Studio Girgenti Consulting Stp

Studio Girgenti Consulting Stp Consulenza Societaria, Fiscale, del Lavoro e Contenzioso Tributario. Revisione Legale dei Conti.

Lo Studio Girgenti offre un supporto qualificato con riferimento:
alle tematiche del Diritto Societario per la costituzione, gestione e organizzazione delle Imprese;
alla Valutazione dei risultati sia per finalità interne che di relazione con gli Istituti di Credito;
alla Valutazione dell’Impatto Fiscale delle scelte intraprese;
alla Valutazione dell’Azienda nell'ambito delle operazioni straordina

rie;
alla Redazione, Lettura e Valutazione del Bilancio d'Esercizio;
alla gestione degli adempimenti fiscali di natura ordinaria e straordinaria. alla tenuta della contabilità e alla redazione della dichiarazione dei redditi. Vogliamo dare un effettivo valore aggiunto nella gestione dei vari aspetti del Business accompagnando, con le nostre competenze, chi decide di giocare con noi la partita dello sviluppo.

27/01/2026

BONUS EDILIZI: La rilevanza reddituale dei differenziali da acquisto nel lavoro autonomo.

Con la Risposta n. 6 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’impatto della riforma 2024 del reddito di lavoro autonomo sul trattamento fiscale dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi (come il Superbonus 110%) acquistati da Professionisti e Studi Associati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020 .
Fino al 2023, l’acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti a un prezzo inferiore al valore nominale generava un differenziale positivo che, secondo l’interpretazione prevalente (confermata dalla risposta n. 472/2023), non costituiva reddito imponibile.
Tale provento, infatti, era considerato estraneo all’attività professionale in senso stretto.
Lo scenario è mutato radicalmente con l’entrata in vigore del D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (attuativo della delega fiscale), che ha riscritto l’art. 54 del TUIR introducendo il principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo.
In base a questo nuovo principio, analogo a quello già vigente per il lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale”.

Alla luce del nuovo impianto “onnicomprensivo”, tale differenziale integra un provento straordinario collegato all’attività professionale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i crediti acquistati a partire dal 1° gennaio 2024, l’operazione assume piena rilevanza fiscale sia ai fini IRPEF che IRAP.
L’Agenzia applica il principio di cassa, tipico del reddito di lavoro autonomo, ma con una scissione temporale tra costo e ricavo:

• il costo d’acquisto: la spesa sostenuta per l’acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene l’effettivo pagamento (es. anno 2024 o 2025);
• il valore nominale: il valore nominale del credito concorre a formare il reddito imponibile nel momento in cui viene effettivamente utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte.

In pratica, se uno Studio Associato acquista un credito nel 2024 e lo utilizza in compensazione in quote annuali dal 2025 al 2028, dedurrà il costo interamente nel 2024, mentre tasserà le quote di valore nominale man mano che le utilizza negli anni successivi.
Poiché per le associazioni professionali la base imponibile IRAP è determinata sostanzialmente con le stesse regole delle imposte sui redditi (salvo alcune eccezioni come gli interessi passivi), anche il differenziale positivo diventa rilevante ai fini IRAP a decorrere dal 2024.

CREDITI ACQUISTATI PRIMA DEL 2024

Uno dei punti più delicati del quesito posto dall’istante riguardava i crediti acquistati prima dell’entrata in vigore della riforma (es. 2022-2023) ma utilizzati in compensazione dopo il 2024.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato un approccio garantista, privilegiando il principio di simmetria fiscale.
Per i crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023, di conseguenza, continua ad applicarsi il vecchio regime, il differenziale positivo non assume rilevanza reddituale e l’utilizzo in compensazione di tali crediti, anche se effettuato successivamente, non genera materia imponibile, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.
Questa interpretazione scongiura il rischio di una tassazione retroattiva delle operazioni realizzate in vigenza di una diversa normativa, dove il “profitto” (risparmio d’imposta) era considerato fiscalmente irrilevante.

