Amministratore di condominio Rag. Casertano Michela

Amministratore di condominio Rag. Casertano Michela Amministratore di condominio iscritta all’albo Anammi,aggiornamento costatante.

03/07/2023

Riunione di Condominio e convocazione dell’assemblea

L’Assemblea condominiale o riunione di condominio rappresenta l’organo deliberante del Condominio.

Essa infatti ha il potere di decidere ed influenzare la vita in Condominio, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle parti comuni.

Le delibere dell’assemblea di condominio

L’art. 1135 cod.civ. indica le principali attribuzioni dell’assemblea condominiale, ovvero:

confermare l’amministratore
approvare il bilancio consuntivo e preventivo
decidere sulle opere di manutenzione straordinaria e sulle innovazioni.
La convocazione dell’assemblea

Partiamo dalla fine.

Quali sono le conseguenze di una non corretta convocazione dell’assemblea condominiale?

Ci sono delle regole procedurali, indicate nel Codice Civile, che l’amministratore deve applicare quando convoca l’assemblea del Condominio che amministra.

Le vediamo tra poco.

Intanto diciamo che, se queste regole non vengono correttamente applicate, l’assemblea (e quindi le delibere che vengono lì assunte) potrebbero essere annullate.

Potrebbero perché, se nessuno impugna il verbale di assemblea entro 30 giorni dalla riunione (se chi impugna è presente) o dal ricevimento del verbale (per chi non ha partecipato), questo diventa definitivo.

E anche tutte le decisioni in esso contenute.

A meno che non ci siano delle singole delibere affette da nullità, per le quali è prevista la possibilità di essere sempre impugnate, da chiunque ne abbia interesse.

Quali sono allora le regole per una corretta convocazione dell’assemblea di condominio?

Diciamo innanzitutto che l’amministratore non può (o meglio non potrebbe, ma poi spesso lo fanno lo stesso) convocare l’assemblea semplicemente imbucando l’avviso nella cassetta della posta o con una semplice mail.

Secondo l’art. 66 dis. att. c.c. l’avviso di convocazione deve essere inviato con raccomandata, PEC, fax o consegnato a mano, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione (o nel diverso termine eventualmente previsto dal regolamento condominiale contrattuale).

Per cui, se viene spedita per esempio con raccomandata, questa deve essere ricevuta almeno 5 giorni prima.

L’amministratore quindi dovrà andare in Posta con un po’ di anticipo.

Cosa deve contenere l’avviso di convocazione.

L’avviso deve contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno, cioè le questioni sulle quali l’assemblea è chiamata a votare.

Se una questione non è inserita all’Ordine del Giorno, non può essere assunta la relativa delibera, ma soltanto eventualmente discuterne.

Quando all’OdG è inserita l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, non è obbligatorio allegare questi ultimi alla convocazione d’assemblea, avendo ogni condomino la facoltà di visionare la documentazione contabile che l’amministratore deve mettere a disposizione.

Lo ha detto la Cassazione.

Generalmente però gli amministratori allegano questa documentazione alla convocazione, in modo tale da consentire una partecipazione informata dei condomini all’assemblea.

Per cui i 6 punti per la convocazione della riunione di condominio sono

l’Assemblea deve essere convocata ogni anno in via ordinaria: si tratta di un obbligo stabilito per legge.
L’Amministratore, infatti, alla fine di ogni anno è tenuto a rendere il conto della propria gestione e deve farlo entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’avviso, che ha per oggetto la convocazione dell’assemblea, deve essere inviato a mezzo raccomandata, PEC, fax o consegna a mano, e deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione.
La comunicazione a tutti i condòmini è un presupposto essenziale per la regolare costituzione dell’assemblea.
L’omessa convocazione comporta infatti l’annullabilità della delibera assunta: gli assenti perché non ritualmente convocati potranno impugnarla entro 30 giorni dal ricevimento del verbale.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, dell’ora dell’assemblea e i singoli punti posti all’ordine del giorno che saranno oggetto di discussione e di deliberazione.
Nell’avviso deve essere specificata sia la data di prima convocazione sia della seconda, che deve essere fissata necessariamente in un giorno diverso dalla prima, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni.

Seconda convocazione della riunione di condominio

Nella seconda convocazione il numero minimo di partecipanti (il c.d. quorum), necessario per la valida costituzione dell’assemblea, è più basso, così come è inferiore la maggioranza richiesta per deliberare validamente.

