Studio Comm.le Dott. Domenico Cecere

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31/10/2025

Redditi 2025, cosa fare dopo il 31 ottobre: come mettersi in regola entro gennaio 2026
Modelli Redditi, dichiarazioni integrative e tardive: cosa cambia dopo il 31 ottobre e come regolarizzare

Il 31 ottobre 2025 rappresenta il termine ultimo per la trasmissione telematica dei modelli Redditi 2025, relativi all’anno d’imposta 2024.

L’invio riguarda persone fisiche che non abbiano presentato il modello 730, società di persone, società di capitali ed enti commerciali, imprese individuali e lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

La scadenza è stata anticipata ormai in modo strutturale rispetto agli anni precedenti, quando il termine era fissato al 30 novembre, con l’obiettivo di allineare i tempi con il concordato preventivo biennale.

Dichiarazioni tardive: il limite dei 90 giorni e il termine del 29 gennaio 2026

Chi non riuscirà a rispettare la scadenza del 31 ottobre potrà comunque mettersi in regola: è infatti possibile trasmettere una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dal termine ordinario, ossia fino al 29 gennaio 2026.

In base all’articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni inviate entro tale arco temporale sono considerate valide a tutti gli effetti, ma restano soggette a sanzioni amministrative per il ritardo.

Il documento, quindi, non è da considerarsi “omesso”, ma semplicemente “tardivo”. Ciò significa che il contribuente potrà correggere la propria posizione senza perdere la validità della dichiarazione.

Superati i 90 giorni, invece, la dichiarazione diventa omessa, con conseguenze molto più gravi.

Le sanzioni previste e come ridurle

Se il modello viene trasmesso per la prima volta entro il periodo di “tardività” (90 giorni), si applica una sanzione di 250 euro - ossia la misura minima edittale prevista per la dichiarazione omessa qualora non siano dovute imposte (art. 1, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 471/1997 - riducibile a 25 euro grazie al ravvedimento operoso (art. 13, co. 1, lett. c, D.Lgs. 472/1997).

Nel caso in cui dal modello tardivo emergano eventuali imposte, le stesse sono soggette alla sanzione del 25% per omesso o ritardato pagamento (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997).

In pratica, chi invia tardi la dichiarazione ma paga subito quanto dovuto può limitare in modo significativo l’impatto economico delle sanzioni.

Oltre i 90 giorni: le conseguenze dell’omissione dichiarativa

Se la dichiarazione non viene trasmessa entro il 29 gennaio 2025, si entra nel campo dell’omissione dichiarativa. In questo caso, la violazione non è più ravvedibile e comporta:

una sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro), oppure
una sanzione fissa tra 250 e 1.000 euro se non sono dovute imposte.
Il nuovo comma 2-ter dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, introdotto nel 2024, conferma l’impossibilità di applicare il ravvedimento operoso oltre i 90 giorni, chiudendo definitivamente la porta alla regolarizzazione spontanea in caso di omissione.

Modelli redditi correttivi e integrativi

Entro la stessa data del 31 ottobre 2025 devono essere trasmessi anche i modelli redditi correttivi del 730/2025, sia a favore che a sfavore del contribuente. Infatti, il 27 ottobre 2025 era il termine ultimo per inviare il 730/2025 integrativo.

Oppure, è possibile presentare il modello redditi entro:

il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa).
Le tempistiche di trasmissione dei modelli integrativi sono fondamentali. Infatti, se si invia una integrativa 2024 entro il 31 ottobre 2025, il credito d’imposta derivante dalle correzioni può essere utilizzato immediatamente in compensazione.

Dopo tale data, l’utilizzo del credito slitta e potrà essere effettuato solo con i debiti fiscali successivi al 2026.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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23/12/2024

A tutti, sereno Natale 🎄

Patente a crediti in edilizia. In gazzetta tutte le novità del decreto! 📰
21/09/2024

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Dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti sarà obbligatoria per operare nei cantieri

30/08/2024
Mancata adesione al concordato preventivo: stop ai controlli automaticiAutore: Nicola ForteI contribuenti possono stare ...
18/07/2024

Mancata adesione al concordato preventivo: stop ai controlli automatici

Autore: Nicola Forte

I contribuenti possono stare tranquilli. La mancata adesione al concordato preventivo biennale non farà scattare automaticamente i controlli. L’indicazione, già contenuta nel decreto del MEF del 14 giugno scorso, viene ribadita nel decreto che ha approvato la nota metodologica a fondamento del software di calcolo del reddito proposto per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014.

I dubbi iniziali sono sorti a seguito della previsione contenuta nel D.lgs. n. 13/2024. Il provvedimento prevede che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza programmino l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o che incorrono nella decadenza dallo stesso.

