Studio di Consulenza Fiscale, Contabile e Societaria Di Candia.

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di Bari nella Sezione A n. 2637. Consulenza Fiscale, Contabilità, Bilanci, Dichiarazione dei Redditi e Servizio CAF. Mi chiamo Loredana Di Candia , sono iscritta da 20 anni all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari ; in tutti questi anni ho approfondito la mia esperienza a 360 gradi , prestando Consulenza Fiscale/Contabilità ai Lavoratori Autonomi, Ditte Individuali, Società e Persone fisich

e. LA SUPER PRECISIONE è la caratteristica che mi contraddistingue. Inoltre garantisco i seguenti adempimenti:
-Redazione Bilanci
-Dichiarazione dei Redditi PF-Imprese e Società.
-730
-770
-IMU
-ISEE
-RED
-Rapporti con l'Agenzia delle Entrate ed altri enti
-Redazione e Registrazione dei Contratti di Locazione.
-e tutti gli altri adempimenti a tutela del contribuente

Rottamazione Quinquies
13/11/2025

Rottamazione Quinquies

12/11/2025

Versamenti INPS e INAIL fino a 60 rate: nuova opzione in rampa di lancio
di Redazione PMI.it

Firmato il decreto che permette ad INPS e INAIL di estendere da 24 rate i piani di rateazione fino a 36 o 60 rate in base all'importo del debito.
Con quasi un anno di ritardo, si appresta ad entrare in vigore la norma in base alla quale diventa possibile dilazionare fino a 60 rate i debiti contributivi previdenziali e assistenziali, come previsto dal Collegato Lavoro 2024: i Ministeri dell’Economia e del Lavoro hanno firmato il decreto attuativo, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’approvazione non segna però l’operatività della norma. Serviranno anche i provvedimenti applicativi dell’INPS e dell’INAIL, a partire dai quali bisognerà infine attendere 30 giorni di tempo.

La rateazione quinquennale è disposta dall’articolo 23 del DL 203/2024, in base al quale «l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze».

Un’altra disposizione già prevista dal decreto attuativo riguarda la possibilità di transitare da una rateazione in corso a una nuova: anche chi sta attualmente pagamento un debito contributivo, suddiviso in 24 tranche, potrà dunque chiedere di trasformarlo per poter allungare i periodo di restituzione della somma dovuta.

Attualmente, queste tipologie di debiti si possono pagare con un piano che può arrivare fino ad un massimo di 24 rate. La nuova disposizione, pertanto, prevede una possibilità di diluizione ben più lunga.

La durata del piano dipenderà comunque dall’entità della somma dovuta. Per arrivare a 60 rate, il debito dovrà essere superiore a 500mila euro. Se invece è più basso di questa soglia, il pagamento potrà avvenire in un massimo di 36 rate.

Il contribuente che vuole dilazionare il pagamento deve presentare domanda all’istituto interessato. Saranno l’INPS e l’INAIL a dover prevedere le regole specifiche per la presentazione delle richieste aggiornando l’attuale procedura, recependo i vari dettagli applicativi della norma primaria e del decreto interministeriale attuativo della misura. Per esempio, dovranno stabilire i criteri in base ai quali si deciderà in quante rate suddividere il piano.

Rottamazione Quinquies, domande entro il 30 Aprile 2026.
06/11/2025

Rottamazione Quinquies, domande entro il 30 Aprile 2026.

27/10/2025

Rottamazione IMU e TARI: nel 2026 decide il Comune.

Rottamazione quinquies in Manovra 2026: saranno gli Enti locali a decidere autonomamente sulla sanatoria per IMU, TARI, multe e tributi locali.

La nuova Legge di Bilancio introduce la Rottamazione quinquies per le cartelle esattoriali fino al 2023 che riguardano debiti tributati e previdenziali emersi dalle dichiarazioni fiscali, lasciando ai Comuni la possibilità di concedere anche una sanatoria sui tributi locali come IMU e TARI.

