Commercialista AlessioD & Partners

Commercialista AlessioD & Partners Fisco & Contabile, Agevolazioni, Innovazione & Strategia, Soluzione debiti, Formazione Informati, al resto ci pensiamo noi!

💯𝐀𝐃𝐄𝐆𝐔𝐀𝐓𝐈 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐓𝐈 𝐀𝐙𝐈𝐄𝐍𝐃𝐀𝐋𝐈 𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟎𝟖𝟔: 𝐖𝐄𝐁𝐈𝐍𝐀𝐑 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐈𝐓𝐎!Riguardo all'obbligo di 𝐀𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐢 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐀𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟎𝟖𝟔 𝐜.𝐜...
24/02/2026

💯𝐀𝐃𝐄𝐆𝐔𝐀𝐓𝐈 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐓𝐈 𝐀𝐙𝐈𝐄𝐍𝐃𝐀𝐋𝐈 𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟎𝟖𝟔: 𝐖𝐄𝐁𝐈𝐍𝐀𝐑 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐈𝐓𝐎!

Riguardo all'obbligo di 𝐀𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐢 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐀𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟎𝟖𝟔 𝐜.𝐜.. - da cui derivano responsabilità personali per gli amministratori di società - il prossimo 𝟎𝟓 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟕.𝟑𝟎 sarò il relatore della lezione online gratuita organizzata insieme alla 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐀𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞.

La partecipazione è gratuita ed aperta a imprese e professionisti.

Per partecipare gratis é necessario richiedere il link di collegamento scrivendo alla e-mail: [email protected]

Webinar gratuito sugli adeguati assetti aziendali: obblighi di legge, responsabilità e prevenzione della crisi d’impresa.

18/02/2026

🔍 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗼: 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲… 𝗼 𝗺𝗶𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼?

Ci sono perizie usate per:
• giustificare 𝗿𝗼𝘆𝗮𝗹𝘁𝗶𝗲𝘀 in licensing,
• fissare un prezzo in 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲/𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼,
• “abbellire” il valore in 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼.

E qui arriva la parte scomoda: 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗴𝗲. Anzi: 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘪𝘭 𝘥𝘰𝘤𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘨𝘢 𝘯𝘦𝘳𝘰 𝘴𝘶 𝘣𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩é 𝘩𝘢𝘪 𝘴𝘣𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢𝘵𝘰. ⚠️

✅ 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 è 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲
• definisce un 𝗿𝗼𝘆𝗮𝗹𝘁𝘆 𝗿𝗮𝘁𝗲 coerente (driver, base di calcolo, territorio, durata);
• collega il valore a 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶: margini, volumi, premium price, investimenti marketing;
• rende il contratto di licenza 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 (qualità, controlli, esclusiva, risoluzione);
• se impatta il bilancio, rispetta i paletti di 𝗢𝗜𝗖 𝟮𝟰 (niente “fair value creativo”).

⚠️ 𝗜 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗲𝗱𝗼 𝗽𝗶ù 𝘀𝗽𝗲𝘀𝘀𝗼
• royalty “presa a sentimento” (o da un pdf trovato online);
• comparabili non confrontabili (settore/mercati diversi);
• assunzioni ottimistiche senza prove (crescita “miracolosa”);
• perizia che valorizza il marchio come asset globale, mentre il contratto lo concede “a pezzi”.

Risultato? 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶, contestazioni su inerenza/antieconomicità, e discussioni infinite con revisori e banche. 🧾

📌 𝗠𝗶𝗻𝗶-𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
1. Scopo chiaro: licensing, cessione, conferimento o bilancio?
2. Metodo dichiarato (es. relief from royalty) + 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à
3. Benchmark tracciabile + criteri di selezione
4. Contratto coerente con la perizia (territorio, durata, qualità)
5. Dossier prove: dati economici, marketing, utilizzo del marchio (CPI – D.Lgs. 30/2005) 📊

Se stai impostando un licensing infragruppo: 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 è 𝘂𝗻’𝗮𝗿𝗺𝗮. Ma devi decidere tu se tenerla 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘰 o puntartela 𝘴𝘶𝘭 𝘱𝘪𝘦𝘥𝘦.

🎯Per nostra filosofia, ogni nostra perizia è costruita come fosse la prima ... unica!

