Studio Gagliano & Partners

Studio Gagliano & Partners Consulenza societaria, contabile, fiscale, legale e del lavoro

19/10/2025

Manovra 2026, le principali misure per famiglie e imprese approvate dal governo Meloni

Autore: Miriam Carraretto

Il consiglio dei ministri ha approvato la Manovra 2026, una Legge di bilancio "seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità" ha commentato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Cdm.

Un pacchetto da circa 18,7 miliardi che mette al centro famiglia, riduzione delle imposte e sostegno all’economia. Le novità approvate si dividono in due macro aree: misure per le famiglie e misure per le imprese.

Misure per le famiglie e i cittadini
Riduzione IRPEF per il ceto medio
Una delle misure più attese è il taglio dell’aliquota IRPEF per il secondo scaglione: l’aliquota dal 35% scenderà al 33%, con un impatto stimato nell’arco del triennio di circa 9 miliardi.

La misura è pensata per alleggerire la pressione fiscale sui redditi compresi tra 28mila e 50mila euro, che rappresentano la fascia tipica del ceto medio.

Bonus mamme lavoratrici
"Dedichiamo alla famiglia circa 1,6 miliardi di euro in più", ha spiegato Meloni. Il bonus mamme lavoratrici passa da 40 a 60 euro al mese, cioè da 480 a 720 euro al mese.

Bonus casa (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus)
La Manovra conferma per il 2026 le detrazioni al 50% per ristrutturazioni sulla prima casa e al 36% per le seconde case, fino a un tetto di 96mila euro, mantenendo lo schema già in vigore. "Abbiamo sempre detto che la prima casa è sacra e in qualche maniera cerchiamo di applicare questo principio" ha commentato la premier.

Stesso discorso per ecobonus e sismabonus.

Non è previsto un rilancio del Superbonus generalizzato, ma si pensa a incentivi mirati per efficienza energetica e per le imprese.

Rottamazione quinquies delle cartelle
Tra le misure fiscali più dibattute figura la nuova definizione agevolata dei debiti fiscali, ribattezzata rottamazione quinquies. Non sarà un condono generalizzato, ma interesserà categorie selezionate con criteri più rigorosi.

Si valutano modalità di saldo e stralcio parziale, limiti di importo e criteri di merito per evitare premi ai debitori seriali. Pare ormai certo che sarà di 54 rate in 9 anni, con fuori le multe e i tributi locali.

Revisione ISEE e bonus sociali
Nella Manovra è prevista una riforma dell’ISEE, con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari dei bonus e delle agevolazioni, attraverso modifiche nelle modalità di calcolo e l’esclusione della prima casa dal computo.

Previsti anche stanziamenti per politiche familiari e contrasto alla povertà, con circa 3,5 miliardi destinati al triennio 2026-2028.

Incentivi alla natalità, congedi e misure familiari
La Manovra rinnova il focus sulla natalità: è prevista l’adozione di misure per incentivare i nuovi nati e rafforzare il welfare familiare.

Tra gli interventi anche l’estensione del congedo parentale retribuito all’80% per tre mesi, destinato ai genitori.

Sostegno al potere d’acquisto: salario e detassazioni
Il governo stanzia poi 2 miliardi per il 2026 per adeguare i salari al costo della vita.

Prevista una detassazione (o agevolazione fiscale) sui premi di produttività, lavoro notturno e festivo, per alleggerire il carico fiscale sul lavoro.

"Tagliamo dal 5% all'1% la tassazione dei premi di produttività, elevando la soglia dei premi soggetti all'aliquota sostitutiva da 3mila a 5mila euro, detassando le componenti del salario dei turni notturni e festivi" ha spiegato Meloni.

Sul lavoro povero si interviene "stimolando i rinnovi contrattuali per i redditi fino 28mila euro" ed è previsto che "sulla parte di incremento si applichi l'aliquota del 5% sia per i rinnovi 2026 ma anche per il 2025".

