17/07/2026
Novità in tema di trasparenza salariale:
🔻È fatto divieto di richiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro. Gli annunci e i bandi devono contenere indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia da attribuire alla posizione secondo criteri oggettivi e neutri sotto il profilo di genere.
🔻I criteri di determinazione della retribuzione, dei livelli retribuitivi e quelli di progressione economica devono essere accessibili ai lavoratori attraverso l’informativa resa al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
🔻I lavoratori hanno diritto di conoscere i livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Non può essere impedito ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.
🔻I datori di lavoro con almeno 100 dipendenti sono tenuti a comunicare all’Organismo di monitoraggio, istituito presso il Ministero del lavoro, un insieme di dati specifici volti a rappresentare il divario retributivo di genere presente all’interno dell’impresa. In caso in cui dalla raccolta delle informazioni utili alla comunicazione all’Organismo di monitoraggio, si rilevi una differenza del livello retributivo medio di genere, non motivabile sulla base di criteri oggettivi e neutri, pari ad almeno il 5% in una qualsiasi categoria di lavoratori e che il datore di lavoro non abbia corretto tale differenza immotivata entro 6 mesi, si procede con una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti dei lavoratori, per individuare, correggere e prevenire differenze retributive non giustificate.