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Rottamazione quinquies, per chi ha scelto le rate e non ha pagato extratime fino al 30 settembreE’ invece decaduto chi n...
14/08/2026

Rottamazione quinquies, per chi ha scelto le rate e non ha pagato extratime fino al 30 settembre
E’ invece decaduto chi non ha versato entro il 5 agosto la rata unica, la tredicesima rata della rottamazione quater e la quinta della riammissione

Salvacondotto per chi non ha pagato la prima rata della rottamazione 5 entro lo scorso 31 luglio: la definizione resta valida a patto che il versamento venga eseguito entro il prossimo 30 settembre 2026 (nei termini della seconda rata). Decaduti definitivamente dalle definizioni agevolata invece coloro che non hanno corrisposto, entro lo scorso 5 agosto (nei termini della c.d. tolleranza) la rata unica della quinquies, la tredicesima della quater e la quinta della riammissione.

Decaduti nel mirino del riscossore
Va ricordato che la scadenza ordinaria della rata unica della rottamazione quinquies, della tredicesima della quater e della quinta della riammissione alla definizione agevolata, era lo scorso 31 luglio con possibilità di pagare entro i 5 giorni successiva al citato termine (con la c.d. tolleranza) entro quindi lo scorso 5 agosto 2026.

Chi, per dimenticanza o carenza di liquidità, non ha corrisposto le rate entro lo scorso 5 agosto, ha definitivamente perso i benefici delle definizioni e, in conseguenza di tale accadimento, ha riattivato i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione.

La Corte dei Conti nel Rendiconto Generale dello Stato pubblicato lo scorso giugno ha evidenziato che nel piano operativo 2025 l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha introdotto un modello d’azione orientato sull’ottimizzazione dell’efficacia e della selettività della riscossione verso i contribuenti decaduti da precedenti benefici o dilazioni per cui ci si attende una repentina richiesta di pagamento verso i soggetti che non hanno rispettato il pagamento in commento.

Il salvacondotto solo per la rottamazione 5 a rate
Come indicato nella faq 12 pubblicata il 7 luglio 2026 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel caso di pagamento rateale della rottamazione quinquies, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, si legge sempre nella faq, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata. Seguendo dunque quanto indicato dall’agenzia delle entrate riscossione e previsto dal meccanismo di decadenza disciplinato all’articolo 1 comma 95 della legge 199/2025 (la legge di bilancio 2026), chi ha scelto di corrispondere il debito emergente dalla rottamazione 5 a rate senza pagare la prima rata nel termine previsto del 31 luglio scorso, potrà ottemperare al pagamento entro il prossimo 30 settembre (la data di scadenza della seconda rata) senza incorrere nell’inefficacia della definizione. Va specificato che per le rate differenti dall’ultima, in caso di scelta della dilazione, non ci sono i 5 giorni di tolleranza quindi il pagamento da “salvacondotto” della prima rata va effettuato tassativamente entro il 30 settembre prossimo.

Come specificato sempre nella faq 12, in conseguenza del meccanismo dettato all’articolo 1 comma 95 della legge 199/2025, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della rottamazione quinquiestrong> e la ripresa delle attività di recupero. (riproduzione riservata)

20/06/2026

Quadro RU e crediti d’imposta: errori, dichiarazione integrativa, riversamento e sanzioni

Quadro RU, crediti d’imposta e dichiarazioni integrative: guida agli errori più frequenti, alle differenze tra credito non spettante e credito inesistente, alle modalità di correzione e alle conseguenze sanzionatorie e penali.

Gli errori nel quadro RU non hanno tutti le stesse conseguenze: occorre distinguere tra irregolarità formali, crediti non spettanti e crediti inesistenti, poiché da tale qualificazione dipendono correzioni, sanzioni, termini di recupero e perfino i profili penali.

Che cos’è il quadro RU e perché è diventato strategico
Il quadro RU è il prospetto della dichiarazione riservato ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in forza di specifiche agevolazioni. La sua funzione è quella di rappresentare, per ciascun credito, il percorso che va dal residuo proveniente dall’anno precedente al credito maturato nel periodo, fino agli utilizzi, agli eventuali riversamenti, ai trasferimenti e al residuo finale da riportare.

La struttura del quadro è articolata in tre sezioni:

la sezione I accoglie i crediti da indicare in dichiarazione ed è organizzata in forma multi-modulo perché per ogni agevolazione deve esserequadro RU compilato un modulo autonomo;
la sezione II contiene dati aggiuntivi per alcune categorie di crediti, tra cui quelli per ricerca, sviluppo e innovazione e per investimenti in beni strumentali;
la sezione III riguarda i crediti ricevuti, trasferiti e le eccedenze rispetto ai limiti annuali di utilizzo.
La logica del quadro è quindi quella di consentire un controllo di continuità sul credito, anno dopo anno, e di verificare se il suo impiego sia coerente con la disciplina agevolativa di riferimento.

