a 360° in tutte le Sue problematiche offrendo un servizio completo ed efficiente, integrando le capacità professionali con le moderne tecnologie.

NASpI: nessuna decadenza per l’amministratore di società che non comunica il reddito presuntoLa controversia in esame tr...
24/04/2026

NASpI: nessuna decadenza per l’amministratore di società che non comunica il reddito presunto
La controversia in esame trae origine dal rifiuto da parte dell’INPS di erogare la NASpI in ragione del fatto che la richiedente non aveva comunicato, entro il termine di 30 giorni, il reddito presunto riferito all’anno di interesse derivante da attività autonoma svolta come amministratrice della società. La Corte d’Appello condannava l’Istituto, poiché la mera titolarità della carica di amministratrice unica della società, svolta a titolo gratuito, non comportava alcun obbligo informativo in ordine alla situazione reddituale, dunque l’indennità non poteva considerarsi decaduta. In seguito al ricorso dell’INPS, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8289 del 2 aprile 2026, conferma la decisione impugnata, posto che la fattispecie di decadenza non è applicabile automaticamente al socio, consigliere di amministrazione o amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione.

24/04/2026

Risarcimento da licenziamento illegittimo: netto o lordo?

Dopo aver ottenuto una sentenza che dichiarava l'illegittimità dei loro licenziamenti, condannando il Comune al risarcimento del danno (pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento fino al pensionamento) ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, due lavoratori che si erano visti quantificare dal Comune le somme in misura lorda (circa 219.000 e 211.000 euro), poi erogate in misura netta (circa 109.000 e 105.000 euro) ovvero previa trattenuta delle ritenute fiscali e previdenziali, avevano agito in via monitoria per ottenere il pagamento al lordo.
Nel successivo giudizio d'opposizione i lavoratori avevano sostenuto che, essendo il rapporto di lavoro cessato da anni, il Comune non fosse più sostituto d'imposta.
Sia il Tribunale di Monza che la Corte d'Appello di Milano avevano dato ragione al Comune, in particolare affermando che l'obbligo di effettuare le ritenute grava sul datore di lavoro anche se il pagamento avviene dopo la cessazione del rapporto, poiché le somme traggono comunque origine dal rapporto di lavoro.
Si è quindi giunti in Cassazione.

I lavoratori hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione con sette motivi, sostenendo principalmente che il datore di lavoro non potesse più essere considerato sostituto d'imposta dopo la cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età degli stessi e conseguentemente le somme avrebbero dovuto essere pagate al lordo, con obbligo tributario diretto in capo ai percettori (tassazione separata ex art. 17 TUIR).
Con la Sentenza n. 8067 del 1° aprile 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso basandosi su un ragionamento che distingue tra la fase di accertamento giudiziale del credito e la fase esecutiva del pagamento.
Anzitutto la Corte ha ricordato che il datore di lavoro conserva tale qualifica anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o il pensionamento del dipendente e l'obbligo di operare le ritenute sorge al momento del pagamento effettivo di somme che, pur avendo natura risarcitoria, sostituiscono redditi da lavoro (lucro cessante) e sono quindi soggette a tassazione.
Inoltre è stato ribadito che, sebbene la condanna giudiziale debba essere espressa in importi lordi, è legittimo il comportamento del debitore che al momento di pagare effettui le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge, corrispondendo al lavoratore la somma netta.
La sezione Lavoro della Cassazione ha introdotto una distinzione cruciale basata sulla natura della sentenza per quel che concerne i fini previdenziali, che costituisce il passaggio più interessante della sentenza.
La Corte di legittimità ha operato un'operazione di raccordo tra la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulle sanzioni da omissione contributiva (Cass. SS.UU. n. 19665/2014) e la questione — distinta ma connessa — del riparto dell'onere tra datore e lavoratore ex artt. 19 e 23 Legge n. 218/1952.
Il principio generale è noto: il datore che non versi tempestivamente i contributi alla scadenza risponde anche per la quota a carico del lavoratore.
La Corte, con la Sentenza in commento, lo ha esteso all'ipotesi del licenziamento illegittimo, introducendo però una distinzione operativa di grande rilievo pratico:

in caso di licenziamento nullo o inefficace (sentenza dichiarativa) il rapporto si considera mai interrotto, l'obbligo contributivo sorge retroattivamente "ora per allora" e il datore deve versare integralmente anche la quota a carico del lavoratore, il quale ha diritto a percepire le retribuzioni risarcitorie al lordo dei contributi a suo carico;
in caso di licenziamento annullabile (sentenza costitutiva) il rapporto è effettivamente cessato fino alla pronuncia, con la conseguenza che l'obbligo contributivo rinasce solo dalla ricostituzione giudiziale e il datore che corrisponda tempestivamente le retribuzioni risarcitorie è legittimato a pagarle al netto della quota contributiva del lavoratore, contestualmente versata agli enti previdenziali.
Da ultimo, la Cassazione ha rilevato da un lato che i ricorrenti non avevano fornito dettagli sufficienti per dimostrare che il loro caso rientrasse nelle ipotesi di nullità, e dall'altro che il licenziamento fondato sull'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008 — era stato qualificato come annullabile per difetto di motivazione (non nullo né discriminatorio): conseguentemente è stato ritenuto corretto il pagamento degli importi netti, avendo il Comune provveduto ai versamenti previdenziali.

La sentenza offre un quadro finalmente organico su una materia che spesso genera incertezze applicative. La distinzione tra licenziamento nullo e annullabile — già operante in tema di sanzioni previdenziali — diviene ora criterio guida anche per il riparto dell'onere contributivo.

24/04/2026

Niente NASpI al lavoratore che si dimette dopo il trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania
Il Giudice di secondo grado accoglieva la richiesta del lavoratore tesa ad ottenere l’indennità di disoccupazione in seguito alle dimissioni rassegnate per via del trasferimento della sede lavorativa da Genova (luogo di effettiva residenza) a Catania, considerando la notevole distanza tra la vecchia e la nuova sede di lavoro di per sé ostativa alla possibilità di prestare l’attività lavorativa. Tuttavia non è dello stesso avviso la Suprema Corte, che con l’Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 accoglie il ricorso proposto dall’INPS a causa dell’omesso accertamento da parte dei Giudici dell’insussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento idonee a configurare un inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali su di esso gravanti, elementi richiesti per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso e per integrare la giusta causa. Come ricorda la Cassazione, in tema di assicurazione contro la disoccupazione, la perdita del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria, prevista in caso di dimissioni, opera ogniqualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro, per questo è necessario l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto). Ciò significa che non è sufficiente la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

20/10/2025

DURC di congruità: chiarimenti per le imprese non rientranti nel comparto edile
Il Ministero del Lavoro, con Risposta a interpello del 17 ottobre 2025, fornisce chiarimenti in merito al rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile.
La richiesta, inoltrata da ANIE, riguarda la possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili; in particolare, si chiede se l' obbligo di iscrizione alle Casse Edili ricorra solo per le imprese inquadrate/inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all'edilizia.
In proposito, la Federazione chiede se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, escludendo pertanto quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale.
In merito, il Ministero ritiene che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l' obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa ; invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente un'attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.
Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione (fermo l'obbligo di corrispondere eventuali costi del servizio).

Università telematica e permessi studio La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria...
10/10/2025

Università telematica e permessi studio

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria decidendo nel merito la domanda proposta originariamente dai lavoratori, respingendola. E ciò perché «nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa».
Ecco allora che «per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avve**re anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente ve**re meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta».
In altri termini – osserva la sezione Lavoro – «il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente».
Del resto, il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore

Il lavoratore non può comunicare all’azienda la malattia tramite messaggi WhatsAppLa Corte di Cassazione, con Sentenza n...
10/10/2025

Il lavoratore non può comunicare all’azienda la malattia tramite messaggi WhatsApp

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 26956 del 7 ottobre 2025, ha ritenuto irrilevanti, ai fini della prova della malattia particolarmente grave, i messaggi WhatsApp con cui il lavoratore informava il responsabile di filiale sull'andamento della propria patologia. Tali comunicazioni, secondo la Corte, non hanno valore medico-legale e non possono sostituire la documentazione sanitaria richiesta dal contratto collettivo per attestare una patologia grave che richieda terapia salvavita. Poiché i certificati medici non riportavano tale indicazione, la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento e rigettato il ricorso.

Offende i superiori con dei post sui social: licenziatoRischia il licenziamento il lavoratore che pubblica sulla bacheca...
20/11/2024

Offende i superiori con dei post sui social: licenziato
Rischia il licenziamento il lavoratore che pubblica sulla bacheca di un collega un post con toni offensivi e minacciosi nei confronti dei capi ai quali, nel caso di specie, aveva dato degli incompetenti e aveva promesso vendetta in caso di ripercussioni. Ebbene nel caso di specie, in seguito dell'accertamento circa l'appartenenza del social contenente i contenuti offensivi al lavoratore in questione, viene confermata la legittimità del provvedimento di licenziamento.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 27601 del 24 ottobre 2024.

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