Più risorse alla sanità
Con le risorse stanziate per la sanità, "vogliamo rafforzare in generale il comparto sanitario, in particolare assumere circa 6.300 infermieri e ulteriori 1.000 medici, e aumentare le buste paga degli infermieri, con un aumento stimato nel 2026 di 1.630, per i medici di circa 3.000 euro, e anche del personale sanitario del comparto" ha detto Meloni.

Misure per le imprese e il mondo produttivo
Per le imprese parliamo di circa 8 miliardi di investimenti, c'è il "super e iper ammortamento con investimenti ammessi pari a 4 miliardi di euro". Ma, ha detto la premier, "stiamo valutando la possibilità di usare la revisione a medio termine della politica di coesione per aumentare sensibilmente queste risorse". Ecco le misure.

Crediti d’imposta per investimenti e ZES e ZLS
Nell’ambito della Manovra è prevista la maggiorazione del costo di acquisizione di beni materiali per le imprese, con una dotazione complessiva stimata in 4 miliardi.

Sarà confermato il credito d’imposta ZES (Zona Economica Speciale) per le aziende ubicate nelle aree agevolate, e stanziati 100 milioni per le zone logistiche semplificate (ZLS) nel triennio 2026-2028.

Per le imprese, la compatibilità con le regole UE sugli aiuti di Stato sarà cruciale.

Irpef, IRES e regime forfettario
Si lavora anche su riduzione IRES per le imprese che reinvestono gli utili, la cosiddetta IRES premiale, e su promozione di investimenti e assunzioni come condizione per l’agevolazione.

Per il regime forfettario, è in discussione l’aumento della soglia (es. da 85.000 a 100.000 euro), per favorire imprese e professionisti con fatturato medio.

Contributi, buoni pasto e detassazioni aziendali
Previsto un ampliamento della detassazione sui buoni pasto, con soglie aumentate per i lavoratori dipendenti.

Si valuta anche la proroga del regime agevolato dei fringe benefits fino al 2027 per stimolare forme di retribuzione alternativa e welfare aziendale.

Nuove assunzioni
Per le nuove assunzioni è introdotta una superdeduzione del 120% del costo del lavoro che sale fino al 130% per alcuni soggetti più fragili.

Rinvio sugar e plastc tax
Prorogate la sterilizzazione di sugar tax e plastic tax a tutto il 2026.

Nuova Sabatini
Rifinanziata la Nuova Sabatini.

Coperture finanziarie
La Manovra punta sulla rimodulazione del PNRR e su maggiori entrate dal settore finanziario-assicurativo: nei prossimi tre anni, si contano circa 11 m

01/10/2025

Perdite su crediti, quando la deduzione è ammessa e quali prove servono

L’articolo 101 del TUIR stabilisce regole più stringenti rispetto ai principi contabili: tra procedure concorsuali, micro-crediti, prescrizioni e tentativi di recupero infruttuosi, ecco cosa deve sapere l’impresa

Autore: Giovanni Riccio

La misura della svalutazione dei crediti fiscalmente deducibile, per le imprese diverse dagli intermediari creditizi e finanziari, è disciplinata dall’articolo 106, comma 1, del TUIR.

La normativa fiscale prevede una svalutazione forfettaria. In ciascun periodo di imposta si può procedere alla deduzione di un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari allo 0,5% del valore nominale, ovvero di acquisizione, dei crediti stessi. Tale deduzione è soggetta ad un limite, infatti non è più consentita nel momento in cui il suo ammontare complessivo (il fondo svalutazione crediti fiscalmente riconosciuto) raggiunge il 5% del già menzionato valore dei crediti risultante dal bilancio.

Il criterio fiscale non coincide con le impostazioni civilistiche dettate dall’OIC 15, secondo il quale la svalutazione consegue ad un procedimento valutativo del soggetto estensore del bilancio. Rappresenta l’effetto della riduzione del valore di un credito derivante da una stima successiva alla sua iscrizione contabilità, effettuata per individuare il suo presumibile valore di realizzo alla data di redazione del bilancio.