Fisco & Contabile, Agevolazioni, Innovazione & Strategia, Soluzione debiti, Formazione

🔍 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗼: 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲… 𝗼 𝗺𝗶𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼?Troppo spesso vedo “perizie” usate come scor...
17/02/2026

🔍 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗼: 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲… 𝗼 𝗺𝗶𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝗮 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼?

Troppo spesso vedo “perizie” usate come scorciatoia per:
• giustificare 𝗿𝗼𝘆𝗮𝗹𝘁𝗶𝗲𝘀 in licensing,
• fissare un prezzo in 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲/𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼,
• “abbellire” il valore in 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼.

E qui arriva la parte scomoda: 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗴𝗲. Anzi: 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘪𝘭 𝘥𝘰𝘤𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘨𝘢 𝘯𝘦𝘳𝘰 𝘴𝘶 𝘣𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩é 𝘩𝘢𝘪 𝘴𝘣𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢𝘵𝘰. ⚠️

✅ 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 è 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲
• definisce un 𝗿𝗼𝘆𝗮𝗹𝘁𝘆 𝗿𝗮𝘁𝗲 coerente (driver, base di calcolo, territorio, durata);
• collega il valore a 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶: margini, volumi, premium price, investimenti marketing;
• rende il contratto di licenza 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 (qualità, controlli, esclusiva, risoluzione);
• se impatta il bilancio, rispetta i paletti di 𝗢𝗜𝗖 𝟮𝟰 (niente “fair value creativo”).

⚠️ 𝗜 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗲𝗱𝗼 𝗽𝗶ù 𝘀𝗽𝗲𝘀𝘀𝗼
• royalty “presa a sentimento” (o da un pdf trovato online);
• comparabili non confrontabili (settore/mercati diversi);
• assunzioni ottimistiche senza prove (crescita “miracolosa”);
• perizia che valorizza il marchio come asset globale, mentre il contratto lo concede “a pezzi”.

Risultato? 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶, contestazioni su inerenza/antieconomicità, e discussioni infinite con revisori e banche. 🧾

📌 𝗠𝗶𝗻𝗶-𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗮𝗻𝘁𝗶-𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
1. Scopo chiaro: licensing, cessione, conferimento o bilancio?
2. Metodo dichiarato (es. relief from royalty) + 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à
3. Benchmark tracciabile + criteri di selezione
4. Contratto coerente con la perizia (territorio, durata, qualità)
5. Dossier prove: dati economici, marketing, utilizzo del marchio (CPI – D.Lgs. 30/2005) 📊

Se stai impostando un licensing infragruppo: 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 è 𝘂𝗻’𝗮𝗿𝗺𝗮. Ma devi decidere tu se tenerla 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘰 o puntartela 𝘴𝘶𝘭 𝘱𝘪𝘦𝘥𝘦.

🎯Per nostra filosofia, ogni nostra perizia è costruita come fosse la prima ... unica!

📢𝗚𝗢! – 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗼𝗿𝗯𝗶𝘁𝗮: 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶Dal 16 marzo al 17 aprile 2026, per i 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗽𝘂𝗴𝗹𝗶𝗲𝘀𝗶 ...
16/02/2026

📢𝗚𝗢! – 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗼𝗿𝗯𝗶𝘁𝗮: 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶

Dal 16 marzo al 17 aprile 2026, per i 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗽𝘂𝗴𝗹𝗶𝗲𝘀𝗶 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟯𝟬, è possibile candidarsi a “𝘎𝘰!𝘎𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯 𝘰𝘳𝘣𝘪𝘵𝘢”, la misura di Regione Puglia e ARTI dedicata ai gruppi informali di giovani (almeno 5 persone residenti in Puglia), senza obbligo di costituire un'associazione. Una occasione strategica per sperimentare progettazione, lavoro di gruppo e impatto sul territorio.

Cosa offre il bando:
✅𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝟳.𝟱𝟲𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 per la realizzazione del progetto (630 euro al mese fino a 12 mesi).
✅𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝟯.𝟬𝟲𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 per un Mentore (max 12 giornate a 255 euro/giorno) che accompagna il gruppo in progettazione, gestione e rendicontazione.
✅𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 e networking promosse da Regione Puglia e ARTI.

