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24/06/2026

La comunicazione con i responsabili delle attività di governance: il controllo che genera valore

24 Giugno 2026
di Costantino Magro e Pierluigi Magro


Il perimetro della comunicazione: ISA Italia 260 e 265

Il ruolo del revisore non si esaurisce nella validazione dei saldi di bilancio. Una parte fondamentale dell’incarico risiede nel valore aggiunto che il professionista apporta attraverso l’identificazione e la comunicazione strutturata delle criticità del sistema di controllo interno. Questo processo è disciplinato dagli ISA Italia 260 (Comunicazione con i responsabili delle attività di governance) e ISA Italia 265 (Comunicazione delle carenze nel controllo interno), che ne definiscono oggetto, forma e destinatari. La comunicazione deve essere bidirezionale. Il revisore non si limita a “notificare”, ma instaura un dialogo con i responsabili della governance, tipicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, che si nutre di input reciproci. Tale obbligo di scambio è sancito dall’art. 2409-septies c.c., che impone al Collegio Sindacale e al revisore legale di scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi incarichi. Il revisore attende, in particolare, segnalazioni su decisioni strategiche rilevanti, eventuali sospetti di frode, osservazioni sull’integrità del management e comunicazioni ricevute dagli Organismi di Vigilanza. Una comunicazione carente o reticente può essere interpretata come sintomo di un ambiente di controllo interno debole, con diretti riflessi sulla valutazione del rischio di errori significativi.

Carenze semplici e carenze significative: il discrimine operativo

L’ISA Italia 265 distingue tra carenza semplice e carenza significativa. La prima ricorre quando un controllo è progettato, messo in atto o funziona in modo tale da non prevenire, individuare o correggere tempestivamente un errore, oppure quando un controllo necessario è assente. La carenza diviene significativa quando, a giudizio professionale del revisore, è sufficientemente importante da meritare l’attenzione dei responsabili della governance. Il discrimine non è la mera rilevazione di un errore, bensì la valutazione della sua probabilità di accadimento e della magnitudo del danno potenziale: la mancanza di una procedura di autorizzazione per i pagamenti ai fornitori sopra soglia, ad esempio, integra quasi certamente una carenza significativa, anche in assenza di frodi accertate, per il rischio intrinseco che comporta. Le carenze significative devono essere comunicate per iscritto e in modo tempestivo; quelle semplici possono essere trasmesse verbalmente o via email al livello direzionale appropriato.

Frodi, non conformità e obblighi di segnalazione

Il dovere di interlocuzione si intensifica quando emergono situazioni che travalicano la mera inefficienza procedurale. In base all’ISA Italia 240, qualora il revisore identifichi o sospetti una frode, deve comunicarlo tempestivamente al livello direzionale appropriato; se la frode coinvolge la direzione stessa o determina un errore significativo in bilancio, la comunicazione va indirizzata direttamente ai responsabili della governance. Il revisore deve altresì valutare se sussistano obblighi di segnalazione verso autorità di vigilanza esterne, esercitando scetticismo professionale in ogni fase.

L’ISA Italia 250 disciplina le ipotesi di non conformità a leggi e regolamenti (NOCLAR — Non-Compliance with Laws and Regulations, ossia la non conformità a leggi e regolamenti): in presenza di atti, intenzionali o meno, contrari alla normativa vigente (violazioni fiscali, ambientali, giuslavoristiche), il revisore deve riferirne ai responsabili della governance, salvo che la questione sia chiaramente irrilevante. Quando la violazione è intenzionale e grave, la segnalazione deve essere immediata. Qualora i responsabili della governance non adottino le misure correttive necessarie, il revisore deve valutare se sussistano obblighi di segnalazione verso autorità di vigilanza esterne (Consob, Banca d’Italia, MEF a seconda del settore), anche in assenza di un esplicito obbligo di legge, alla luce del principio di interesse pubblico. Si segnala, inoltre, che nel 2024 l’IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) ha approvato una revisione del framework etico che rafforza le procedure NOCLAR, ampliando le circostanze in cui il revisore può, o deve, segnalare direttamente alle autorità competenti: i professionisti operanti in Italia dovranno verificare il recepimento di tali aggiornamenti nelle future revisioni degli ISA Italia. In entrambi i casi la comunicazione scritta è essenziale per tracciare l’avvenuta informativa e tutelare la posizione del professionista.

