11/08/2026
CESSIONE DELL'IMMOBILE LOCATO. SUBENTRO, IMPOSTA DI REGISTRO E REDDITI
La cessione dell’unità non scioglie il contratto di affitto: occorre comunicare il cambio di proprietario con il modello RLI, verificare il regime dell’imposta di registro e ripartire correttamente i redditi tra venditore e acquirente
La vendita di un immobile già concesso in locazione non determina la cessazione del contratto né impone la stipula di un nuovo accordo con il conduttore. L’acquirente subentra automaticamente nella posizione del precedente proprietario, assumendo, dalla data del trasferimento, i diritti e gli obblighi ancora in essere derivanti dalla locazione.
Il passaggio di proprietà richiede, tuttavia, alcuni adempimenti. È necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro del nuovo locatore, verificare chi debba assolvere l’imposta di registro per le annualità successive e ripartire correttamente il reddito dell’immobile nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.
La vendita non interrompe il contratto di locazione
Il principio di partenza è contenuto nell’articolo 1599 del Codice civile, secondo cui il contratto di locazione avente data certa anteriore alla vendita è opponibile al terzo acquirente. Nel caso ordinario di un contratto regolarmente registrato, pertanto, il compratore acquista l’immobile già gravato dal rapporto locativo e deve rispettarne durata, canone e condizioni.
Per le locazioni immobiliari di durata superiore a nove anni occorre inoltre considerare la disciplina della trascrizione, poiché, in mancanza di tale formalità, il contratto non è opponibile all’acquirente oltre il novennio.
L’articolo 1602 del Codice civile stabilisce che il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno dell’acquisto, nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto. Si realizza, quindi, una successione legale nel rapporto, senza necessità del consenso del conduttore e senza che debba essere sottoscritto un nuovo contratto. La Corte di Cassazione ha qualificato questo fenomeno come una cessione legale del contratto, distinta dalla cessione negoziale disciplinata in via generale dall’articolo 1406 del Codice civile; tra le pronunce può richiamarsi l’ordinanza 13 luglio 2018, n. 18564.
Il cambio del locatore opera dalla data in cui si produce il trasferimento della proprietà. Da quel momento, salvo accordi specifici contenuti nell’atto, il nuovo proprietario acquista il diritto ai canoni successivi e assume gli obblighi ancora pendenti verso il conduttore. È comunque opportuno che quest’ultimo riceva una comunicazione scritta con i dati del nuovo locatore, la data del subentro e le nuove coordinate per il pagamento, così da evitare versamenti al precedente proprietario.
Nell’atto di compravendita dovrebbe essere disciplinata anche la sorte del deposito cauzionale, indicando se la somma venga trasferita all’acquirente o regolata diversamente tra le parti. Il nuovo proprietario, infatti, subentra nell’obbligo di restituzione della cauzione alla cessazione della locazione, qualora ne ricorrano i presupposti.
Cambio del locatore da comunicare con il modello RLI
Anche se non occorre registrare un nuovo contratto, il cambiamento della parte locatrice deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello RLI, utilizzando la procedura relativa agli adempimenti successivi.
Nel modello deve essere indicato il codice “6”, corrispondente al subentro, mentre nella casella relativa alla tipologia di subentro va inserito il codice “2”, previsto in caso di trasferimento di uno o più diritti reali sugli immobili oggetto del contratto. Devono inoltre essere riportati la data del trasferimento, gli estremi di registrazione del contratto e, nel quadro dedicato ai soggetti, i dati del precedente e del nuovo locatore. Le stesse regole valgono non soltanto per la vendita, ma anche, ad esempio, per la donazione, l’assegnazione o il trasferimento derivante da un provvedimento giudiziario.
La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal subentro. Il riferimento è l’articolo 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina gli adempimenti successivi relativi ai contratti di locazione, nonché le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 676 del 7 ottobre 2021.
La risposta n. 676/2021 chiarisce soprattutto la distinzione tra cessione volontaria del contratto e subentro derivante direttamente dalla legge. Nel primo caso una parte contrattuale viene sostituita per effetto di un accordo negoziale; nel secondo la sostituzione consegue al trasferimento dell’immobile ed è indipendente dalla volontà del conduttore.
Questa differenza assume rilievo ai fini dell’imposta di registro. La cessione volontaria del contratto senza corrispettivo è normalmente soggetta all’imposta fissa di 67 euro; se è previsto un corrispettivo, l’imposta è dovuta nella misura del 2 per cento, con il minimo di 67 euro. Il subentro ex lege del nuovo proprietario, invece, deve essere comunicato ma non determina il pagamento dell’imposta di registro di 67 euro.