📌Facendo tesoro di anni di esperienza nella formazione, creazione e supporto alle iniziative d'impresa (anche no-profit), possiamo supportare i giovani nella definizione e validazione dell'idea progettuale e nella gestione delle attività finanziate, con particolare attenzione a corretta rendicontazione e sostenibilità nel tempo.

🎯Se sei un/una giovane pugliese under 30 e vuoi capire come strutturare il tuo progetto per “𝘎𝘰! 𝘎𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯 𝘰𝘳𝘣𝘪𝘵𝘢”, contattaci: possiamo valutare requisiti, fattibilità e passi operativi per arrivare preparati alla candidatura.
👉 https://www.studioalessio.eu/agevolazioni/go-generazione-in-orbita-il-nuovo-bando-per-under-30-in-puglia/

𝗟’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 è 𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗱𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮. 𝗟𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶.🔴 𝗜𝗹 𝗖𝗮𝘀𝗼 Un amministra...
20/01/2026

𝗟’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 è 𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗱𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮. 𝗟𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶.
🔴 𝗜𝗹 𝗖𝗮𝘀𝗼 Un amministratore (poi liquidatore) accumula un ingente debito verso l’Erario (oltre 880.000 euro) omettendo sistematicamente i versamenti tributari e previdenziali. La difesa sostiene che l'amministratore abbia gestito la società per poco tempo e tentato la liquidazione, ma i giudici confermano la condanna per 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗲.

⚖️ 𝗜𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 - Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟯𝟱𝟯𝟵𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟵/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟱, la Corte di Cassazione ribadisce un concetto fondamentale per ogni governance aziendale:
1. 𝗟'𝗼𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 è "𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗗𝗼𝗹𝗼𝘀𝗮": Non pagare le tasse non è una semplice scelta amministrativa. Se il mancato versamento è sistematico e pervicace, integra il reato di bancarotta impropria.
2. 𝗟'𝗔𝘂𝘁𝗼𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗜𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗼: La Corte ha chiarito che utilizzare le risorse destinate all'Erario per "altre finalità" aziendali costituisce una forma illecita di autofinanziamento. Questo comportamento aggrava il dissesto a causa della maturazione di interessi e sanzioni, rendendo il fallimento prevedibile.
3. 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗗𝗼𝗹𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼: Non serve l'intenzione specifica di far fallire l'azienda. È sufficiente la consapevolezza dell'operazione e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa,.
4. 𝗟'𝗶𝗻𝗲𝗿𝘇𝗶𝗮 è 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲: Mantenere in vita una società ormai inattiva o in crisi, senza assumere iniziative di risanamento e continuando ad accumulare debiti fiscali, è fonte di responsabilità penale.

💡 𝗟𝗮 𝗟𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗹𝗶 𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 - La sentenza colpisce duramente l'inerzia gestoria. L'amministratore è stato condannato perché, pur a fronte di un debito ingravescente, non ha assunto iniziative di risanamento o riduzione del debito, celando la situazione (bancarotta documentale) e determinando lo stato di insolvenza.
Il messaggio è chiaro: la gestione della crisi non può essere passiva. Attendere che il debito fiscale diventi insostenibile trasforma una difficoltà d'impresa in un reato grave.

🚀 Non aspettare che i segnali di crisi diventino irreversibili o che la gestione del debito fiscale sfoci nel penale. La prevenzione è l'unica strada per tutelare l'azienda e la responsabilità degli amministratori.
𝗗𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲, 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝘁𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶, 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹'𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟬𝟴𝟲 𝗰𝗼𝗱. 𝗰𝗶𝘃..

📢 Cessione Bonus Edilizi: la svolta fiscale del 2024 per Professionisti e Studi AssociatiIl panorama della cessione dei ...
19/01/2026

📢 Cessione Bonus Edilizi: la svolta fiscale del 2024 per Professionisti e Studi Associati

Il panorama della cessione dei crediti d'imposta (Superbonus e altri bonus edilizi) per i lavoratori autonomi è cambiato radicalmente. Con l'introduzione del nuovo "principio di onnicomprensività", l'Agenzia delle Entrate ha tracciato un confine netto tra il passato e il futuro della tassazione professionale.
Se gestisci uno studio professionale o operi come lavoratore autonomo, ecco i punti chiave dell'interpello n. 6/2026 che devi conoscere per evitare sorprese in dichiarazione dei redditi.

