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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un cambiamento strutturale che ridefinisce il concetto di "partecipazione rileva...
23/01/2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un cambiamento strutturale che ridefinisce il concetto di "partecipazione rilevante" per chi opera in regime d'impresa. Se fino al 2025 la detassazione dei e delle (al 95% per effetto del regime ) erano quasi universali per le società, dal 1° gennaio 2026 le regole cambiano in quanto la norma definisce precisi limiti quantitativi. A farne le spese dovrebbero essere:
- Holding con portafogli frazionati, magari con quote in o investimenti diversificati e/o in Società
-Investitori in e dove le quote individuali dei veicoli societari sono spesso "sotto soglia".
Salve le PMI a carattere dove il problema dovrebbe essere limitato e circostanziato a situazioni particolari poiché solitamente i soci detengono quote ben superiori al 5%.
Possibili soluzioni:
- Efficientamento delle partecipazioni: Valutare e/o di quote per aggregare quote disperse e superare la soglia del 5% o il valore di 500k.
- il costo fiscale delle quote pagando l'imposta sostitutiva, ora del 21%.
- Cedere la quota della società alla persona fisica per evitare la tassazione piena in capo al veicolo societario



Dividendi e plusvalenze. Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per i soggetti che detengono partecipazione in regime di impresa

ll recente D.Lgs. 192/2025 ha messo la parola "fine" alle incertezze sulla fiscalità delle Holding. Se stai pianificando...
16/01/2026

ll recente D.Lgs. 192/2025 ha messo la parola "fine" alle incertezze sulla fiscalità delle Holding. Se stai pianificando un conferimento o una riorganizzazione societaria, le nuove regole sul realizzo controllato (Art. 177 TUIR) sono la chiave per operare in neutralità fiscale con la massima sicurezza.

Perché è una rivoluzione per l'imprenditore?
✅ Valutazioni certe: Il test di prevalenza si fa sul patrimonio netto delle partecipate.
✅ Look-through semplificato: Regole chiare per "guardare dentro" la catena societaria.
✅ Vantaggio Quotate: Soglie d'accesso ridotte al 2% per chi investe in borsa.

Senza una corretta interpretazione, il rischio di errori fiscali è altissimo. Ho analizzato nel dettaglio l'impatto del Decreto Correttivo e come sfruttare queste potenzialità nel mio ultimo articolo.
👇 Leggi l'approfondimento completo qui

Il Decreto Correttivo, pubblicato in G.U. il 19.12.2025, ha regolato il regime di conferimento di partecipazione di Holding ex. art. 177, c. 2-ter Tuir

Il   non è un semplice "bonus" di fine mandato, ma una leva strategica di pianificazione fiscale che richiede precisione...
19/12/2025

Il non è un semplice "bonus" di fine mandato, ma una leva strategica di pianificazione fiscale che richiede precisione nella determinazione. ⚖️

Troppo spesso viene considerato un mero adempimento formale, ma la realtà è diversa: il verbale assembleare che lo istituisce è il principale elemento probatorio a sostegno dell' davanti all'Amministrazione Finanziaria.

Per garantire la deducibilità del costo in capo all'impresa e tutelare la , non bastano formule generiche.

Ecco i 3 pilastri fondamentali per un TFM inattaccabile:
1️⃣ Criteri Oggettivi: Evitare riferimenti vaghi all' "impegno profuso dell'amministratore" che giustifichi il quantum stanziato. I criteri di determinazione devono essere analitici, quantificabili e ancorati a parametri concreti ( di performance, di risultato).
2️⃣ Tempismo (Pre-deducibilità): Il diritto al TFM deve risultare da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Definire i criteri a posteriori, magari a fine esercizio, è il modo più veloce per esporsi a contestazioni sull'inerenza.
3️⃣ Data Certa: Senza una prova documentale della data ( , marcatura temporale, firma digitale), la deducibilità è a rischio.
La pianificazione fiscale richiede metodo e compliance rigoroso delle norme.
E voi, avete già verificato se i vostri verbali di nomina sono a prova di accertamento? 🧐