L’assemblea in prima convocazione, infatti, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi dei millesimi di proprietà dell’intero edificio e che costituiscano anche la maggioranza.

Le delibere sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti all’assemblea e almeno la metà dei millesimi di proprietà dell’edificio.

In seconda convocazione, invece, è sufficiente che i condomini partecipanti rappresentino almeno un terzo dei millesimi di proprietà dell’intero edificio e che costituiscano un terzo del loro numero complessivo.

La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dell’edificio.

Le modalità di convocazione dell’Assemblea condominiale sono stabilite dalla legge e sono inderogabili.

Il regolamento condominiale (sia esso di natura contrattuale o assembleare) può modificare le norme previste dalla legge, ma solo in melius (ad esempio, se per legge l’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, il regolamento condominiale può prevedere che la comunicazione avvenga almeno 10 giorni prima).

Spero di essevi stata utile

28/06/2023

In informazione utile per le vostre assemblee di condominio…sapete quali sono le regole?

L’assemblea in prima convocazione deve considerarsi costituita validamente quando siano presenti tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio comune e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Per la validità delle delibere nel caso di assemblea di prima convocazione, si richiede un numero di voti che rappresentino la maggioranza, ossia la metà più uno degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.

Assemblea in II convocazione: quorum costitutivo e deliberativo

In seconda convocazione per approvare una delibera è sufficiente un numero di voti che rappresentino:

la maggioranza degli intervenuti e
almeno un terzo del valore dell’edificio
tranne che non si tratti di deliberazioni aventi l’oggetto indicato del citato art. 1136 c.c., commi 4 e 5, per l’approvazione delle quali è richiesta una diversa maggioranza.
L’assemblea di seconda convocazione quindi non deve deliberare con almeno 1/3 dei partecipanti ma può farlo con la mera maggioranza degli intervenuti, cioè dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (quorum costitutivo).

Questo ulteriore requisito, introdotto dalla c.d. Riforma del condominio, impone che anche l’assemblea di seconda convocazione non possa “aprirsi” e, quindi, svolgere i suoi lavori se non viene raggiunto il previsto “numero minimo” di teste e quote.

In ogni caso, per completezza, bisogna sottolineare che - quando i condomini legittimati a partecipare ed a votare nell’assemblea siano soltanto due e manchi la unanimità o comunque vi sia una situazione di parità – l’unica strada percorribile per deliberare è quella del ricorso alla autorità giudiziaria.

Millesimi dei condomini dissenzienti: un aspetto fondamentale

I millesimi dei condomini dissenzienti sono un aspetto di fondamentale importanza: la Cassazione in una decisione ha “cassato” la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sufficiente il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, unitamente alla condizione che essi rappresentassero almeno un terzo della proprietà, ritenendo del tutto irrilevante che la parte contraria alla delibera detenesse un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza del voto personale.

Il caso esaminato dalla sentenza Cassazione riguardava una delibera, relativa al bilancio consuntivo e preventivo, approvata dall'assemblea in seconda convocazione e impugnata da alcuni condomini, in considerazione della superiorità dei dissenzienti.

La regola posta dall’art. 1136 c.c., comma 3, va intesa nel senso che coloro che hanno votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l’intero art. 1136 c.c., privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali (Cass. civ., sez. II, 05/04/2004, n. 6625).

Un recente caso concreto di maggioranza "in millesimi"

Il principio sopra espresso è stato recentemente ribadito dalla Corte di Appello di Catanzaro con la recente sentenza n. 460 del 28 aprile 2022.

Nel caso di specie una società condomina impugnava una delibera avente ad oggetto l'affidamento di incarico ad un tecnico per la stabilità, funzionalità e la verifica di sicurezza di un muro di sostegno.

Secondo la società attrice l'assemblea condominiale aveva adottato la decisione con una maggioranza pari a 400/ 1000, non tenendo conto però del suo voto contrario, benché proprietaria di 600 millesimi. Il Tribunale, non ravvisando violazioni di legge, rigettava la domanda.