Questa indicazione deve però essere contestualizzata rispetto a quanto previsto ora dal decreto del MEF riguardante i contribuenti forfettari avente ad oggetto i criteri di determinazione del reddito proposto. In buona sostanza non si procederà a formare nell’immediato una black list dei soggetti che non aderiscono al concordato. Si procederà, al contrario, ove sussistano i relativi presupposti con specifiche analisi di rischio.

Deve poi considerarsi che comunque continuerà a sussistere una rilevante sproporzione tra soggetti “controllori” e soggetti da “controllare”. Infatti, anche se i soggetti che aderiranno al concordato dovesse essere un numero rilevante, ciò sulla base di una previsione ottimistica, i soggetti non aderenti al concordato sarebbero comunque molti. Si deve quindi escludere qualsiasi forma automatica di controllo.

I contribuenti in regime forfettario si trovano in una situazione di vantaggio rispetto ai contribuenti ordinari. Infatti, nel loro caso il concordato preventivo è applicabile a titolo sperimentale per un solo anno. Pertanto, un’eventuale valutazione non corretta effettuata per l’anno 2024 non vincola il contribuente alla scelta già effettuata per il successivo anno 2025. Al 31 ottobre 2024, cioè entro il termine ultimo per l’adesione al concordato, i contribuenti saranno in grado di stimare con un buon margine di approssimazione il reddito effettivo e quindi decidere se il concordato possa essere o meno vantaggioso.

Deve ancora considerarsi che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario potranno far valere le cause straordinarie di cui al DM 14 giugno 2024 in grado di determinare un abbattimento del reddito proposto. Si tratta, ad esempio, di eventi che hanno determinato danni ai locali utilizzati dal contribuente per l’esercizio dell’attività in modo da renderli parzialmente inagibili, oppure per le imprese la comunicazione della sospensione dell’attività presso la Camera di commercio, oppure ancora per i professionisti la comunicazione della sospensione dell’attività all’Ordine di appartenenza. La riduzione del reddito proposto si pone in relazione diretta alla durata delle cause straordinarie previste dal citato decreto ministeriale.

Il mese di luglio, si profila particolarmente caldo sotto il profilo delle scadenze. Quest’anno l’impegno dei contribuenti sarà ancora maggiore.

Infatti, oltre alle valutazioni relative alla convenienza o meno del concordato, entro il 31 luglio prossimo deve essere effettuato il versamento del saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, del saldo Iva relativo al 2023, per coloro che hanno deciso di avvalersi di tale opportunità e dalla prima rata di acconto ove dovuta.

In corrispondenza della medesima data scade il termine per effettuare il versamento della quinta rata relativa alla rottamazione – quater. L’impegno è particolarmente gravoso in quanto i contribuenti dovranno passare “alla cassa” a distanza di soli due mesi dal versamento già effettuato relativo alla quarta rata della stessa rottamazione.
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

07/06/2024

‼️ Il prossimo 30 giugno scade, per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il termine previsto ai fini del deposito annuale del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale (art. 48, comma 3, del d.lgs. 117/2017).

🔴 Con esclusivo riguardo agli enti dotati della qualifica di ODV e APS, si ricorda che entro il 30 giugno p.v. è previsto altresì l’aggiornamento dei dati relativi al numero degli associati, lavoratori (dipendenti e/o parasubordinati), volontari iscritti nel Registro volontari dell’ente e volontari degli enti aderenti di cui si avvalgono

Per maggiori informazioni leggi l'articolo dedicato sul nostro sito
https://csvassovoce.it/runts-entro-il-30-giugno-deposito-del-bilancio-e-aggiornamento-dati-odv-e-aps/

12/03/2024

Il caso OnlyFans e le relative questioni Iva

di Sandro Cerato

L’avvento delle nuove e numerose piattaforme social pone diverse questioni anche di natura prettamente fiscale. Tra queste si segnala quella oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Ue nella causa C-695/20 del 28.2.2023, in cui è stata affrontata l’applicazione dell’articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011, relativamente alla gestione della piattaforma OnlyFans da parte della società inglese Fenix.

Detta piattaforma si rivolge agli utenti (users) in tutto il mondo, che sono divisi in due categorie: i creatori (creators) ed i fan (fans). I primi dispongono di profili con i quali caricano contenuti (fotografie, filmati, ecc.) nel proprio profilo, mentre i secondi possono accedere ai contenuti caricati dai creators mediante il pagamento di una somma (ad hoc o con abbonamento periodico).

La determinazione del canone è lasciata al libero apprezzamento del singolo creator, fermo restando che la società Fenix (gestore della piattaforma) stabilisce un importo minimo al di sotto del quale non è possibile scendere.