La Management Letter: struttura e valore aggiunto

La Management Letter (o Lettera di suggerimenti) è lo strumento principe per l’esercizio di questa comunicazione. Per essere efficace, e non percepita come mero adempimento burocratico, deve strutturare ogni rilievo secondo quattro elementi: (i) la descrizione della carenza in termini fattuali e specifici; (ii) gli effetti potenziali, ossia l’esplicitazione del rischio per il cliente; (iii) la raccomandazione, pratica e proporzionata alla dimensione aziendale; (iv) lo spazio per il commento della direzione, che consente di documentare l’avvenuta presa in carico o l’assunzione consapevole del rischio.

Il valore di questo strumento è duplice. Per l’azienda, costituisce una consulenza inclusa nel corrispettivo della revisione, capace di migliorare processi e ridurre rischi futuri. Per il revisore, rappresenta uno strumento di tutela formale: la documentazione scritta delle carenze segnalate può assumere rilevanza esimente in sede di contestazione della responsabilità professionale, dimostrando che il revisore ha adempiuto al proprio obbligo di comunicazione anche laddove la frode non sia stata intercettata dalla direzione. Il passaggio dalla rilevazione dell’errore alla comunicazione della carenza di processo segna la maturità del revisore e trasforma la revisione legale da obbligo di legge a opportunità di rafforzamento della governance aziendale.

11/06/2026

Assunzione dell’incarico di revisione

Il Codice civile nulla prevede in merito a specifiche attività di valutazione che il Collegio sindacale e i suoi componenti siano tenuti ad effettuare prima della nomina o dell’accettazione.

Diversamente, l’assunzione dell’incarico della revisione legale dei conti è fondata sullo svolgimento di una serie di analisi preliminari finalizzate a decidere se accettare o meno la funzione.

L’obiettivo delle attività preliminari all’accettazione dell’incarico, le quali presuppongono – nel caso in cui la funzione sia destinata al Collegio sindacale – lo svolgimento di una riunione dei candidati presso la società preventiva alla proposta di nomina, è quello di accettare l’incarico soltanto dopo aver acquisito la comprensione della natura e della portata dello stesso, nonché dei relativi fattori di rischio.

Tali attività si esplicano:
· nel verificare l’adeguatezza delle competenze e delle capacità necessarie per svolgere l’incarico, inclusa la disponibilità di tempo e di risorse;
· nel caso in cui l’incarico di revisione sia destinato al Collegio sindacale, e quindi a più soggetti, nel verificare la condivisione delle metodologie di lavoro e delle procedure da applicare;
nel verificare la rischiosità della società;
· nel verificare l’integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance della società.

Oltre a tali attività, tese alla valutazione dell’incarico, è altresì necessario:
· verificare la sussistenza di minacce significative all’indipendenza dei candidati;
· stabilire se siano ben specificate le condizioni indispensabili per lo svolgimento dell’incarico, ossia i termini dell’incarico, e verificare che la direzione le abbia comprese ed accettate.
Qualora le attività preliminari non possano essere efficacemente effettuate prima della nomina, esse possono essere effettuata anche prima dell’accettazione della carica.
Nel caso in cui dalla valutazione emergano motivi ostativi il candidato non deve accettare l’incarico.