La Corte di Appello, in via preliminare, ha ricordato che la disciplina del funzionamento dell'assemblea condominiale è prevista nell'art. 1136 c.c. e negli artt. 66 e 67 disp. att. c.c., norme, queste, inderogabili che sanciscono che la materia vada disciplinata in base al "principio maggioritario". Infatti, fatta eccezione per alcuni casi per i quali è richiesta l'unanimità dei consensi, in linea generale l'assemblea assume decisioni vincolanti, anche riguardi dei condomini assenti e di quelli dissenzienti:

a maggioranza semplice o
qualificata calcolata sulla base del principio del criterio misto, ossia per teste e per quote, dando rilevanza in tal modo sia all'elemento personale che a quello reale.
Ciò premesso, la Corte di appello ha dato ragione alla società che deteneva 600 millesimi, motivando la propria decisione con una interpretazione dell’art. 1136 c.c., comma 3, per effetto della quale tale norma deve essere intesa nel senso che il valore di un terzo (questo, infatti, era stato il quorum deliberativo) va inteso come soglia minima per deliberare, ma non è valido se (come nel caso di specie) coloro che hanno votato contro l’approvazione (nel nostro caso la società con 600 millesimi) rappresentano un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che hanno espresso voto favorevole (nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 12/11/2020, n, 25558).

27/06/2023

Quali sono le regola dei cani in condominio?

In calce all’art. 1138 c.c. si dispone . Per molti e anche per me, solo nel caso del regolamento di tipo assembleare, non per quelli contrattuali, attendiamo la cassazione però … prima o poi, si esprimerà.

Questo non vuol dire che possiamo fare tutto quello che ci piace, dobbiamo comunque convivere in pace con i vicini umani.

Non abbandonateli sui balconi, non lasciateli a piangere e lamentarsi.

Insegnateci a farla nelle traverse o altre soluzioni, così eviterete cattivi odori e pulizie con “cannelle” di acqua corrente che cade nei balconi sottostaniti.

Il cortile condominiale è considerato tra i luoghi aperti al pubblico e quindi con obbligo di guinzaglio e portare la museruola. Sulla questione si era già espressa la cassazione con una sentenza, la 14353 del 2000, ribadendo che “in tema di condominio negli edifici, il diritto di cui è titolare ciascun condomino di usare e godere delle cose di proprietà comune a suo piacimento trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri condomini. Pertanto, l’usare gli spazi comuni di un edificio in condominio facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall’ordinario criterio di prudenza può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente di tali spazi comuni” – REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI FORLì – Art. 41 – Cani: In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani debbono essere muniti di museruola e, se di grande taglia, tenuti al guinzaglio.

Infine Art. 2052 c.c.: Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. – Si raccomanda una polizza capo-famiglia che comprende il cane

26/06/2023

La ripartizione delle spese dell’Acqua in condominio.

la sentenza di cass. n. 17557 del primo agosto 2014 ha confermato che “in tema di condominio negli edifici, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’ articolo 1123, primo comma, cod.civ; in base ai valori millesimali, che è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persone in base al numero di coloro che abitano stabilmente nel unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini di cui gli appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno”.

Da notare che la sentenza afferma che il criterio di ripartizione della spesa da preferire è comunque quello basato sul ricorso ai contatori e che la soluzione sopra indicata può ritenersi consentita solo se i contatori non ci sono. Invero ” nel condominio le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo Se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche “.

Bisogna considerare che se mancano i contatori, afferma la sentenza del Trib di Roma sent. 1046/2023, si potrà ancora utilizzare il criterio di divisione in base ai valori millesimali o il diverso criterio stabilito dal regolamento (Trib. Milano 6/2/2018, n. 1280; nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 01/08/2014, n. 17557: in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà).

Al contrario è viziata, però, in quanto irragionevole, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che abbia adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare.

Allo stesso modo non è legittima la delibera assembleare con cui viene imposto agli studi professionali o alle sedi di attività commerciali di pagare il servizio di acqua potabile comune in misura superiore a quello delle unità abitative.

Infatti, la destinazione del servizio comune relativo all’acqua potabile non varia a seconda del tipo di godimento posto in essere nella singola unità abitativa ed è manifestamente irrazionale il criterio di ancorare l’onere di contribuzione alle spese in questione alla concreta presenza di un numero più o meno elevato di persone (Trib. Monza 26 marzo 2001).In ogni caso l’assemblea non può introdurre a maggioranza criteri di ripartizione della spesa idrica particolari (ad esempio in parti uguali) occorrendo allora il consenso della totalità dei condomini, nessuno escluso.

