21/02/2025
Rottamazione quater, richieste online entro fine aprile. Importi recuperabili in 10 rate
Nessun salvataggio per chi ha sempre pagato e dovesse saltare ora la rata del 5 marzo
di Luigi Lovecchio
20 Febbraio 2025
Al via il ripescaggio dei debitori che hanno saltato una o più delle rate della rottamazione quater, scadute alla fine di dicembre 2024. Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del Dl milleproroghe, in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», si consolida il quadro delle nuove scadenze per rientrare nella procedura della definizione agevolata degli affidamenti.
Il primo passo è la presentazione, entro la fine di aprile 2025, di un’istanza telematica sui modelli, che agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) metterà a disposizione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della modifica. La trasmissione dell’istanza sarà sufficiente, tra l’altro, a inibire qualsiasi nuova operazione dell’agente della riscossione, quali pignoramenti o iscrizioni ipotecarie, nonché a eliminare la condizione di morosità del debitore.
La dichiarazione del debitore viene poi liquidata da Ader con una comunicazione da inviare entro il 30 giugno 2025, che contiene la ripartizione delle somme scadute nel numero di rate indicate nella dichiarazione stessa. Al riguardo, si ricorda che il numero massimo di rate è 10, in scadenza a luglio e novembre 2025, e poi nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2026 e del 2027. Le regole per il pagamento di queste somme sono quelle ordinarie della rottamazione, e cioè è sufficiente saltare anche solo una rata o versarla con ritardo maggiore di 5 giorni per decadere dalla sanatoria. Va ricordato che, oltre a dover rispettare il piano dei versamenti della riammissione, occorre sempre osservare le scadenze dell’originario programma dei pagamenti della definizione agevolata, le cui scadenze residue, peraltro, coincidono con quelle della riapertura. Questo significa, in concreto, che al prossimo luglio 2025 bisognerà pagare, in teoria, due quote, una riferita alla disciplina introdotta con la conversione del mille proroghe, l’altra riveniente dal piano di pagamenti scelto con l’istanza inizialmente trasmessa entro settembre 2023.
Si pone a questo punto il problema della rata in scadenza il prossimo 5 marzo (la scadenza è il 28 febbraio ma con il margine di tolleranza di cinque giorni si arriva appunto al 5 marzo). Dall’interpretazione letterale della modifica in commento, dovrebbe desumersi che, poiché la norma richiama unicamente le decadenze intervenute a fine 2024, non sono coperte le omissioni avvenute nell’anno in corso. Ne deriva che, sempre a stretto rigore, una volta trasmessa la nuova domanda, si rimedia, con effetto retroattivo, alle (sole) violazioni maturate al 31 dicembre 2024. Potrebbe tuttavia sostenersi, in alternativa, che, fino a quando non si rientra nella rottamazione quater, qualunque omissione maturata medio tempore è destinata a confluire negli arretrati da saldare nelle nuove 10 rate della legge di conversione del mille proroghe. Detto in altri termini, seguendo questa tesi, anche la rata del 5 marzo, poiché scade prima del ripescaggio del debitore, dovrà essere conteggiata tra quelle scadute al 31 dicembre 2024, maggiorando quindi l’importo da pagare complessivamente. Resta inteso che i pagamenti effettuati medio tempore, al di fuori della definizione agevolata, vanno a diminuire il debito da rottamare, ma non per la parte riferita a sanzioni, aggio e interessi, che invece è irrecuperabile. Per questo motivo, un chiarimento ufficiale è urgente.
Non possono invece esservi dubbi sul fatto che i soggetti che hanno rispettato il piano dei pagamenti della rottamazione devono necessariamente pagare il dovuto entro il 5 marzo, altrimenti la sanatoria decade. Dal punto di vista di chi ha sempre adottato un comportamento diligente, questo suona senz’altro come una beffa. Chi non ha mai pagato nulla, si trova a poter rimediare in un arco temporale di due anni e mezzo, mentre non vi è “perdono” per chi salta, anche per un solo giorno e per la prima volta, la rata di febbraio.