23/01/2026

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES: GUIDA PRATICA

1. INQUADRAMENTO DELLA MISURA
La Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, rappresenta una definizione agevolata a perimetro ristretto, finalizzata esclusivamente alla regolarizzazione di debiti da omesso versamento di imposte dichiarate e di specifiche posizioni contributive e sanzionatorie.
Non si tratta, dunque, di una sanatoria generalizzata, bensì di uno strumento mirato e selettivo, concepito per intercettare posizioni debitorie “fisiologiche” sotto il profilo dichiarativo ma rimaste insolute sul piano finanziario.
Per il contribuente e, soprattutto, per il professionista che lo assiste, la misura costituisce un passaggio strategico di ristrutturazione del debito fiscale e contributivo, che richiede un’attenta valutazione preventiva del perimetro dei carichi, della sostenibilità del piano di pagamento e dei rischi di decadenza.

2. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
Rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
• omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
• liquidazioni automatiche e controlli formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
• contributi previdenziali dovuti all’INPS, purché non scaturenti da attività di accertamento;
• sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.
Restano espressamente esclusi:
• i debiti derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate;
• i carichi degli enti locali e delle Regioni (ad es. TARI, IMU, bollo auto regionale), a meno di specifiche delibere degli Enti Locali;
• le sanzioni elevate dalla polizia locale;
• ogni altra fattispecie non riconducibile all’omesso versamento di somme dichiarate.
Sempre a condizione che rientrino nelle casistiche di cui sopra, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:
• delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
• della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza: la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

4. PROCEDURA DI ADESIONE ED EFFETTI
La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
• area riservata (con selezione automatica dei carichi definibili);
• area pubblica (con compilazione manuale e allegazione documentale).
Entro il 30 giugno 2026 sarà resa disponibile la Comunicazione delle somme dovute, contenente importi, scadenze e moduli di pagamento.
Dalla presentazione della domanda:
• sono sospese le nuove procedure cautelari ed esecutive sui carichi definibili;
• non proseguono quelle già avviate (salve le aste già concluse);
• fermi amministrativi e ipoteche restano iscritti;
• il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del DURC e delle verifiche ex artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973.

5. REGIME DI DECADENZA
Il regime decadenziale è particolarmente rigoroso. La definizione perde efficacia in caso di:
• mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata;
• mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
• mancato pagamento dell’ultima rata.
I versamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto sul debito ordinario, con riattivazione dei termini di prescrizione e delle azioni esecutive.

8. INTERAZIONE CON RATEIZZAZIONI IN CORSO
La presentazione della domanda sospende, fino al 31 luglio 2026, i pagamenti delle rateizzazioni in essere relative ai carichi definibili.
Alla stessa data, le rateizzazioni sui debiti accolti nella Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

Per i carichi non definibili, inclusi nello stesso piano originario di rateizzazione, i pagamenti devono invece proseguire regolarmente.
Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione siano ricompresi sia carichi definibili sia carichi non definibili, il contribuente dovrà proseguire con il pagamento delle rate relative ai carichi “non rottamabili” utilizzando il servizio “Paga online” accessibile dalla propria area riservata oppure rivolgendosi agli Uffici territoriali di Agenzia Entrate – Riscossione al fine di rielaborare un nuovo piano di rateizzazione.

9. CONCLUSIONE
La rottamazione-quinquies è un’opportunità importante, ma richiede:

• una valutazione attenta dei debiti;
• una attenta valutazione degli effetti della domanda;
• una pianificazione sostenibile dei pagamenti;
• il rigoroso rispetto delle scadenze.

Per questo motivo è consigliabile procedere con il supporto professionale, evitando decisioni affrettate o non pienamente consapevoli.

LO STUDIO GIRGENTI:

• assiste il cliente nella verifica dei debiti e nella presentazione della domanda;
• fornisce supporto nella scelta del piano di pagamento;
• valuta l’opportunità dell’inserimento dei carichi rottamabili nell’istanza in relazione ai profili di difesa tributaria.