Obbligo contatori singoli
Se tecnicamente possibile, c’è l’obbligo dell’installazione dei contatori singoli. Il D.P.C.M. 4 marzo 1996, recante disposizioni in materia di risorse idriche ed emanato in conseguenza della l. 5 gennaio 1994, n. 36, nell’ottica di un’organica regolamentazione dell’intera materia, aveva stabilito (art. 8.2.😎 che, ove la consegna e la misurazione fossero effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi doveva essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. Tale obbligo è stato, poi, previsto nell’art. 146, comma 1, lett. f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui le Regioni avrebbero dovuto adottare, entro un anno dall’entrata in vigore delle norme di gestione delle risorse idriche (parte terza del provvedimento), norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi.

Sanzioni in condominio Art. 70 d.a.c.c. Si tratta di una norma di pericolosissima applicazione, presenta molti dubbi e p...
20/06/2023

Sanzioni in condominio

Art. 70 d.a.c.c.

Si tratta di una norma di pericolosissima applicazione, presenta molti dubbi e poca giurisprudenza.

Giudice privato, chiamato a decidere se irrogare o meno la sanzione al condomino che non rispetta il regolamento, è l’assemblea di condominio. Mentre, nulla viene detto su chi deve essere “l’organo accusatore” e con quali prove deve essere sostenuta la pretesa sanzionatoria e non si trova ancora traccia di pronunce giurisprudenziali che possano fornire un qualche chiarimento. Ovviamente l’amministratore di condominio è il primo soggetto che viene alla mente come l’organo che ha il potere di contestare ai condomini eventuali sanzioni per la violazione del regolamento condominiale: l’amministratore, infatti, è chiamato dal n. 2) dell’art. 1130 del c.c a disciplinare l’uso delle cose e la fruizione dei servizi comuni al fine di permettere a tutti i proprietari di trarne il miglior vantaggio. Ma l’amministratore non deve e non può essere un vigilante chiamato a sorvegliare l’edificio e i suoi proprietari alla ricerca di eventuali infrazioni al regolamento di condominio; è chiaro quindi che in teoria dovrebbero essere gli altri proprietari a sollecitare il potere sanzionatorio dell’amministratore “denunciando” il condomino indisciplinato. In merito alla possibilità di denuncia, si deve sottolineare che la sanzione condominiale non potrà essere irrogata a seguito di una semplice “spiata” di un vicino maligno. Al fine di prepararsi all’inevitabile contenzioso che l’irrogazione della sanzione comporterà, è necessario, infatti, che la “denuncia” consegnata all’amministratore sia corredata da idonee prove che la supportino. Il legislatore non si sofferma minimamente ad indicarci quali tipologie di prove sono necessarie per supportare la richiesta di irrogazione della sanzione: anche tale aspetto è lasciato alla sensibilità di chi opera nel settore (foto, filmati del sistema di videosorveglianza condominiale? In realtà non ci è dato sapere).

Ma si supponga che superate tutte le incertezze e difficoltà finora descritte, l’amministratore indica una riunione condominiale in cui venga messo all’ordine del giorno l’irrogazione di una sanzione al condomino ritenuto colpevole. L’art. 70 disp. att. del c.c. si limita ad indicare solo i limiti massimi delle sanzioni irrogabili dalla assemblea (fino a 200 euro per una singola infrazione e fino a 800 euro in caso di recidiva), non fornendo alcun criterio circa le modalità di graduazione della sanzione a seconda della gravità della violazione commessa: il risultato è che la norma attribuisce un inopportuno arbitrio alla assemblea condominiale circa la determinazione della punizione da infliggere al condomino.

Non si possono, in definitiva, non notare le forti difficoltà applicative dell’art. 70 disp. att. del c.c., che rischiano di portare ad una forte proliferazione degli attriti all’interno della compagine condominiale e conseguentemente ad esporre il condominio a contenziosi giudiziari con relativo aumento degli oneri condominiali. È facile infatti prevedere che a seguito della delibera assembleare che irrogherà la sanzione, il condomino da essa colpito non rimarrà inerte, ma provvederà ad impugnare il provvedimento del consesso assembleare innanzi alla autorità giudiziaria (art. 1137 c.c.).