Il contratto conserva gli originari estremi di registrazione e le relative scadenze. Se l’imposta di registro dell’annualità in corso è già stata versata, la vendita non comporta un nuovo calcolo proporzionale né un secondo pagamento. Per le annualità successive, qualora il contratto rimanga nel regime ordinario, il nuovo locatore dovrà curare il versamento dell’imposta entro trenta giorni dalla scadenza dell’annualità, secondo le regole dell’articolo 17 del D.P.R. n. 131/1986.
Cedolare secca: il nuovo proprietario deve esercitare la propria opzione
Particolare attenzione è necessaria quando il precedente locatore aveva scelto la cedolare secca. L’opzione ha natura personale e riguarda il soggetto titolare del reddito: il nuovo proprietario non deve quindi limitarsi a fare affidamento sulla scelta compiuta dal venditore.
In presenza dei requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l’acquirente può esercitare la propria opzione in sede di comunicazione del subentro, presentando il modello RLI entro trenta giorni dalla data di acquisto. La possibilità è stata espressamente riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 4 giugno 2012, n. 20/E, ed è ribadita nelle istruzioni del modello RLI e nella risposta n. 676/2021.
La scelta presuppone che il nuovo locatore possieda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina e comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone, compreso quello collegato all’indice Istat. Se il nuovo proprietario non opta per la cedolare, il rapporto prosegue in regime ordinario e torna applicabile l’imposta di registro sulle annualità successive, anche se il precedente locatore aveva adottato il regime sostitutivo.
Nel caso di più locatori, l’opzione può essere esercitata autonomamente da ciascuno. La cedolare produrrà effetti soltanto nei confronti dei proprietari che l’hanno scelta, mentre per le quote degli altri continueranno ad applicarsi l’Irpef e l’imposta di registro.
Canoni e redditi da ripartire in base al periodo di possesso
Sul piano delle imposte sui redditi, la vendita dell’immobile determina una separazione temporale tra venditore e acquirente.
Per le persone fisiche che non detengono l’immobile nell’esercizio di un’attività d’impresa, trova applicazione l’articolo 26 del TUIR. I redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che possiede l’immobile a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, proporzionalmente al periodo di possesso e indipendentemente dall’effettiva percezione del canone.
Nell’anno della compravendita, pertanto, il venditore deve dichiarare il reddito dell’immobile per i giorni durante i quali ne è stato proprietario, mentre l’acquirente deve dichiararlo per il periodo successivo al trasferimento. Nel quadro B del modello 730 o nel quadro RB del modello Redditi PF devono essere indicati i rispettivi giorni e la percentuale di possesso. La compilazione va effettuata distintamente anche quando il contratto di locazione rimane invariato.
In regime ordinario, il reddito del fabbricato locato è determinato secondo l’articolo 37 del TUIR; se il nuovo proprietario esercita validamente l’opzione, la parte di reddito riferibile al suo periodo di possesso è assoggettata alla cedolare secca. Nello stesso anno il medesimo immobile può quindi essere tassato con regimi differenti: ad esempio, in capo al venditore con la cedolare secca e in capo all’acquirente con l’Irpef ordinaria, oppure viceversa.
La ripartizione per periodi vale anche per i canoni arretrati. La Cassazione, con l’ordinanza 22 maggio 2023, n. 14079, ha precisato che il nuovo proprietario non acquista automaticamente il diritto di riscuotere i canoni maturati e non pagati prima della vendita. Tali crediti rimangono in capo al precedente locatore, salvo che l’atto di compravendita o un separato accordo ne disponga espressamente la cessione. La successione nel contratto non ha infatti efficacia retroattiva e il rapporto deve essere distinto tra il periodo anteriore e quello successivo al trasferimento.
Di conseguenza, il venditore resta titolare e, in linea generale, soggetto passivo ai fini fiscali dei canoni riferiti al proprio periodo di proprietà, anche se non ancora incassati. Per le locazioni abitative opera l’eccezione prevista dall’articolo 26 del TUIR per i canoni non percepiti, quando la morosità sia comprovata dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento. Per le locazioni non abitative rimane invece la regola generale della tassazione indipendente dall’effettivo incasso.
La vendita di un immobile locato richiede quindi un coordinamento tra atto notarile, contratto di locazione, modello RLI e dichiarazioni dei redditi. La data del trasferimento costituisce lo spartiacque: da quel momento il nuovo proprietario assume la posizione di locatore, diventa titolare dei canoni successivi e deve scegliere il regime fiscale applicabile, mentre restano al venditore i rapporti e i crediti già maturati, salvo una diversa ed espressa regolamentazione tra le parti.