Valutazione dell’incarico

Con la valutazione dell’incarico, i candidati verificano di disporre, se del caso collegialmente, delle competenze, delle capacità e della disponibilità di risorse, organizzative e temporali, adeguate per svolgere l’incarico.
A titolo esemplificativo, i fattori rilevanti da tenere in considerazione includono:
· la conoscenza del settore e delle tematiche relative all’incarico;
· la disponibilità di personale sufficiente e in possesso delle competenze tecniche necessarie;
· la possibilità di ricorrere ad esperti, se necessario;
· la capacità di completare l’incarico entro il termine indicato per l’emissione della relazione.
Contestualmente, i candidati è bene che acquisiscano altresì adeguate informazioni sull’integrità, anche in termini di reputazione, della direzione e dei responsabili delle attività di governance della società.
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Acquisizione delle informazioni sulla società
A tal riguardo, è opportuno che l’acquisizione delle informazioni relative alla società avvenga sia tramite colloqui con la direzione e con i responsabili delle attività di governance, sia prendendo visione dei documenti aziendali pubblici (ad esempio, la visura del registro delle imprese, gli ultimi bilanci d’esercizio) e, per il tramite della società, dei documenti non pubblici (ad esempio, le ultime dichiarazioni dei redditi, l’organigramma societario, eccetera). Ulteriori informazioni possono essere richieste ai componenti dell’organo di controllo uscente o al precedente revisore.

In relazione, alla valutazione della rischiosità della società, i fattori da considerare includono:
· l’affidabilità del sistema di controllo interno;
· il sistema di governance e il livello di affidabilità del personale direttivo;
· la continuità aziendale;
· l’esistenza di contenziosi di importo significativo rispetto al valore del patrimonio netto;
· l’esistenza di transazioni di rilievo con parti correlate.

Evidentemente, l’accettazione della funzione presuppone una valutazione positiva delle verifiche preliminari sull’incarico.

Verifica dell’indipendenza

L’incarico di revisione deve essere svolto con obiettività e integrità nonché nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza.

Riferimento normativo dell’indipendenza

L’accertamento della sussistenza dei requisiti di indipendenza nei confronti della società da assoggettare a revisione legale dei conti è previsto dall’art. 10, D.Lgs. n. 39/2010. Tuttavia, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al relativo comma 12, trovano applicazione le disposizioni in tema di ineleggibilità, incompatibilità e indipendenza contenute nel Codice civile (ex art. 2399, c.c.).

L’indipendenza può essere compromessa da rischi derivanti da:
· auto-riesame;
· interesse personale, che si verifica quando il sindaco ha un conflitto di interessi, o un interesse finanziario diretto o indiretto, come ad esempio un’eccessiva dipendenza finanziaria dai corrispettivi derivanti dall’attività di revisione presso la specifica società;
· esercizio del patrocinio legale o di attività di consulente tecnico di parte in una controversia, sia a favore che contro la società;
· familiarità, eccessiva fiducia o confidenzialità;
· intimidazione.

L’identificazione e la valutazione delle minacce all’indipendenza è effettuata anche nei confronti dei dipendenti e degli ausiliari di cui il candidato intende avvalersi.

Qualora, a seguito dell’analisi, si dovesse evidenziare che le minacce per l’indipendenza siano eccessive e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurle ad un livello accettabile, il candidato non deve accettare l’incarico.
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Controllo reciproco degli incaricati

Va, infine, evidenziato che, nel caso in cui l’incarico sia affidato al Collegio sindacale, quando un componente dell’organo ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio l’obiettività e l’indipendenza di un altro componente, egli è tenuto ad informare tempestivamente gli altri soggetti incaricati della revisione.

Termini dell’incarico

I termini dell’incarico di revisione identificano le condizioni indispensabili per effettuare la revisione del bilancio e contengono la chiara individuazione delle relative responsabilità.