Il corretto rispetto delle scadenze, ovviamente, è di esclusiva responsabilità del cliente.

In occasione delle Feste, desideriamo ringraziarvi di cuore per la vostra continua fiducia e collaborazione. Che il Nata...
23/12/2025

In occasione delle Feste, desideriamo ringraziarvi di cuore per la vostra continua fiducia e collaborazione.
Che il Natale porti serenità e il Nuovo Anno sia ricco di successi per voi e le vostre famiglie.

04/12/2025

La Corte di giustizia tributaria di Roma, con la Sentenza n. 15671/2025, ha stabilito che il Fisco non può far decadere automaticamente la rateizzazione delle cartelle se il mancato pagamento dipende da cause di forza maggiore, come malattie o eventi imprevedibili.

I giudici richiamano i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, insieme allo Statuto del contribuente (L. 212/2000), che impone di motivare ogni provvedimento amministrativo e affermano che la normativa non può essere applicata con cieco automatismo.

Nel caso oggetto della pronuncia, il ricorrente aveva effettivamente saltato otto rate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione lo aveva dichiarato decaduto dal piano senza ulteriori valutazioni. Tuttavia, i mancati versamenti erano stati causati da una grave malattia oncologica, un intervento chirurgico, un lungo ricovero ospedaliero e cicli di chemioterapia. Il contribuente ha ampiamente documentato le ragioni del mancato adempimento, dimostrando che non si trattava di negligenza, ma di una conseguenza diretta di circostanze imprevedibili e insuperabili, non gestibili con la normale diligenza.

I giudici, inoltre, hanno imposto all’AdE-R il ripristino del piano di rateizzazione, con rimodulazione delle rate insolute.

Ovviamente, non bisogna confondere la difficoltà economica con impossibilità involontaria; serve un nesso causale diretto e documentato tra l’evento (es. ricovero in terapia intensiva) e le rate saltate nello stesso periodo.

IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIOCon l’Ordinanza n. 28665 del 29 ottobre 2025 la Corte di Cassaz...
01/12/2025

IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Con l’Ordinanza n. 28665 del 29 ottobre 2025 la Corte di Cassazione affronta un tema di fondamentale importanza per il contenzioso tributario, cioè l’applicazione del “principio di non contestazione” nel giudizio instaurato contro un avviso di accertamento.

I FATTI IN CAUSA
La vicenda prende avvio dal ricorso presentato da una Società contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio, a seguito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, aveva rettificato il reddito d’impresa dichiarato.
Le Commissioni Tributarie, nei due primi gradi di giudizio, avevano accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione non avesse contestato in modo puntuale la ricostruzione analitica dei ricavi proposta dalla Società ricorrente.
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell’Amministrazione chiarendo che, nel processo tributario, quando l’ufficio difende l’atto impositivo e ne chiede la conferma, le argomentazioni del contribuente devono ritenersi implicitamente contestate.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel Contenzioso Tributario, ed in particolare nel ricorso contro un avviso di accertamento, l’Amministrazione Finanziaria non è tenuta a contestare “voce per voce” la ricostruzione alternativa proposta dal contribuente, in quanto il principio di non contestazione, pur codificato nell’art. 115 c.p.c., incontra in tale contesto una particolarità strutturale.

A differenza di ciò che si verifica del giudizio civile ordinario, nel quale i fatti rilevanti sono allegati in sede di giudizio introduttivo, nel contenzioso tributario la pretesa erariale è fondata su un atto preesistente all’instaurazione del giudizio, derivante da un’attività istruttoria da parte degli Uffici Finanziari, e che rappresenta esso stesso un atto di contestazione della posizione manifestata dal contribuente.
In tale prospettiva, dunque, l’Ufficio non è tenuto a introdurre nuovi elementi o allegazioni, in quanto il principio di non contestazione non può trasformarsi in un aggravio probatorio per l’Amministrazione, essendo sufficiente che la stessa difenda la fondatezza dell’accertamento impugnato nel suo complesso senza la necessità di una replica puntuale ai singoli elementi della ricostruzione effettuata dal contribuente nella sua tesi difensiva.