La questione Iva risiede nella gestione dei flussi di pagamento, in quanto la piattaforma OnlyFans si fa carico della riscossione e della distribuzione dei pagamenti effettuati dai fans, trattenendo un importo pari al 20% delle somme versate da questi ultimi e attribuendo il restante 80% ai creators. Nel contratto stipulato direttamente tra il creator ed il fan, è previsto che OnlyFans non è parte del contratto, ma si limita ad agire come intermediario. Secondo Il Fisco britannico, la società Fenix avrebbe dovuto assoggettare ad Iva l’intero importo incassato e non solamente il 20% a titolo di propria provvigione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, la piattaforma digitale deve essere considerata come un soggetto che agisce in nome proprio, ai sensi dell’articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011. Pertanto, l’intermediario che agisce in nome proprio, anche se per conto di terzi, ai fini Iva è considerato, per presunzione, soggetto passivo per tutto l’importo incassato e non solo per la parte di propria competenza. Il citato articolo 9-bis, attuativo dell’articolo 28, Direttiva Iva (secondo cui “qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto di terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale”) prevede che “se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti”.

La norma riportata introduce una presunzione assoluta, i cui requisiti sono verificati nel caso OnlyFans in cui, si ricorda, la società Fenix fornisce non solo la piattaforma (in cui sono caricati i contenuti dei creators), ma anche il dispositivo che consente di effettuare le operazioni finanziarie. Inoltre, la citata società è anche responsabile della riscossione e della distribuzione dei pagamenti effettuati dai fans e fissa le condizioni generali di utilizzo del servizio. Non sembra, quindi, potersi dubitare sull’applicabilità della presunzione assoluta, di cui all’articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011, con conseguente soggettività passiva per l’intero importo percepito dal soggetto gestore della piattaforma, che dovrà poi stornare al creator la propria quota parte. Si realizzano, in tal modo, due operazioni distinte ed autonome ai fini Iva, secondo quanto previsto dall’articolo 3, D.P.R. 633/1972, per i servizi resi nell’ambito di un mandato senza rappresentanza.

Dichiarazione dei redditi: cambiano i termini dal 2024.
27/12/2023

Dichiarazione dei redditi: cambiano i termini dal 2024.

In anticipo l’invio della dichiarazione dei redditi per le partite IVA: la scadenza passa per tutti al 30 settembre a decorrere dal 1° gennaio (...)

Buone Feste 🎄
24/12/2023

Buone Feste 🎄

29/11/2023

Titolare effettivo e i nuovi chiarimenti del Mef

di Paolo Meneghetti

Lo scorso 20.11.2023, sono state pubblicate dal Mef, Banca d’Italia e Uif, delle nuove Faq che, sebbene abbiano dissipato alcuni dubbi sul tema dell’individuazione del Titolare Effettivo (TE), permangono ancora talune incertezze, che potrebbero motivare il legislatore a rinviare la scadenza fissata per il prossimo 11.12.2023 (si parla di una possibile proroga al 6.2.2024, ovviamente da confermare).

Di seguito si passano in rassegna le principali questioni interpretative poste dagli operatori in occasione dei convegni di approfondimento sulla procedura di comunicazione, fermo restando che la sensazione che si ritrae dall’intera vicenda è che l’individuazione della Titolarità Effettiva non sia affidata ad una normativa certa ed univocamente applicabile, ma sussistono ancora ampi spazi di arbitrarietà e valutazioni soggettive che potrebbero portare a scelte difformi l’un caso rispetto all’altro.

Peraltro, nelle Faq pubblicate da UnionCamere si affermava apertamente che venivano accettate diverse interpretazioni (es. nel caso di società partecipata da altra società) che avrebbero portato a identificare diversi Titolari Effettivi a seconda del soggetto incaricato alla individuazione. Tale risposta era stata dichiarata valida fino a quando il Mef non avrebbe diramato istruzioni ufficiali (parte delle quali pubblicate con le Faq 20.11.2023), e quindi ora si pone il problema (irrisolto) di cosa fare, laddove la pratica sia stata inoltrata prima del 20.11.2023, utilizzando chiavi interpretative diverse da quelle risultanti dalle Faq di ultima pubblicazione; ovviamente il dubbio è se sia necessario eseguire un nuovo invio, uniformandosi ai chiarimenti resi lo scorso 20.11.2023, oppure se, al contrario, l’individuazione eseguita prima del 20.11.2023 sia da considerare corretta, anche se difforme dai contenuti delle nuove Faq del Mef.