I termini dell’incarico includono:
· l’obiettivo e la portata della revisione del bilancio;
· le responsabilità del soggetto incaricato alla revisione in merito all’espressione del giudizio sul bilancio;
· le responsabilità della direzione;
· l’identificazione del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile per la redazione del bilancio;
· quando l’incaro di revisione è affidato al sindaco unico o al Collegio sindacale, il riferimento alla diversa forma ed al contenuto previsti per le relazioni da emettere a cura dell’organo di controllo in relazione ai diversi esiti del lavoro svolto;
· i criteri di determinazione del corrispettivo. Questo va definito sulla base dei tempi necessari allo svolgimento dell’incarico e delle risorse che si intende utilizzare in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori.

Formalizzazione termini dell’incarico di revisione

Atteso il ruolo fondamentale assunto dai termini dell’incarico di revisione, quando l’incaro di revisione è affidato al sindaco unico o al Collegio sindacale, si ritiene opportuno che vengano formalizzati precedentemente all’accettazione dell’incarico di sindaco.

Peraltro, nel caso in cui l’incarico di revisione sia destinato al Collegio sindacale e i candidati siano preventivamente avvisati in via informale della proposta di nomina, è opportuno che, nella riunione preliminare, essi definiscano di comune accordo una loro proposta di termini dell’incarico. Tali termini vanno, poi, comunicati alla società anteriormente alla data prevista per l’assemblea dei soci convocata per la nomina di sindaco.

Compiti e funzioni del revisore legale dei conti
I principali compiti del revisore sono indicati all’art. 14, D.Lgs. n. 39/2010, e sono:

· elaborare un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato e redigere apposita relazione;
· verificare la regolare tenuta della contabilità nel corso dell’esercizio;
In questo contesto un particolare aspetto introdotto dall’art. 9, commi da 2 a 4, D.Lgs. n. 39/2010, è quello del concetto di “scetticismo professionale” o, in termini anglosassoni, di “professional skepticism”.
Infatti, alla figura del revisore, oltre alla tradizionale “diligenza professionale”, è ora imposto l’obbligo, nell’operare, di svolgere il proprio lavoro assumendo anche, per l’appunto, un atteggiamento costantemente dubitativo che in altri termini si identifica con lo “scetticismo professionale”.

La definizione di detta accezione è rinvenibile dalla lettura della stessa norma la quale stabilisce che “Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.”
Detto approccio trae origine dagli stessi principi di revisione dove per “scetticismo professionale” si intende quell’atteggiamento “che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi” (cfr. il nuovo “Glossario” esplicativo del significato dei “termini” utilizzati nei principi di revisione internazionali ISA Italia e nel principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1, approvato con la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 12/01/2018 prot. 4993).

In estrema sintesi, il revisore dovrà quindi operare, diversamente dal passato, con un approccio dubitativo caratterizzante tutto il lavoro ed il processo di revisione consapevole del fatto che sia un elemento costitutivo della qualità del lavoro di revisione.

Non può, tuttavia, non essere evidenziato che sebbene un simile approccio possa, sotto certi aspetti, essere condivisibile non si comprende come un simile risultato non sia stato perseguito con modifiche normative codicistiche che, come già sottolineato, limitino la durata e la possibilità di rinnovo indeterminata degli incarichi ma soprattutto che non sia demandata agli azionisti la nomina di detti organi di controllo e revisione che ben si comprende non possono essere scevri in termini assoluti da qualsiasi influenza.

Revisione legale e lo “scetticismo professionale”
Per “scetticismo professionale” si intende un atteggiamento caratterizzato da:
· un approccio dubitativo;
· costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode;
· nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

Pertanto, il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale, in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti:
· il fair value (valore equo);
· la riduzione di valore delle attività;
· gli accantonamenti;
· i flussi di cassa futuri; e
· la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento.

