Cosimo Giordano

Cosimo Giordano Elaborazione dati contabili, bilanci e paghe
Servizi telematici e dichiarativi fiscali
Consulenza societaria

Elaborazione dati contabili e del lavoro; Bilanci; Fatturazione;
Servizi telematicI; Dichiarativi fiscali

📌 Nuova sanatoria fiscale: regolarizzazione degli errori pregressi senza sanzioni.Lo schema di decreto correttivo “Omnib...
05/08/2026

📌 Nuova sanatoria fiscale: regolarizzazione degli errori pregressi senza sanzioni.

Lo schema di decreto correttivo “Omnibus” introduce una nuova possibilità per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo: comunicare spontaneamente all’Agenzia delle Entrate rischi e irregolarità fiscali riferiti agli anni precedenti all’adesione.

Il beneficio riguarda l’esclusione delle sanzioni, ma non delle imposte dovute, che dovranno essere versate integralmente.

Per accedere alla procedura sarà necessario:
✅ presentare una comunicazione completa ed esauriente;
✅ intervenire prima di conoscere l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o indagini;
✅ rispettare i termini e fornire tutti gli elementi richiesti;
✅ versare quanto dovuto entro 60 giorni dalla risposta dell’Agenzia.

Sarà possibile richiedere il pagamento fino a 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima.

⚠️ Attenzione: il mancato pagamento di una rata comporterà la decadenza dalla rateazione, l’iscrizione a ruolo del residuo e l’applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà, oltre agli interessi di mora.

La misura, tuttavia, è contenuta in uno schema di decreto e dovrà essere confermata nel testo definitivo.

📍 Ogni posizione dovrà essere analizzata preventivamente, verificando requisiti, annualità interessate e convenienza della regolarizzazione.

Dott. Cosimo Giordano
Dottore commercialista

Casse Professionali: attenzione alla comunicazione annuale di redditi e volume d'affariGli iscritti agli Ordini professi...
03/08/2026

Casse Professionali: attenzione alla comunicazione annuale di redditi e volume d'affari

Gli iscritti agli Ordini professionali dotati di una propria Cassa di Previdenza devono adempiere ogni anno ad uno degli obblighi più importanti: la comunicazione del reddito professionale e del volume d'affari IVA, dati sui quali vengono calcolati i contributi previdenziali.

In linea generale la contribuzione comprende:

✅ contributo soggettivo;

✅ contributo integrativo;

✅ contributo di maternità, ove previsto dal regolamento della singola Cassa.

Ogni Cassa disciplina autonomamente:

📌 modalità di presentazione;

📌 termini;

📌 rateizzazione;

📌 modalità di pagamento;

📌 aliquote e contributi minimi.

Le scadenze non sono uguali per tutti: commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, medici e gli altri professionisti iscritti alle rispettive Casse devono fare riferimento ai regolamenti del proprio ente previdenziale.

📍 Verificare con anticipo gli adempimenti consente di evitare omissioni, sanzioni e interessi.

Cosimo Giordano
Dottore Commercialista

🏠 Abusi edilizi e bonus fiscali: quando si rischia di perdere le agevolazioni?Quando si effettuano lavori edilizi usufru...
03/08/2026

🏠 Abusi edilizi e bonus fiscali: quando si rischia di perdere le agevolazioni?

Quando si effettuano lavori edilizi usufruendo di detrazioni fiscali, non è sufficiente sostenere una spesa agevolabile: è fondamentale che l'intervento sia conforme anche dal punto di vista urbanistico ed edilizio.

Il DPR 380/2001 stabilisce infatti che gli interventi abusivi possono comportare la decadenza dei bonus fiscali, salvo il caso delle cosiddette tolleranze costruttive ed esecutive previste dall'art. 34-bis.

In particolare:

✅ le difformità entro i limiti di legge non costituiscono violazione edilizia;

✅ gli interventi sanabili possono mantenere il beneficio dopo la regolarizzazione;

❌ gli abusi non sanabili possono determinare la perdita delle agevolazioni e il recupero delle somme già detratte.

Il principio interessa non solo i bonus per ristrutturazioni, ma anche Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate e, in presenza dei relativi presupposti, perfino altri incentivi pubblici come il Conto Termico.