CONCLUSIONI
Ovviamente, al principio in questione restano opponibili eccezioni normative o esigenze di tutela del contribuente, soprattutto quando siano in gioco questioni di merito complesse, valutazioni istruttorie, prova di indici presuntivi, accertamenti induttivi.
In termini pratici, l’Ordinanza in questione rappresenta una bussola molto utile per il contenzioso tributario con rilevanti effetti sul piano strategico:
nell’impugnare una decisione della Corte di Giustizia Tributaria, non è sufficiente appellarsi alla mancata contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei singoli rilievi mossi in sede introduttiva ma è necessario individuare aspetti sostanziali che evidenzino profili di illegittimità o vizi dell’atto impositivo o della Sentenza impugnata.

DdL SEMPLIFICAZIONI. IMPORTANTI NOVITA’ SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI DONAZIONE A TUTELA DEL TERZO ACQUIR...
27/11/2025

DdL SEMPLIFICAZIONI.

IMPORTANTI NOVITA’ SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI DONAZIONE A TUTELA DEL TERZO ACQUIRENTE.

Nella seduta del 26 novembre, la Camera ha approvato in via definitiva il Ddl Semplificazioni apportando, tra le altre cose, una significativa modifica agli artt. 561 e 563 del Codice civile, volta a rendere più sicura la circolazione degli immobili di provenienza donativa.
In particolare, la riforma prevede che le ipoteche e gli altri gravami iscritti dal donatario sul bene donato restino validi anche in caso di riduzione della donazione e che non sia più esperibile l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente dal donatario, sostituendo la tradizionale tutela reale del legittimario con una tutela meramente obbligatoria.

LA DISCIPLINA ATTUALE
Secondo la legge vigente, gli eredi legittimari del donante (semplificando: coniuge, figli e, in mancanza, genitori) hanno diritto ad una quota di eredità minima, detta quota di legittima, che non può essere lesa nemmeno con le donazioni fatte in vita dal de cuius.
Se alla morte del donante, un erede ritiene che una donazione abbia ridotto la sua quota, può proporre l’azione di riduzione per chiedere di reintegrare il suo diritto.
Il legittimario che ha agito vittoriosamente in riduzione (avverso gli altri eredi e/o donatari) per il ripristino della propria quota di riserva può, conseguentemente, agire in restituzione nei confronti di questi ultimi, nonché degli eventuali terzi acquirenti (a condizione che non siano ancora decorsi vent’anni dalla trascrizione dell’atto di donazione), per ottenere la titolarità ed il possesso del bene e reintegrare così la propria “quota di legittima”.
Ne consegue che il godimento dei beni oggetto di donazione, anche se acquistati dai terzi a titolo oneroso, è oggi fortemente limitato, sia perché gli acquirenti sono incolpevolmente esposti, per i venti anni successivi, a possibili azioni di restituzione ex art. 563 del Codice Civile da parte degli eredi sia perché su detti beni è difficile iscrivere ipoteca volontaria (per contrarre un Mutuo, ad esempio) a causa della “debolezza” della garanzia che da questi l’istituto di Credito ne trae.

IL NUOVO SCENARIO
La disposizione in esame mira a conferire rapidità e sicurezza di circolazione anche ai beni oggetto di donazione, eliminando il diritto dell’erede di poter agire in restituzione nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso.
La disposizione in parola faciliterà anche l’accesso al credito da parte del terzo acquirente, atteso che la banca potrà normalmente iscrivere ipoteca su detto bene non avendo più il timore che siffatta garanzia gli venga sottratta da un erede pretermesso all’esito di azioni di riduzione e restituzione.