10/06/2026

Revisori degli enti locali: perché è opportuno registrarsi alla BDAP

Francesco Vito

L’attività dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali richiede oggi un controllo sempre più puntuale sulla qualità e sulla tempestività delle informazioni contabili trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le più recenti pronunce della Corte dei conti e le Linee guida predisposte dalla Sezione delle Autonomie evidenziano come il revisore sia chiamato a verificare la coerenza tra i documenti approvati dall’ente e quelli trasmessi alla BDAP, attestazione ormai richiesta anche nei questionari della Corte dei conti. Per tale ragione, la registrazione al portale rappresenta uno strumento operativo di fondamentale importanza per lo svolgimento dell’incarico. (Interdata Cuzzola⁠)

Attraverso l’accesso alla piattaforma il revisore può consultare direttamente bilanci di previsione, rendiconti, variazioni di bilancio, bilanci consolidati e altri documenti contabili caricati dall’ente, verificandone la corrispondenza con gli atti approvati dagli organi istituzionali.

L’utilizzo della BDAP consente inoltre di esportare in modo massivo i prospetti contabili, funzione recentemente implementata per agevolare il lavoro degli organi di revisione e ridurre i tempi delle verifiche documentali. (ancrel.it⁠)

Come registrarsi alla BDAP

L’iscrizione è semplice e può essere effettuata direttamente sul portale dedicato della Ragioneria Generale dello Stato.

I passaggi principali sono i seguenti:

1. Accedere alla sezione “Nuova Registrazione” del portale BDAP Operatori.
2. Compilare i dati anagrafici richiesti.
3. Nella sezione relativa all’organizzazione, per il profilo di revisore occorre indicare:
* Organizzazione/Ente: “ORGANO DI REVISIONE CONTABILE”;
* Codice fiscale dell’organizzazione: 00000000000000000000 (venti zeri).
4. Selezionare come tipologia di accesso “Bilanci Armonizzati”.
5. Completare la procedura seguendo le istruzioni ricevute via e-mail per l’attivazione delle credenziali. (bdap-operatori.rgs.mef.gov.it⁠)

Una volta ottenuto l’accreditamento, il revisore potrà associare gli enti presso i quali svolge l’incarico ed effettuare la consultazione dei documenti contabili presenti nella banca dati, svolgendo così in modo autonomo le verifiche richieste dalla normativa e dalle Linee guida della Corte dei conti.

Alla luce dell’evoluzione dei controlli e della crescente digitalizzazione della finanza pubblica, la registrazione alla BDAP non rappresenta soltanto una facoltà, ma una buona prassi professionale che consente all’organo di revisione di operare con maggiore efficacia, autonomia e consapevolezza, riducendo il rischio di incongruenze tra i dati ufficialmente trasmessi e quelli sottoposti alla propria attività di controllo.

Ancrel Revisori
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Revisori degli Enti Locali - Regione Sicilia

06/06/2026

Contributi rilevanti: più responsabilità per sindaci e revisori

Il Dpcm sui contributi di «entità significativa» a carico dello Stato, attuativo dell'articolo 1, commi 857 e 858 della legge di Bilancio 2025, definisce le condizioni in presenza delle quali scattano nuovi obblighi di verifica da parte degli organi di controllo, ma lascia aperti diversi nodi interpretativi e operativi.

È considerato significativo il contributo superiore a un milione di euro annui oppure, se non oltre tale soglia, quando rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario. La soglia flat di un milione non tiene però conto delle dimensioni del soggetto: un milione pesa in modo molto diverso su un ente piccolo rispetto a un grande gruppo.

Sul piano oggettivo, i contributi devono essere «destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico», ma il decreto non chiarisce cosa si debba intendere, in concreto, per tali finalità o progetti. Il perimetro resta così ampiamente indeterminato, con il rischio di prassi disomogenee tra amministrazioni erogatrici e organi di controllo.

