18/06/2026
DICHIARAZIONE IMU 2025. ENTRO IL 30 GIUGNO 2026. CHI DEVE PRESENTARLA E COME INVIARLA
La dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2025 deve essere presentata entro il 30 giugno 2026. L’adempimento riguarda solo i casi in cui siano intervenute variazioni rilevanti non immediatamente conoscibili dal comune
La dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2025 deve essere presentata entro il 30 giugno 2026. L’obbligo dichiarativo sorge solo quando si verificano modifiche soggettive o oggettive che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta e che non risultano immediatamente conoscibili dal comune.
In base all’articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019, la dichiarazione deve essere presentata, oppure trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione conserva efficacia anche per gli anni successivi, a condizione che non intervengano ulteriori modifiche dei dati o degli elementi dichiarati tali da determinare un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Con il D.M. 24 aprile 2024 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IMU/IMPi e IMU ENC, con le relative istruzioni e specifiche tecniche. Il modello IMU/IMPi riguarda sia l’imposta municipale propria sia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine.
IMPi e fabbricati del gruppo catastale D
L’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, denominata IMPi, è stata istituita dall’articolo 38 del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, n. 124/2019, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sui medesimi manufatti.
Per piattaforma marina si intende la struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e situata entro i limiti del mare territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.
Per tali beni trova applicazione la disciplina prevista per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. In particolare, l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che, per i fabbricati non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore sia determinato, fino all’anno di iscrizione in catasto con attribuzione della rendita, sulla base dell’ammontare risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.
Il valore deve essere calcolato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ciascun anno di formazione del costo i coefficienti aggiornati con decreto del MEF.
Quando deve essere presentata la dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU non deve essere presentata in ogni caso, ma solo quando le variazioni intervenute non risultano dalle dichiarazioni già presentate o non sono comunque conoscibili dal comune attraverso le banche dati disponibili.
L’adempimento è necessario, ad esempio, quando gli immobili beneficiano di riduzioni d’imposta. Rientrano in questa ipotesi i fabbricati di interesse storico o artistico, quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato.
La dichiarazione riguarda anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, i cosiddetti beni-merce, fino a quando permane tale destinazione e gli immobili non risultano locati.
L’obbligo dichiarativo sussiste inoltre quando il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Ciò può avvenire, tra l’altro, in caso di immobile oggetto di locazione finanziaria, di concessione amministrativa su aree demaniali, oppure quando l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto riguarda un’area fabbricabile.
La dichiarazione deve essere presentata anche se un terreno agricolo diventa area fabbricabile, se un’area acquista edificabilità a seguito della demolizione di un fabbricato, oppure se l’immobile perde o acquisisce, nel corso del 2025, il diritto all’esenzione IMU.
Resta fermo che l’adempimento è richiesto in tutti i casi in cui il contribuente non abbia provveduto a richiedere l’aggiornamento della banca dati catastale.
Modalità di presentazione e sanzioni
La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Può essere consegnata direttamente all’ente, che deve rilasciare apposita ricevuta, oppure inviata tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno all’Ufficio tributi competente, in busta chiusa, riportando la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 2025”.
La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di invio.
È inoltre possibile trasmettere la dichiarazione in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, attraverso i canali Fisconline o Entratel. Resta ammesso anche l’invio tramite PEC, secondo le indicazioni del comune competente.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Ciò significa che, se l’imposta è stata comunque regolarmente versata ma la dichiarazione era dovuta, resta applicabile la sanzione minima di 50 euro. In caso di dichiarazione infedele, la sanzione va dal 50% al 100% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50 euro.