Come rilevato, fiscalmente, invece, la misura della svalutazione è di tipo forfettario. Va evidenziato che non tutti i crediti rappresentano la base di calcolo della deduzione ammessa e del limite massimo del fondo svalutazione crediti ai fini fiscali.

Sono rilevanti a tali fini esclusivamente i crediti conseguenti alle cessioni di beni e/o alle prestazioni di servizi individuate dall’articolo 85, comma 1, del TUIR. In buona sostanza, si tratta dei crediti di natura commerciale derivanti dalla cessione di beni e/o dalla prestazione di servizi al cui scambio o alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa.

Sono esclusi dal plafond di calcolo della deduzione le partite creditorie coperte da garanzie assicurative, nonché i crediti conseguenti alla cessione di beni strumentali e/o patrimoniali, quelli di natura finanziaria e quelli oggetto di cessione tramite contratti di factoring, sia con clausola pro soluto, che pro solvendo.

Il comma 2 del citato articolo 106 precisa che nel caso in cui in un esercizio l’ammontare complessivo del fondo svalutazione crediti fiscalmente riconosciuto sia superiore al 5% dell’ammontare complessivo dei crediti, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio stesso. In corrispondenza di tale evenienza, in misura pari all’importo eccedente il limite massimo fiscalmente riconosciuto al fondo svalutazione crediti, si opera una variazione in aumento per la determinazione del reddito imponibile dell’esercizio.

La ricognizione della verifica del limite è effettuata attraverso la compilazione del prospetto dei crediti previsto nel quadro RS dei modelli dichiarativi.

La descritta eccedenza, come evidenziato, è oggetto di una specifica variazione in aumento da riportare nel rigo RF. In particolare, va esposta nel rigo RF31 altre variazioni in aumento con il codice 41.

L’eccedenza sottoposta a tassazione rappresenta il “fondo svalutazione crediti fiscale tassato”. Qualora la situazione di eccedenza dovesse ripetersi negli esercizi successivi sarà soggetta a tassazione solo la quota che non ha rappresentato una precedente variazione in aumento (già tassata).

Infine, occorre precisare che la disciplina di cui all’articolo 106 del TUIR prevale rispetto al principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83, comma 1, del TUIR, applicabile alle imprese che predispongono il bilancio in base alle prescrizioni del codice civile, diverse dalle micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Per esemplificare quanto rappresentato poniamo il seguente esempio.

Al 31/12/2023 una Srl aveva crediti sui quali computare la svalutazione prevista dall’articolo 106, comma 1, pari a 10mln di euro ed un corrispondente fondo svalutazione crediti pari a 500mila euro, quindi coincidente con il limite del 5%. Al 31/12/2024 il valore dei crediti risulta diminuito a 6mln di euro, in costanza del valore del fondo, che risulta essere esuberante per un importo pari a 200mila rispetto alla soglia massima del 5% del monte crediti (6.000.000 x 5% = 300.000; 500.000 – 300.000 = 200.000).

30/09/2025

Credito IVA: valido anche senza dichiarazione annuale, in presenza dei requisiti sostanziali

Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato se sono rispettati i requisiti sostanziali, anche in assenza dei requisiti formali (dichiarazione annuale), purché il contribuente eserciti la detrazione entro il termine previsto