Va anche considerato che non tutti i crediti seguono oggi lo stesso regime espositivo. Per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 1/2024, alcuni crediti non automatici non devono più essere indicati nella sezione I, salvo ipotesi particolari, come i crediti soggetti a limiti di compensazione, quelli rilevanti come aiuti di Stato, quelli rimborsabili, cedibili o comunque sottoposti a controllo dell’Agenzia delle Entrate. Questo significa che il primo errore da evitare è proprio quello di affrontare il quadro RU come se tutte le agevolazioni rispondessero a uno schema uniforme.

Come si compila il quadro RU?
La compilazione parte dal rigo RU1, nel quale va indicato il codice identificativo del credito. Per ciascuna agevolazione va poi costruita la movimentazione del credito attraverso i righi successivi, seguendo la disciplina concreta del singolo bonus.

Nel rigo RU2 si indica il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione, cioè il punto di partenza della nuova annualità.

Nel rigo RU3 trova spazio l’eventuale credito ricevuto, per esempio a seguito di trasferimento, cessione, operazioni straordinarie o attribuzione da parte di altri soggetti abilitati.

Il rigo RU5 è dedicato al credito maturato nel periodo d’imposta e rappresenta uno snodo essenziale, perché fotografa l’incremento del credito nell’anno.

Il rigo RU6 accoglie invece il credito utilizzato in compensazione tramite modello F24, mentre il rigo RU7 riguarda i casi in cui il credito viene usato direttamente in dichiarazione in diminuzione di imposte o ritenute, ma solo per i crediti per i quali questa modalità è espressamente ammessa.

La distinzione tra RU6 e RU7 è decisiva.

Nuova Transizione 5.0: al via piattaforma per la prenotazioneA partire dalle ore 12.00 di domani, venerdì 12 giugno 2026...
11/06/2026

Nuova Transizione 5.0: al via piattaforma per la prenotazione

A partire dalle ore 12.00 di domani, venerdì 12 giugno 2026, sarà operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0, a supporto degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e impianti FER.

“Con l’apertura della piattaforma rendiamo operativo il nuovo Piano Transizione 5.0: quasi 10 miliardi di risorse nazionali per accompagnare, nel prossimo triennio, gli investimenti delle imprese in innovazione digitale, efficienza energetica e tecnologie avanzate”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso. “Dopo il successo della prima misura, la più popolare tra le imprese, con oltre 4,25 miliardi di progetti attivati e circa 20 mila imprese coinvolte, facciamo un ulteriore passo in avanti, con regole più semplici e una programmazione pluriennale per sostenere al meglio chi investe, innova e produce in Italia, rafforzando la competitività del nostro sistema produttivo”.

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta infatti uno degli strumenti più rilevanti della politica industriale nazionale, con uno stanziamento complessivo di risorse pubbliche pari a 9,8 miliardi di euro a sostegno della competitività, dell’innovazione e della sostenibilità del sistema produttivo italiano.

La misura agisce su tre direttrici strategiche: l’adozione di tecnologie avanzate e digitali, la digitalizzazione dei processi aziendali e la transizione verso modelli produttivi a più elevata sostenibilità ambientale. In quest’ultimo ambito rientrano, in particolare, gli investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028. La finestra temporale pluriennale consente alle imprese di pianificare con certezza i propri percorsi di investimento e di cogliere le opportunità offerte dalla misura nell’orizzonte di medio periodo.

Per maggiori informazioni
Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento
Decreto direttoriale 10 giugno 2026 - Iperammortamento. Termini e modelli di comunicazione
Decreto 7 maggio 2026 - Iperammortamento. Modalità attuative

scadenze delle definizioni agevolate La Legge di bilancio 2026 introduce la “Rottamazione-quinquies”, una nuova definizi...
18/04/2026

scadenze delle definizioni agevolate

La Legge di bilancio 2026 introduce la “Rottamazione-quinquies”, una nuova definizione agevolata per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con possibilità di pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. Le scadenze sono perentorie e il mancato pagamento (anche di due rate) comporta la perdita dei benefici, con ripresa delle azioni di riscossione e imputazione delle somme versate a titolo di acconto.
La Legge di bilancio per il 2026 (Legge n. 199/2025) prevede, all’art. 1, commi 82 ss., una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Si tratta, in particolare, di una nuova rottamazione (la Rottamazione-quinquies), quale strumento di pace fiscale rivolto a tutti coloro che hanno debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ancora pagati.

