Studio Marchetti

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RENTRI – Formulario di identificazione dei rifiuti digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026Gentile Cliente,segnaliamo...
05/09/2026

RENTRI – Formulario di identificazione dei rifiuti digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026
Gentile Cliente,
segnaliamo un’importante novità in materia di tracciabilità dei rifiuti.
A partire dal 16 settembre 2026, per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere gestito in formato digitale (FIR digitale o xFIR).
Fino al 15 settembre 2026 è ancora possibile, per i soggetti interessati dalla proroga, utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale.
Chi è interessato
L’obbligo riguarda, in particolare, i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI, tra cui:
• produttori di rifiuti pericolosi;
• imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti;
• soggetti che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti pericolosi;
• commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
• ulteriori soggetti obbligati dalla normativa ambientale anche con riferimento a determinate tipologie di rifiuti non pericolosi.
La novità interessa quindi anche i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che sono stati tenuti all’iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2025.
Dal 16 settembre 2026: FIR digitale
Il FIR digitale viene vidimato attraverso l’assegnazione di un codice univoco tramite l’applicazione messa a disposizione dal RENTRI.
È importante ricordare che il formato scelto dal produttore o detentore determina le modalità di gestione dell’intera filiera: quando il FIR viene emesso in formato digitale, anche trasportatore e destinatario devono gestire il documento in formato digitale.
L’applicazione “RENTRI FIR Digitale” è attualmente supportata su dispositivi mobili con:
• Android versione 10 o successive;
• iOS versione 16 o successive.
Attenzione alle sanzioni
Dal 16 settembre 2026 diventano applicabili anche le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari.
In particolare:
• mancata o irregolare iscrizione al RENTRI: da € 500 a € 2.000 per rifiuti non pericolosi e da € 1.000 a € 3.000 per rifiuti pericolosi;
• mancata o incompleta trasmissione dei dati: da € 500 a € 2.000 per rifiuti non pericolosi e da € 1.000 a € 3.000 per rifiuti pericolosi.
Cosa consigliamo alle aziende
Invitiamo pertanto le aziende interessate a verificare tempestivamente:
1. se rientrano tra i soggetti obbligati al RENTRI;
2. che l’iscrizione sia stata correttamente effettuata;
3. che siano organizzate per l’utilizzo del FIR digitale dal 16 settembre 2026;
4. che anche i soggetti della filiera con cui operano siano adeguatamente organizzati per la gestione digitale del formulario.
Considerata l’imminenza della scadenza e il relativo regime sanzionatorio, consigliamo di non attendere gli ultimi giorni per effettuare le necessarie verifiche.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Marchetti

Pagamento delle retribuzioni: attenzione agli strumenti utilizzatiGentile Cliente,ricordiamo che la retribuzione dei lav...
05/09/2026

Pagamento delle retribuzioni: attenzione agli strumenti utilizzati
Gentile Cliente,
ricordiamo che la retribuzione dei lavoratori dipendenti, compresi eventuali anticipi o acconti, deve essere corrisposta esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Dal 1° luglio 2018 non è pertanto consentito il pagamento diretto della retribuzione al lavoratore mediante denaro contante.
Sono ammessi, in particolare:
• bonifico sul conto corrente indicato dal dipendente;
• strumenti di pagamento elettronico;
• assegno o vaglia postale consegnato al lavoratore;
• consegna di contanti effettuata presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• carta prepagata intestata al dipendente, anche priva di IBAN, purché venga conservata la ricevuta del versamento.
Attenzione alla prova del pagamento
Non è sufficiente che il lavoratore dichiari di aver ricevuto regolarmente lo stipendio.
Il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare l’effettivo pagamento attraverso la relativa documentazione bancaria, postale o elettronica.
È pertanto opportuno conservare con cura:
• contabili dei bonifici;
• ricevute dei versamenti;
• copie degli assegni o altra documentazione relativa al pagamento.
Anche la disposizione di un bonifico successivamente revocato può determinare una violazione.
Sanzioni
In caso di pagamento della retribuzione con modalità non consentite è prevista una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.
La sanzione può inoltre aggiungersi alla maxisanzione per lavoro irregolare qualora venga accertato anche l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati.
Rapporti esclusi
L'obbligo di tracciabilità sopra descritto non riguarda, tra gli altri:
• i rapporti di lavoro domestico;
• borse di studio;
• tirocini;
• lavoro autonomo occasionale.
Indicazione dello Studio
Invitiamo pertanto tutte le aziende clienti a non effettuare pagamenti in contanti di stipendi, anticipi o acconti ai dipendenti e a conservare sempre la documentazione attestante l'effettiva esecuzione del pagamento.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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REGOLAMENTO AZIENDALE: UNO STRUMENTO UTILE PER ORGANIZZARE I RAPPORTI DI LAVOROIl regolamento aziendale è uno strumento ...
30/08/2026

