08/05/2026
Incentivi all'occupazione di giovani: come orientarsi nel 2026
Il quadro 2026 si articola nelle seguenti agevolazioni: incentivo strutturale per assunzione/trasformazione di under 30; nuovo incentivo per assunzione di giovani svantaggiati/molto svantaggiati e incentivo per stabilizzazione di rapporti a termine; incentivo ex legge di Bilancio 2026.
Con l'entrata in vigore, il 1.05.2026, del c.d. decreto Lavoro (D.L. 30.04.2026, n. 62) si ridefinisce il quadro degli incentivi contributivi all'assunzione di giovani. Il decreto, con l’obiettivo di coordinare la disciplina degli incentivi con il nuovo impianto, abroga le disposizioni di proroga dettate pochi mesi prima dal Milleproroghe e, con la finalità di garantire più certezza e operatività in tempi più rapidi, adotta un approccio innovativo basato su una maggiore compliance con la disciplina UE sugli aiuti di Stato. Per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato viene introdotto poi un incentivo ad hoc e molto selettivo, soggetto ad autorizzazione UE.
Un'altra novità è poi rappresentata dalla condizione posta dall'art. 7 D.L. 62/2026, che ancora la fruizione degli incentivi all'applicazione del c.d. salario giusto, vale a dire all'applicazione del trattamento economico complessivo definito dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riguardo al settore e alla categoria produttiva di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Il quadro complessivo consta, per l'anno 2026, delle seguenti agevolazioni: incentivo strutturale per l'assunzione/trasformazione di giovani under 30 di cui alla legge di Bilancio 2018 (art. 1, cc. 100-108 e 113-114 L. 27.12.2017, n. 205); nuovi incentivi temporanei per l'assunzione di giovani rientranti nelle categorie di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati (art. 2 D.L. 30.04.2026, n. 62) e per la stabilizzazione dei rapporti a termine (art. 4 D.L. 30.04.2026, n. 62) di cui al decreto Lavoro; incentivo per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di cui alla legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 153-155 L. 30.12.2025, n. 199).
I nuovi incentivi del decreto Lavoro sostituiscono, abrogandola, l'estensione, al 30.04.2026, del bonus Giovani ex art. 22 del decreto Coesione (D.L. 7.05.2024, n. 60), disposta dal decreto Milleproroghe 2026.
Il bonus Giovani del decreto Lavoro (art. 2) prevede un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35, con inquadramento non dirigenziale, nel periodo compreso tra il 1.01.2026 e il 31.12.2026 e con tetto di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. L’esonero è riconosciuto per la durata massima di 12 mesi al ricorrere delle condizioni che qualificano il giovane come svantaggiato o di 24 mesi se molto svantaggiato, secondo le specifiche definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014. Il bonus è compatibile con la disciplina UE sugli aiuti di Stato ex Regolamento (UE) n. 651/2014.
Lo stesso decreto Lavoro (art. 4) agevola la trasformazione di contratti a termine della durata complessiva pari o inferiore a 12 mesi in contratti a tempo indeterminato, mediante l’introduzione di un esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi, con un tetto di 500 euro mensili. L'agevolazione spetta solo per le trasformazioni effettuate, senza soluzione di continuità, dal 1.08.2026 al 31.12.2026, con rapporti instaurati entro il 30.04.2026 e con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. La disposizione è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
L'esonero under 30 ex legge di Bilancio 2018 è riconosciuto per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di personale con inquadramento non dirigenziale, con meno di 30 anni di età e che non è mai stato occupato a tempo indeterminato. L’esonero è pari al 50% dei contributi, nel limite di 3.000 euro annui e per la durata massima complessiva di 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore
Infine, la legge di Bilancio 2026 prevede un esonero contributivo parziale per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2026 al 31.12.2026 di lavoratori con qualifica non dirigenziale. L’incentivo spetta per la durata massima di 24 mesi. Le modalità attuative sono definite con decreto.
Per tutti gli incentivi prima indicati, restano dovuti per intero i premi e i contributi Inail.