La disposizione, in base a quanto indicato al comma 83, disciplina le modalità di pagamento delle somme dovute. In particolare, il debitore può scegliere di pagare, alternativamente:

in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
rateizzando l’importo nel numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.
Le rate avranno le seguenti scadenze:

la prima, entro il 31 luglio 2026;
la seconda, entro il 30 settembre 2026;
la terza, entro il 30 novembre 2026;
dalla quarta alla cinquantunesima, a decorrere dal 2027, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno;
la cinquantaduesima, entro il 31 gennaio 2035;
la cinquantatreesima, entro il 31 marzo 2035;
la cinquantaquattresima, entro il 31 maggio 2035.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, all’interno del proprio sito istituzionale, un calendario dedicato alle scadenze delle definizioni agevolate, al fine di permettere ai singoli contribuenti di includere, scegliendo tra “Google Calendar” e “Outlook”, un promemoria per ognuna delle scadenze delle rottamazioni.

Le scadenze 2026 da poter memorizzare sono le seguenti:

30 aprile, quale termine per la presentazione online della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies;
31 maggio, quale termine di pagamento della 12° rata della rottamazione-quater (11° rata per i soggetti indicati dal “Decreto Alluvione”) e la 4° rata della riammissione alla stessa misura agevolativa;
31 luglio, quale scadenza della primo e/o unica rata della Rottamazione-quinquies;
31 agosto, quale termine di pagamento della 12° rata della Rottamazione-quater per i soggetti indicati dal “Decreto Alluvione”;
30 settembre, quale termine di pagamento della 2° rata della Rottamazione-quinquies;
31 ottobre, quale termine di pagamento della 13° rata della Rottamazione-quater per i soggetti indicati dal “Decreto Alluvione”;
30 novembre, quale termine di pagamento della 3° rata della Rottamazione-quinquies.
Il calendario rappresenta un nuovo servizio, molto utile soprattutto per coloro che aderiranno alla Rottamazione-quinquies. Infatti, siccome per tale definizione agevolata non sono previsti giorni di tolleranza e, quindi, le scadenze risultano perentorie, il nuovo servizio può sicuramente aiutare a rammentare la scadenza a ciascun contribuente interessato.

In merito, la disposizione, di cui al comma 95, disciplina l’ipotesi di mancato o insufficiente versamento:

dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
In tali ipotesi, la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; inoltre, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che determini l’estinzione del debito residuo.

Iper ammortamento 2026: come funzionaFederico CantelliIn relazione alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento...
15/04/2026

Iper ammortamento 2026: come funziona
Federico Cantelli
In relazione alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali contenuta nella legge di Bilancio 2026 è stato eliminato il vincolo che subordinava il beneficio alla circostanza che i beni fossero prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Con l’abrogazione di questo requisito si amplia il perimetro delle spese agevolate. La nuova formulazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, indipendentemente quindi dall’origine geografica del bene.

iper ammortamentoIl decreto fiscale 2026 (DL 38/2026) elimina il vincolo di provenienza UE/SEE per l’iper ammortamento sui beni strumentali. Dal 1° gennaio 2026 l’agevolazione si applica anche a beni prodotti in Paesi extra-UE, ampliando la platea degli investimenti agevolabili.

La modifica incide direttamente sulla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento prevista dalla Legge di Bilancio 2026, ampliando il perimetro degli investimenti agevolabili ai fini IRES e IRPEF.

Cos’è l’iper ammortamento 2026?
L’iper ammortamento 2026 è una maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali nuovi, che consente di dedurre quote di ammortamento più elevate ai fini IRES e IRPEF.

Iper ammortamento 2026: quadro normativo
L’articolo 7, comma 1, del decreto fiscale (DL 38/2026) sopprime una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 427, della legge di Bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) per riconoscere alle imprese la maggiorazione dell’ammortamento (cd. iper ammortamento) ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF).

DL 38/2026: eliminazione del vincolo di provenienza UE
In particolare, la disposizione in commento rimuove il requisito relativo alla provenienza geografica dei beni. In tal modo, sono ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Si stabilisce, inoltre, che le disposizioni dell’articolo in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Cosa cambia con il DL 38/2026?
Dal 2026 è eliminato il vincolo di produzione UE/SEE: anche i beni extra-UE possono beneficiare dell’agevolazione.

Disciplina originaria della Legge di Bilancio 2026
Il comma 427, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2026, riconosce ai titolari di reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti

Indirizzo

Contrada Difesa, Via Palermo N. 4
Caraffa Di Catanzaro
88050

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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