Un articolo della Manovra 2026, infatti, stabilisce che dal 1° gennaio prossimo saranno direttamente le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni a poter introdurre in autonomia opzioni di rottamazione dei tributi locali, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o delle sanzioni connesse al debito originario e concedendo un piano dei pagamenti dilazionato con rate da stabilirsi a livello locale.
Sarà a discrezione degli Enti locali, quindi, l’opportunità di concedere una sanatoria analoga a quella prevista a livello nazionale: i cittadini dovranno informarsi e verificare le disposizioni in vigore a livello comunale, almeno per quanto riguarda IMU e TARI.

Rottamazione quinquies: come funziona la pace fiscale 2026
Ciascun Ente locale, inoltre, avrà facoltà di stabilire forme di definizione agevolata anche se sono già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria.

Sono sempre escluse dalla gestione delegata agli Enti locali, invece, le addizionali ai tributi erariali come l’addizionale IRPEF, l’IRAP e le compartecipazioni fiscali.
fonte PMI

20/10/2025

Affitti brevi con cedolare secca al 26%: spunta la stangata in Manovra 2026

Dal 2026 potrebbe cambiare la cedolare secca sugli affitti brevi, con tassazione unificata al 26% anche per intermediari online: anticipazioni in Manovra.
Con la Legge di Bilancio potrebbe arrivare una nuova stretta sulla tassazione degli affitti brevi. Secondo anticipazioni sul testo del disegno di legge della Manovra, a partire dal periodo d’imposta 2026, l’aliquota della cedolare secca sarebbe destinato a salire al 26%, uniformando la tassazione per tutte le unità immobiliari concesse in locazione per periodi inferiori ai 30 giorni. Sarebbe così eliminata la riduzione al 21% che, fino ad oggi, si applicava ad una sola unità abitativa, a scelta del contribuente.

Per avere certezze sulle intenzioni di Governo bisogna attendere l‘approdo del ddl in Senato (atteso in settimana), dove quest’anno prende il via la discussione in Parlamento della Manovra 2026.

La modifica della tassazione sugli affitti brevi, prevista dall’articolo 7 della bozza di Manovra (ossi il disegno di legge di bilancio 2026), modifica l’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 (convertito con legge n. 96/2017), che regolamenta la disciplina delle locazioni brevi.

Dal prossimo anno dunque, se il Parlamento confermerà il rincaro d’imposta, anche chi affitta un solo appartamento per brevi periodi con la cedolare secca, vedrà applicata la tassazione al 26% sui redditi derivanti dai contratti di locazione breve.

La novità riguarda tutti i proprietari, comodatari o usufruttuari che mettono in locazione fino a quattro unità immobiliari a uso abitativo. Oltre tale soglia, infatti, l’attività viene considerata imprenditoriale e comporta l’obbligo di apertura della Partita IVA con relativa tassazione.

In base alle disposizioni dello schema di Manovra, dunque, dal 2026 scomparire la possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 21% su un solo immobile, lasciando invece come riferimento unico la tassazione al 26% per tutte le locazioni brevi.

Resterebbero comunque ad essere esclusi gli affitti ordinari pluriennali, che continueranno ad essere regolati dal regime della cedolare secca con aliquota del 21% (o del 10% per i canoni concordati).

La norma continua a riferirsi ai contratti di locazione abitativa di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Si tratta, in sostanza, delle tipiche formule di locazione turistica o di case vacanza, anche stipulate tramite intermediari o portali online, e comprensive di eventuali servizi accessori come pulizia, fornitura di biancheria o connessione wi-fi.

La disciplina rimane invariata sotto il profilo civilistico e dei limiti quantitativi: fino a quattro unità immobiliari, il reddito può essere dichiarato come reddito fondiario o diverso, con tassazione tramite cedolare secca; dal quinto immobile in poi, l’attività viene automaticamente ricondotta a quella d’impresa, con tassazione ordinaria ai fini Irpef ed Iva.

Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi 2023, i contratti di locazione breve stipulati da comodatari e affittuari hanno generato un imponibile complessivo di 438 milioni di euro, con una media di circa 14mila euro annui per contribuente. L’aumento dell’aliquota al 26% comporterà un aggravio di circa 5 punti percentuali rispetto al precedente livello agevolato, traducendosi in un maggior gettito stimato di alcune centinaia di milioni di euro annui.

Per esempio, un proprietario che incassa 10.000 euro annui da un affitto breve e oggi paga 2.100 euro con l’aliquota del 21%, dal 2026 verserà 2.600 euro. In caso di due o più immobili locati, la differenza sarà ancora più significativa, ma sarà compensata – nelle intenzioni del Governo – da un sistema più equo e da una maggiore semplificazione amministrativa.

Il ddl interviene anche sulle società di intermediazione immobiliare – comprese le piattaforme telematiche come Airbnb e Booking – che continueranno ad operare come sostituti d’imposta. Dal 1° febbraio 2026, questi soggetti saranno tenuti a trattenere e versare all’erario una ritenuta del 26% sui canoni incassati o intermediati per conto dei locatori.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, uniformare la tassazione sui redditi da locazioni brevi, riducendo le disparità tra contribuenti; dall’altro, rafforzare il controllo fiscale sugli affitti turistici, anche in ottica di contrasto all’evasione e di maggiore tracciabilità dei flussi.

La Manovra conferma anche la proroga al 2026 della facoltà per i Comuni capoluogo di provincia di ritoccare al rialzo l’imposta di soggiorno. La misura mira a garantire maggiori entrate agli enti locali nelle città a forte vocazione turistica, che potranno così sostenere interventi di manutenzione urbana e servizi per i visitatori.

Parallelamente, il Governo punta a rafforzare i controlli su locazioni non dichiarate e irregolari, anche attraverso l’incrocio dei dati forniti dai portali digitali con le banche dati fiscali e catastali. L’Agenzia delle Entrate e i Comuni avranno così strumenti più efficaci per individuare situazioni di evasione o abuso.

La stretta sugli affitti brevi rientra in un più ampio processo di riordino del mercato immobiliare turistico, che proseguirà nel 2026 con ulteriori interventi normativi in materia di regolamentazione delle locazioni turistiche, digitalizzazione delle registrazioni e standard minimi di sicurezza e qualità. L’obiettivo è favorire la trasparenza, tutelare i consumatori e ridurre la concorrenza sleale nei confronti delle strutture ricettive tradizionali.
FONTE PMI di Anna Fabi

01/09/2025

TARI: Bonus Sociale al 25% in bolletta dal 2026

Delibera ARERA sul bonus sociale rifiuti (Bonus TARI): sconto automatico in bolletta dal 2026 con requisiti ISEE basati su redditi 2025.
A partire dai primi mesi del 2026, circa 4 milioni di famiglie riceveranno per la prima volta il bonus sociale rifiuti, che consiste in uno sconto del 25% sulla TARI (o altra denominazione della tassa sui rifiuti).

L’autorità per energia ARERA ha finalmente approvato la delibera applicativa, che consente di identificare i beneficiari sulla base del requisito reddituale e procedere al riconoscimento automatico del beneficio in bolletta.

L’istituzione del Bonus Sociale TARI è contenuta nel DPCM 24/2025. Lo sconto in bolletta rifiuti spetta agli utenti domestici in condizioni di effettivo e documentato disagio economico attestato dall’ISEE. Le soglie massime dell’Indicatore della situazione economica equivalente sono stabilite dall’ARERA, con valori aggiornati ogni tre anni.

Per i beneficiari 2025, con erogazione a partire dal 2026, la soglie di reddito ISEE è pari a 9.530 euro per nucleo familiare, aumentato a 20mila euro con almeno quattro figli a carico.

