Riente & Rizzaro Commercialisti

Riente & Rizzaro Commercialisti Studio commerciale - Tributario - Consulenza del lavoro

28/05/2026

🏆 Un altro risultato importante per i nostri clienti.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria ha confermato in toto la sentenza di primo grado, rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate e salvaguardando un valore contestato di € 284.802,00.

La controversia riguardava la spettanza delle deduzioni IRAP (cuneo fiscale) ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446/97.

📌 Il principio applicato:
L'esclusione dal beneficio del cuneo fiscale per le imprese operanti in regime di concessione e a tariffa presuppone che la tariffa sia remunerativa — ossia che tenga specificamente conto del costo fiscale IRAP e si adegui automaticamente alle sue variazioni. Nel caso trattato, le disposizioni contrattuali dimostravano chiaramente che tale requisito non era soddisfatto.

✅ La tesi difensiva, già accolta in primo grado, è stata pienamente confermata in appello.
✅ Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Difendere i diritti dei contribuenti con rigore e competenza: questa è la nostra missione.

28/05/2026

🏨 STRUTTURE RICETTIVE: NUOVA SCIA DAL 1° GIUGNO 2026

Dal 1° giugno 2026 entrano in vigore i nuovi modelli di SCIA per le strutture ricettive con servizi: alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta (camping, glamping, villaggi turistici).

⚠️ ATTENZIONE — cortocircuito operativo: la nuova modulistica richiede il Codice Identificativo Nazionale (CIN), ma il CIN si ottiene soltanto dopo aver presentato la SCIA stessa. Ci si aspetta che questa contraddizione venga corretta in fase di implementazione.

📌 Cosa prevede la normativa:
• Le nuove SCIA nascono dall'accordo Governo-Regioni-ANCI del 18 marzo 2026 (Agenda semplificazione PNRR)
• Le Regioni dovevano adeguare la modulistica entro 45 giorni dalla GU n. 77 del 2 aprile 2026
• I Comuni entro 60 giorni → scadenza 1° giugno 2026
• Per le locazioni turistiche non imprenditoriali resta in uso la CIA

📋 I nuovi moduli si applicano anche alle variazioni: capacità ricettiva, dotazioni e servizi, classificazione e ogni modifica prevista dalla normativa regionale.

🔖 Ricorda: il CIN deve essere esposto all'esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio online (D.L. 145/2023, art. 13-ter).

📍 R&R Studio Commerciale Tributario — Belvedere Marittimo (CS)
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25/05/2026

📌 Accise 2026: le 5 novità che devi conoscere

Il D.Lgs. 43/2025 cambia le regole a partire dal 1° gennaio 2026. Ecco cosa cambia in sintesi:

1️⃣ Gas naturale: le aliquote si chiamano ora "usi domestici" e "usi non domestici" — verifica la classificazione della tua fornitura.
2️⃣ Versamento mensile effettivo per i venditori di gas ed energia elettrica — niente più acconti fissi.
3️⃣ Cauzione al 15% dell'accisa annua, con adeguamento trimestrale automatico.
4️⃣ Bar, ristoranti ed esercizi alcolici: basta la comunicazione SUAP, niente licenza fiscale ADM.
5️⃣ Autorizzazioni vendita tabacchi e prodotti da inalazione: proroga automatica di 2 anni.

Hai ricevuto la nostra circolare informativa? 👇 Scrivici per riceverla o per un approfondimento personalizzato.

📞 R&R Studio Commerciale Tributario – Belvedere Marittimo (CS)

15/05/2026

✅ VITTORIA CONFERMATA IN APPELLO — SECONDO GRADO
Il Comune di Scalea perde anche in appello: TARES 2013 e TARI 2016 già pagate, pretesa definitivamente annullata
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria (Sez. 1, Sentenza n. 562/2025) ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Scalea contro la sentenza di primo grado (CGT I Cosenza n. 6765/2023) che aveva accolto il ricorso dello Studio R&R – difensore Dott. Ciriaco Riente nell'interesse della contribuente, annullando la cartella esattoriale per TARES 2013 e TARI 2016.
Il Comune aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che la contribuente non avesse tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento presupposto, notificato nel 2018, e che tale atto fosse quindi divenuto definitivo, cristallizzando la pretesa creditoria.
La difesa ha ribattuto che i tributi erano stati integralmente versati prima ancora dell'emissione di quell'avviso: la TARES 2013 era stata pagata con bonifico il 18 ottobre 2017 (€ 3.362,00), a seguito di apposito provvedimento comunale del luglio 2017; la TARI 2016 era stata saldata in quattro rate per € 2.435,75, con comunicazione e trasmissione delle ricevute al Comune già nel dicembre 2017. La documentazione era stata prodotta integralmente sia in primo che in secondo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha confermato che il Comune non aveva mai contestato analiticamente i pagamenti, limitandosi ad affermazioni generiche e confuse, e che la sentenza di primo grado era correttamente motivata. L'appello è stato rigettato con condanna del Comune alle spese del secondo grado.
🔎 La conferma in appello chiude definitivamente la vicenda: la contribuente aveva pagato tutto per tempo, ed è stato necessario resistere in giudizio per due gradi per vedere riconosciuto ciò che i documenti dimostravano sin dall'inizio. Conservare le ricevute di pagamento — e affidarsi a chi sa come usarle in giudizio — fa la differenza.