🔄 La rivoluzione dal 2024: il principio di onnicomprensività

A seguito della riforma del dlgs 192/2024, per i periodi d’imposta a decorrere dal 2024, la determinazione del reddito di lavoro autonomo segue regole nuove.
Per i crediti d’imposta acquistati nel 2024 e 2025:
• Il costo di acquisto sostenuto rileva ai fini della determinazione del reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto l'esborso.
• Il valore nominale del credito assume rilievo fiscale nei periodi d'imposta successivi, nel momento in cui le singole rate vengono effettivamente utilizzate in compensazione.
Questo significa che il differenziale positivo (il "guadagno" tra prezzo d'acquisto e valore nominale) diventa materia imponibile sia ai fini Irpef che Irap.

✅ La "clausola di salvaguardia" per i crediti ante-2024

Una notizia fondamentale per chi ha investito negli anni passati: l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti acquistati anteriormente al 2024 non hanno alcun rilievo reddituale.
Se il tuo studio ha acquistato crediti nel 2022 o 2023:
1. Il differenziale positivo non è assoggettato a tassazione diretta né Irap.
2. Questa neutralità fiscale resta valida anche se le rate vengono compensate a partire dal 2024, seguendo il piano di ripartizione originario.

🏛️ Associazioni Professionali e Irap

Per le associazioni tra professionisti (equiparate alle società semplici), la disciplina è speculare. La base imponibile Irap coinciderà generalmente con quella determinata per le imposte sui redditi, includendo quindi la rilevanza dei crediti post-2024, fatta eccezione per le consuete indeducibilità (come interessi passivi e spese per il personale dipendente).
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💡 Il consiglio professionale: La gestione temporale dell'acquisizione dei crediti è oggi più che mai un fattore di pianificazione fiscale strategica. Distinguere correttamente in contabilità i crediti "vecchi" (pre-2024) da quelli "nuovi" è essenziale per non appesantire inutilmente il carico fiscale dello studio.

❓Hai già analizzato l'impatto di queste novità sul tuo portafoglio crediti? Parliamone nei commenti.

🛑 𝗕𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘 𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗜𝗘 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗜: 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗜𝗡𝗚𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗥𝗦𝗔. 𝗟'𝗔𝗥𝗧. 𝟭𝟭𝟵 𝗧𝗨𝗕 𝗡𝗢𝗡 𝗩𝗜 𝗦𝗔𝗟𝗩𝗘𝗥À.Se vi occupate di contenzi...
15/01/2026

🛑 𝗕𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘 𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗜𝗘 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗜: 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗜𝗡𝗚𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗥𝗦𝗔. 𝗟'𝗔𝗥𝗧. 𝟭𝟭𝟵 𝗧𝗨𝗕 𝗡𝗢𝗡 𝗩𝗜 𝗦𝗔𝗟𝗩𝗘𝗥À.

Se vi occupate di contenzioso bancario o siete imprenditori che stanno valutando un'azione contro il proprio istituto di credito, dovete fermarvi e leggere con attenzione.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026, ha tracciato una linea rossa che rischia di far naufragare moltissime cause prima ancora di iniziare.

Lo dico anche per mia esperienza nelle CTU, per anni ci siamo affidati speranzoso all'art. 119 TUB per richiedere la documentazione storica. Oggi la Corte ci dice chiaramente che quella strada, per i contratti, è chiusa.

Ecco i 3 punti critici che emergono dalla pronuncia e che ogni avvocato d'affari e CFO deve conoscere:

1️⃣ 𝗜𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 è 𝘂𝗻'𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲
La Cassazione ha stabilito che l'obbligo di fornire copia della documentazione degli ultimi 10 anni (ex art. 119, co. 4, TUB) riguarda le singole operazioni, non il contratto. Il contratto è l'atto costitutivo, il perimetro delle regole, non l'esecuzione delle stesse. Non potete più usare l'art. 119 come un "passepartout".

2️⃣ 𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 "𝗢𝗻𝗲 𝗦𝗵𝗼𝘁"
Il diritto alla consegna del contratto nasce dall'art. 117 TUB ed è un diritto che si esaurisce con la consegna al momento della stipula.
La Corte è brutale su questo: se la banca vi ha consegnato il contratto alla firma, non è tenuta a rilasciarne copie all'infinito solo perché non le avete conservate. L'onere di conservazione grava anche sul cliente.