Per ottenere il bonus rifiuti non è necessario presentare domanda: il riconoscimento è automatico in presenza dei requisiti ISEE sopra esposti. E’ però necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che consente di attribuire l’ISEE.

Nel 2026 sarà riconosciuto il bonus basato sui requisiti 2025: il motivo è che la tassa sui rifiuti è quantificata nei primi mesi dell’anno, mentre l’ISEE può essere richiesto dai cittadini durante tutto l’anno. Di conseguenza, i dati utili per applicare lo sconto del 25% sono disponibili solo nell’anno successivo a quello di presentazione dell’ISEE. Pertanto, i nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sotto soglia nel 2025 otterranno lo sconto nel 2026, prevedibilmente nei primi mesi dell’anno.

di Barbara Weisz fonte PMI

01/09/2025

Deduzione IMU per i professionisti

Nel Modello Redditi 2025 l’IMU è integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo solo se l’immobile è utilizzato esclusivamente per l’attività professionale.
Nessuna deduzione, invece, in caso di uso promiscuo

Autore: Nicola Forte

Il Modello Redditi 2025 è destinato ad accogliere alcune delle novità riguardanti la riforma dei redditi di lavoro autonomo di cui al D.Lgs n. 192/024. Una parte delle disposizioni ivi contenute hanno effetto con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Non sempre, però, il legislatore è intervenuto. Ad esempio, ancora oggi continuano ad essere indeducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisto degli immobili strumentali dal 1° gennaio 2010 in avanti.
Tuttavia, deve anche considerarsi che la strumentalità dell’immobile, cioè l’uso esclusivo dello stesso nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, incide sulla deducibilità dei costi di gestione. La nozione di strumentalità è contenuta nell’art. 43, comma 2 del TUIR. Secondo quanto previsto dalla disposizione citata “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore”. La disposizione prosegue precisando ancora che “Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato …”.

E’ dunque evidente, sulla base di una mera interpretazione letterale della disposizione in commento, che la c.d. strumentalità per natura, cioè in ragione del classamento dell’immobile, riguarda solo le imprese. Per i professionisti un immobile può considerarsi strumentale solo al verificarsi contestuale di due condizioni. In primis l’immobile deve essere utilizzato direttamente nell’esercizio dell’arte o professione. Inoltre, l’utilizzo deve essere esclusivo. In buona sostanza l’utilizzo promiscuo dell’immobile anche per esigenze personali o familiari del professionista, comporta la mancanza della strumentalità. Tale circostanza, come detto, incide sulla deducibilità delle spese di gestione.

Si consideri ad esempio la deducibilità dell’imposta municipale propria ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Oramai il costo può essere considerato in deduzione dal reddito professionale al 100 per cento, ma a condizione che l’immobile sia strumentale. Pertanto, se l’immobile viene utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo (e non anche per esigenze personali o familiari), l’IMU è integralmente deducibile. Invece, se l’immobile è utilizzato promiscuamente non può essere considerato strumentale e l’imposta municipale propria non è deducibile neppure in parte.

La soluzione negativa si desume dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs n. 23/2011, sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013. La disposizione citata prevedeva la deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 20 per cento. Tale misura è stata via via incrementata fino a raggiungere il 100 per cento. Tuttavia, come detto, la norma ha sempre fatto riferimento agli immobili strumentali (utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività professionale). Pertanto, come detto, nell’ipotesi di uso promiscuo l’IMU non sarà deducibile neppure in parte.

Per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo trova applicazione il principio di cassa. Pertanto, la deduzione dell’imposta municipale propria dal reddito di lavoro autonomo, per i soli immobili utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività, può essere fatta valere nel periodo d’imposta in cui avviene il relativo pagamento

04/06/2025

Detrazioni fiscali per unioni civili, coppie di fatto e conviventi nel 730.