Il Dpcm affida ai collegi di revisione e ai collegi sindacali, anche monocratici, specifiche verifiche sull'utilizzo dei contributi, da sintetizzare in una relazione annuale al Mef – Ragioneria generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'erogazione. Si tratta di un ampliamento non trascurabile delle responsabilità, che richiederà procedure dedicate, documentazione ad hoc e un'attenta valutazione delle ricadute in termini di responsabilità amministrativa e contabile. Restano incerti, da un lato, quali motivazioni e quali documenti gli uffici societari debbano fornire per dimostrare che le risorse sono state effettivamente destinate a specifici progetti di interesse pubblico e, dall'altro, quali siano le conseguenze – anche sotto il profilo della responsabilità erariale – nel caso in cui, in sede di controllo successivo, la destinazione delle risorse venga valutata in modo diverso. È evidente un aumento del rischio professionale – e dei relativi costi assicurativi – per chi siede negli organi di controllo o svolge l'incarico di revisione.

Sul piano soggettivo, il regolamento esclude, tra l'altro, i contributi alle società quotate a partecipazione pubblica e loro controllate, nonché a enti del Terzo settore, Onlus ed enti ecclesiastici. Restano invece nell'ambito applicativo le altre società quotate, pur operando in un contesto di controlli interni, governance, revisione legale e spesso modelli 231 analogo a quello delle quotate pubbliche: una distinzione che appare poco coerente sul piano della razionalità regolatoria.

Anche sul lessico contabile il quadro non è lineare. Per verificare la soglia del 50%, l'articolo 1 richiama il totale delle entrate o il valore della produzione, muovendosi sul terreno del bilancio per competenza. L'articolo 2, però, fissa il termine della relazione all'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati «erogati» e fa riferimento ai contributi «assegnati» nel precedente esercizio finanziario, introducendo tre possibili momenti (assegnazione, competenza, cassa) che possono non coincidere. Non è quindi chiaro se la rilevanza dei contributi e i correlati obblighi di controllo debbano essere ancorati principalmente al bilancio, ai flussi finanziari o agli atti formali di attribuzione, né come coordinare le tre dimensioni quando divergono.

Ulteriori incertezze riguardano l'individuazione del soggetto tenuto alle verifiche. L'articolo 2 chiama in causa «i collegi di revisione e i collegi sindacali, anche in forma monocratica», prevedendone la costituzione ove mancanti, ma non chiarisce espressamente il ruolo del revisore legale unico né le situazioni in cui coesistono collegio sindacale e revisore, con il rischio di sovrapposizioni o lacune.

In questo quadro, resta infine aperto il dubbio – tutt'altro che marginale – per i contributi relativi al 2025, primo anno di applicazione della disciplina; il termine per l'invio delle relazioni sembrerebbe essere rimasto fissato al 30 aprile 2026, ma tale data risulta già trascorsa al momento della pubblicazione del Dpcm con il risultato che l'adempimento nasce, di fatto, già scaduto.
È auspicabile che il Mef intervenga per offrire una soluzione chiara e praticabile, che potrebbe essere rappresentata dall'accorpamento della relazione per i contributi 2025 con quella relativa ai contributi 2026 e quindi scadenza 30 aprile 2027, al fine di consentire alle aziende di implementare le procedure e i flussi informativi verso l'organo di controllo e permettere a quest'ultimo le verifiche.

Sintesi redazionale

03/06/2026

Adeguati assetti: il ruolo di amministratori e organi di controllo

3 Giugno 2026
di Andrea Bongi

Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresentano un obbligo centrale nella gestione dell’impresa, imposto dall’art. 2086 c.c. e rafforzato dal Codice della Crisi. Gli amministratori devono adottare presidi idonei a rilevare tempestivamente segnali di crisi, squilibri patrimoniali, economici e finanziari, sostenibilità dei debiti e prospettive di continuità aziendale.
Amministratori, revisori e sindaci alla prova degli adeguati assetti. Il Codice della Crisi ha rivoluzionato l’approccio alla gestione dell’impresa, introducendo l’obbligo di adozione delle misure idonee per l’imprenditore individuale e degli adeguati assetti per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva. Per questo le accortezze e le cautele che su tali aspetti, fondamentali per la gestione dell’impresa, gli amministratori devono adottare e mantenere costituiscono un dovere continuo e costante.