REGOLAMENTO AZIENDALE: UNO STRUMENTO UTILE PER ORGANIZZARE I RAPPORTI DI LAVORO

Il regolamento aziendale è uno strumento facoltativo, ma sempre più utile per disciplinare in modo chiaro l’organizzazione interna dell’impresa e i comportamenti richiesti ai lavoratori.

La sua funzione principale è quella di integrare e rendere operative, nella specifica realtà aziendale, le disposizioni previste dalla legge e dal CCNL applicato, senza naturalmente poter introdurre condizioni peggiorative rispetto alla normativa o alla contrattazione collettiva.

Un regolamento ben predisposto consente di prevenire incomprensioni e contestazioni, definendo fin dall’inizio regole chiare e conosciute da tutto il personale.

Tra gli aspetti che possono essere disciplinati rientrano, ad esempio:

• orari di lavoro, presenze e puntualità;
• modalità di comunicazione delle assenze;
• ferie, permessi e lavoro straordinario;
• utilizzo di telefoni, computer, posta elettronica, veicoli e altri strumenti aziendali;
• norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
• eventuale disciplina del lavoro agile;
• tutela della privacy e gestione dei dati aziendali;
• procedure interne e segnalazioni;
• comportamenti richiesti ai dipendenti.

Il regolamento può inoltre contenere il codice disciplinare, nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e delle disposizioni previste dal CCNL. In questo caso è particolarmente importante individuare con chiarezza le condotte vietate e le relative conseguenze disciplinari.

Per essere concretamente efficace, il regolamento deve essere portato a conoscenza dei lavoratori, preferibilmente mediante consegna individuale con firma per presa visione e, ove necessario, mediante affissione in azienda o pubblicazione negli strumenti informatici aziendali.

È inoltre opportuno procedere periodicamente al suo aggiornamento, soprattutto in presenza di modifiche normative o di cambiamenti nell’organizzazione del lavoro.

Per le aziende, predisporre un regolamento interno adeguato alla propria struttura può rappresentare quindi un importante strumento di prevenzione del contenzioso, di maggiore chiarezza nei rapporti con i dipendenti e di migliore organizzazione aziendale.

Lo Studio resta a disposizione per valutare l’opportunità di predisporre o aggiornare il regolamento aziendale sulla base delle specifiche caratteristiche dell’impresa e del CCNL applicato.