Unioni civili con detrazioni fiscali complete e carichi di famiglia in Dichiarazione Redditi, coppie di fatto conviventi solo con bonus edilizi.
In dichiarazione dei redditi, le unioni civili sono assimilate ai coniugi sia ai fini fiscali sia le detrazioni dei familiari a carico, mentre i partner delle coppie di fatto conviventi non si possono considerare “carichi di famiglia”; rimangono però applicabili alcune agevolazioni specifiche come le ristrutturazioni edilizie.

La normativa di riferimento è la Legge 76/2016 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (c.d. legge Cirinnà) resa attuativa dalla Circolare 7/2017 dell’Agenzia delle Entrate. La Cirinnà equipara matrimonio e unione civile stabilendo che, ad eccezione di quanto previsto dal Codice Civile per i passaggi non espressamente richiamati e per la legge sull’adozione (Legge 184/1983):
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (art.1, comma 20).
Analoga equiparazione non è invece disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Quindi, per esempio, i partner in unione civile possono presentare la dichiarazione congiunta, barrando le relative caselle (dichiarante e dichiarazione giunta per il dichiarante, e coniuge dichiarante per il partner) mentre non possono farlo le coppie di fatto.

Carichi di famiglia e detrazioni piene in unione civile
Per quanto riguarda le detrazioni, quelle che spettano anche ai familiari fiscalmente a carico possono essere utilizzate anche dai partner in unione civile, se non separati. Resta fermo, in tutti i casi, il requisito di reddito che non deve essere superiore a 2.840,51 euro lordi. Il partner in unione civile, analogamente al coniuge, può essere considerato a carico ai fini delle detrazioni fiscali anche in presenza di separazione, se continua la convivenza.

Le detrazioni che si applicano ai familiari a carico sono ad esempio: spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali.

Nel caso di coniugi e unioni civili, l’intera spesa può essere sostenuta anche dal partner non a carico. Per quanto riguarda le spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti, si applica la detrazione al 19% in relazione alla spesa sostenuta per la parte che non ha trovato capienza nell’imposta lorda dovuta dal coniuge non a carico affetto dalla patologia (che deve essere compresa fra quelle specificamente previste, consultabili nelle istruzioni alla compilazione del 730), fino a un limite massimo di 6mila 197,48 euro. La detrazione si calcola solo sulla parte in eccesso rispetto a 129,11 euro.

Convivenze: detrazioni a metà, a carico i figli
La convivenza di fatto è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti della legge Cirinnà, che disciplina tutta una serie di diritti (malattia, ricovero, ordinamento penitenziario) ma non prevede l’equiparazione al coniuge sul fronte fiscale. Ci sono comunque detrazioni che si possono applicare anche nel caso della convivenza, come ad esempio quelle relative alle ristrutturazioni edilizie e al bonus energia (riqualificazione energetica), pari al 50 e 65% rispettivamente. In questo caso, anche il convivente di fatto può utilizzare la detrazione, se però risulta co-intestatario dell’immobile oppure titolare di un altro diritto (come il comodato). Se sussistono queste condizioni, il convivente ha diritto alla detrazione per la parte di spesa sostenuta.

Per i figli il discorso cambia: possono essere dichiarati fiscalmente a carico tutti i figli compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati. Sono fiscalmente a carico i figli fino a 24 anni con reddito complessivo entro i 4mila euro lordi, oppure fino a 2.840,51 euro in tutti gli altri casi (dal 2025 lo saranno soltanto fino a 30 anni ad eccezioni dei figli disabili senza limitazioni di età).