Ne parlo
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Il Tfm come scelta strategica di deducibilità fiscale è un ottimo strumento di pianificazione fiscale se il verbale è adottato con le dovute accortezze

10/09/2024

Uno strumento che permette di gestire efficacemente la tesoreria di gruppo è il contratto di , attraverso il quale, la (generalmente la c.d. del gruppo) regolamenta in maniera centralizzata la liquidità dell’intero gruppo, gestendo le eccedenze di liquidità provenienti da società del gruppo in surplus finanziario per coprire i fabbisogni finanziari di altre realtà del gruppo in deficit finanziario. Attraverso tale contratto le società in ed in possono evitare di ricorrere all'indebitamento (ove ancora possano) risparmiando costi finanziari rilevanti. In questo modo le società in crisi ricevono direttamente la provvista dalla capogruppo, la c.d. pooler, la quale applicherà sui saldi di conto degli interessi più bassi rispetto a quelli bancari. Il contratto di cash pooling, come da giurisprudenza consolidata, se celato all'interno dell'operatività aziendale, permette di scongiurare i reati di bancarotta fraudolenta ove i consigli di amministrazione delle società coinvolte deliberino il contenuto dell’accordo, definendone l’oggetto, la durata, i limiti dell’indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

In questo articolo, evidenzio in pillole, la portata e le tipologie di contratto di cash pooling attualmente utilizzate.
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https://www.nicolaforner.it/bilancio-e-contabilita/il-contratto-di-cash-pooling/

29/07/2024

Holding e pianificazione “previdenziale”. Poco spesso se ne parla ma tra i motivi per cui si può ricorrere all’utilizzo di una holding (oltre ai più “sponsorizzati” temi di , , ) c’è da annoverare sicuramente la gestione della problematica previdenziale, ampiamente diffusa nel panorama italiano, costellato da PMI, a carattere prettamente familiare. In queste realtà il socio di una Srl artigiana/commerciante è anche amministratore/dipendente della stessa. Lo stesso si troverà a versare contributi Inps, oltre che sul suo compenso percepito come amministratore/dipendente, anche sul c.d. reddito “figurativo” (utile netto) prodotto dalla srl in proporzione alla sua quota di partecipazioni agli utili. La holding può essere utilizzata quindi come schermo societario, in quanto acquisendo in toto (o in parte) la partecipazione detenuta dal socio persona fisica nella srl artigiana/commerciante permette a quest’ultimo di evitare la c.d. “trasparenza contributiva” e quindi lo esonera dal pagamento di contributi previdenziali sul reddito "figurativo" di srl. In questo articolo ne parlo fornendo con un esempio
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https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/la-holding-previdenziale/

La sentenza n. 445/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, pubblicata qualche giorno fa nella stampa sp...
21/05/2024

La sentenza n. 445/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, pubblicata qualche giorno fa nella stampa specializzata de hashtag torna sull’argomento della successione di quote di società semplici e della impossibilità di applicare alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 3, co. 4-ter D.Lgs 346/90). La sentenza affronta una successione mortis causa avente ad oggetto il 99% di quote di una società semplice che svolge attività di mero godimento immobiliare. La contribuente, sosteneva di poter ricadere all’interno del perimetro di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, in virtù del fatto che con il decesso del de cuius la stessa veniva ad acquisire il controllo della società.
La sentenza in commento concorda con l’interpretazione fornita tempo addietro (anche se in tema di donazione di quote di ) dall’amministrazione finanziaria con la risposta ad istanza di interpello n.552/E/2021. La sentenza, anche se non favorevole per il contribuente, è di particolare importanza in quanto traccia una strada ben definita in materia, se non per il fatto che fornisce un’interpretazione univoca alla disposizione "esentativa". Ciò nonostante, l’aspetto negativo, è che ben oltre 30 anni dopo la sua introduzione nel nostro ordinamento, l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza sembra aggiungere un ulteriore requisito in più per poter godere dell’esenzione di cui all’art. 3, co. 4-ter D.Lgs 346/90 in caso di trasmissione di patrimoni sociali.


