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La CGT di appello della Sicilia annulla integralmente una intimazione di pagamento emessa a seguito di un Saldo e stralc...
05/01/2026

La CGT di appello della Sicilia annulla integralmente una intimazione di pagamento emessa a seguito di un Saldo e stralcio

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06/07/2025

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Sembra che la rottamazione quinquies sarà definitivamente approvata
04/07/2025

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Atto di indirizzo del MEF su Crediti d’imposta inesistenti e non spettantiIl 1 luglio 2025, il Ministero dell’Economia e...
02/07/2025

Atto di indirizzo del MEF su Crediti d’imposta inesistenti e non spettanti

Il 1 luglio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato un importante Atto di indirizzo che chiarisce la distinzione tra crediti d’imposta inesistenti e crediti non spettanti.
Questa differenza non è solo teorica, perché da essa dipendono le sanzioni, le conseguenze penali e i tempi di accertamento.

Quando un credito si considera inesistente
Il credito è inesistente quando non esistono i presupposti previsti dalla legge, oppure quando il contribuente li ha simulati o rappresentati in modo fraudolento.
Esempi:
• attività mai svolte o svolte da soggetti non legittimati;
• documentazione falsa o artificiosa;
• assenza totale o parziale dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa.
In questi casi, la sanzione amministrativa è pari al 70% del credito compensato, che può salire fino al 140% in caso di frode.

Quando il credito è non spettante
Il credito è non spettante quando esiste, ma è stato utilizzato:
• in modo scorretto o anticipato;
• oltre i limiti stabiliti;
• senza rispettare obblighi formali richiesti a pena di decadenza;
• pur avendo svolto attività che non soddisfano tutti i requisiti tecnici richiesti per il beneficio.
In questi casi, la sanzione è ridotta: 25% del credito utilizzato in compensazione, con possibilità di ulteriori attenuazioni in caso di regolarizzazione spontanea.

Cosa cambia in concreto
• Per i crediti inesistenti, l’Agenzia delle Entrate ha 8 anni per recuperare gli importi.
• Per i crediti non spettanti, il termine è ridotto a 5 anni.
• In caso di importi elevati, si applicano anche sanzioni penali: più gravi per i crediti inesistenti, più lievi (o escluse) per quelli non spettanti.

Certificazione tecnica

Il MEF conferma che, in presenza di certificazione tecnica sulla qualificazione degli investimenti, ad es. in ricerca e sviluppo, l’Amministrazione finanziaria non può contestare la spettanza del credito salvo che la certificazione sia basata su dati falsi.

Perché questa distinzione è importante
Perché consente di:
• evitare errori nella gestione dei crediti;
• impostare correttamente la documentazione;
• adottare una strategia difensiva coerente;
• ridurre l’esposizione a sanzioni e reati tributari.

Chi gestisce crediti agevolati deve oggi più che mai conoscere questa distinzione, pianificare con rigore e, se necessario, dotarsi di certificazioni tecniche a tutela della propria posizione.

26/06/2025

Rinvio dell’obbligo PEC per gli amministratori al 31.12.2025

PEC… ma con calma. Anzi, con molta calma.

Amministratori di società, potete ti**re un sospiro di sollievo. No, non vi stanno per aumentare i compensi. Ma almeno potete evitare di correre per comunicare la vostra PEC al Registro Imprese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di rinviare l’obbligo al 31 dicembre 2025.

Sì, avete capito bene: rinvio di sei mesi. Perché in Italia il calendario non è fatto solo di mesi, ma anche di rinvii, proroghe, note ministeriali e – immancabili – circolari che sanno più di suggerimento che di legge.

Quindi, ricapitoliamo: la circolare di marzo fissava il termine al 30 giugno. Ora, con la circolare 127654 del 25 giugno (un capolavoro di tempismo), si fa sapere che no, dai, facciamo a fine anno. Il tutto, però, “nell’ottica del contemperamento con le esigenze del mondo professionale e imprenditoriale”… che in italiano corrente significa: “ci siamo accorti che non lo stava facendo nessuno”.

Peccato solo che non ci sia una norma con forza di legge che indichi né il termine né le sanzioni. Ma tranquilli, ci pensa la burocrazia creativa: se non c’è la legge, una circolare va benissimo. O forse no. Anzi, la Cassazione ha detto chiaramente che le circolari non vincolano nemmeno gli uffici pubblici, figuriamoci i contribuenti.

E le sanzioni? In teoria fino a 1.032 euro. In pratica, nessuno le può applicare davvero. E meno male, perché con mezzo milione di amministratori da sanzionare, le Camere di commercio rischierebbero di trasformarsi in call center della riscossione coatta.

Bonus finale: la legge di Bilancio 2025 non dice nulla su cosa succede se la PEC dell’amministratore scade. Ma non fatevi domande inutili: l’importante, per ora, è non fare nulla, aspettare dicembre e – nel dubbio – incrociare le dita.

La PEC per gli amministratori entro il 30 giugno è obbligatoria si o no? Per il Ministero si, per le CCIAA no, siamo in ...
24/06/2025

La PEC per gli amministratori entro il 30 giugno è obbligatoria si o no? Per il Ministero si, per le CCIAA no, siamo in Italia...

Le Camere di commercio: il 30 giugno non è una scadenza sanzionabile. Il calendario per società iscritte al 1° gennaio 2025 in una nota del Mimit

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