12/01/2026
@12 Gennaio 2026.
✏️📍Rottamazione-quinquies!
Con le prime indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione prende forma la rottamazione-quinquies: chi può aderire, come presentare la domanda e come pagare.
Con la pubblicazione delle prime linee guida operative da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la rottamazione-quinquies entra nella fase applicativa. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente ai contribuenti di definire i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo un calendario di scadenze già delineato.
Si tratta di un passaggio rilevante perché chiarisce tempi, modalità di adesione e struttura dei pagamenti, superando la fase puramente normativa che aveva caratterizzato il dibattito sulla nuova definizione agevolata.
Quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies?
La rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Rientrano nella definizione agevolata:
le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
i tributi derivanti dalle attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria;
i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
È prevista la possibilità di aderire anche per i contribuenti che avevano partecipato a precedenti definizioni agevolate, pur essendo successivamente decaduti.
Sono invece esclusi i debiti già ricompresi in piani di pagamento della rottamazione-quater per i quali risultino versate tutte le rate scadute alla data del 30 settembre 2025.
Come presentare la domanda di adesione?
La domanda di adesione alla rottamazione-quinquies dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a pubblicare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato al 30 aprile 2026. L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e cautelari relative ai carichi oggetto di definizione, nei limiti previsti dalla normativa.
Pagamento: I contribuenti potranno scegliere, tra
pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026; oppure
pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni.
In caso di rateizzazione, sono applicati interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Il calendario delle scadenze prevede:
prima, seconda e terza rata con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
dalla quarta alla cinquantunesima rata, scadenze fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027;
le ultime tre rate con scadenza il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Il rispetto delle scadenze resta un elemento centrale: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata, con ripristino integrale del debito residuo.
F.te “Pmi.it”