29/07/2026
📌 Registri contabili cartacei o informatici: cambia il calcolo dell’imposta di bollo.
La modalità con cui vengono tenuti libro giornale e libro degli inventari incide direttamente sulle regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate torna sulla distinzione tra registri cartacei e registri tenuti in modalità informatica, soffermandosi soprattutto sul criterio delle 2.500 registrazioni.
📖 Registri cartacei: conta il numero delle pagine
Per i registri tenuti su carta, il bollo deve essere assolto prima della messa in uso del registro, cioè prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina del nuovo blocco.
L’imposta è generalmente pari a:
🔹 € 16 ogni 100 pagine o frazione per i soggetti tenuti alla tassa annuale di vidimazione;
🔹 € 32 ogni 100 pagine o frazione per i soggetti non tenuti alla tassa annuale di vidimazione.
L’assolvimento può avvenire secondo le modalità previste per i registri cartacei, anche mediante pagamento con modello F23 – codice tributo 458T.
💻 Registri informatici: non contano le pagine
La disciplina cambia per i registri tenuti in modalità informatica.
L’art. 6 del DM 17 giugno 2014 stabilisce infatti che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è dovuta nella misura prevista ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Per il libro giornale, il concetto di “registrazione” è stato interpretato dall’Agenzia come riferito alla singola operazione contabilizzata in partita doppia, indipendentemente dal numero delle righe utilizzate per rappresentarla.
⚠️ 2.500 registrazioni: il conteggio è autonomo per ogni esercizio.
È questo uno degli aspetti operativamente più importanti.
Secondo il chiarimento dell’Agenzia, la soglia delle 2.500 registrazioni o frazioni deve essere verificata autonomamente per ciascun periodo d’imposta, fino alla chiusura del singolo esercizio.
Questo significa che una frazione della soglia assume comunque rilevanza.
Ad esempio, se alla chiusura dell’esercizio il libro giornale contiene un numero di registrazioni inferiore a 2.500, l’imposta relativa a quella frazione è comunque dovuta: il residuo non viene semplicemente trasferito all’anno successivo in attesa di raggiungere complessivamente quota 2.500.
Per i registri informatici, il versamento è effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, mediante modello F24, codice tributo 2501.
🗂️ E i registri tenuti elettronicamente ma non materializzati?
Occorre prestare particolare attenzione anche ai registri contabili tenuti con sistemi elettronici e solo memorizzati, senza stampa cartacea.
In queste situazioni diventa fondamentale individuare correttamente la modalità con cui il registro è effettivamente tenuto, anche perché nei sistemi informatici è normalmente possibile determinare il numero delle registrazioni, mentre può non essere altrettanto immediato individuare un numero di pagine.
📚 Il quadro normativo e di prassi
Il tema non nasce oggi, ma deriva da una serie di disposizioni e chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria. Tra i riferimenti:
🔹 art. 16 della Tariffa allegata al DPR 642/1972;
🔹 art. 6 del DM 17 giugno 2014 per i documenti informatici fiscalmente rilevanti;
🔹 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 85/E/2002;
🔹 Risoluzione n. 161/E/2007, anche sul concetto di “registrazione”;
🔹 Risposta a interpello n. 346/E/2021, sulla distinzione tra differenti modalità di tenuta dei registri;
🔹 i più recenti chiarimenti dell’Agenzia sulla determinazione del bollo nei registri informatici.
🔎 In conclusione
La distinzione è sostanziale:
registro cartaceo → rilevano le pagine;
registro informatico → rilevano le registrazioni e il singolo periodo d’imposta.
La digitalizzazione dei libri contabili, quindi, non elimina l'imposta di bollo: cambia il criterio con cui deve essere determinata e il momento in cui deve essere versata.
📌 È opportuno verificare come sono effettivamente tenuti e conservati i registri prima di determinare il tributo, soprattutto quando la contabilità è gestita interamente attraverso sistemi informatici.
Cosimo Giordano
Dottore Commercialista