Studio Ponchio società tra professionisti Dottori Commercialisti

Studio Ponchio società tra professionisti Dottori Commercialisti Dottori Commercialisti · STP — Milano, Ferrara e Codigoro. Diritto tributario d'impresa, contabilità e bilanci, operazioni societarie. Fondato dal Dott.

Dario Ponchio (ex EY e PwC). Assistente fiscale AI 24/7 e preventivo online su studioponchio.eu CPA Studio Ponchio è una società tra professionisti iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ferrara; ha una consolidata esperienza nell'assistenza tributaria. Appartiene ad un network con una decina di professionisti fra Avvocati e Dottori Commercialisti, con uffici a Milano, Bologna, Ferrara, Mantova, Lecce e Vienna.

Il 10 settembre 2026 non è una scadenza di pagamento, e anche per questo passa inosservato: è l'ultimo giorno per interv...
02/09/2026

Il 10 settembre 2026 non è una scadenza di pagamento, e anche per questo passa inosservato: è l'ultimo giorno per intervenire sull'elenco che l'Agenzia delle entrate ha precompilato con le fatture elettroniche del secondo trimestre sulle quali l'imposta di bollo risulta dovuta.

Il sistema opera per silenzio-assenso: in assenza di modifiche l'elenco proposto si intende confermato, l'importo compare nel portale entro il 20 settembre e il versamento va eseguito entro il 30.

La selezione è automatica e lavora sui dati del file della fattura, non sulla sostanza dell'operazione. Stabilire se il bollo sia davvero dovuto resta compito del contribuente anche quando sceglie di non aprire il portale.

Nell'Osservatorio abbiamo ricostruito il calendario dei quattro trimestri, la soglia dei 5.000 euro che consente il differimento, il rimedio che resta a termine scaduto e che cosa cambia dal 1° gennaio 2027.

Fino al 10 settembre 2026 il contribuente può correggere l’elenco che l’Agenzia delle entrate ha precompilato con le fatture del secondo trimestre sulle…

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle entrate è intervenuta su una posta che molte associazioni e so...
31/08/2026

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l'Agenzia delle entrate è intervenuta su una posta che molte associazioni e società sportive dilettantistiche considerano neutra: il rimborso forfettario al volontario, entro i 400 euro mensili, non è reddito, ma erode il plafond di 15.000 euro dei compensi di lavoro sportivo. I riferimenti sono l'art. 29, comma 2, e l'art. 36, comma 6, del d.lgs. 36/2021.

La conseguenza pratica è duplice: se quel plafond risulta già esaurito per effetto di compensi percepiti presso altri enti, il rimborso concorre per intero al reddito imponibile; se è quel pagamento a farlo superare, si tassa la sola eccedenza. L'esonero dalla ritenuta entro i 15.000 euro è a sua volta condizionato alla ricezione, all'atto del pagamento, dell'autocertificazione prevista dall'art. 36, comma 6-bis.

Nell'Osservatorio abbiamo riepilogato le due soglie, quella fiscale e quella previdenziale, che non coincidono; gli adempimenti verso il Registro nazionale; i vincoli di natura non fiscale.

Il rimborso forfettario al volontario sportivo, fino a 400 euro al mese, non è reddito, ma occupa il plafond di 15.000 euro dei compensi di lavoro sportivo…

Locazioni brevi: dal 2026 la soglia per restare nella cedolare secca scende da quattro a due appartamenti. Chi supera il...
30/08/2026

Locazioni brevi: dal 2026 la soglia per restare nella cedolare secca scende da quattro a due appartamenti. Chi supera il limite perde il regime agevolato sull'intera attività e il reddito diventa reddito d'impresa. Una novità che riguarda tanti proprietari di case vacanza, non solo chi ne fa un mestiere. Ne parliamo nel nostro Osservatorio fiscale, compresi i punti su cui la lettura comune rischia di essere troppo semplificata.

https://www.studioponchio.eu/osservatorio-locazioni-brevi-soglia-due-immobili/

Dal periodo d’imposta 2026 la cedolare secca sulle locazioni brevi resta riconosciuta solo fino a due appartamenti per periodo d’imposta. Oltre la soglia il reddito diventa reddito d’impresa: cedolare persa, ritenuta degli intermediari non più operata. Sugli obblighi di iscrizione, invece, la...

Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie hanno una data di scadenza: il 1° luglio 2030, quando gli ar...
24/08/2026

Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie hanno una data di scadenza: il 1° luglio 2030, quando gli articoli da 265 a 271 della direttiva IVA saranno soppressi e sostituiti da una comunicazione digitale per singola operazione. Lo dispone la direttiva (UE) 2025/516.