ne parlo nell'articolo

Il   è uno strumento utile per dirimere sin da subito le eventuali situazioni instabili familiari che potrebbero sorgere...
04/03/2024

Il è uno strumento utile per dirimere sin da subito le eventuali situazioni instabili familiari che potrebbero sorgere, qualora in un secondo momento, dovesse aprirsi la successione mortis causa. A differenza della , infatti, il patto di famiglia non può più essere messo in discussione a posteriori, dagli eredi legittimari, preservando così l’azienda (ovvero le quote societarie) donate ai soggetti legittimari assegnatari. Per questo motivo il patto di famiglia non è soggetto ad azione di riduzione (ex. artt. 554 ss cc) e di collazione (ex. art. 737 cc). In questa contributo, ho fatto un esempio numerico di come debba avvenire una divisione ereditaria, comprensiva di patto di famiglia, affinché venga rispettata la quota di legittima spettante agli eredi legittimari. Nell’esempio viene considerato anche un patto di famiglia, che, a differenza delle donazioni, non deve essere “attualizzato” alla morte del de cuius.


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Il patto di famiglia a confronto con la donazione di azienda (seconda parte)

Uno strumento utile in caso di trasmissione del    , disciplinato dal nostro ordinamento, è il  . Lo strumento ha analog...
28/02/2024

Uno strumento utile in caso di trasmissione del , disciplinato dal nostro ordinamento, è il . Lo strumento ha analogie con la donazione ma presenta anche delle differenze sostanziali.
In questo breve articolo si evidenziano i punti di forza e le caratteristiche del patto di famiglia, effettuando un raffronto con l’istituto civilistico della donazione, denotandone pregi e difetti.



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Il patto di famiglia è disciplinato dal nostro ordinamento e permette di gestire in maniera efficiente il passaggio generazionale.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è sempre utile riepilogare il trattamento fiscale ai fini delle   ed   degli...
20/11/2023

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è sempre utile riepilogare il trattamento fiscale ai fini delle ed degli omaggi natalizi concessi ai clienti piuttosto che ai dipendenti.
Ai fini delle imposte dirette, il trattamento fiscale degli omaggi subisce una classificazione differenziata a seconda dell’importo del bene omaggiato; ai fini Iva, invece, il legislatore distingue i beni autoprodotti dall’azienda dai beni acquistati da aziende terze; i primi vengono obbligatoriamente assoggettati ad iva mentre i secondi subiscono un trattamento differenziato a seconda del valore del bene omaggiato ovvero in relazione alla circostanza che l’azienda all’atto di acquisto abbia (o meno) detratto l’Iva.


In occasione delle festività natalizie è utile ricordare il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi ed Iva degli omaggi

Il D. Lgs 19/2023 ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2019/2121/UE per quanto riguarda le trasforma...
13/11/2023

Il D. Lgs 19/2023 ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2019/2121/UE per quanto riguarda le trasformazioni, fusioni e le scissioni transfrontaliere. La direttiva, recepita dal suddetto decreto con l’intento di armonizzare il diritto nazionale con la normativa europea, ha introdotto modifiche rilevanti all’ordinamento interno introducendo una nuova figura di scissione, la c.d. " mediante scorporo”.
L’istituto, dopo quasi sei mesi dalla sua entrata in vigore, presenta molte incertezze, soprattutto in ambito tributario, e poche certezze, soprattutto in ambito civilistico e procedimentale che riguardano principalmente il contenuto del progetto di scissione e gli esoneri documentali. Per tale motivo la scissione tramite scorporo, ad oggi, non è un istituto ancora utilizzato dagli operatori del diritto tributario per riorganizzare complessi aziendali; allo strumento non possono ritenersi applicabili principi che sono ampiamente diffusi e consolidati in altre operazioni straordinarie tipicamente utilizzate per attuare aziendali e/o : tra tutti il principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni di fusioni, conferimenti, cessioni, scissioni ordinarie. L’auspicio è che tale vuoto normativo venga colmato al più presto da disposizioni di legge o quantomeno attraverso chiarimenti di prassi da parte dell’amministrazione finanziaria.
In questo articolo evidenzio i capisaldi dell’istituto e alcuni dei molteplici punti che dovranno essere chiariti dal legislatore e dall’agenzia entrate.