I limiti dell’istituto delle sanzioni condominiali non si fermano, però a quanto finora detto; anche il previsto aumento a causa della presenta una forte criticità. Il concetto di recidiva a cui fa riferimento l’art. 70 disp. att. del c.c. viene mutato dal diritto penale: con il termine di recidiva, infatti, si intende il ripetersi nel corso del tempo di più comportamenti sanzionabili commessi dal medesimo soggetto. Qualora quindi il condomino nel corso degli anni violi per più volte il regolamento, egli potrà essere condannato ad una sanzione che giunge fino a euro 800,00. Ma fino a quando una violazione può essere determinante ai fini della recidiva? In altri termini, se un condomino compie una violazione nel gennaio 2019, esso dovrà essere considerato recidivo se compie un’altra violazione nel gennaio del 2029? Anche questa domanda non trova una risposta nell’art. 70 disp. att. del c.c.; per ragioni di buon senso, sarebbe logico e consigliabile che ai fini della recidiva si tengano in considerazione solo violazioni vicine, o relativamente vicine nel tempo. A parere di chi scrive, infatti, un uso eccessivamente dilatato del concetto di recidiva descritto dall’art. 70 disp. att. del c.c. potrebbe costituire un caso di abuso del diritto, e nello specifico di abuso del potere sanzionatorio, che, ancora una volta (sic!), avrebbe come conseguenza il favorire la litigiosità e fornirebbe un ulteriore motivo di contestazione innanzi al giudice. Come se non bastassero le problematiche applicative finora descritte, anche la poca giurisprudenza che si è occupata del tema ha posto un consistente limite alla applicabilità delle sanzioni condominiali. La Cass. Civ. n.10837 del 17.10.1995, ha escluso l’applicabilità dell’istituto a chi occupa l’appartamento a titolo di locazione e a chi accede alle parti comuni per mere ragioni di ospitalità. La ragione di tale esclusione è facilmente spiegabile con il fatto che i destinatari delle sanzioni condominiali devono essere solo i singoli proprietari facenti parte della compagine condominiale, e non chi occupa i locali in forza di un semplice contratto.

20/06/2023

Regolamenti comunali sul verde privato

Non tutti lo sanno, ma non c’è libertà assoluta per agire anche sul proprio verde.

I comuni prevedono regole di tutela del verde. La vigilanza sull’applicazione del regolamento spetta alla
Polizia municipale e, inoltre, secondo le varie di discipline di riferimento, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, al Gruppo Carabinieri Forestale, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile.

Esempi tratti dal regolamento verde del comune di Forlì.
L’abbattimento di alberature è consentito solo a seguito di apposita autorizzazione e solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: instabilità; stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso; alberature che causino danni rilevanti e documentati a manufatti, strutture edili o
sottoservizi e non mitigabili con interventi alternativi; necessità documentata di effettuare lavori edilizi non altrimenti realizzabili che compromettano la stabilità o la vita delle piante; ostacolo al normale deflusso delle acque; nei casi di contrasto con le norme del Codice della strada o di altra legislazione vigente; … Ogni albero abbattuto deve essere sostituito con un altro albero di adeguata grandezza rispetto a quello abbattuto o con almeno tre arbusti, salvo quando la sostituzione sia impossibile o
inattuabile a causa della elevata densità arborea, della carenza di spazio o della mancanza di condizioni idonee; l’adeguatezza della sostituzione viene espressa dal Dirigente responsabile del Verde. Ad eccezione dei casi in cui sussista un pericolo per la pubblica incolumità, è vietato l’abbattimento nei periodi in cui avviene la riproduzione dell’avifauna (dal 15 marzo al 31 agosto).

Potature. Mi spiace dirlo, ma spesso nei condomini, la potatura è richiesta particolamente incisiva, nella convizione errata che così la pianta viene contenuta e per avere meno caduta di foglie. Il regolamento del verde invece spiega che un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In particolare le potature andranno effettuate esclusivamente se finalizzate a garantire un
armonico sviluppo a giovani alberi, per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e per allontanare parti aeree di esemplari arborei da manufatti, nel caso in cui l’albero sia allevato secondo una forma obbligata tradizionale ad uso ornamentale o produttivo.