Fatture con descrizioni generiche: maggiore attenzione alla documentazioneGentile Cliente,recenti pronunce della Corte d...
13/08/2026

Fatture con descrizioni generiche: maggiore attenzione alla documentazione
Gentile Cliente,
recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze nn. 12624/2026 e 11911/2026) hanno nuovamente richiamato l’attenzione sull’importanza di una corretta e dettagliata descrizione delle prestazioni indicate nelle fatture.
La fattura deve consentire di individuare con sufficiente precisione la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi forniti e, per le prestazioni di servizi, anche il periodo o la data cui le stesse si riferiscono.
Descrizioni eccessivamente generiche quali, ad esempio:
• “prestazioni professionali”;
• “consulenza”;
• “saldo lavori”;
• “lavori eseguiti come da accordi”;
• “acconto lavori”;
possono risultare insufficienti in caso di controllo fiscale.
La Cassazione ha inoltre precisato che il semplice richiamo a un contratto o a un appalto “a corpo” non è necessariamente sufficiente a superare una descrizione generica della fattura.
In questi casi spetta al contribuente dimostrare concretamente l’effettività e l’inerenza dell’operazione attraverso altra documentazione, quali contratti, preventivi, capitolati, SAL, computi metrici, rapporti di intervento, ordini, DDT, report delle attività svolte, corrispondenza commerciale o altri documenti idonei.
In mancanza di adeguata documentazione, potrebbero essere contestate sia la detrazione dell’IVA sia la deducibilità del relativo costo.
Invitiamo pertanto tutti i Clienti a prestare particolare attenzione alla descrizione delle fatture emesse e ricevute, evitando formulazioni eccessivamente sintetiche e facendo sempre riferimento, quando possibile, a:
tipo di prestazione – periodo di riferimento – quantità/attività svolte – contratto, preventivo, ordine o SAL di riferimento.
Qualora la descrizione in fattura debba necessariamente essere sintetica, è opportuno conservare un fascicolo documentale che permetta di ricostruire con precisione l’operazione.
Lo Studio resta a disposizione per verificare preventivamente la corretta formulazione delle descrizioni da utilizzare in fattura e per ogni ulteriore chiarimento.

08/07/2026

Oggetto: rischio da stress termico nei luoghi di lavoro – adempimenti e verifiche necessarie

Con la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni operative per la vigilanza sul rischio da stress termico nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle attività maggiormente esposte alle alte temperature, quali edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali, consegne e attività svolte all’aperto o in ambienti particolarmente caldi.

Si richiama pertanto l’attenzione sulla necessità di verificare che il rischio da calore sia correttamente valutato nel DVR e che siano concretamente adottate le misure di prevenzione necessarie, tra cui la rimodulazione degli orari di lavoro, l’organizzazione di pause in aree ombreggiate o climatizzate, la disponibilità di acqua potabile, l’utilizzo di DPI e indumenti adeguati, nonché l’informazione e formazione dei lavoratori sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.

È inoltre necessario coinvolgere, ove presenti, il medico competente, il RSPP e il RLS/RLST, anche con riferimento ai lavoratori maggiormente esposti o fragili.

Alla luce di quanto sopra, si invita ciascuna azienda a confrontarsi tempestivamente con il proprio consulente o società incaricata della sicurezza sul lavoro, al fine di verificare l’adeguatezza del DVR, delle procedure aziendali e delle misure operative adottate.

Si ricorda infine che, in presenza di condizioni climatiche tali da compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie, fino alla sospensione temporanea delle attività lavorative.

Lo Studio resta a disposizione per gli eventuali aspetti di coordinamento con i consulenti incaricati della sicurezza.

Verifica del corretto inquadramento del personale dipendenteAlla luce delle le recenti novità in materia di trasparenza ...
06/07/2026

Verifica del corretto inquadramento del personale dipendente

Alla luce delle le recenti novità in materia di trasparenza retributiva è sempre più impostante verificare con attenzione il corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori dipendenti.

Il livello attribuito al dipendente deve essere coerente con le mansioni effettivamente svolte, con il grado di autonomia, responsabilità, specializzazione ed esperienza richiesto, nonché con quanto previsto dalla declaratoria del CCNL applicato.

Un errato inquadramento, soprattutto in caso di sotto-inquadramento, può comportare richieste di differenze retributive, anche per periodi pregressi, oltre a possibili contestazioni in materia di mansioni, qualifica e trattamento economico.