📍 Prima di avviare lavori è sempre opportuno verificare la regolarità urbanistica dell'immobile e la correttezza del titolo edilizio.

Cosimo Giordano
Dottore Commercialista

📌 Registri contabili cartacei o informatici: cambia il calcolo dell’imposta di bollo.La modalità con cui vengono tenuti ...
29/07/2026

📌 Registri contabili cartacei o informatici: cambia il calcolo dell’imposta di bollo.

La modalità con cui vengono tenuti libro giornale e libro degli inventari incide direttamente sulle regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate torna sulla distinzione tra registri cartacei e registri tenuti in modalità informatica, soffermandosi soprattutto sul criterio delle 2.500 registrazioni.

📖 Registri cartacei: conta il numero delle pagine
Per i registri tenuti su carta, il bollo deve essere assolto prima della messa in uso del registro, cioè prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina del nuovo blocco.
L’imposta è generalmente pari a:
🔹 € 16 ogni 100 pagine o frazione per i soggetti tenuti alla tassa annuale di vidimazione;
🔹 € 32 ogni 100 pagine o frazione per i soggetti non tenuti alla tassa annuale di vidimazione.

L’assolvimento può avvenire secondo le modalità previste per i registri cartacei, anche mediante pagamento con modello F23 – codice tributo 458T.

💻 Registri informatici: non contano le pagine
La disciplina cambia per i registri tenuti in modalità informatica.
L’art. 6 del DM 17 giugno 2014 stabilisce infatti che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è dovuta nella misura prevista ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

Per il libro giornale, il concetto di “registrazione” è stato interpretato dall’Agenzia come riferito alla singola operazione contabilizzata in partita doppia, indipendentemente dal numero delle righe utilizzate per rappresentarla.

⚠️ 2.500 registrazioni: il conteggio è autonomo per ogni esercizio.

È questo uno degli aspetti operativamente più importanti.
Secondo il chiarimento dell’Agenzia, la soglia delle 2.500 registrazioni o frazioni deve essere verificata autonomamente per ciascun periodo d’imposta, fino alla chiusura del singolo esercizio.

Questo significa che una frazione della soglia assume comunque rilevanza.

Ad esempio, se alla chiusura dell’esercizio il libro giornale contiene un numero di registrazioni inferiore a 2.500, l’imposta relativa a quella frazione è comunque dovuta: il residuo non viene semplicemente trasferito all’anno successivo in attesa di raggiungere complessivamente quota 2.500.

Per i registri informatici, il versamento è effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mediante modello F24, codice tributo 2501.

🗂️ E i registri tenuti elettronicamente ma non materializzati?
Occorre prestare particolare attenzione anche ai registri contabili tenuti con sistemi elettronici e solo memorizzati, senza stampa cartacea.
In queste situazioni diventa fondamentale individuare correttamente la modalità con cui il registro è effettivamente tenuto, anche perché nei sistemi informatici è normalmente possibile determinare il numero delle registrazioni, mentre può non essere altrettanto immediato individuare un numero di pagine.

📚 Il quadro normativo e di prassi
Il tema non nasce oggi, ma deriva da una serie di disposizioni e chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria. Tra i riferimenti:
🔹 art. 16 della Tariffa allegata al DPR 642/1972;
🔹 art. 6 del DM 17 giugno 2014 per i documenti informatici fiscalmente rilevanti;
🔹 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 85/E/2002;
🔹 Risoluzione n. 161/E/2007, anche sul concetto di “registrazione”;
🔹 Risposta a interpello n. 346/E/2021, sulla distinzione tra differenti modalità di tenuta dei registri;
🔹 i più recenti chiarimenti dell’Agenzia sulla determinazione del bollo nei registri informatici.

🔎 In conclusione
La distinzione è sostanziale:
registro cartaceo → rilevano le pagine;
registro informatico → rilevano le registrazioni e il singolo periodo d’imposta.
La digitalizzazione dei libri contabili, quindi, non elimina l'imposta di bollo: cambia il criterio con cui deve essere determinata e il momento in cui deve essere versata.

📌 È opportuno verificare come sono effettivamente tenuti e conservati i registri prima di determinare il tributo, soprattutto quando la contabilità è gestita interamente attraverso sistemi informatici.