Scissione tramite scorporo: introdotto con D.Lgs 19/2023, in recepimento della direttiva 2019/2021, con l’intento di armonizzare il diritto nazionale

La risoluzione ministeriale n. 56/2023 del 16/10/2023 pone un freno alle possibili contestazioni (e potenziali contezios...
02/11/2023

La risoluzione ministeriale n. 56/2023 del 16/10/2023 pone un freno alle possibili contestazioni (e potenziali conteziosi con l'Agenzia delle Entrate) scaturenti dell’applicazione del criterio del regime di realizzo controllato ai di c.d. “minusvalenti”; ossia in quelle circostanze in cui l’aumento del patrimonio netto della conferitaria (a fronte del conferimento quote) è inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita. Nel caso di conferimenti “minusvalenti” ex. art. 177 (nelle versioni 2 e 2-ter) l’effetto non è quello di disconoscere la portata applicativa della norma in favore dell’art. 9 del Tuir ma solo di rendere indeducibile la minusvalenza in capo al soggetto conferente, così in sintesi il contenuto della risoluzione n. 56/2023 (seconda parte). La risoluzione di fatto censura l’interpretazione fatta propria da alcuni uffici dell’amministrazione finanziaria del principio di diritto 28.7.2020 n. 10 e trasfuso in alcune risposte ad istanza di interpello, tra cui la n. 537/2020. Questa risoluzione rassicura tutti gli operatori del diritto tributario ed in particolare in tutti quei casi in cui la ricostruzione del costo fiscale della partecipazione conferita risulta difficoltosa come nel caso di partecipazione oggetto di precedenti donazioni e/o successioni, rivalutazioni, trasformazioni di società di persone ovvero altre operazioni straordinarie in cui le stesse sono state coinvolte.
Ne parliamo in questo articolo



Conferimento di quote di partecipazioni minuvalente in applicazione del regime di realizzo controllato: un recente parere del Fisco.

Per poter evocare l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione e successione occorre che oggetto di donazione...
04/10/2023

Per poter evocare l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione e successione occorre che oggetto di donazione (quota o azienda) sia una società avente oggetto un’effettiva ed operativa attività economico-aziendale, così in sintesi l’ordinanza della Corte di Cassazione (nr. 6082/23). L’ordinanza, richiama il concetto già espresso dall’amministrazione finanziaria nella risposta ad istanza di interpello nr 552/21, la quale aveva evidenziato che in caso di conferimento di quote non di controllo in Holding e successiva donazione di quote di quest’ultima, il contribuente non poteva invocare l’esenzione di cui all’art. 3, co. 4-ter D. Lgs 346/90.
Ciò nonostante, le conclusioni a cui giungono sia la Cassazione, con l’ordinanza in commento, che la prassi dell’agenzia entrate, con la risposta n. 552/21, sono di immediato impatto considerando che lo strumento del conferimento di partecipazioni in Holding e successiva donazione di quote sono strumenti ottimali per gestire efficacemente il passaggio generazionale delle imprese; questa conclusione è coerente con l’introduzione, ad opera del Decreto Crescita (D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019, n. 58) del regime di realizzo controllato delle quote di minoranza in Holding.
Inoltre se si vuole guardare la ratio della disposizione, l’art. 3, co 4-ter prevede solamente due condizioni, al verificarsi delle quali è possibile invocare l’esenzione in parola ossia, l’acquisizione o integrazione del controllo (art. 2359 cc, co. 1) della società le cui partecipazioni sono trasferite e il mantenimento dello stesso per almeno un lasso temporale di 5 anni, mentre il legislatore non ha previsto alcun requisito in ordine all’attività svolta dall’impresa la cui attività o quote è oggetto di trasmissione.


Quote non di controllo possedute dalla Holding frenata dei giudici in tema di esenzione da imposta di donazione e successione

Indirizzo

Largo Parolini 108
Bassano Del Grappa
36061

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