Al di fuori del matrimonio e dell’unione civile, possono essere considerati familiari a carico – se conviventi e al di sotto della soglia di reddito di 2.840,51 euro – anche i genitori (naturali e adottivi), i nonni (anche naturali) e i fratelli. Dal 2025 scattano poi, anche per i conviventi a carico, una serie di nuove limitazioni: sono esclusi dalle detrazioni fiscali per carichi di famiglia (pari a 750 euro per i conviventi) il coniuge separato, i nipoti discendenti dei figli, nuore e generi, suocere e suoceri, fratelli e sorelle, anche unilaterali.

fonte PMI di Anna Fabi

02/04/2025

Polizze catastrofali rinviate al 31 ottobre per le medie imprese e al 2026 per le piccole aziende, partono subito le grandi aziende ma con 90 giorni senza sanzioni.
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Il Governo ha approvato una proroga differenziata per l’obbligo di stipulare polizze catastrofali, con le imprese di media dimensione che hanno tempo fino al 1° ottobre mentre le micro e piccole realtà fino al 1° gennaio 2026; la scadenza del 31 marzo resta per le grandi imprese, che però hanno 90 giorni di tolleranza senza sanzioni per adeguarsi.

Le novità sono inserite in un decreto legge approvato dal consiglio dei ministri il 28 marzo, che sostanzialmente va incontro alle richieste delle imprese.

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia. Il mancato adempimento impedisce l’accesso ad agevolazioni pubbliche, compresi gli eventuali benefici fiscali che vengono stabiliti a favore delle imprese quando vengono effettivamente colpite da calamità naturali. Le nuove scadenze entro le quali le imprese devono adeguarsi sono le seguenti:
-micro e piccole imprese 1 gennaio 2026;
-medie imprese 1 ottobre 2025;
-grandi imprese 31 marzo 2025 con i primi 90 giorni senza multe.

La norma che obbliga le aziende a stipulare queste assicurazioni a copertura dei rischi contro le calamità naturali è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024; era previsto che scattasse entro la fine dello scorso anno, poi è intervenuto un primo slittamento stabilito dal Milleproroghe. Le imprese hanno però continuato a protestare, lamentando anche una scarsa chiarezza normativa e la conseguente difficoltà nella scelta della soluzione più idonea. C’è stata il tentativo di inserire una nuova proroga nell’ambito della legge di conversione del Decreto Bollette attualmente in discussione alla Camera ma alla fine l’esecutivo è intervenuto con un decreto.

La copertura assicurativa riguarda immobili e beni strumentali, ma la mancanza di dettagli sui beni da tutelare è fra i punti critici sollevati dal mondo imprenditoriale. Il presidente di Confartigianato Marco Granelli ritiene che ora si debba utilizzare il tempo a disposizione per fare chiarezza su molti aspetti ancora oscuri del decreto attuativo (Decreto 18/2025, con il nuovo Regolamento e gli schemi di polizza): beni da assicurare, danni da risarcire, confrontabilità delle offerte delle assicurazioni.

Molto simile la posizione di Confcommercio, che ritiene necessario un tavolo di confronto e monitoraggio permanente con la partecipazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese e delle assicurazioni e dei ministeri competenti. Di fatto, si parte lunedì 31 marzo con il tavolo di confronto tra MIMIT, organizzazioni imprenditoriali e ANIA.

L’ANIA, che rappresenta le imprese assicurative, ritiene comprensibile la proroga ma stimola le imprese ad adeguarsi per tempo. «Il segmento cui si concede più tempo è anche quello maggiormente esposto – segnala i presidente, Giovanni Liverani -: auspico che le micro e piccole imprese italiane non aspettino l’ultimo momento per avviare la ricerca delle migliori soluzioni, peraltro già disponibili per tutte le categorie di imprese, confrontando prezzi e livelli di servizio, consapevoli che prima si assicureranno, prima si garantiranno uno scudo di protezione per la loro presenza sui mercati».

L’Associazione ha intanto pubblicato le sue FAQ per chiarire su chi ricade l’obbligo assicurativo (compreso l’affittuario o l’utilizzatore di fabbricati, impianti e attrezzature concessi in locazione se non risulta già assicurati dal proprietario) L’obbligo vale anche per le abitazioni a uso promiscuo se utilizzate per l’esercizio dell’attività di impresa.

