Studio Florio

Studio Florio Studio commercialista del dott. Giacomo Florio. Consulenza fiscale, tributaria, previdenziale e assistenziale, gestione amministrativa e contabile.

18/06/2026
16/06/2026

Saldo 2025 e I° acconto 2026 delle imposte

16 Giugno 2026
di Alessandro Bonuzzi


Le scadenze per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 variano in base alla tipologia di contribuente. Per i soggetti ISA il termine è prorogato al 20 luglio 2026, mentre per privati e soggetti non ISA resta il 30 giugno, con possibilità di versamento differito mediante maggiorazione.
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Il versamento del saldo 2025 e della prima rata dell’acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 deve essere effettuato:

entro il 30 giugno 2026 oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40% dai contribuenti privati e da tutti i soggetti non ISA;
entro il 20 luglio 2026 oppure entro il 20 agosto 2026 con la maggiorazione raddoppiata dello 0,80% dai soggetti ISA, ivi compresi i soci di società trasparenti soggette ISA, i collaboratori familiari e gli associati di associazioni e studi professionali sempreché l’imprenditore o l’ente sia un soggetto ISA, nonché dai contribuenti minimi e forfettari.
Per soggetto ISA deve intendersi il contribuente che rispetta entrambe le seguenti condizioni:

esercita attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis D.L. n. 50/2017;
dichiara ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
a nulla rilevando la presenza di una causa di esclusione dagli ISA (ad esempio, inizio o cessazione attività oppure non normale svolgimento dell’attività).

Si ricorda che la proroga al 20 luglio si è resa necessaria per il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software “Il tuo ISA 2026 CPB” solo il 13 maggio scorso, ben oltre la data del 15 aprile stabilita dall’art. 9-bis D.L. n. 50/2017, per la messa a disposizione del contribuente degli strumenti informatici. Peraltro, sul punto, si rileva come la Legge n. 88/2026 abbia poi inserito al richiamato art. 9-bis il comma 5-ter, sulla base del quale per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA dovevano essere resi disponibili entro il 15 maggio 2026, in luogo del 15 aprile 2026.

L’imminente appuntamento col Fisco riguarda le imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2025 e segnatamente:

l’IRPEF e addizionali, l’IRES e l’IRAP (ivi comprese le imposte sostitutive da Concordato Preventivo Biennale nonché la maggiorazione dovuta dalle società di comodo);
la cedolare secca;
l’IVIE, l’IVAFE e l’imposta sulle cripto-attività;
l’imposta sostitutiva dovuta dai minimi e forfettari;
l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Le scadenze del 30 giugno e del 20 luglio trovano altresì applicazione per il versamento del saldo 2025 e della prima rata dell’acconto 2026 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle rispettive Gestioni, nonché del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Imprese.

Infine, resta fermo che, per le società che approvano il bilancio entro il termine lungo di 180 giorni, la scadenza per il versamento delle imposte dipende dalla data di approvazione del bilancio, in quanto è fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione (o al termine di approvazione). In particolare, le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono osservare i seguenti termini:

data di approvazione del bilancio entro il 31 maggio 2026 → termine per il versamento al 30 giugno 2026 o al 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%;
data di approvazione del bilancio entro il 29 giugno 2026 → termine per il versamento al 31 luglio 2026 o al 31 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,40%;
data di approvazione del bilancio oltre il 29 giugno 2026 → termine per il versamento al 31 luglio 2026 o al 31 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.
La data di effettiva approvazione del bilancio va comunicata al fisco mediante indicazione della stessa nel frontespizio del modello Reddito SC alla casella “Data bilancio/rendiconto/ o effetto fusione/scissione”.