Autore: Paola Mauro

In materia di IVA, la neutralità dell’imposta comporta che, anche in caso di omissione o tardività della dichiarazione annuale, il diritto alla detrazione dell’eccedenza risultante dalle liquidazioni periodiche e dai versamenti regolari va riconosciuto dal giudice tributario, purché il contribuente dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali del credito e l’esercizio del diritto avvenga entro il termine di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 26306/2025 della Corte di cassazione (Sez. 5 civ.), depositata il 29 settembre.
Il caso
Una società in accomandita semplice ha impugnato la sentenza di secondo grado che ha confermato la cartella di pagamento concernente il recupero di IVA e di un credito d’imposta su investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ebbene, per quanto qui interessa, la ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per avere la C.T.R. della Calabria erroneamente ritenuto la tardività della dichiarazione presentata con riferimento all’anno d’imposta 2013, negando la detrazione IVA a dispetto della sostanziale esistenza del credito per come risultante dalle liquidazioni periodiche prodotte.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata tale la critica, ribadendo che, per via del principio della neutralità dell’IVA, anche in assenza della dichiarazione annuale, il credito d’imposta può essere riconosciuto se:
risulta da liquidazioni periodiche e versamenti regolari;
è esercitato entro i termini previsti di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
sono rispettati i requisiti sostanziali (acquisti da soggetto passivo, operazioni soggette a IVA, finalità di operazioni imponibili).
Cosa hanno stabilito le Sezioni Unite della Suprema Corte?
La pronuncia in esame, in motivazione, ricorda che Cass. S.U. n. 17757 /2016 ha stabilito che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Il contribuente, dunque, può limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile, anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa.

La menzionata sentenza n. 17757/2016 compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale.
Peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla detraibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato l’art. 19, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, applicabile “ratione temporis”).
L’errore in cui è incorso il Giudice di secondo grado
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha genericamente evidenziato – in motivazione - «errori e ritardi nella compilazione delle proprie dichiarazioni», ma, posto che il credito IVA è pacificamente sorto nell’anno 2011, la Suprema Corte ha rilevato che la C.T.R. avrebbe dovuto chiarite – cosa che non è avvenuta - se la società contribuente abbia prodotto in giudizio documentazione idonea ad attestare la sostanziale esistenza di detto credito e se la ricorrente sia incorsa nella decadenza dal diritto di detrazione per violazione del termine biennale.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame.

30/09/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: adesione in presenza di incoerenze segnalate dall’Agenzia delle Entrate

Autore: Redazione Fiscal Focus

Domanda - Ho inviato una dichiarazione con adesione al concordato preventivo biennale. La ricevuta dell’Agenzia delle Entrate segnala quanto segue: “risultano elementi di incoerenza per l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 legati all’assenza di dichiarazioni validamente presentate nei periodi d’imposta precedenti (2023-2022)”. Il soggetto in questione ha aperto la partita iva nel 2023 presentando regolarmente le dichiarazioni. Nel 2022 era dipendente e non era obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. L’adesione rimane confermata o è rifiutata?

Risposta - Quando si aderisce al concordato preventivo biennale, l’istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, può accadere che l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione della domanda, segnali delle presunte incoerenze.

Questo è il caso della ricevuta che indica “elementi di incoerenza per l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 legati all’assenza di dichiarazioni validamente presentate nei periodi d’imposta precedenti (2023-2022)”. Ciò non comporta automaticamente il rifiuto dell’opzione, bensì rende necessaria un’approfondita verifica documentale.

Per comprendere correttamente la questione, occorre partire dal profilo del contribuente in oggetto, che ha aperto la partita IVA nel corso del 2023 e, a partire da quell’anno, ha regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi, presentando la dichiarazione dei redditi e le altre comunicazioni fiscali dovute. Nel 2022, invece, non aveva ancora avviato attività di lavoro autonomo o impresa, ma era inquadrato come lavoratore dipendente e, quindi, non era soggetto all’obbligo dichiarativo.

Proprio questa circostanza, tuttavia, può ingenerare un disallineamento nei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate, i quali si aspettano di rintracciare dichiarazioni reddituali relative a ciascun periodo d’imposta a fronte di una richiesta di concordato preventivo biennale.

