28/05/2026
Srl, bilanci 2025 al test dell’organo di controllo: verifiche su limiti, revisione e contributi pubblici
Con l’approvazione dei bilanci torna il monitoraggio dei parametri dell’articolo 2477 c.c.: nomina obbligatoria dal 2026 se i limiti sono superati per due esercizi, con nuova attenzione anche ai contributi pubblici rilevanti
Autore: Giovanni Riccio
Con l’approvazione dei bilanci 2025 dev’essere nuovamente monitorato il superamento dei limiti per la nomina dell’organo di controllo nelle srl. L’articolo 2477 del codice civile afferma che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore, oltre le ipotesi della previsione volontaria da parte della società, è obbligatoria se la società:
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).
L'obbligo di nomina di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Una prima ipotesi di nomina, quindi, consegue all’obbligo in capo alla srl di redigere il bilancio consolidato. Occorre, pertanto, a tal fine verificare il superamento dei limiti previsti dall'articolo 27, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 127/1991, e le ulteriori ipotesi di esonero di cui al richiamato decreto delegato.
Il requisito di cui alla precedente lettera b) prevede la sussistenza di contemporanea di due condizioni, vale a dire che la srl controlli una società e che tale società sia obbligata alla revisione dei conti.
La prima circostanza dev’essere verificata secondo il dettato dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, in ossequio ai quali sono considerate società controllate:
le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) di cui sopra si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Infine, l’ipotesi di cui alla lettera c) dell’articolo 2477.
Il riferimento è ai valori che emergono dai bilanci 2024 e 2025. In caso di superamento di almeno uno dei limiti in questi due esercizi, si deve provvedere alla nomina che decorrerà dall’esercizio 2026 (primo anno con il bilancio revisionato).
L’obbligo, come evidenziato in precedenza, viene meno se per tre esercizi consecutivi non viene superato nemmeno uno dei limiti in parola.
Secondo l’orientamento della dottrina prevalente, compatibilmente con le indicazioni statutarie, è possibile declinare il controllo in tre modalità differenti:
nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale (con funzioni di controllo legale) e di un Revisore (con funzione di revisione legale).
nomina solo del Sindaco unico o del Collegio sindacale e non del Revisore; in tale circostanza lo statuto deve attribuire all’organo sindacale anche le funzioni di revisione e tale organo deve essere composto da revisori.
nomina del solo Revisore (con funzioni di revisione legale) ed assenza dell’organo deputato al controllo legale, affidata ai soci (articoli 2476 e 2409 c.c.).
Il tratto comune è rappresentato dall’attività di revisione contabile. Secondo tale impostazione non è ammessa la nomina del solo organo di controllo e l’assenza della revisione.
Infine, va rammentato che una nuova ipotesi di nomina dell’organo di controllo potrà derivare dalla disposizione della legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 857, L. 30/12/2024 n. 207), la cui operatività è stata avviata con la pubblicazione del regolamento di attuazione, vale a dire il D.P.C.M. 26 marzo 2026 n. 84, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 115 del 20 maggio 2026.
In applicazione della novella normativa richiamata, a prescindere dai casi sopra richiamati, le srl potrebbero dover nominare l’organo di controllo nel caso di percezione di contributi pubblici di entità significativa.
L’articolo 1 comma 1 del DPCM definisce tali quelli:
erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse direttamente possedute in misura maggioritaria (escluse le società quotate ex D.Lgs. 175/2016 e le loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali;
destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;
di importo superiore a un milione di euro annui o, se di importo inferiore, pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario (considerando i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta).
Si badi che il requisito della destinazione e quello relativo all’importo devono sussistere cumulativamente.
È necessario precisare che sono espressamente esclusi dall’insieme dei contributi rilevanti ai fini che qui interessano quelli:
destinati a una generalità di soggetti;
aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
concessi sotto forma di credito di imposta;
erogati alle società quotate ex D.Lgs. 175/2016 o alle loro controllate, agli ETS, alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti a agli enti riconosciuti delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato.
Il successivo articolo 2, al comma 2, dispone che, qualora non esistenti, gli organi deputati ai controlli previsti dalla normativa in parola sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi, previa approvazione delle eventuali necessarie modifiche statutarie, al fine di assolvere agli obblighi di legge.
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