14/05/2026

✅ VITTORIA IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Avviso di liquidazione per imposte ipotecarie annullato: notificato oltre il termine triennale di decadenza
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (Sez. 1, Sentenza n. 6624/2021) ha accolto il ricorso proposto dallo Studio R&R – difensore Dott. Ciriaco Riente, nell'interesse di due contribuenti (fratelli minori di età, rappresentati) a fronte di un avviso di liquidazione per imposte ipotecarie e catastali e bollo, emesso dall'Agenzia delle Entrate.
La formalità a cui l'avviso si riferiva — la trascrizione di un atto presso il registro di pubblicità immobiliare — era stata eseguita il 31 luglio 2014. L'avviso di liquidazione veniva però notificato soltanto il 20 ottobre 2017, vale a dire oltre il termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 347/1990.
L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti già in sede di mediazione, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, poiché aveva previamente notificato il diniego del reclamo — costringendo i contribuenti a costituirsi in giudizio — la Corte ha condannato l'Ufficio al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio di causalità.
🔎 Anche le imposte ipotecarie e catastali sono soggette a rigidi termini di decadenza. L'Ufficio che notifica l'avviso di liquidazione oltre il terzo anno dalla registrazione dell'atto decade irrevocabilmente dal potere impositivo.

14/05/2026

✅ VITTORIA IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Cartella da € 194.480 annullata: notificata all'erede di un contribuente deceduto 40 anni prima, senza motivazione adeguata
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza (Sez. 10, Sentenza n. 7240/2025) ha accolto il ricorso proposto dallo Studio R&R – difensore Dott. Ciriaco Riente, nell'interesse di una contribuente che aveva ricevuto, in qualità di erede, una cartella esattoriale di oltre € 194.000 (di cui € 142.000 di soli interessi) riferita a un'imposta IVA del 1978.
Il contribuente originario era deceduto nel 1984. La cartella era intestata a lui e notificata presso il suo ultimo domicilio, in violazione dell'art. 65 D.P.R. 600/1973, che impone la notifica agli eredi individualmente quando questi abbiano comunicato i propri dati all'Ufficio. In questo caso, la dichiarazione di successione del 1985 dimostrava che gli eredi avevano regolarmente comunicato le proprie generalità.
La Corte ha accolto in via assorbente il motivo relativo al difetto di motivazione: la cartella, primo e unico atto con il quale l'Erario esercitava la pretesa verso gli eredi — ignari del giudizio da cui scaturiva il titolo — avrebbe dovuto contenere gli elementi essenziali dell'accertamento originario e della sentenza su cui si fondava. Nulla di tutto ciò era stato allegato o anche solo richiamato sinteticamente.
🔎 La cartella notificata agli eredi per debiti del de cuius deve essere motivata come un vero atto impositivo. L'erede ha diritto di conoscere l'origine della pretesa e di poterla contestare compiutamente.

14/05/2026

✅ VITTORIA (PARZIALE) IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Accertamento da indagini bancarie ridotto del 79%: da € 9.800 a € 2.100 di maggiori compensi
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza (Sez. 8, Sentenza n. 3985/2025, giudice monocratico) ha accolto parzialmente il ricorso dello Studio R&R – difensore Dott. Ciriaco Riente, nell'interesse di un professionista.
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori compensi professionali per € 9.800 — corrispondenti a versamenti in contanti sul conto corrente professionale privi, secondo l'Ufficio, di fatture corrispondenti — determinando una ripresa a tassazione di IRPEF, addizionali e IRAP, con sanzioni e interessi per oltre € 10.000 complessivi.
La difesa ha operato una riconciliazione analitica versamento per versamento, producendo le fatture emesse e incassate in contanti per ciascuna operazione. Pur riconoscendo che alcuni versamenti non erano imputabili con univocità alle fatture indicate, la Corte ha ritenuto adeguatamente giustificati versamenti per € 7.700, rideterminando i maggiori compensi a soli € 2.100 — con conseguente riduzione proporzionale delle imposte e delle sanzioni.
🔎 Gli accertamenti bancari possono essere contestati con prova analitica versamento per versamento. Una difesa documentata e puntuale, anche in caso di accoglimento parziale, può ridurre drasticamente l'importo della pretesa fiscale.