Il software di controllo, infatti, incrociando i dati, non trova dichiarazioni riferite al 2022 riconducibili al contribuente come titolare di partita IVA, ma questo non significa affatto che vi sia stata un’omissione o una violazione fiscale. Semplicemente, nel 2022 non vi era ancora l’attività professionale o imprenditoriale e quindi non era dovuto alcun adempimento dichiarativo diverso dalla posizione di lavoratore dipendente.

L’adesione al concordato preventivo biennale, dunque, non deve ritenersi automaticamente rifiutata a causa di tale segnalazione.

Per avere certezza della corretta acquisizione dell’istanza è fondamentale acquisire due documenti: il certificato di attribuzione della partita IVA, che dimostra l’avvenuta apertura nel 2023, e la ricevuta di adesione al concordato rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Solo incrociando questi elementi si può confermare che l’adesione è valida e pienamente efficace, nonostante il messaggio di incoerenza.

In conclusione, l’incoerenza non pregiudica l’adesione, trattandosi di un automatismo informatico che non tiene conto della reale situazione soggettiva del titolare di partita IVA.

La verifica documentale rappresenta l’unico passaggio necessario per fugare ogni dubbio e consolidare la conferma dell’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

26/09/2025

Assegnazione del credito d’imposta ai soci anche dopo la maturazione
Autore: Giovanni Riccio
L’assegnazione ai soci dei crediti di imposta dei soggetti trasparenti, inclusa l’impresa familiare e le srl che optano per i regimi di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, è un principio di carattere generale.

L’Agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco dello scorso 18 settembre ha chiarito che l’attribuzione al socio, ovvero al collaboratore dell’impresa familiare, può avvenire anche negli anni successivi a quello di maturazione del credito. Il chiarimento è rilasciato in riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. 178/2020; tuttavia, ragionevolmente, dovrebbe rendersi applicabile a tutti i crediti di imposta di natura agevolativa.

Sin dal 2002 l’Agenzia si è espressa sulla possibilità dell’assegnazione ai soci dei soggetti trasparenti dei crediti di imposta maturati in capo all’ente collettivo. Va precisato che l’attribuzione ai soci non configura una cessione del credito di imposta.

La risoluzione n. 120/E del 18 aprile 2002, in riferimento al credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 8 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, nonché la n. 286/E del 22 agosto 2002, in materia di credito di imposta per gli incrementi occupazionali istituito con l’articolo 7 della citata disposizione legislativa, sulla base della soggettività passiva dei soci ai fini delle imposte sul reddito secondo il principio di trasparenza di cui all’articolo 5 del TUIR, hanno affermato che ai soci possono essere assegnati i crediti di imposta maturati dalla società. L’Agenzia, inoltre, precisa che in caso contrario si realizzerebbe una disparità di trattamento rispetto alle società di capitali.

Ciò trova conferma nella risposta 2.3 contenuta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002. In tutti i documenti di prassi citati l’Agenzia afferma che dell’attribuzione del credito al socio deve darsi evidenza nella dichiarazione dei redditi della società e che il socio deve riportare nella propria dichiarazione la quota di reddito ricevuta.

Con la risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003, richiamata nella citata risposta fornita dal Fisco, è stato rappresentato che i documenti di prassi nn. 120/E e 286/E sopra richiamati hanno valenza generale, nonché che “le agevolazioni concesse alle imprese in forma di crediti d’imposta, nel caso si tratti di società di persone, possono essere trasferite ai soci alle seguenti condizioni:
si deve trattare di crediti d’imposta per i quali è previsto il riporto, al periodo d’imposta successivo, dell’eccedenza tra credito maturato ed utilizzato nel periodo oggetto di dichiarazione;
la società di persone deve indicare in dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del Modello (…), il credito d’imposta maturato, quello utilizzato direttamente e quello attribuito ai soci, come chiarito nelle istruzioni al modello;
le modalità di utilizzo del credito d’imposta stabilite dalla legge devono essere compatibili con l’attribuzione del credito ai soci; come nel caso in cui è previsto l’utilizzo del credito direttamente in dichiarazione dei redditi per compensare le imposte dovute, ovvero l’utilizzo in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
se la norma agevolativa prevede un limite temporale di utilizzo del credito (…) tale limite temporale continua a valere anche per l’utilizzo del credito attribuito al socio. A tal fine, tra i dati richiesti nei modelli di dichiarazione, c’è anche l’indicazione dell’anno di insorgenza del credito in capo alla società”.

