26/08/2026
Le sanzioni del MEF ai revisori legali: in quali casi si rischia l’avvertimento, la sospensione o la cancellazione dal Registro
Avvertimento, censura, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dal Registro: gravità della violazione, responsabilità, collaborazione e precedenti orientano la scelta della misura applicabile.
Autore: Lucia Giampà
Il sistema sanzionatorio previsto per i revisori legali torna al centro dell’attenzione dopo i recenti provvedimenti adottati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con decreto del 23 luglio 2026 è stata disposta la sospensione dal Registro di 2.587 revisori. Poche settimane prima, il decreto del 3 luglio aveva determinato la cancellazione di 263 revisori e di una società di revisione, già sospesi e ancora inadempienti rispetto agli obblighi contributivi.
Questi provvedimenti riguardano la specifica disciplina della morosità ma offrono l’occasione per esaminare l’intero sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 39/2010. Le conseguenze per il professionista possono infatti andare dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro, passando per la censura, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca degli incarichi.
Non esiste, tuttavia, un automatismo assoluto tra singola violazione e misura applicabile. La sanzione deve essere individuata dal MEF tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto e nel rispetto del procedimento disciplinato dal DM. 8 luglio 2021, n. 135.
Una scala graduata di nove sanzioni
L’articolo 24 del D.Lgs. n. 39/2010 attribuisce al MEF il potere di intervenire quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il primo gradino è rappresentato dall’avvertimento, con il quale il responsabile viene invitato a porre fine al comportamento irregolare e ad astenersi dal ripeterlo.
Seguono la dichiarazione di non conformità della relazione di revisione, la censura pubblica e la sanzione pecuniaria, ordinariamente compresa tra 1.000 e 150.000 euro. Le misure più incisive sono la sospensione dal Registro per un periodo non superiore a tre anni, la revoca di uno o più incarichi, il divieto di accettare nuovi incarichi, anch’esso fino a tre anni, e la cancellazione dal Registro.
Per chi opera anche nel campo della rendicontazione di sostenibilità è prevista la sospensione dalla relativa attività di attestazione per un periodo massimo di tre anni.
Quando si rischia l’avvertimento
L’avvertimento costituisce la misura meno afflittiva, ma mantiene natura sanzionatoria. Può risultare adeguato quando l’irregolarità presenta gravità contenuta, non ha prodotto conseguenze significative ed è suscettibile di essere tempestivamente rimossa.
Assumono rilievo, in particolare, l’occasionalità della condotta, l’assenza di precedenti, il grado limitato della colpa e la collaborazione prestata dal revisore durante l’istruttoria.
Il MEF può tuttavia adottare misure più severe anche in presenza di violazioni apparentemente formali, soprattutto quando il comportamento sia reiterato oppure il professionista non intervenga per porvi rimedio. Il mancato rispetto di un avvertimento può quindi determinare un aggravamento della posizione dell’interessato.
Formazione, comunicazioni e altre violazioni sanzionabili
Il potere sanzionatorio può essere esercitato per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo e per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione al Registro. Per queste violazioni la sanzione pecuniaria è compresa tra 50 e 2.500 euro.
Tra gli adempimenti informativi rientrano le comunicazioni necessarie per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione, l’aggiornamento del domicilio digitale, i dati relativi agli incarichi svolti e l’indicazione dei ricavi e dei corrispettivi.
Una criticità può presentarsi quando il professionista ricopre contemporaneamente la funzione di sindaco e quella di revisore e la delibera di nomina non distingue i compensi. La mancata separazione rende più difficile comunicare correttamente al Registro il corrispettivo riferibile all’attività di revisione. È quindi opportuno che la delibera assembleare indichi autonomamente i due compensi.
Sono inoltre rilevanti le dichiarazioni mendaci nella relazione annuale del tirocinio, la violazione dei principi di deontologia, indipendenza e obiettività, l’inosservanza dei principi di revisione, le carenze della relazione sul bilancio e la mancata o tardiva esecuzione degli interventi richiesti dopo il controllo della qualità.
Sospensione per le irregolarità connesse all’incarico
La sospensione ordinaria può essere disposta per un periodo non superiore a tre anni quando le irregolarità risultano direttamente collegate allo svolgimento dell’incarico.
Può trattarsi, ad esempio, di gravi carenze nelle procedure di revisione, violazioni dell’indipendenza e dell’obiettività, mancata acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti oppure omissione di elementi obbligatori nella relazione prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010.
La relazione deve identificare il bilancio esaminato e il quadro normativo applicato, descrivere la portata della revisione, contenere il giudizio sul bilancio e le valutazioni sulla relazione sulla gestione e sulla continuità aziendale. In presenza di un giudizio con rilievi, negativo o di impossibilità di esprimere un giudizio, il revisore deve illustrare analiticamente le ragioni della conclusione raggiunta.
Sospensione cautelare e morosità
Diversa è la sospensione cautelare prevista dall’articolo 24-bis. Il MEF può disporla, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo massimo di cinque anni.
La misura è obbligatoria in presenza di misure cautelari personali applicate dall’autorità giudiziaria, di arresto o fermo convalidati oppure di condanne, anche non definitive, che comportino una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata.
Un percorso autonomo opera per la morosità. Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contributo annuale, il MEF assegna un ulteriore termine, non superiore a 30 giorni. Se il pagamento non viene effettuato, il revisore viene sospeso. La posizione può essere riattivata versando contributi, interessi e spese; se l’inadempimento prosegue per ulteriori sei mesi, il Ministero procede alla cancellazione.
La cancellazione e il peso dell’inottemperanza
La cancellazione rappresenta la conseguenza più grave e può essere applicata per irregolarità professionali particolarmente rilevanti. Essa diventa inoltre obbligatoria quando il revisore non ottempera ai provvedimenti adottati dal MEF.
Il professionista cancellato per le irregolarità disciplinate dall’articolo 24 può presentare una nuova domanda di iscrizione soltanto dopo che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento.
Nella scelta della sanzione il Ministero valuta gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, solidità finanziaria, eventuali profitti ottenuti o perdite evitate, collaborazione con l’autorità e precedenti contestazioni.
Il diritto di difesa del revisore
Il procedimento garantisce il contraddittorio. La contestazione deve descrivere analiticamente la condotta, indicare le disposizioni violate e informare il revisore della possibilità di presentare deduzioni e documenti entro 30 giorni.
Nello stesso termine l’interessato può chiedere di essere ascoltato dalla Commissione centrale per i revisori legali e può farsi assistere da un difensore. La Commissione formula una proposta motivata di sanzione o di archiviazione, che non vincola il MEF, al quale spetta il provvedimento finale.
Per il professionista la migliore tutela rimane dunque preventiva: monitorare crediti formativi e comunicazioni, verificare l’indipendenza prima e durante ogni incarico, adottare modelli aggiornati di relazione e conservare carte di lavoro complete. Nel procedimento sanzionatorio, infatti, la documentazione rappresenta lo strumento principale per dimostrare la correttezza delle valutazioni e la diligenza osservata.
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