Cosimo Giordano
Dottore Commercialista

📌 Bonus assunzione 2026: cosa devono verificare le impreseAnche per il 2026 sono previste diverse agevolazioni per le im...
29/07/2026

📌 Bonus assunzione 2026: cosa devono verificare le imprese

Anche per il 2026 sono previste diverse agevolazioni per le imprese che assumono personale, ma il quadro normativo è cambiato rispetto agli anni precedenti.

Gli incentivi possono riguardare, tra gli altri:
✅ assunzioni di giovani;
✅ assunzioni di donne;
✅ assunzioni nelle aree ZES;
✅ stabilizzazioni di contratti a termine;
✅ decontribuzione Sud;
✅ maxi-deduzione per nuove assunzioni;
✅ assunzioni di disoccupati, over 50 e beneficiari ADI/SFL.

Per alcune misure, il decreto lavoro ha riportato l’esonero contributivo al 100%, ma ha introdotto condizioni importanti, tra cui l’incremento occupazionale netto e l’applicazione del cosiddetto “salario giusto”.

Prima di assumere è quindi fondamentale controllare:
✅ tipologia di contratto;
✅ requisiti del lavoratore;
✅ DURC e regolarità aziendale;
✅ eventuali licenziamenti precedenti;
✅ incremento occupazionale netto;
✅ cumulabilità con altri incentivi;
✅ obblighi e condizioni previste dalla normativa.

📍 Il bonus non va applicato automaticamente: ogni assunzione deve essere valutata prima, per evitare recuperi contributivi o contestazioni.

Dott. Cosimo Giordano
Dottore Commercialista

📌 Contributi MIMIT per lo sviluppo delle competenze nelle PMIDal 10 settembre al 21 dicembre 2026 le micro, piccole e me...
29/07/2026

📌 Contributi MIMIT per lo sviluppo delle competenze nelle PMI

Dal 10 settembre al 21 dicembre 2026 le micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno potranno presentare domanda per accedere ai contributi MIMIT destinati allo sviluppo delle competenze del personale. Le domande saranno gestite tramite lo sportello online di Invitalia.

L’agevolazione riguarda percorsi di formazione collegati alla transizione tecnologica, digitale e verde, con l’obiettivo di rafforzare le competenze interne delle imprese.

Possono essere agevolati progetti con spese comprese tra € 10.000 e € 60.000, con un contributo diretto alla spesa pari al 50% delle spese ammissibili. Per alcuni progetti integrati sovraregionali il contributo può arrivare al 70% per micro e piccole imprese e al 60% per medie imprese.

Prima di presentare la domanda è opportuno verificare:
✅ requisiti dell’impresa;
✅ localizzazione nelle regioni ammesse;
✅ regolarità documentale;
✅ coerenza del progetto formativo;
✅ spese ammissibili;
✅ documentazione da allegare.

📍 Una corretta verifica preventiva consente di evitare errori e aumentare le possibilità di accesso al beneficio.

Dott. Cosimo Giordano
Dottore Commercialista

Plusvalenza da cessione di terreni📌 Cessione di terreni: l’edificabilità può essere anche “di fatto”La Cassazione ha chi...
27/07/2026

Plusvalenza da cessione di terreni

📌 Cessione di terreni: l’edificabilità può essere anche “di fatto”

La Cassazione ha chiarito un principio molto importante: ai fini della tassazione della plusvalenza, un terreno può essere considerato edificabile anche quando manca una formale destinazione urbanistica edificatoria.
Conta, infatti, la concreta vocazione edificatoria del terreno.

Tra gli elementi che possono assumere rilievo:

✅ natura dell’acquirente;
✅ prezzo di vendita molto superiore ai valori agricoli medi;
✅ rilascio di un permesso di costruire in tempi ravvicinati;
✅ normativa che consente la realizzazione di opere anche su area agricola.

L’edificabilità non riguarda soltanto fabbricati abitativi: può rilevare anche per opere non residenziali, come impianti o altre costruzioni.

Il punto centrale è questo: nella cessione di terreni, la tassazione della plusvalenza va valutata in modo sostanziale, non solo formale.