DISCIPLINA TRANSITORIA
Le modifiche normative introdotte dal DDL Semplificazioni entreranno in vigore nei quindi giorni successivi la pubblicazione del testo approvato della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Alle successioni aperte in data antecedente, si applicherà il regime previgente in tema di circolazione degli immobili a condizione che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della novella normativa, i terzi acquirenti ricevano la notifica e la trascrizione della domanda di riduzione ovvero dell’atto di opposizione alla donazione.
Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della norma, a tutte le successioni e/o donazioni, anche a quelle già aperte, verrà applicato il nuovo regime semplificato.

LEGGE DI BILANCIO 2026.INASPRIMENTO DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONE SPECULATIVE.I dividendi (redditi di...
30/10/2025

LEGGE DI BILANCIO 2026.
INASPRIMENTO DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONE SPECULATIVE.

I dividendi (redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR) rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (quota o azione), in soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (soggetti IRES, di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR), ed in particolare:

• Società di capitali ed enti commerciali residenti;
• Enti non commerciali residenti;
• Società ed enti non residenti.

La versione bollinata della legge di Bilancio 2026, all’art. 18, prevede una rilevante modifica del regime di tassazione dei dividendi percepiti dai soggetti Irpef in regime di impresa e dai soggetti Ires.

In particolare, l’esenzione attualmente prevista, pari al 95% per i soggetti Ires ed al 41,86 % per i soggetti imprenditori Irpef, sarà subordinata alla detenzione di una partecipazione al capitale non inferiore al 10%.
Ma andiamo con ordine.

DIVIDEND EXEMPTION

Il meccanismo della c.d. “dividend exemption” è stato introdotto con la Riforma Tremonti nel 2003 - in vigore dal 2004 - al fine di evitare il verificarsi del fenomeno della doppia imposizione economica su uno stesso componente di reddito che veniva tassato due volte in capo a due soggetti diversi: una prima volte come utile in capo alla società che lo aveva prodotto ed una seconda volta come dividendo in capo al soggetto percettore dello stesso.

Volendo sintetizzare, la tassazione dei dividendi, oggi, prevede che:

• le persone fisiche che agiscono in regime d’impresa siano tassate per una percentuale pari al 58,14% dei dividendi percepiti attraverso l’applicazione delle aliquote sui redditi attualmente vigenti in riferimento a qualsiasi tipo di partecipazioni, qualificate e non qualificate;
• le società di capitali o un ente commerciale siano tassati solo per il 5% dell’ammontare del dividendo (è escluso da imposizione il 95%), senza alcuna distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate.

DIVIDENDI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE IN REGIME DI IMPRESA

Intervenendo sulla formulazione dell’articolo 59, comma 1 del TUIR si dispone che i dividendi percepiti da soggetti Irpef imprenditori e provenienti da società soggette a IRES possono essere assoggettati ad imposizione parziale del 58,14% del loro ammontare soltanto nel caso in cui si detenga una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%.
Ai fini della quantificazione della suddetta percentuale, si considerano anche quelle indirette tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, (controllo di diritto, ossia quando si detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGGETTI IRES

L’articolo 18 in parola interviene anche sul dettato dell’articolo 89, comma 2 del TUIR, disponendo che gli utili distribuiti a soggetti IRES, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), b) e c) del TUIR sono esclusi alla formazione del reddito d’esercizio per il 95% del loro ammontare a condizione che si detenga in dette società ed enti una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, considerando sempre anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate e tenendo anche dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

UTILI PERCEPITI DA SOCIETA' NON RESIDENTI

La disposizione si estende anche ai casi disciplinati dall’articolo 89, comma 3, del Tuir, cioè alle distribuzioni di utili da parte di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato.
L’attuale sistema equipara, infatti, l’esenzione del 95% anche ai dividendi percepiti da società estere localizzate in Paesi inclusi nella cosiddetta “White list”, mentre prevede la tassazione integrale per i dividendi provenienti da giurisdizioni a fiscalità privilegiata (imposizione ridotta al 50% qualora venga presentata istanza di interpello ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, del Tuir).
Con la nuova soglia del 10%, anche per le partecipazioni estere l’accesso al regime agevolato sarà subordinato al possesso di una quota minima pari almeno al 10% del capitale della società estera partecipata.