Per ogni albero trattato, la potatura dovrà prevedere un’asportazione complessiva, indicata in percentuale per ogni individuo, riferita alla massa fotosintetizzante totale, ovvero alle sole porzioni fogliate e non alle dimensioni totali degli alberi trattati, non superiore al 25% in caso di latifoglie e non superiore al 20% in caso di conifere. NON SONO AMMESSE POTATURE CHE PREVEDANO ASPORTAZIONI SUPERIORI, salvo deroghe da parte del Servizio Verde per validi motivi. I tagli dovranno avvenire, per i rami vitali, su sezioni di diametro

Nuovo Regolamento Polizia Urbana: ci interessa?A settembre 2020 è stato approvato a Forlì il nuovo regolamento di polizi...
19/06/2023

Nuovo Regolamento Polizia Urbana: ci interessa?

A settembre 2020 è stato approvato a Forlì il nuovo regolamento di polizia urbana che contiene norme di convivenza che riguardano anche i condomini e per le quali si ha il vantaggio di poter chiedere ai Vigili Urbani di intervenire, con tutti i loro poteri e senza spese legali.

Art. 8 Gestione delle aree private e degli edifici omissis…. 3)I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature, provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all’incolumità pubblica. 4) I proprietari di aree incolte provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e/o infestanti e all’asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l’igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del centro abitato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree.

Art. 21 Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate. 1) Nel caso di nevicate con persistenza della neve al suolo, gli amministratori di condominio, ovvero i proprietari e i conduttori degli immobili, gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, provvedono allo sgombero della neve e del ghiaccio dagli ingressi degli immobili prospicienti i marciapiedi e a coprire o cospargere con materiale
antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sui medesimi ingressi. 2) Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per i soggetti di cui al comma 1, i medesimi provvedono, altresì, alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio e neve sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose. E’ vietato scaricare la neve nelle fogne, nei canali, nei corsi d’acqua e a ridosso dei cassonetti della raccolta dei rifiuti. 3) Qualora si renda necessario procedere alla rimozione di neve da tetti o da qualsiasi posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non fosse possibile, si possono utilizzare gli spazi pubblici immediatamente vicini alla propria proprietà senza intralciare il traffico e la circolazione dei veicoli. 4) Nel caso di gelate, nevicate o di grandinate è vietato effettuare la pulizia delle aree private in modo da determinare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della
grandine. Qualora ciò sia oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l’area interessata e adottando ogni possibile cautela, nonché provvedendo all’immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; in tali casi, per il tempo strettamente necessario non è richiesta alcuna autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, a condizione
che siano rispettate tutte le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione.” 5)Nel caso di nevicate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato,
oltre a quanto previsto dai commi precedenti, anche bagnare il suolo pubblico. 6) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00. 7) Le sanzioni previste al presente articolo non saranno applicate ai privati cittadini proprietari e
conduttori degli immobili nel caso in cui possano dimostrare oggettivamente l’impossibilità a provvedere allo sgombero poiché non presenti in loco durante l’evento atmosferico o in caso vi sia un impedimento nel provvedere allo sgombero dovuto a loro problemi di salute o condizione fisiche.

Art. 24 Immissioni sul suolo pubblico. 1) Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, sul suolo pubblico è fatto divieto di dirigere direttamente gli sfiati degli aspiratori, nonché i getti di aria degli impianti di condizionamento degli edifici e di qualsiasi altro mezzo per l’espulsione verso l’esterno di aria, fumi o vapori, ad altezze inferiori a 220 cm. Ove per oggettive difficoltà tecniche, non superabili con opere ordinarie, non sia
possibile rispettare l’altezza minima indicata al periodo precedente, è fatto obbligo di disporre ogni accorgimento affinché l’aria, il fumo o il vapore espulsi verso l’esterno non investano i passanti e non rechino loro nocumento o disagio. 2) Gli impianti di condizionamento dell’aria e ogni altro impianto non devono provocare il gocciolamento o lo sversamento di liquidi sul suolo pubblico. A tal fine devono essere predisposti opportuni accorgimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei liquidi di qualsiasi genere. 3) E’ vietata qualsiasi attività che determini il gocciolamento di liquidi o la caduta di polvere, terra e materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico, in particolare causata dai panni stesi,
dall’annaffiamento delle piante, dalla pulizia delle vetrate, delle tende, ovvero di tappeti, etc. 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00. 5) Salvo sia disposto già da altre norme speciali, il Comune ha facoltà di ordinare l’adeguamento
degli impianti, ovvero la loro rimozione, entro un termine congruo.