14/05/2026

✅ VITTORIA IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Cartella TARES 2013 e TARI 2016 annullata: il Comune non contestava i pagamenti già eseguiti
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza (Sez. 9, Sentenza n. 6765/2023) ha accolto il ricorso proposto dallo Studio R&R difensore Dott. Ciriaco Riente, nell'interesse di una imprenditrice.
La ricorrente aveva ricevuto una cartella di pagamento per TARES 2013 (€ 3.172,00) e TARI 2016 (€ 2.447,00), nonostante entrambi i tributi fossero stati regolarmente versati: il primo nel 2017, entro i termini assegnati dal provvedimento comunale; il secondo in forma rateale, come disposto dall'avviso di pagamento. Le ricevute erano state prodotte in giudizio.
In sede difensiva, il Comune si è limitato ad affermare genericamente che i pagamenti erano parziali, senza tuttavia verificare né contestare analiticamente le singole ricevute allegate dalla ricorrente.
La Corte ha ritenuto tale comportamento processuale rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione (Cass. n. 5356/2009): i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere ritenuti sussistenti. L'atto è stato annullato e il Comune condannato alle spese di giudizio.
🔎 Conservare sempre le ricevute di pagamento dei tributi locali — anche di anni precedenti. In caso di cartella ingiustificata, la prova documentale è sufficiente per ottenere l'annullamento.

14/05/2026

✅ VITTORIA IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Avviso TASI 2014 annullato: decadenza confermata — tre tributi locali, tre vittorie
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza (Sez. 4, Sentenza n. 676/2023) ha accolto il ricorso dello Studio R&R difensore Dott. Ciriaco Riente, nell'interesse del medesimo contribuente, completando un trittico di vittorie sugli stessi atti impositivi del Comune di Belvedere Marittimo (CS): IMU, TARI e TASI tutte relative all'annualità 2014.
Il Comune aveva notificato l'avviso di accertamento TASI 2014 con consegna all'ufficio postale in data 2 gennaio 2020, quando il termine decadenziale del 31 dicembre 2019 era già spirato.
La Corte ha ribadito il quadro normativo di riferimento: l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 impone agli enti locali di notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, a pena di decadenza. Il termine era decorso inutilmente, in assenza di qualsiasi prova contraria da parte del Comune, che non si era neppure costituito in giudizio.
Il ricorso è stato accolto con annullamento dell'atto impugnato e condanna del Comune alla rifusione delle spese processuali.
🔎 Tre ricorsi, tre accoglimenti, tre tributi locali annullati per lo stesso vizio: la tardività della notifica. La strategia difensiva unitaria dello Studio R&R ha consentito di ottenere risultati concreti e definitivi su tutte le pretese del Comune.

14/05/2026

✅ VITTORIA IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Avviso TARI 2014 annullato: spedizione oltre il termine decadenziale — la data che conta è quella di consegna all'ufficio postale
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza (Sez. 6, Sentenza n. 3231/2023) ha accolto il ricorso dello Studio R&R difensore Dott. Ciriaco Riente, nell'interesse dello stesso contribuente, questa volta in relazione all'avviso di accertamento TARI 2014 notificato dal Comune di Belvedere Marittimo (CS).
Anche in questo caso il nodo centrale era il rispetto del termine di decadenza quinquennale. La difesa ha prodotto la tracciatura dell'invio postale, da cui risultava inequivocabilmente che la raccomandata era stata consegnata all'ufficio postale il 2 gennaio 2020, un giorno dopo la scadenza del 31 dicembre 2019.
La Corte ha richiamato il principio consolidato della Cassazione (ord. n. 385/2017 e n. 22320/2014) secondo cui, per verificare il rispetto del termine decadenziale a carico dell'amministrazione, rileva la data di spedizione dell'atto — ossia la consegna all'ufficio postale — e non quella di ricezione da parte del contribuente.
L'attività era cessata già dal 31 dicembre 2012, circostanza che rendeva ulteriormente illegittima la pretesa. Il ricorso è stato accolto con condanna del Comune alle spese processuali.
🔎 La tracciatura postale è uno strumento di prova potentissimo nel contenzioso tributario. Non ignorarla: può dimostrare la tardività della notifica e quindi la decadenza dell'intero accertamento.

Indirizzo

Via. G. Fortunato, 79
Belvedere Marittimo
87021

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:30
15:30 - 19:00

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