24/04/2026
Risarcimento da licenziamento illegittimo: netto o lordo?
Dopo aver ottenuto una sentenza che dichiarava l'illegittimità dei loro licenziamenti, condannando il Comune al risarcimento del danno (pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento fino al pensionamento) ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, due lavoratori che si erano visti quantificare dal Comune le somme in misura lorda (circa 219.000 e 211.000 euro), poi erogate in misura netta (circa 109.000 e 105.000 euro) ovvero previa trattenuta delle ritenute fiscali e previdenziali, avevano agito in via monitoria per ottenere il pagamento al lordo.
Nel successivo giudizio d'opposizione i lavoratori avevano sostenuto che, essendo il rapporto di lavoro cessato da anni, il Comune non fosse più sostituto d'imposta.
Sia il Tribunale di Monza che la Corte d'Appello di Milano avevano dato ragione al Comune, in particolare affermando che l'obbligo di effettuare le ritenute grava sul datore di lavoro anche se il pagamento avviene dopo la cessazione del rapporto, poiché le somme traggono comunque origine dal rapporto di lavoro.
Si è quindi giunti in Cassazione.
I lavoratori hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione con sette motivi, sostenendo principalmente che il datore di lavoro non potesse più essere considerato sostituto d'imposta dopo la cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età degli stessi e conseguentemente le somme avrebbero dovuto essere pagate al lordo, con obbligo tributario diretto in capo ai percettori (tassazione separata ex art. 17 TUIR).
Con la Sentenza n. 8067 del 1° aprile 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso basandosi su un ragionamento che distingue tra la fase di accertamento giudiziale del credito e la fase esecutiva del pagamento.
Anzitutto la Corte ha ricordato che il datore di lavoro conserva tale qualifica anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o il pensionamento del dipendente e l'obbligo di operare le ritenute sorge al momento del pagamento effettivo di somme che, pur avendo natura risarcitoria, sostituiscono redditi da lavoro (lucro cessante) e sono quindi soggette a tassazione.
Inoltre è stato ribadito che, sebbene la condanna giudiziale debba essere espressa in importi lordi, è legittimo il comportamento del debitore che al momento di pagare effettui le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge, corrispondendo al lavoratore la somma netta.
La sezione Lavoro della Cassazione ha introdotto una distinzione cruciale basata sulla natura della sentenza per quel che concerne i fini previdenziali, che costituisce il passaggio più interessante della sentenza.
La Corte di legittimità ha operato un'operazione di raccordo tra la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulle sanzioni da omissione contributiva (Cass. SS.UU. n. 19665/2014) e la questione — distinta ma connessa — del riparto dell'onere tra datore e lavoratore ex artt. 19 e 23 Legge n. 218/1952.
Il principio generale è noto: il datore che non versi tempestivamente i contributi alla scadenza risponde anche per la quota a carico del lavoratore.
La Corte, con la Sentenza in commento, lo ha esteso all'ipotesi del licenziamento illegittimo, introducendo però una distinzione operativa di grande rilievo pratico:
in caso di licenziamento nullo o inefficace (sentenza dichiarativa) il rapporto si considera mai interrotto, l'obbligo contributivo sorge retroattivamente "ora per allora" e il datore deve versare integralmente anche la quota a carico del lavoratore, il quale ha diritto a percepire le retribuzioni risarcitorie al lordo dei contributi a suo carico;
in caso di licenziamento annullabile (sentenza costitutiva) il rapporto è effettivamente cessato fino alla pronuncia, con la conseguenza che l'obbligo contributivo rinasce solo dalla ricostituzione giudiziale e il datore che corrisponda tempestivamente le retribuzioni risarcitorie è legittimato a pagarle al netto della quota contributiva del lavoratore, contestualmente versata agli enti previdenziali.
Da ultimo, la Cassazione ha rilevato da un lato che i ricorrenti non avevano fornito dettagli sufficienti per dimostrare che il loro caso rientrasse nelle ipotesi di nullità, e dall'altro che il licenziamento fondato sull'art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008 — era stato qualificato come annullabile per difetto di motivazione (non nullo né discriminatorio): conseguentemente è stato ritenuto corretto il pagamento degli importi netti, avendo il Comune provveduto ai versamenti previdenziali.
La sentenza offre un quadro finalmente organico su una materia che spesso genera incertezze applicative. La distinzione tra licenziamento nullo e annullabile — già operante in tema di sanzioni previdenziali — diviene ora criterio guida anche per il riparto dell'onere contributivo.