3️⃣ 𝗟𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 (𝗜𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼)
Qui arriva la "mazzata". Se sostenete di non aver mai ricevuto il contratto, avete diritto a chiederlo, ma attenzione al cronometro.
Il diritto alla consegna si prescrive in 10 anni dalla data di STIPULA del contratto, non dalla chiusura del conto.

Avete un conto aperto nel 2010 e volete fare causa oggi? Se non avete il contratto in mano, il diritto a richiederlo ex art. 117 TUB è prescritto. Vi trovereste a fare una causa "al buio", con rischi enormi.

🔍 Cosa significa questo in tribunale?
Significa che la fase pre-contenziosa diventa un campo minato. La banca, provando l'avvenuta consegna iniziale o eccependo la prescrizione decennale dalla stipula, può legittimamente rifiutare l'esibizione stragiudiziale.

Affidarsi all'𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗶𝗯𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 ex art. 210 c.p.c. in corso di causa diventa l'unica, rischiosa, speranza.

💡 Il mio consiglio, a questo punto:
Non date per scontata l'acquisizione documentale. Prima di contestare anatocismo o usura su rapporti datati, verificate maniacalmente il vostro archivio. La giurisprudenza non perdona la negligenza nella conservazione dei documenti.

✒️ 𝗗𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶 𝗢𝗜𝗩 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿 𝟮/𝟮𝟱: 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮Nel contenzioso civile e societario la domanda ...
12/01/2026

✒️ 𝗗𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶 𝗢𝗜𝗩 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿 𝟮/𝟮𝟱: 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮

Nel contenzioso civile e societario la domanda vera non è “quanto vale?”.
È: 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 è 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 e 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 è 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.

La OIV Paper 2/25 (in bozza dal 18/12/25) sulla 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗮𝗱 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲 mette ordine dove spesso regna l’improvvisazione:

1. definizione del 𝗻𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼
2. costruzione dello scenario “𝗯𝘂𝘁 𝗳𝗼𝗿” (cosa sarebbe accaduto senza illecito/inadempimento)
3. stima dei 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 tra scenario alternativo e realtà
4. scelta coerente di 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼, 𝘁𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 e 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶
5. 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮 delle ipotesi con dati, comparabili, analisi di sensitività e scenari

❓ Perché è importante?
Perché in CTU/CTP il rischio tipico è confondere una proiezione con una prova. L’OIV spinge su un concetto chiave: 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 “𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à”, non solo alla matematica.

📌 Temi che ricorrono spesso nelle cause:
• 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗼 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁𝗲 e perdita di fatturato con effetti su margini e capacità produttiva
• 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 (quando la probabilità conta, ma va misurata)
• danno da 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 e “passing-on” (trasferimento a valle del sovrapprezzo)
• danno reputazionale e intangibili (difficili, ma non “magici”)

🔎 Il documento alza l’asticella, bene. Pur rimanendo nell'alea che caratterizza ogni stima, quì la capacità è giungere a provare ed argomentare (comprimendo la soggettività) il differenziale tra due accadimenti economico-finanziari: scenario reale e scenario privo di evento dannoso.

E quando ci troviamo a fare perizie in settori innovativi o in mercati emergenti, allora dobbiamo agire con critica immaginazione.

⚖️ Socio Fideiussore e Codice della Crisi: Quando la Cassazione nega la qualifica di "Consumatore" ⚖️La recente sentenza...
08/01/2026

⚖️ Socio Fideiussore e Codice della Crisi: Quando la Cassazione nega la qualifica di "Consumatore" ⚖️

La recente sentenza n. 29746/2025 della Corte di Cassazione (pubblicata l'11/11/2025) ha messo un punto fermo su una questione cruciale per la gestione del sovraindebitamento: l'accesso del socio garante al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII.

Ecco i punti chiave per professionisti e debitori:
🔹 La nozione di Consumatore nell’Art. 2 CCII - Sebbene il nuovo Codice della Crisi (CCII) includa esplicitamente nella definizione di consumatore anche il socio di società di capitali (art. 2, comma 1, lett. e), la Suprema Corte chiarisce che tale qualifica non è automatica. La definizione attuale non differisce nella sostanza dalla disciplina precedente (L. 3/2012) e dal Codice del Consumo: il focus resta l'estraneità del debito all'attività professionale o imprenditoriale.