L’assegnazione ai soci risulta espressamente applicabile anche al credito di imposta ex L. 208/2015, rispetto al quale esiste uno specifico intervento di prassi (risposta interpello n. 85/2020).

In riferimento al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex L. 178/2020, la circolare 9/E 2021, in senso conforme alla prassi precedente, come evidenziato nel corso del Telefisco, ribadisce che in ipotesi di soggetti trasparenti il credito d’imposta può essere attribuito ai soci (nonché ai collaboratori dell’impresa familiare).

Sul piano operativo si poneva la questione della necessità o meno della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per l’utilizzo in compensazione da parte del socio. Ciò appariva necessario dalle indicazioni della citata risoluzione n. 120/E, la quale puntualizza che “i soci, solo dopo aver acquisito nella propria dichiarazione la quota di credito loro assegnata, potranno utilizzarla in compensazione. (…) Al riguardo, il credito attribuito ai soci si considera utilizzato dalla società al momento della presentazione della dichiarazione nella quale è data evidenza dell’assegnazione stessa”. In senso conforme, come detto, si è espressa la risoluzione n. 163/E del 2003.

La richiamata risposta all’interpello n. 85/E del 5/3/2020 precisa che “la ripartizione del credito di imposta in questione dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi del titolare dell'impresa familiare e il collaboratore familiare potrà utilizzare la quota di reddito [n.d.r. credito di imposta] assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi”.

La prefata circolare n. 9/E conferma che “i soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione”.

Con il recente intervento l’Agenzia delle Entrate conferma quanto sopra: i soci o i collaboratori acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione; pertanto, essi possono utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione.

Va, infine, evidenziato che l’utilizzo da parte del socio del credito d’imposta è subordinato alla possibilità di fruirne da parte della società trasparente, sicché la fruizione potrà avvenire solo a seguito dell’entrata in funzione o dell’interconnessione del bene agevolato

22/09/2025

Forfettari, il limite di verifica per cassa non per competenza.

Nel regime forfettario il tetto di 85mila e 100mila si controlla sulle somme incassate nell’anno, anche se riferite a prestazioni dell’anno prima.

Autore: Redazione Fiscal Focus

La domanda è ricorrente: per i professionisti in forfettario il superamento del limite va verificato guardando alle fatture “di competenza” o gli incassi effettivi? Il dubbio diventa concreto quando a inizio anno entrano pagamenti relativi a prestazioni svolte l’anno precedente e si teme lo sforamento della soglia.

Secondo quanto chiarito nello Speciale Telefisco de Il Sole 24 Ore, le indicazioni – pubblicate venerdì 19 settembre – confermano che nel regime forfettario rileva il principio di cassa: quindi contano gli importi effettivamente incassati nell’anno, a prescindere da quando è stata eseguita la prestazione o emessa la fattura.
Perché vale la cassa nel forfettario
La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha fissato un criterio generale: la verifica dei limiti va effettuata secondo il regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Nello stesso documento (par. 4.3, “Determinazione del reddito imponibile”) l’Agenzia ha ribadito che, nel regime forfettario, i ricavi/compensi si determinano per cassa. Conseguenza diretta: il tetto di 85.000€ previsto dall’articolo 1, co. 54 della Legge 190/2014 – e, in parallelo, la soglia di 100.000€ richiamata dal comma 71 della medesima Legge – si valuta esclusivamente sulle somme incassate nell’anno. Non rileva, quindi, il momento di esecuzione della prestazione, né la data di emissione della fattura se diversa dall’incasso.
Cosa significa in pratica: esempi e attenzioni operative
Se a gennaio vengono incassati 20.000€ per attività svolge a novembre-dicembre dell’anno precedente, quei 20.000€ concorrono al calcolo del limite dell’anno in corso. Ai fini del perimetro forfettario, contano tutti i pagamenti ricevuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, indipendentemente dalla “competenza” della prestazione.