Appare evidente che laddove le modifiche illustrate, sia con riferimento alle persone fisiche imprenditori sia ai soggetti IRES, dovessero trovare conferma nella versione finale della legge di bilancio 2026, che verrà licenziata entro fine anno, le stesse potranno avere un impatto significativo nel caso di detenzione di partecipazioni minoritarie in soggetti IRES, con un conseguente aggravio fiscale, dal momento che i dividendi percepiti potrebbero essere assoggettati integralmente a tassazione.

DECORRENZA

Quanto alla decorrenza elle suddette modifiche, l’articolo 18, al comma 2 dispone che le stesse si applicano alle distribuzioni di utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

LEGGE DI BILANCIO 2026. PIGNORAMENTI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (AdER) SU FATTURE ELETTRONICHE.La versione bollinata de...
23/10/2025

LEGGE DI BILANCIO 2026.

PIGNORAMENTI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (AdER) SU FATTURE ELETTRONICHE.

La versione bollinata della Legge di Bilancio per il 2026 contiene una novità importante per i debitori iscritti a ruolo e le procedure esecutive presso terzi.
Si tratta dell’articolo 27, che modifica l’articolo 1, comma 5-bis del D. Lgs. 127/2015 in materia di conservazione e utilizzo dei dati delle fatture elettroniche.

Fino ad oggi i dati delle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio potevano essere consultati dalla Guardia di Finanza per le attività di polizia economica, dall’Agenzia delle Entrate e dalle Dogane ai fini dei controlli fiscali. L’archivio conserva queste informazioni per otto anni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 27 della manovra di bilancio, l’Agenzia delle Entrate potrà mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei sei mesi antecedenti, nei confronti di un medesimo soggetto.
L’obiettivo dichiarato è permettere analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.
Nella prassi significa che l'AdER avrà a disposizione le fatture emesse in modo ricorrente verso lo stesso cliente nei sei mesi precedenti, calcolare l’ammontare dei corrispettivi e – eventualmente – procedere con il pignoramento presso terzi dei crediti vantati dal debitore.
La norma non sarà operativa da subito ma necessita di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisca i criteri applicativi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio (presumibilmente 1° gennaio 2026, quindi entro marzo).

NEL MIRINO LE FATTURE PERIODICHE

La finalità della misura è colpire i flussi di pagamento ripetitivi. Si pensi ai canoni d’affitto commerciali, alle prestazioni professionali ricorrenti, alle forniture periodiche. Insomma, tutte quelle situazioni dove un soggetto emette fatture con cadenza regolare verso un cliente abituale.
Ad esempio, un professionista fattura 500 euro mensili al proprio cliente ed ha debiti iscritti a ruolo scaduti. L’Ader avrà a disposizione il flusso dei crediti relativo ai 6 mesi antecedenti, pari a 3.000 euro, e potrà procedere al pignoramento presso terzi verso il cliente abituale del debitore.
Stesso discorso per un fornitore di servizi di manutenzione che fattura periodicamente ad un condominio, etc.

COOBBLIGATI DEL DEBITORE PRINCIPALE

La norma, inoltre, si estende anche ai coobbligati del debitore principale, cioè ai soggetti solidalmente responsabili del pagamento del tributo.
Si consideri ad esempio il caso delle Società di Persone.
In una Snc o Sas, i soci sono coobbligati per i debiti fiscali della società ai sensi dell’art. 2291 c.c. Se la società ha debiti iscritti a ruolo, anche le fatture emesse dai singoli soci (magari per attività professionali personali) potrebbero finire sotto la lente dell’AdER per i sei mesi precedenti.
Altro esempio: fideiussioni e garanzie.
Se un imprenditore ha prestato fideiussione per i debiti di un’altra società e la Società in questione ha debiti scaduti presso l'agente della riscossione, l’AdER potrebbe guardare alle fatture emesse dall'imprenditore fideiussore per procedere al pignoramento.