🔹 Il "Collegamento Funzionale" fa la differenza Il principio cardine ribadito dagli Ermellini è quello del collegamento funzionale. Se la fideiussione è prestata per rafforzare l'attività d'impresa altrui e intercetta un interesse gestionale o di partecipazione rilevante, il garante non agisce per scopi privati.
Nel caso di specie, la ricorrente:
• Era socia di maggioranza (80% e 60%) delle società garantite.
• Aveva ricoperto la carica di amministratrice fino a pochi giorni prima del rilascio delle garanzie.
Tali elementi dimostrano uno "strettissimo collegamento" con l'attività d'impresa, precludendo l'accesso alle tutele riservate ai consumatori.

🔹 Superamento del "Professionista di Riflesso" - La Corte conferma che il fideiussore non è un professionista "di riflesso" solo perché lo è il debitore garantito. Tuttavia, spetta al giudice di merito valutare se il garante abbia agito sulla base di legami funzionali (amministrazione o partecipazione non trascurabile) o per scopi meramente privati.

💡 Il mio punto di vista critico - Questa sentenza conferma che, nonostante le aperture testuali del CCII verso i soci, il rigore probatorio resta elevato. Non basta la veste di "persona fisica": la composizione del passivo deve riflettere un criterio di assunzione di impegni coerente con le esigenze personali e familiari. Se il debito "serve" l'impresa del socio, la via del Piano del Consumatore è sbarrata.

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📌 𝗟'𝗘𝗩𝗢𝗟𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗜 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗔: 𝗦𝗜 𝗔𝗧𝗧𝗥𝗔𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔!Siamo tutti patentati per cui possiamo guidare anche una bella Ferrari. Ma s...
13/12/2025

📌 𝗟'𝗘𝗩𝗢𝗟𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗜 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗔: 𝗦𝗜 𝗔𝗧𝗧𝗥𝗔𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔!
Siamo tutti patentati per cui possiamo guidare anche una bella Ferrari.
Ma senza nuove abilità il crash è quasi certo. Perciò, è necessario aumentare le abilità poiché siamo nel pieno di un'altra evoluzione. Questo è il mio modesto pensiero a tre anni di AI quasi quotidiana.

"𝘕𝘰𝘯 è 𝘭𝘢 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘦 𝘱𝘪ù 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘢 𝘴𝘰𝘱𝘳𝘢𝘷𝘷𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦, 𝘮𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘪ù 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢 𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰" - C. Darwin



L'intelligenza artificiale è molto brava a farci credere di sapere cose che non sa. E noi ci stiamo convincendo di conoscerle, mentre ci affidiamo a risposte che suonano bene

🔥ROTTAMAZIONE-5 NEL 2026
01/11/2025

🔥ROTTAMAZIONE-5 NEL 2026

La definizione agevolata si allunga di un anno e mezzo, consentendo la sanatoria anche ai carichi affidati alla Riscossione nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Si può pagare l’ammontare dovuto in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o in un massimo di 54 rate bimestrali, di ...

30/10/2025

📌 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE: DETRAZIONE DEL 36% PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

La risposta n. 273/2025 dell'Agenzia delle Entrate affronta un quesito riguardante la detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute in Italia da un cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera e iscritto all'AIRE.

❓L'istante chiedeva se potesse beneficiare dell'aliquota di detrazione IRPEF del 50%, ovvero del 36%, per i lavori eseguiti nel 2025 sul suo immobile in Italia, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025.

✒️L'Agenzia chiarisce che l'aliquota più alta, pari al 50%, si applica solo agli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la quale è definita come quella in cui il soggetto o i suoi familiari dimorano abitualmente. Poiché la residenza fiscale all'estero esclude che l'immobile in Italia possa essere considerato dimora abituale, l'Agenzia conclude che l'istante può beneficiare solo della detrazione ordinaria del 36% per le spese sostenute nel 2025.

Indirizzo

V/le Giovanni Paolo II, 11 LECCE/Via G. Mazzini, 16 Tiggiano (LE)
Lecce
73100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Sito Web

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