Cambia il metodo, non il modulo. Non ci sarà più una finestra periodica nella quale riconciliare e correggere: il dato parte nel momento in cui la fattura è emessa o avrebbe dovuto esserlo; il termine è di cinque giorni nei casi di fatturazione per conto del fornitore e sul lato acquisti. E non è un adempimento formale, perché l’articolo 138, paragrafo 1 bis, nella formulazione applicabile da quella data, nega l’esenzione della cessione intracomunitaria a chi non comunica o trasmette dati non corretti.

Una parte della riforma è però già in vigore. Dal 14 aprile 2025 ogni Stato membro può imporre la fattura elettronica ai soggetti passivi stabiliti nel proprio territorio, senza il consenso del destinatario e senza dover chiedere una deroga al Consiglio. Chi vi ha una controllata o una stabile organizzazione rientra nel perimetro; chi vi è soltanto identificato ai fini IVA, no.

Nell’Osservatorio abbiamo ordinato le date, i nuovi termini di emissione della fattura e le verifiche da avviare adesso:

Dal 1° luglio 2030 gli articoli da 265 a 271 della direttiva IVA sono soppressi e gli elenchi riepilogativi lasciano il posto alla trasmissione dei dati per singola operazione, contestuale all’emissione della fattura. Lo dispone la direttiva (UE) 2025/516, in vigore dal 14 aprile 2025, che già o...

Tenere merce in magazzino in un altro Paese dell'Unione, senza aprirvi una partita IVA, oggi si può.Il regime si chiama ...
22/08/2026

Tenere merce in magazzino in un altro Paese dell'Unione, senza aprirvi una partita IVA, oggi si può.

Il regime si chiama call-off stock: i beni partono, restano a disposizione di un cliente già individuato e l'operazione rileva ai fini IVA soltanto quando la proprietà passa al cliente.

È una semplificazione a termine, e il termine è già fissato. Il 30 giugno 2028 è l'ultimo giorno utile per spedire beni in quel regime; il 30 giugno 2029 l'articolo 17-bis della direttiva IVA cessa di applicarsi. Lo stabilisce la direttiva (UE) 2025/516.

Il nuovo assetto non aspetta la seconda data: dal 1° luglio 2028 subentrano il regime speciale per i trasferimenti di beni propri, con registrazione IVA unica, e l'inversione contabile obbligatoria: l'imposta la assolve il cliente, ma solo se il fornitore non ha una posizione IVA aperta in quel Paese.

Chi firma oggi un accordo che prevede invii nel 2029 sta scrivendo una clausola che, a quella data, non avrà più base normativa.

Nell'osservatorio dello Studio: che cosa fare dei depositi ancora pieni quando il regime chiude, e con quali termini.

Il 30 giugno 2028 è l’ultimo giorno utile per spedire beni in regime di call-off stock; il 30 giugno 2029 la semplificazione cessa di applicarsi. Lo dispone la direttiva (UE) 2025/516. Dal 1° luglio 2028 si affiancano il regime speciale per i trasferimenti di beni propri, cuore della registrazio...

Le specifiche tecniche dell’Agenzia delle entrate sulla soluzione software per i corrispettivi sono aggiornate alla vers...
20/08/2026

Le specifiche tecniche dell’Agenzia delle entrate sulla soluzione software per i corrispettivi sono aggiornate alla versione 1.4.

La nuova versione porta la data del 7 agosto 2026 e prende il posto della 1.3 del 18 dicembre 2025. Non introduce un obbligo di adottare la soluzione software e non fissa un termine di adeguamento per l’esercente.

Fra i sei interventi elencati nella tabella delle versioni figura l’ampliamento del tempo limite di mancata connessione fra punto di emissione e punto di elaborazione, ora pari a dodici ore. Alla scadenza il punto di emissione effettua automaticamente la chiusura di cassa, entra in «fuori servizio» e non emette più documenti commerciali; il punto di elaborazione comunica subito all’Agenzia, in autonomia, lo stato di fuori servizio.

Il punto vendita non chiude: gli incassi si registrano sul registro di emergenza, con segnalazione tempestiva all’Erogatore, e se la connessione non è ripristinabile si utilizza la procedura di offline. Sul piano probatorio è la tenuta di quel registro a distinguere un fermo tecnico documentato da una mancata certificazione dei corrispettivi.

Nello stesso aggiornamento rientrano l’opzione per il trattamento dei buoni pasto, i requisiti minimi dei documenti gestionali e il chiarimento sulla possibilità di prevedere architetture cloud. Nell’approfondimento gli altri interventi e le verifiche da chiedere all’Erogatore.

Le specifiche tecniche della soluzione software per i corrispettivi sono state aggiornate alla versione 1.4 il 7 agosto 2026. Il tempo limite di mancata connessione fra punto di emissione e punto di elaborazione è stato ampliato a dodici ore: alla scadenza il punto di emissione chiude…

Dal 2027 nella soglia dei 10.000 euro entrano solo le vendite in partenza dallo Stato in cui il fornitore è stabilito.L’...
19/08/2026

Dal 2027 nella soglia dei 10.000 euro entrano solo le vendite in partenza dallo Stato in cui il fornitore è stabilito.