20/05/2026

Soci e amministratori negli ISA

19 Maggio 2026
di Alessandro Bonuzzi


La pagella ISA può essere penalizzata dall’indicatore di anomalia sull’apporto di lavoro dei soci e degli altri addetti non dipendenti, che si attiva quando le percentuali dichiarate risultano inferiori ai parametri attesi. Il meccanismo può generare distorsioni, soprattutto nei casi di effettivo impegno part time dei soci amministratori, da motivare nelle note del modello ISA.

La pagella ISA si traduce in un voto che deriva dalla media semplice degli indicatori elementari di affidabilità, sempre presenti nel calcolo del software. Il calcolo della media include anche gli indicatori di anomalia che, però, si attivano solo in presenza di un funzionamento disallineato dei parametri predefiniti di una o più variabili del sistema. Gli indicatori di anomalia, avendo un punteggio da 1 a 5, abbassano il voto complessivo finale ISA, pertanto, è bene evitare di farli scattare, anche per scongiurare qualsiasi possibile alert che ne potrebbe derivare.

L’indicatore di anomalia che il software di calcolo dell’ISA attiva con maggior frequenza è quello riferibile al quadro A denominato “analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti”, che controlla i dati dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti e dunque, tipicamente, dei soci amministratori, dei soci non amministratori e dei collaboratori familiari.

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Per ogni addetto non dipendente il sistema si aspetta un valore percentuale minimo di apporto di lavoro. Il parametro di riferimento da utilizzare per individuare la percentuale di apporto di lavoro prestato è dato dall’apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta. Quindi, ad esempio, se il socio svolge l’attività a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta, la percentuale da indicare deve essere quella del 100%.

L’obiettivo dell’indicatore di anomalia è quello di evitare che il contribuente artatamente sottovaluti la percentuale di apporto di lavoro indicata per gli addetti non dipendenti, riducendo in tal caso significativamente il voto finale ISA.

È noto, infatti, che il voto degli indicatori elementari di affidabilità – e quindi il voto finale ISA – cambia al mutare del numero e della percentuale di apporto di lavoro riguardanti il personale dedicato all’attività: più sono elevati il numero e la percentuale di occupazione degli addetti e maggiore è il reddito imponibile atteso calcolato dal software sulla base del quale il contribuente può ottenere una pagella fiscale soddisfacente.

Questo meccanismo non è esente da malfunzionamenti e storture. Infatti, può capitare, ad esempio, che in una S.n.c. titolare di una farmacia entrambi i 2 soci siano effettivamente occupati nell’attività solo part time. Ebbene, laddove venga indicata, legittimamente, una percentuale di apporto di lavoro dei soci amministratori inferiore al 150%, il sistema genera l’anomalia con conseguente drastica penalizzazione in termini di voto ISA. In questi casi non v’è nulla da fare, se non spiegare le ragioni dell’anomalia nelle note del modello ISA; spesso, però, l’apporto part time dei soci non può essere dimostrato documentalmente poiché deriva da una volontà o esigenze personali.

Si deve ricordare che i soci amministratori devono sempre essere indicati nel quadro A del Modello ISA in corrispondenza del rigo “Soci amministratori” (rigo A09) a prescindere dalla natura del rapporto intrattenuto con la società. Ciò significa che il “peso” dei soci amministratori è stimato sulla base delle “teste” e della percentuale di lavoro a nulla rilevando il compenso percepito. In altri termini, per i soci amministratori assume rilevanza quanto indicato nel rigo A09, mentre non ha valore l’eventuale compenso riportato nel rigo F12 (o F14) che viene sterilizzato mediante l’indicazione separata consentita dal campo “di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore”.

Gli amministratori non soci con compenso, invece, vanno indicati nei righi appositamente previsti in base al tipo di contratto di lavoro in essere (lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa – parte alta del quadro A del Modello ISA – righi da A01 a A05). Trova quindi applicazione la regola inversa (circolare n. 16/E/2020).

10/12/2025

Negli ultimi anni la Partita IVA è diventata per tantissimi giovani una scelta obbligata più che una semplice opzione: chi esce dall’università, chi lascia un

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