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Saldo 2025 e I° acconto 2026 delle imposte16 Giugno 2026di Alessandro Bonuzzi  Le scadenze per il versamento del saldo 2...
16/06/2026

Saldo 2025 e I° acconto 2026 delle imposte

16 Giugno 2026
di Alessandro Bonuzzi


Le scadenze per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 variano in base alla tipologia di contribuente. Per i soggetti ISA il termine è prorogato al 20 luglio 2026, mentre per privati e soggetti non ISA resta il 30 giugno, con possibilità di versamento differito mediante maggiorazione.
Visualizza l’infografica dell’articolo

Il versamento del saldo 2025 e della prima rata dell’acconto 2026 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 deve essere effettuato:

entro il 30 giugno 2026 oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40% dai contribuenti privati e da tutti i soggetti non ISA;
entro il 20 luglio 2026 oppure entro il 20 agosto 2026 con la maggiorazione raddoppiata dello 0,80% dai soggetti ISA, ivi compresi i soci di società trasparenti soggette ISA, i collaboratori familiari e gli associati di associazioni e studi professionali sempreché l’imprenditore o l’ente sia un soggetto ISA, nonché dai contribuenti minimi e forfettari.
Per soggetto ISA deve intendersi il contribuente che rispetta entrambe le seguenti condizioni:

esercita attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis D.L. n. 50/2017;
dichiara ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
a nulla rilevando la presenza di una causa di esclusione dagli ISA (ad esempio, inizio o cessazione attività oppure non normale svolgimento dell’attività).

Si ricorda che la proroga al 20 luglio si è resa necessaria per il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software “Il tuo ISA 2026 CPB” solo il 13 maggio scorso, ben oltre la data del 15 aprile stabilita dall’art. 9-bis D.L. n. 50/2017, per la messa a disposizione del contribuente degli strumenti informatici. Peraltro, sul punto, si rileva come la Legge n. 88/2026 abbia poi inserito al richiamato art. 9-bis il comma 5-ter, sulla base del quale per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA dovevano essere resi disponibili entro il 15 maggio 2026, in luogo del 15 aprile 2026.

L’imminente appuntamento col Fisco riguarda le imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2025 e segnatamente:

l’IRPEF e addizionali, l’IRES e l’IRAP (ivi comprese le imposte sostitutive da Concordato Preventivo Biennale nonché la maggiorazione dovuta dalle società di comodo);
la cedolare secca;
l’IVIE, l’IVAFE e l’imposta sulle cripto-attività;
l’imposta sostitutiva dovuta dai minimi e forfettari;
l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Le scadenze del 30 giugno e del 20 luglio trovano altresì applicazione per il versamento del saldo 2025 e della prima rata dell’acconto 2026 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle rispettive Gestioni, nonché del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Imprese.

Infine, resta fermo che, per le società che approvano il bilancio entro il termine lungo di 180 giorni, la scadenza per il versamento delle imposte dipende dalla data di approvazione del bilancio, in quanto è fissata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione (o al termine di approvazione). In particolare, le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono osservare i seguenti termini:

data di approvazione del bilancio entro il 31 maggio 2026 → termine per il versamento al 30 giugno 2026 o al 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%;
data di approvazione del bilancio entro il 29 giugno 2026 → termine per il versamento al 31 luglio 2026 o al 31 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,40%;
data di approvazione del bilancio oltre il 29 giugno 2026 → termine per il versamento al 31 luglio 2026 o al 31 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.
La data di effettiva approvazione del bilancio va comunicata al fisco mediante indicazione della stessa nel frontespizio del modello Reddito SC alla casella “Data bilancio/rendiconto/ o effetto fusione/scissione”.

La dichiarazione IMU 202611 Giugno 2026di Laura Mazzola  La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno ...
14/06/2026

La dichiarazione IMU 2026

11 Giugno 2026
di Laura Mazzola


La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno 2026 per comunicare al Comune le variazioni rilevanti ai fini dell’imposta non già conoscibili tramite le banche dati disponibili. L’adempimento riguarda, in particolare, i casi di riduzioni, esenzioni o situazioni non automaticamente verificabili dall’ente locale.