Subito dopo gli amministratori, il tema degli adeguati assetti coinvolge il Collegio sindacale che, nell’ambito dei suoi doveri di vigilanza, è costantemente obbligato alla verifica di tali misure.

Diverso, sotto certi aspetti, l’approccio che deve invece tenere il revisore (o più in generale la società di revisione) su questa delicata e strategica materia.

Per il revisore, il cui obiettivo primario è la correttezza del bilancio d’esercizio e la continuità aziendale, il tema degli adeguati assetti si pone proprio in funzione in questi due aspetti.

Non essendo un organo societario il revisore ha dunque un approccio diverso al tema in questione. Tuttavia, anche per effetto dei controlli periodici che svolge sulla contabilità potrebbe essere tra i primi da intercettare segnali che potrebbero far pensare a un indebolimento della struttura societaria e alla necessità di presidiare, con maggior attenzione, proprio agli adeguati assetti nella loro specifica funzione di anticipare segnali di crisi.

Durante il corso specialistico verranno affrontate le principali tematiche su cui si basa un adeguato assetto amministrativo e contabile di un’azienda.

Verranno, infatti, trattati e approfonditi i principali presidi da adottare sia in funzione degli assetti contabili che degli assetti amministrativi, il tema degli adeguati assetti nella governance delle imprese, le linee guida EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti.

Capitolo a parte sarà costituito dal tema degli adeguati assetti nell’ambito delle misure funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

In questo senso verranno approfonditi gli strumenti da adottare per rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, le misure necessarie per verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio sociale.

Spazio anche all’esame dei segnali che agevolano la tempestiva emersione della crisi e alle informazioni previste nella lista di controllo particolareggiata.

Durante il corso verranno trattate anche le connessioni, inevitabili, fra l’organismo di vigilanza e gli assetti organizzativi societari. Verranno individuati i presidi da adottare in tale senso e verrà analizzata la funzione degli assetti organizzativi nella prevenzione dei reati attraverso la costruzione e l’aggiornamento, anch’esso costante e continuo, dei Modelli 231.

Nella parte conclusiva del corso verranno approfonditi il ruolo dell’organo di controllo e del revisore nel Codice della Crisi e le responsabilità degli amministratori e dei professionisti.

Sarà l’occasione per descrive il ruolo dell’organo di controllo nel Codice della Crisi e quello ruolo del revisore e per approfondire tematiche delicate e complesse quali: le responsabilità del revisore e dell’organo di controllo e dell’imprenditore.

Oggetto di trattazione anche le responsabilità del professionista contabile (in particolare il dottore commercialista e il consulente del lavoro) e l’identificazione del rischio lordo di compliance ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019.

Il corso si propone dunque l’obiettivo di affrontare, in maniera approfondita e specialistica, il tema degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e le connesse responsabilità previste in materia dal Codice della Crisi.

Il corso fornisce strumenti concreti per comprendere obblighi, responsabilità e rischi personali, con un approccio operativo rivolto a professionisti e il management dell’area amministrazione, finanza e controllo.

Il corso si inserisce in un percorso formativo di comprensione degli adeguati assetti, alla loro implementazione operativa e alla redazione dei piani e dei flussi finanziari.

L’intento è quello di fornire strumenti utili, attraverso appositi strumenti software di ausilio, per conformare le imprese agli obblighi previsti in materia dall’art. 2086, c.c..

Il tutto con la finalità di rispettare la normativa in vigore e tutelare al massimo gli amministratori e i professionisti che operano, con varie mansioni, in tali ambiti operativi.

Indirizzo

Via San Carlo Da Sezze N. 40
Latina
04100

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