📍 Prima di vendere un terreno, è opportuno verificare non solo la classificazione catastale o urbanistica, ma anche la sua concreta destinazione economica.

Studio Cosimo Giordano
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📌 Superbonus 2026: aggiornato il modello per cessione del credito e sconto in fatturaL’Agenzia delle Entrate ha aggiorna...
27/07/2026

📌 Superbonus 2026: aggiornato il modello per cessione del credito e sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per comunicare l’opzione relativa a:

✅ sconto in fattura;
✅ prima cessione del credito;
✅ interventi edilizi da Superbonus 2026.

Attenzione però: nel 2026 l’opzione resta ammessa solo nei casi residuali ancora consentiti dalla normativa, in particolare per alcune ipotesi legate agli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e alle deroghe al divieto di cessione.

Per le spese sostenute nel 2026, molte fattispecie che in passato rientravano nel Superbonus tornano invece nell’ambito dell’ecobonus ordinario o del sismabonus ordinario.

Il modello aggiornato è utilizzabile dal 23 luglio 2026 e la comunicazione deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2027. Il termine è perentorio: non è ammessa la remissione in bonis.

Per esercitare correttamente l’opzione servono:

🔹 visto di conformità;
🔹 asseverazione tecnica;
🔹 verifica dei requisiti;
🔹 corretta compilazione dei quadri del modello.

📍 Chi intende utilizzare cessione o sconto deve verificare per tempo requisiti, documentazione e scadenze.

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📌 Acconto “storico” 2026: attenzione ai casi in cui l’imposta va rideterminataIl calcolo dell’acconto 2026 non sempre pu...
27/07/2026

📌 Acconto “storico” 2026: attenzione ai casi in cui l’imposta va rideterminata

Il calcolo dell’acconto 2026 non sempre può essere effettuato prendendo semplicemente l’imposta risultante dalla dichiarazione relativa al 2025.

In alcuni casi, infatti, il metodo storico richiede una rideterminazione dell’imposta di riferimento, assumendo una sorta di “imposta virtuale”.

Questo può accadere quando occorre:

✅ neutralizzare agevolazioni fruite nel 2025;
✅ applicare anticipatamente regole entrate in vigore nel 2026;
✅ escludere deduzioni, maggiorazioni o aliquote non rilevanti ai fini degli acconti.

Tra le novità da monitorare ci sono, in particolare:

🔹 IRES premiale 2025, con aliquota ridotta al 20% invece del 24%;
🔹 rateizzazione delle plusvalenze 2025;
🔹 altre fattispecie specifiche previste per soggetti IRPEF, IRES e titolari di partita IVA.

La rideterminazione riguarda solo il calcolo dell’acconto 2026 e non modifica il saldo dovuto per il 2025.

📍 Prima di versare gli acconti, è opportuno verificare se il dato storico può essere utilizzato direttamente o se deve essere ricalcolato.

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📌 Intrastat 2027: arriva il nuovo Intr@webDal 2027 cambia la modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi Intra...
25/07/2026

📌 Intrastat 2027: arriva il nuovo Intr@web

Dal 2027 cambia la modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi Intrastat.

La nuova piattaforma Intr@web online diventerà l’unico canale disponibile per l’invio degli elenchi relativi al 2027. Gli strumenti attualmente utilizzati, come il pacchetto “Intr@web versione 27000” e il servizio “Intra online”, saranno dismessi dall’8 febbraio 2027.

Già dal 14 ottobre 2026 sarà disponibile la nuova versione online per la compilazione e trasmissione manuale degli elenchi, con gestione dei file in formato scambi.cee e CSV.

Dal 4 novembre 2026 saranno disponibili anche i servizi System to System, pensati per chi utilizza software gestionali propri.

Cosa cambia in pratica?
✅ nuova piattaforma online;
✅ accesso tramite area riservata ADM con SPID, CNS o CIE;
✅ possibilità di testare il servizio in ambiente di addestramento;
✅ graduale dismissione dei vecchi canali;
✅ maggiore digitalizzazione degli adempimenti Intrastat.

Per imprese e professionisti sarà importante verificare per tempo credenziali, deleghe, modalità operative e procedure interne, così da arrivare pronti al passaggio definitivo.

Indirizzo

Viale Della Democrazia, 221
Campagna
84022

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