MAGGIORE VELOCITA’ E PRECISIONE DEI PIGNORAMENTI

Rispetto alla procedura esistente, mediante la quale l’AdER doveva avviare un’attività istruttoria per individuare i crediti del debitore iscritto a ruolo, interrogare banche dati, fare ricerche, inviare questionari, l’informazione arriva direttamente dal Sistema di Interscambio con dati certi, aggiornati, precisi.

IL TEMA DELLA TUTELA DEL DEBITORE

Per i pignoramenti su stipendi e pensioni esistono fasce di impignorabilità, limiti quantitativi, tutele per il sostentamento del debitore regolate dall’art. 545 c.p.c. e dalle norme speciali.
Per il pignoramento dei crediti derivanti da fatture periodiche invece – almeno stando alla previsione attuale – non si prevede alcuna salvaguardia analoga. Il che solleva interrogativi: un professionista che vive dei compensi derivanti da due o tre clienti abituali rischia di vedere bloccati tutti i pagamenti senza alcuna tutela della fascia di sopravvivenza.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 18633/2019), il principio di proporzionalità dovrebbe comunque trovare applicazione anche in assenza di previsione espressa ma nella pratica professionale si osserva spesso che, senza una norma chiara, la tutela effettiva resta aleatoria e di difficile attuazione.

Impugnazione estratto di ruolo: solo in caso di pregiudizio qualificato.L'estratto di ruolo è impugnabile solamente in p...
10/10/2025

Impugnazione estratto di ruolo: solo in caso di pregiudizio qualificato.

L'estratto di ruolo è impugnabile solamente in presenza di un concreto pregiudizio ex art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/73.

La norma, introdotta dall’ art. 3-bis del D.L. 146 del 2021 e successivamente novellata dal d. lgs. 110 del 2024, individua tassativamente le situazioni in cui il contribuente può agire avverso il ruolo e la cartella che si assume invalidamente o mai notificata; in particolare, va dimostrato l’interesse ad agire, che si deve concretizzare in una delle ipotesi tassative, quali l’impossibilità di partecipare a gare pubbliche, il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici, la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione, effetti negativi nell’ambito delle procedure concorsuali, nonché ostacoli nell’accesso a finanziamenti o in operazioni di cessione d’azienda.

In conclusione, si può affermare che, considerata la natura dell’estratto di ruolo – che non costituisce un atto della riscossione e non contiene, per sua natura, nessuna pretesa esattiva, né impositiva e non ha natura direttamente lesiva della sfera patrimoniale del debitore – il legislatore ha previsto la sua non impugnabilità, garantendo comunque i diritti dei debitori che potranno impugnare il primo atto di riscossione ad essi notificato.

E’ prevista l’impugnazione se è messa a rischio la partecipazione a una gara d’appalto, in caso di blocco dei pagamenti pubblici o di perdita di un beneficio nei rapporti con la pa

25/09/2025

ISTANZA RETTIFICA DATI CATASTALI.

Tra i servizi online dell'AGENZIA DELLE ENTRATE è attivo il nuovo servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali.
Interfacciandosi in tempo reale con le informazioni presenti nei database catastali e ipotecari, nonché con l’Anagrafe tributaria, l’applicativo consente di correggere o semplicemente di precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le Province del territorio nazionale, sia con riferimento alle informazioni relative agli oggetti immobiliari (cc.dd. istanze oggettive come la correzione dell’indirizzo, degli identificativi catastali, ecc.), sia per aggiornare i dati dei titolari di diritti reali sugli immobili (cc.dd. istanze soggettive, quali errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.).

L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Indirizzo

Via Benedetto Marcello, 16
Bagheria
90011

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 18:30

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Girgenti Consulting Stp pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Girgenti Consulting Stp:

Condividi