Operativamente, è utile:
monitorare gli incassi (non solo le fatture emesse) con un prospetto mensile;
valutare la programmazione dei pagamenti a cavallo d’anno con i clienti più rilevanti;
tenere evidenza separata degli incassi straordinari che possono avvicinare alle soglie.

19/09/2025
18/09/2025

Concordato preventivo biennale e ravvedimento, controlli fiscali estesi fino al 2028

Il D.L. 84/2025 ridisegna le scadenze per i controlli fiscali: per chi aderisce al concordato preventivo biennale e al regime del ravvedimento, i termini di decadenza si allungano fino al 2028. Un intreccio normativo che cambia le regole del gioco rispetto ai contribuenti ordinari

Autore: Giovanni Riccio

Per i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale per il biennio 2025 – 2026, l’articolo 12-ter del D.L. 84/2025 consente l’adesione al regime del ravvedimento per le annualità dal 2019 al 2023.

L’intreccio tra il cpb e il ravvedimento di cui sopra, rispetto ai termini ordinari applicabili ai contribuenti che non aderiranno al concordato, determina una variegata casistica dei termini di decadenza della possibilità di procedere agli accertamenti da parte del fisco.

Ricordiamo che i termini relativi agli accertamenti per le imposte sui redditi sono declinati dall’articolo 43 del DPR 633/1972, in ossequio al quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Va precisato che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, ovvero di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Si badi, inoltre, che in ipotesi di dichiarazione presentata tardivamente, purché entro 90 gg., il termine decorre dall’anno in cui è stata effettivamente presentata la dichiarazione.

Analoghe scadenze sono previste dall’articolo 57 del DPR 633/1972 in ambito iva.

A ciò va aggiunto che per i beneficiari del regime premiale ISA il termine in parola è ridotto di un anno. Si deve, inoltre, tener conto del regime di cui all'art. 3 del D.Lgs. 127/2015, in applicazione del quale i soggetti passivi IVA possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento se garantiscono la tracciabilità di incassi e pagamenti al di sopra del limite di 500 euro. L’accesso all’agevolazione è subordinato alla comunicazione nella dichiarazione dei redditi, in aggiunta all'obbligo della di documentazione documentato tutte le operazioni mediante fattura elettronica o corrispettivi telematici.

Stante la risposta fornita all’interpellanza parlamentare n. 5-03163 del 27 novembre 2024, in caso di soggetti premiali che aderiranno al cpb il 2019 al momento dell’adesione al ravvedimento, possibile a partire dal 1° gennaio 2026, sarà prescritto.

Tratteggiato il quadro ordinario, vanno evidenziate le indicazioni della normativa sul cpb e sul regime del ravvedimento.

La richiamata norma del D.L. 84/2025 prescrive che per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, e che non fruiscono del regime del ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al richiamato articolo 43, nonché al citato articolo 57, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

Per i soggetti di cui sopra, in caso di adesione al regime del ravvedimento, per le annualità oggetto di sanatoria i termini relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.

Per i soggetti i quali, invece, hanno aderito al concordato preventivo biennale per i periodi 2024 – 2025, premesso che la normativa di riferimento per la questione in esame è rappresentata dall’articolo 2-quater del D.L. 113/2024, la situazione è la seguente.

Per tali contribuenti, in caso di mancata adesione al regime del ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del DPR 600/1973 e all'articolo 57 del DPR 633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Qualora essi avessero optato anche per la sanatoria i termini di decadenza per l’azione di accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

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