01/04/2025 di Barbara Weisz

27/03/2025
21/03/2025

Bonus Nuove nascite
La Manovra 2025 ha introdotto infine un bonus di 1.000 euro per ogni nuovo nato, destinato a famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro. Il Bonus Nuove nascite è una misura strutturale, per i nuovi nati dal 1° gennaio 2025.

21/03/2025

Detrazioni IRPEF, le novità nella dichiarazione dei redditi 2025

-----Superbonus, la detrazione in dieci anni resta retroattiva.
Partiamo dal Superbonus che per le spese riferite al 2024 scende al 70% e viene ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Nel Modello Redditi PF queste spese di valorizzano nel Quadro RP, righi da 61 a 66, nel Modello 730 si segnano nel Quadro E, righi 61 e 62. I contribuenti che hanno sostenuto spese ammesse al Superbonus nel 2023, possono scegliere di passare dalla ripartizione in dieci quote annuali.
Per esercitare questa opzione, che è irrevocabile, i contribuenti devono presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre di quest’anno. L’opzione va segnalata anche nel modello dichiarativo 2025, barrando la colonna 7A dei righi da RP 61 a RP 66 nel Modello Redditi PF, e dei righi E61 ed E62 del 730/2025.

------Sismabonus e Bonus barriere architettoniche.
La ripartizione in dieci quote annuali per le detrazioni è estesa, sempre in relazione alle spese 2024, agli interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche. Queste spese si indicano nei righi da RP41 a RP49 del Modello Redditi PF e da E41 a E43 del Modello 730.
Il Sismabonus è un’agevolazione al 50%, che sale al 70% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore e all’80% se invece il miglioramento è di due classi di rischio. Se l’intervento è condominiale si applicano le aliquote del 75 e 85% rispettivamente per uno o due classi di rischio. Il tetto di spesa è sempre pari a 96mila euro, con le maggiorazioni previste nel caso di interventi nelle zone colpite da eventi sismici. Restano le norme specifiche per le zone ad alta pericolosità, per le quali in alcuni casi continua a spettare la detrazione al 110%.

L’abbattimento delle barriere architettoniche è un tipo di intervento che ricade nel bonus ristrutturazione edilizie, con detrazione però più conveniente, pari al 75%. Per le spese 2024 è intervenuta una stretta, che limita il beneficio fiscale a interventi su edifici già esistenti relativi a scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici. Si può continuare ad applicare la detrazione per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, in via ordinaria abolita dal 29 dicembre 2023, se entro questa data era già stato presentato il titolo abilitativo oppure, dove non necessario, erano già iniziati i lavori o c’era un contratto vincolante in tal senso fra le parti.

----Bonus Mobili
C’è un’altra novità relativa alle detrazioni edilizie, che riguarda il Bonus Mobili. Il tetto di spesa scende a 5mila euro, resta invece la tradizionale aliquota agevolativa del 50%. Viene indicato nel rigo RP 57 del Modello Redditi oppure E57 del Modello 730.
Bonus edilizi esclusi da franchigia
Per i contribuenti che dichiarano un reddito superiore a 50mila euro interviene una modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, che cui le detrazioni sono ridotte di 260 euro. Questa sorta di franchigia non riguarda però le detrazioni edilizie. Si applica esclusivamente alle detrazioni al 19%, comprese nel Tuir, testo unico imposte sui redditi, oppure in qualsiasi altra disposizione fiscale, alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

NB: non è ancora recepita in dichiarazione dei redditi 2025 la riforme delle detrazioni fiscali introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, che contiene un’ulteriore stretta redditi alti (sopra i 75mila euro) e che confluirà nelle dichiarazioni del prossimo anno.

di Barbara Weisz. FONTE PMI

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