Con l’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno 2026, la dichiarazione IMU rappresenta un adempimento fondamentale per comunicare al singolo Comune le variazioni che incidono sulla determinazione dell’imposta e che non sono acquisibili direttamente dall’ente attraverso le banche dati catastali o immobiliari.

La disciplina di tale dichiarazione IMU trova il proprio fondamento nell’art. 1, commi da 739 a 783, Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), che ha ridisegnato l’assetto dell’imposta municipale propria a decorrere dal 2020, abrogando contestualmente la TASI.

L’obbligo dichiarativo non è generalizzato; infatti, la dichiarazione deve essere presentata solo quando le modifiche rilevanti ai fini IMU non sono conoscibili dal Comune attraverso i canali informativi istituzionali.

Sono, pertanto, tenuti alla presentazione:

i soggetti passivi che beneficiano di riduzioni d’imposta (per immobili inagibili/inabitabili, comodato a parenti in linea retta, immobili di interesse storico-artistico);
gli enti non commerciali per gli immobili destinati esclusivamente ad attività istituzionali con modalità non commerciali;
i soggetti che possiedono immobili per i quali il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto assolvimento dell’imposta;
le società di leasing per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati, risolti o cessati nell’anno precedente.
Di conseguenza non sussiste obbligo dichiarativo quando le informazioni sono già presenti nelle banche dati catastali o sono state comunicate con la dichiarazione di successione telematica.

Le modalità di presentazione ammesse sono:

consegna diretta al Comune sul cui territorio insistono gli immobili, con rilascio di ricevuta;
spedizione postale mediante raccomandata, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU”, con ricevuta della spedizione che fa fede per la data di presentazione;
trasmissione telematica attraverso Posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Comune, allegando il modello firmato digitalmente o la scansione del modello sottoscritto con copia del documento d’identità.
Si evidenzia che molti Comuni hanno, inoltre, attivato piattaforme dedicate per l’invio telematico diretto, verificabili sui rispettivi portali istituzionali.

La dichiarazione relativa alle variazioni intervenute nel 2025 deve essere presentata entro il 30 giugno 2026.

Il termine, fissato dall’art. 1, comma 769, Legge n. 160/2019, ha carattere perentorio ai fini dell’applicazione delle sanzioni per omessa o tardiva presentazione.

Il regime sanzionatorio è disciplinato dall’art. 1, comma 775, Legge n. 160/2019; in particolare, sono previste:

per omessa dichiarazione, una sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro;
per dichiarazione infedele, una sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta;
per errori non incidenti sull’imposta, una sanzione fissa da 50 a 258 euro.

31/05/2026

🔎 FOCUS TECNICO

Quando la dichiarazione IMU non serve

La dichiarazione non deve essere presentata quando:

👉il Comune può già acquisire i dati automaticamente;
👉la situazione emerge dagli atti catastali;
👉le informazioni risultano da registrazioni telematiche già disponibili.
La Cassazione ha inoltre escluso l’obbligo dichiarativo per la sola variazione di valore dell’area edificabile, se il dato è già conoscibile dall’ente.

✅ CONCLUSIONI OPERATIVE

L’obbligo dichiarativo IMU:

👉non è generalizzato;
👉richiede valutazione caso per caso;
👉deve essere verificato soprattutto in presenza di agevolazioni;
👉assume particolare rilievo ai fini sanzionatori.

❓FAQ

La dichiarazione IMU va presentata ogni anno?
No, salvo variazioni rilevanti.

Qual è la scadenza per il 2026?
30 giugno 2026.

È possibile il ravvedimento?
Sì, entro 90 giorni.

Se l’IMU è stata pagata ma manca la dichiarazione?
Resta applicabile la sanzione fissa minima di 50 euro.

Approfondisci bene consultando l’articolo di CT->

31/05/2026

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31/05/2026

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22/05/2026

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