L’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 ridefinisce il perimetro della soglia prevista dall’articolo 59-quater della direttiva IVA. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2026 e applicarle dal 1° gennaio 2027.

Per chi vende online da più magazzini la conseguenza è concreta. Sommare tutte le vendite UE senza distinguere lo Stato di partenza altera il calcolo della soglia; trascurare le spedizioni da stock esteri espone al rischio di applicare l’IVA del Paese sbagliato.

Nell’Osservatorio dello Studio abbiamo ricostruito il nuovo perimetro della soglia, il trattamento dello stock estero, l’ampliamento della regola del «fornitore presunto» per i marketplace e gli adempimenti da preparare entro il 2026.

Dal 1° gennaio 2027 la soglia europea di 10.000 euro per le vendite a distanza non aumenta né scompare: cambia il perimetro. Nel calcolo entrano soltanto i beni spediti dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito. Le vendite da un magazzino situato in un altro Stato membro restano fuori e....

L'esonero dalla cauzione per «notoria solvibilità» è destinato a decadere: al suo posto subentrerà la qualifica di SOAC....
19/08/2026

L'esonero dalla cauzione per «notoria solvibilità» è destinato a decadere: al suo posto subentrerà la qualifica di SOAC.

Il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, ha introdotto nel testo unico delle accise la qualifica di soggetto obbligato accreditato, articolata in tre livelli di affidabilità. A ciascun livello corrisponde un esonero dalla cauzione del 30, del 50 o del 100 per cento.

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, ha portato da sessanta a centoventi giorni il termine per presentare l'istanza di accreditamento senza interrompere la continuità dell'esonero.

I centoventi giorni, però, non decorrono da una data certa, bensì dall'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, che alla data odierna non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Nell'Osservatorio dello Studio: chi può chiedere la qualifica e chi ne è escluso, i requisiti di ammissione, i cinque profili di affidabilità e la documentazione da predisporre fin d'ora.

Se il datore di lavoro è insolvente, il TFR non resta senza tutela: interviene il Fondo di garanzia dell’INPS. Lo preved...
17/08/2026

Se il datore di lavoro è insolvente, il TFR non resta senza tutela: interviene il Fondo di garanzia dell’INPS. Lo prevede l’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ha esteso la garanzia alle retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto.

Sulle retribuzioni, però, la tutela incontra due limiti: il tetto è pari a tre volte il massimale mensile di integrazione salariale, al netto delle trattenute, cioè 4.021,68 euro per il 2026, e il diritto si prescrive in un anno, mentre per il TFR l’INPS applica il termine ordinario decennale.

Con il messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026 l’INPS ha inoltre chiuso il canale online per le dichiarazioni del responsabile della procedura concorsuale: i moduli SR52 e SR95 si trasmettono ora esclusivamente in modalità massiva, tramite file XML, e il messaggio non prevede un periodo transitorio.

Nell’Osservatorio dello Studio abbiamo ricostruito i presupposti dell’intervento, la finestra dei dodici mesi, i documenti richiesti e i termini da rispettare, compreso il caso del datore non assoggettabile a procedure concorsuali, in cui l’accesso al Fondo passa dall’esito dell’esecuzione forzata.

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16/08/2026

Dal 1º gennaio 2026 l’esenzione de minimis del CBAM non si commisura più al valore della spedizione, ma alla quantità importata: l’articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956, inserito dal regolamento (UE) 2025/2083, esenta dagli obblighi l’importatore che non superi la soglia di massa netta, oggi pari a 50 tonnellate per anno civile, cumulate su tutti i codici NC. Il superamento non produce effetti soltanto per il futuro: assoggetta agli obblighi le emissioni incorporate in tutte le merci importate in quell’anno civile, comprese quelle già immesse in libera pratica. Restare al di sotto della soglia non equivale peraltro ad assenza di adempimenti: l’esenzione va autodichiarata in ciascuna dichiarazione doganale. Il 6 agosto 2026 l’Agenzia delle dogane ha segnalato una nuova funzione del registro CBAM, che consente anche agli importatori privi di autorizzazione di seguire il cumulo in corso d’anno, previa attivazione di un profilo dedicato.

L’articolo dà conto delle merci che concorrono al cumulo e di quelle comunque escluse dall’esenzione, degli adempimenti che il superamento fa sorgere, dei termini e dei margini di attenuazione delle sanzioni.

https://www.studioponchio.eu/osservatorio-cbam-soglia-50-tonnellate-monitoraggio/

Indirizzo

Via 4 Novembre 33
Codigoro
44021

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+390533710240

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