14/08/2026
Rottamazione quinquies, per chi ha scelto le rate e non ha pagato extratime fino al 30 settembre
E’ invece decaduto chi non ha versato entro il 5 agosto la rata unica, la tredicesima rata della rottamazione quater e la quinta della riammissione
Salvacondotto per chi non ha pagato la prima rata della rottamazione 5 entro lo scorso 31 luglio: la definizione resta valida a patto che il versamento venga eseguito entro il prossimo 30 settembre 2026 (nei termini della seconda rata). Decaduti definitivamente dalle definizioni agevolata invece coloro che non hanno corrisposto, entro lo scorso 5 agosto (nei termini della c.d. tolleranza) la rata unica della quinquies, la tredicesima della quater e la quinta della riammissione.
Decaduti nel mirino del riscossore
Va ricordato che la scadenza ordinaria della rata unica della rottamazione quinquies, della tredicesima della quater e della quinta della riammissione alla definizione agevolata, era lo scorso 31 luglio con possibilità di pagare entro i 5 giorni successiva al citato termine (con la c.d. tolleranza) entro quindi lo scorso 5 agosto 2026.
Chi, per dimenticanza o carenza di liquidità, non ha corrisposto le rate entro lo scorso 5 agosto, ha definitivamente perso i benefici delle definizioni e, in conseguenza di tale accadimento, ha riattivato i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione.
La Corte dei Conti nel Rendiconto Generale dello Stato pubblicato lo scorso giugno ha evidenziato che nel piano operativo 2025 l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha introdotto un modello d’azione orientato sull’ottimizzazione dell’efficacia e della selettività della riscossione verso i contribuenti decaduti da precedenti benefici o dilazioni per cui ci si attende una repentina richiesta di pagamento verso i soggetti che non hanno rispettato il pagamento in commento.
Il salvacondotto solo per la rottamazione 5 a rate
Come indicato nella faq 12 pubblicata il 7 luglio 2026 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel caso di pagamento rateale della rottamazione quinquies, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata.
Nel prosieguo dei versamenti, si legge sempre nella faq, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata. Seguendo dunque quanto indicato dall’agenzia delle entrate riscossione e previsto dal meccanismo di decadenza disciplinato all’articolo 1 comma 95 della legge 199/2025 (la legge di bilancio 2026), chi ha scelto di corrispondere il debito emergente dalla rottamazione 5 a rate senza pagare la prima rata nel termine previsto del 31 luglio scorso, potrà ottemperare al pagamento entro il prossimo 30 settembre (la data di scadenza della seconda rata) senza incorrere nell’inefficacia della definizione. Va specificato che per le rate differenti dall’ultima, in caso di scelta della dilazione, non ci sono i 5 giorni di tolleranza quindi il pagamento da “salvacondotto” della prima rata va effettuato tassativamente entro il 30 settembre prossimo.
Come specificato sempre nella faq 12, in conseguenza del meccanismo dettato all’articolo 1 comma 95 della legge 199/2025, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della rottamazione quinquiestrong> e la ripresa delle attività di recupero. (riproduzione riservata)