15/12/2025
In soffitta il modello REDDITI 2020, salvo cause di proroga
Dal 31 dicembre 2025 non si applica più la proroga dei termini di decadenza degli 85 giorni
/ Alfio CISSELLO
Lunedì 15 dicembre 2025
Ai sensi dell'art . 43 del DPR 600/73 l'avviso di accertamento imposto sui redditi va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; lo stesso vale per l'IVA ex art. 57 del DPR 633/72.
Nell'omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi sia per l'IVA, il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Di conseguenza:
- entro il 31 dicembre 2025 devono a pena di decadenza essere notificati gli accertamenti sull'anno 2019 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2020) nel caso di dichiarazione presentata;
- in caso di dichiarazione omessa, invece, entro fine anno vanno notificati gli accertamenti sull'anno 2017 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2018).
Ciò sempre che non sussistano causa di proroga dei termini, sempre più frequenti negli ultimi anni.
Quest'anno, comunque, ci sono due buone notizie per i contribuenti.
In primo luogo, non ci si deve porre il problema dell'applicabilità o meno della proroga degli 85 giorni. Per espressa disposizione di legge, dal 31 dicembre 2025 non si applica più la proroga dei termini di decadenza degli 85 giorni di cui all'art . 67 comma 1 del DL 18/2020 ( art. 22 del DLgs. 81/2025).
La prassi ha da sempre ritenuto operante la proroga di 85 giorni sicché i termini in scadenza, ad esempio, al 31 dicembre 2024 sarebbero slittati al 26 marzo 2025 (risposte Agenzia delle Entrate alla Videoconferenza del 27 gennaio 2022 ). Questa interpretazione è stata accolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23 gennaio 2025 n. 1630 e 29 luglio 2025 n. 21765 ).
Bisogna tuttavia evidenziare come il legislatore, nei fatti, non si sia “sforzato” più di tanto per i contribuenti. La proroga degli 85 giorni, ammesso e non concesso che operi per annualità non caratterizzate da alcuna emergenza, “sposta in avanti” i termini per i quali al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del DL 18/2020 ) esisteva il potere impositivo, quindi dall'anno 2016 (o 2015 se si tratta di omessa dichiarazione) all'anno 2018. Il periodo di imposta 2019 (modello REDDITI 2020) comunque non sarebbe stato intaccato siccome al 17 marzo 2020 non erano spirati i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA.
Per questa ragione, l'intervento del DLgs. 81/2025 ha effetto concreto per casistiche limitate, come per l'omessa dichiarazione sull'anno 2017 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2018), per la quale grazie a tale decreto la scadenza permanente al 31 dicembre 2025 e non slitta al 26 marzo 2026.
Detto ciò, quest'anno ha anche effetto l'abrogazione del raddoppio dei termini per violazione penali ex L. 208/2015, che ha decorrenza dall'anno 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017).
Nessun raddoppio, allora, si verifica per l'anno 2016 (REDDITI 2017), quand'anche sia stata trasmessa una denuncia penale per reati tributari .
Invece, in caso di omissione dichiarativa, entro fine anno (senza alcuno slittamento al 26 marzo 2026) vanno notificati gli accertamenti sull'anno 2014 (UNICO 2015) in caso di omessa dichiarazione e in presenza di denuncia per reati tributari, operando il “vecchio” termine dei cinque anni ante L. 208/2015 e trovando ancora applicazione il raddoppio per violazione penali.
Addio anche al raddoppio dei termini per violazione penali
Come anticipato, sono però molte le proroghe dei termini introdotte dal legislatore specie negli ultimi anni, ad esempio connesse all'adesione, a opera del contribuente, al cd concordato preventivo biennale e al relativo regime del ravvedimento.
Particolare attenzione va prestata agli schemi di atto ex art. 6- bis della L. 212/2000, strumentali al contraddittorio preventivo, comunicati negli ultimi mesi dell'anno.
Ai sensi del terzo comma di quest'ultima norma, se i 60 giorni per le deduzioni difensive scadono dopo il 31 dicembre oppure se tra la scadenza del termine di accertamento ei 60 giorni per le deduzioni difensive intercorrono meno di 120 giorni, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni dalla scadenza dei 60 giorni per le deduzioni difensive.
Non bisogna poi dimenticare l' art. 5- quater comma 4 del DLgs. 218/97, secondo cui “I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione”.
Questa sospensione, collegata all'adesione ai verbali di constatazione, sembra operare a prescindere dal fatto che il contribuente presenta la comunicazione di adesione. La sospensione dei termini appare comunque circoscritta ai rilievi definibili presenti nel verbale nonchè alle annualità ivi contestate.
Non è quindi certo che i termini scadano effettivamente a fine anno.