Il ruolo del curatore Fallimentare

Due risposte nel documento del 20.11.2023 sono dedicate al tema del Titolare Effettivo nelle società fallite. In primo luogo, emerge che non vi sono esoneri specifici per questi soggetti e che il Titolare effettivo vada individuato con le normali regole di cui all’articolo 20, D.Lgs. 231/2007, applicate alla società fallita. Sicché, se la società fallita fosse una Srl detenuta al 50% da due soci persone fisiche, questi due soggetti sarebbero titolari effettivi, cioè i soci presenti al momento dell’avvio della procedura concorsuale. Ciò che è meno chiaro, tuttavia, è capire su chi gravi l’onere di firmare la dichiarazione di titolarità effettiva. Ciò in relazione al fatto che sia le istruzioni di UnionCamere, sia il software applicativo non citano il curatore fallimentare tra i soggetti tenuti all’adempimento (mentre citano, ad esempio, il commissario giudiziario), quindi si è formato un orientamento molto diffuso tra i curatori che sostiene l’insussistenza dell’obbligo in capo agli stessi. L’alternativa sarebbe che si attivassero gli amministratori che, tuttavia, con la procedura fallimentare, sono stati esautorati dai loro compiti di governance, oltre a rimarcare il fatto che in molti casi essi sono irreperibili e/o comunque non disposti ad eseguire l’adempimento in rassegna. Vero è che il curatore potrebbe comunque firmare la comunicazione qualificandosi con un ruolo generico il che permette di inoltrare la dichiarazione (le Faq sul punto lo definiscono “esecutore”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett p), D.Lgs. 231/2007). Ad ogni modo, un intervento chiarificatore definitivo, sembra più che necessario.



Gli Enti ecclesiastici

Nella Faq n. 5 del 20.11.2023, il Mef afferma che gli Enti ecclesiastici che siano civilmente riconosciuti (e quindi dotati di personalità giuridica) soggiacciono all’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo, mentre tale obbligo non sussiste per gli stessi Enti che non siano civilmente riconosciuti. Vale la pena sottolineare che questa tesi è apertamente in contrasto con la nota della Cei del 10.10.2023 con cui la Conferenza Episcopale ha affermato: “A motivo del peculiare regime e della speciale disciplina giuridica gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono ricompresi nel perimetro soggettivo indicato nel decreto legislativo del2007 n. 231 e nel d. m. del marzo 2022, n. 55 e non sono, pertanto, tenuti all’obbligo di iscrizione e alle relative comunicazioni introdotte e previste a seguito dell’istituzione del Registro dei titolari effettivi.



La catena partecipativa

Uno dei temi più sollecitati dagli operatori è l’individuazione del titolare effettivo nel caso di catena partecipativa, posto che sul punto erano state fornite almeno tre diverse interpretazioni (Studio n. 1/23 del Notariato, Linee Guida CNDCEC maggio 2019 e altra dottrina citata nelle Faq di UnionCamere).

Con la Faq n. 7 del 20.11.2023, il Mef sembra trovare conferma la cosiddetta “terza tesi” che era stata proposta nelle Faq di UnionCamere. In base a questa tesi, il socio della società partecipante è titolare effettivo della società partecipata, laddove la partecipante detenga nella società partecipata (denominata società cliente) una quota superiore al 25%. Se ciò si manifesta, allora il socio persona fisica della società partecipante, che esercita il controllo, ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., sulla partecipante stessa, diventa il titolare effettivo della società cliente. Per esemplificare il caso, poniamo che la società Alfa Srl (società cliente) sia partecipata da due soci persone fisiche al 30% ciascuna e da Beta Srl al 40%. Beta Srl è partecipata a sua volta da X al 49% e da Y al 51%. Il requisito del controllo su Beta è detenuto da Y che a questo punto diventa titolare effettivo di Alfa (e ciò anche se utilizzando il criterio del demoltiplicatore egli non avrebbe una quota superiore al 25% in Alfa poiché 51x 40 = 20,4). In base a questa tesi, che andrebbe confermata in modo esplicito, il socio X non sarebbe titolare effettivo di Alfa in quanto pur detenendo una quota oggettivamente significativa in Beta (più del 50%) non esercita il controllo su Beta; quest’ultima tesi era stata sostenuta, invece, nelle Linee Guida del CNDCEC del maggio 2019).



Criteri scalari

Infine, va sottolineato (ma si trattava di un punto assodato) che, in base alla lettera dell’articolo 20, D.Lgs 231/2007, i tre criteri di identificazione (proprietà, controllo, rappresentanza) devono essere esaminati con un rigido ordine di successione per cui: prima si esamina la sussistenza del criterio di proprietà, ove questo non sia soddisfatto si passa al criterio del controllo e, infine, ove nemmeno questo criterio sia soddisfatto, si passa a quello residuale della rappresentanza. Pertanto, il ricorso ai criteri del controllo e della rappresentanza è subordinato alla impossibilità di soddisfare i criteri precedenti.

Indirizzo

Via Elpidio Ienco, 57, Capodrise CE
Capodrise
81020

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Martedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 19:00

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