Art. 32 Emissioni di fumo. 1) Fatta salva la normativa speciale, in centro abitato è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo, con combustione a fiamma libera, che provocano emissioni di fumo, compresi quelli presenti nei cantieri edili. 2) L’uso di bracieri, griglie e barbecue, su aree pubbliche o di uso pubblico, è consentito soltanto se le stesse sono appositamente attrezzate a tal fine. 3) Nei condomini e negli spazi comuni a diverse abitazioni, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nell’eventuale regolamento condominiale, sia assembleare che contrattuale, è vietato
produrre polvere, vapori o fumo in misura molesta, emanare odori nauseanti e compiere altre operazioni che rechino turbativa o danno al vicinato. 4) chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 40 Decoro urbano dei locali privati esposti alla pubblica vista. 1) Al fine di tutelare e promuovere il decoro del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento tenuti puliti ed adeguatamente tinteggiati. 2) I proprietari, i locatari ed i concessionari dei locali sfitti ubicati nel centro storico della città sono tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:
a) pulire le saracinesche e, soprattutto, togliere gli eventuali rifiuti accumulatisi e gettati attraverso le serrande all’interno degli immobili;
b) oscurare le vetrine attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico delle vie del centro;
c) mantenere lo stato di decoro delle vetrine nella parte visibile interna, se non si è proceduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine, che, comunque, devono essere mantenute prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, ad eccezione delle comunicazioni di trasferimento dell’attività commerciale in altro luogo e dell’offerta di vendita o locazione del locale. 3) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Art. 44 Uso dei dispositivi antifurto. 1) Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo sono disciplinati dalle Norme tecniche di attuazione e Regolamento delle attività rumorose. 2)Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d’allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito
telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo. 3)Fatta salva l’applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altra Forza di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

Art. 45 Detenzione e custodia degli animali. Norme generali omississ…. 9) E’ vietato detenere cani o gatti in maniera prolungata in terrazzi o balconi od isolarli in rimesse o in cantine o custodirli in gabbie o stie se ciò può determinare sofferenze all’animale o creare in qualsiasi modo disturbo o molestia al vicinato. 10) Per cani custoditi all’esterno, la recinzione deve essere integra, mantenuta in buono stato di manutenzione, adeguata ad impedirne la fuga. 11) I cani custoditi in casa o in recinti esterni devono poter uscire per il moto fisiologico quotidiano. 12) Al detentore di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o altro strumento di
contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. In ogni caso all’animale dovrà essere consentito in ogni momento l’agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell’acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza della catena senza alcun impedimento. Art. 49 Conduzione. 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. E’ sua personale responsabilità affidare a qualsiasi titolo, anche provvisoriamente, il proprio cane solo a persone in grado di controllarlo integralmente in ogni circostanza. 2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere temporaneamente un cane non di sua proprietà, ne
assume la responsabilità per il relativo periodo. 3) Nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico, negli spazi privati comuni a più persone, ivi
compresi gli spazi condominiali, è vietata la libera circolazione dei cani non soggetti al controllo diretto del proprietario o del detentore come previsto dal successivo comma 4, al di fuori degli spazi specificatamente individuati. 4)Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune dove essi possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e senza museruola, comunque sempre sotto la diretta e personale responsabilità dei
conduttori;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, su richiesta delle Autorità competenti, e nei casi previsti. 5)Le disposizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), del presente articolo non si applicano ai cani
addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani da guardia, ai cani adibiti alla conduzione delle greggi, ai cani da caccia o da tartufo in aperta campagna al seguito del cacciatore o del tartufaio e ai cani delle Forze di polizia o di soccorso durante l’impiego per fini d’istituto.

Art. 56 Controllo dei colombi in ambito urbano. 1) Al fine di contenere l’incremento delle colonie dei colombi urbani, per salvaguardarne la salute,
per tutelare le condizioni igienico sanitarie e il decoro urbano, nonché per perseguire l’equilibrio dell’ecosistema territoriale:
a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare, anche saltuariamente, alimenti ai colombi allo stato libero ad eccezione dei casi in cui detta somministrazione sia connessa all’effettuazione di interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione rivolti al contenimento
numerico degli animali stessi;
b) è fatto obbligo ai proprietari degli edifici di effettuare interventi atti a rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti ed altri siti idonei alla nidificazione di questi volatili;
c) è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate; 2) Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Indirizzo

Piazza Gialli Del Calvario 5
Forlì
47121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

Telefono

+393923936222

Sito Web

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