15/05/2026
✅ VITTORIA CONFERMATA IN APPELLO — SECONDO GRADO
Il Comune di Scalea perde anche in appello: TARES 2013 e TARI 2016 già pagate, pretesa definitivamente annullata
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria (Sez. 1, Sentenza n. 562/2025) ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Scalea contro la sentenza di primo grado (CGT I Cosenza n. 6765/2023) che aveva accolto il ricorso dello Studio R&R – difensore Dott. Ciriaco Riente nell'interesse della contribuente, annullando la cartella esattoriale per TARES 2013 e TARI 2016.
Il Comune aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che la contribuente non avesse tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento presupposto, notificato nel 2018, e che tale atto fosse quindi divenuto definitivo, cristallizzando la pretesa creditoria.
La difesa ha ribattuto che i tributi erano stati integralmente versati prima ancora dell'emissione di quell'avviso: la TARES 2013 era stata pagata con bonifico il 18 ottobre 2017 (€ 3.362,00), a seguito di apposito provvedimento comunale del luglio 2017; la TARI 2016 era stata saldata in quattro rate per € 2.435,75, con comunicazione e trasmissione delle ricevute al Comune già nel dicembre 2017. La documentazione era stata prodotta integralmente sia in primo che in secondo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha confermato che il Comune non aveva mai contestato analiticamente i pagamenti, limitandosi ad affermazioni generiche e confuse, e che la sentenza di primo grado era correttamente motivata. L'appello è stato rigettato con condanna del Comune alle spese del secondo grado.
🔎 La conferma in appello chiude definitivamente la vicenda: la contribuente aveva pagato tutto per tempo, ed è stato necessario resistere in giudizio per due gradi per vedere riconosciuto ciò che i documenti dimostravano sin dall'inizio. Conservare le ricevute di pagamento — e affidarsi a chi sa come usarle in giudizio — fa la differenza.