Si invita pertanto i datori di lavoro a verificare:

- le mansioni realmente svolte da ciascun dipendente;

- il livello e la qualifica attribuiti;

- l’eventuale presenza di passaggi automatici di livello previsti dal contratto collettivo.

Particolare attenzione deve essere prestata anche ai casi in cui, nel corso degli anni, il lavoratore abbia assunto mansioni superiori o maggiori responsabilità senza un corrispondente adeguamento del livello contrattuale.

Oggetto: Emergenza caldo – obblighi del datore di lavoro e limitazioni alle attività lavorativeGentile Cliente,a seguito...
24/06/2026

Oggetto: Emergenza caldo – obblighi del datore di lavoro e limitazioni alle attività lavorative

Gentile Cliente,

a seguito dell'eccezionale aumento delle temperature registrato in queste settimane, richiamiamo l'attenzione sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi al rischio da esposizione al calore.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto a valutare e gestire anche il rischio derivante dalle alte temperature, adottando adeguate misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori.

Tra le principali misure raccomandate si segnalano:

- organizzazione delle attività nelle ore meno calde della giornata;
- previsione di pause frequenti in aree ombreggiate o climatizzate;
- disponibilità di acqua potabile e adeguata idratazione dei lavoratori;
- utilizzo di abbigliamento idoneo e dispositivi di protezione dal sole;
- monitoraggio delle condizioni microclimatiche nei luoghi di lavoro.

Si ricorda inoltre che numerose Regioni hanno emanato specifiche ordinanze che prevedono, nei settori agricolo, florovivaistico, edile, stradale, estrattivo, logistico e, più in generale, per le attività svolte all'aperto, il divieto di lavoro nelle fasce orarie più critiche (generalmente dalle ore 12:30 alle ore 16:00) nei giorni in cui il portale Worklimate segnali un livello di rischio "ALTO" per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.

Invitiamo pertanto tutte le aziende interessate a verificare quotidianamente le condizioni di rischio e ad adeguare l'organizzazione del lavoro alle disposizioni vigenti.

Cordiali saluti.

Studio Marchetti

CIRCOLARE INFORMATIVANuovo Iper-Ammortamento 2026-2028: operativa la piattaforma GSE per la prenotazione del beneficioGe...
19/06/2026

CIRCOLARE INFORMATIVA
Nuovo Iper-Ammortamento 2026-2028: operativa la piattaforma GSE per la prenotazione del beneficio
Gentile Cliente,
con la pubblicazione dei decreti attuativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è divenuta pienamente operativa la nuova agevolazione prevista dall'art. 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025, relativa agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 è infatti attiva sul portale GSE la piattaforma telematica per la presentazione delle comunicazioni necessarie ad accedere al beneficio.
L'agevolazione riguarda gli investimenti in:
• beni materiali e immateriali 4.0 previsti dagli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025;
• impianti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Attenzione: l'accesso al beneficio è subordinato all'invio di specifiche comunicazioni al GSE secondo una procedura obbligatoria articolata in tre fasi:
1. Comunicazione preventiva dell'investimento;
2. Comunicazione di conferma al raggiungimento di un acconto pari almeno al 20% del costo dell'investimento;
3. Comunicazione di completamento dell'investimento, corredata dalla documentazione tecnica richiesta.
Il mancato rispetto delle modalità e delle tempistiche previste comporta la perdita del diritto all'agevolazione.
È inoltre previsto l'invio di successive comunicazioni annuali di monitoraggio fino al completo utilizzo del beneficio fiscale.
Le imprese interessate a effettuare investimenti agevolabili nei prossimi mesi sono invitate a contattare tempestivamente lo Studio Fora (vedi contatti sotto) per una verifica preliminare dei requisiti e per l'assistenza nella predisposizione delle pratiche necessarie.
Per informazioni e assistenza:
Studio Associato Andrea Fora
3351609917
[email protected]

RISCHIO CALDO E STRESS TERMICO SUI LUOGHI DI LAVOROCon l'approssimarsi della stagione estiva e l'aumento delle temperatu...
11/06/2026

RISCHIO CALDO E STRESS TERMICO SUI LUOGHI DI LAVORO

Con l'approssimarsi della stagione estiva e l'aumento delle temperature, richiamiamo l'attenzione sull'obbligo di tutela dei lavoratori esposti al rischio da caldo e stress termico.

Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 del Codice Civile e del D.Lgs. 81/2008, ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, valutando anche il rischio derivante dalle elevate temperature e dalle condizioni microclimatiche.

Si raccomanda pertanto di verificare che:

il rischio da stress termico sia adeguatamente valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
siano previste specifiche misure organizzative per le attività svolte all'aperto o in ambienti particolarmente caldi;
i lavoratori dispongano sempre di acqua potabile fresca e di adeguate aree di ristoro ombreggiate o climatizzate;
siano programmate pause più frequenti durante le giornate particolarmente calde;
le attività più gravose vengano svolte nelle ore meno calde della giornata;
i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui rischi legati al caldo e sui comportamenti corretti da adottare.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai lavoratori maggiormente vulnerabili (over 55, donne in gravidanza e soggetti con particolari condizioni di salute).

Ricordiamo inoltre che diverse Regioni stanno emanando specifiche ordinanze che prevedono limitazioni o sospensioni delle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, soprattutto nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e delle attività svolte all'aperto.

Sintomi da non sottovalutare: nausea, vertigini, debolezza, mal di testa, eccessiva sudorazione, confusione mentale e perdita di coscienza possono rappresentare segnali di un colpo di calore, situazione che richiede l'immediato intervento dei soccorsi.

Invitiamo pertanto tutte le aziende a verificare con il proprio RSPP, il medico competente e i consulenti della sicurezza l'adeguatezza delle misure adottate e l'eventuale necessità di aggiornare la documentazione aziendale.

ATTENZIONE: LE FATTURE ELETTRONICHE DIVENTANO UNO STRUMENTO PER I PIGNORAMENTIGentile Cliente,segnaliamo una importante ...
05/06/2026

ATTENZIONE: LE FATTURE ELETTRONICHE DIVENTANO UNO STRUMENTO PER I PIGNORAMENTI
Gentile Cliente,
segnaliamo una importante novità in materia di riscossione dei tributi.
Con un recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è stato attivato lo scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, consentendo a quest'ultima di utilizzare i dati delle fatture elettroniche per individuare più facilmente i crediti dei contribuenti con debiti iscritti a ruolo.
Cosa cambia?
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà conoscere:
• i soggetti ai quali il contribuente ha emesso fatture;
• il numero delle fatture emesse;
• l'ammontare complessivo dei corrispettivi fatturati negli ultimi sei mesi.
In pratica, per i contribuenti con cartelle esattoriali o debiti affidati alla riscossione, sarà molto più semplice individuare clienti, committenti e soggetti presso i quali potrebbero essere avviate procedure di pignoramento presso terzi.
Chi è interessato?
La misura riguarda i titolari di partita IVA che presentano debiti affidati all'Agente della Riscossione.
Cosa consigliamo?
Invitiamo le imprese e i professionisti che hanno posizioni debitorie con il Fisco a verificare tempestivamente la propria situazione ed a valutare eventuali strumenti di regolarizzazione o rateazione, al fine di evitare azioni esecutive che potrebbero coinvolgere direttamente i rapporti commerciali con la clientela.
Lo Studio rimane a disposizione per effettuare verifiche sulla posizione debitoria e valutare le possibili soluzioni.

Indirizzo

Viale Della Libertà 390
Chianciano Terme
53042

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 17:00
Martedì 08:00 - 17:00
Mercoledì 08:00 - 17:00
Giovedì 08:00 - 17:00
Venerdì 08:00 - 17:00
Sabato 09:00 - 12:30

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