15/05/2026
ROTTAMAZIONE QUINQUIES: estensione ai carichi comunali e introduzione dei 5 giorni di tolleranza.
Con l’approvazione in Commissione Finanze del Senato, nell’ambito dell’iter del decreto fiscale, la disciplina della cd. “rottamazione quinquies” si arricchisce di due rilevanti novità: da un lato, l’estensione ai carichi degli Enti Territoriali affidati all’Agente della riscossione; dall’altro, il ripristino del margine di tolleranza di cinque giorni per i pagamenti.
Il provvedimento è attualmente all’esame della Camera e, pertanto, le disposizioni dovranno essere confermate in sede di approvazione definitiva.
Estensione ai tributi locali: ambito applicativo
La principale innovazione riguarda l’inclusione, nel perimetro della definizione agevolata, dei carichi affidati dagli enti territoriali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Ne consegue che, accanto ai debiti erariali e contributivi già ordinariamente rottamabili, potranno essere oggetto di definizione anche:
* IMU, TARI, TASI;
* imposta di soggiorno;
* entrate patrimoniali e canoni comunali;
* sanzioni amministrative locali.
Per quanto concerne le violazioni del Codice della strada, resta ferma la regola già nota: la definizione agevolata non incide sull’importo della sanzione principale, ma consente esclusivamente lo stralcio di interessi e aggi.
Adesione degli enti locali entro il 30 giugno 2026
L’estensione non opera automaticamente. La possibilità di definire i debiti locali è subordinata a una specifica deliberazione dell’ente territoriale.
I Comuni dovranno, infatti adottare una delibera di adesione e pubblicarla sul proprio sito istituzionale entro il 30 giugno 2026.
Ne deriva un passaggio operativo preliminare imprescindibile: prima ancora di analizzare la posizione debitoria del cliente, sarà necessario verificare se l’ente creditore abbia effettivamente aderito alla procedura.
Solo in caso di adesione sarà possibile procedere con:
* la ricognizione dei carichi;
* la valutazione di convenienza;
* la predisposizione dell’istanza.
Calendario operativo
L’emendamento introduce una finestra temporale autonoma rispetto alla rottamazione quinquies “ordinaria”.
Le principali scadenze sono le seguenti:
* 30 giugno 2026: termine per la delibera dei Comuni;
* 15 settembre 2026: messa a disposizione, da parte dell’Agente della riscossione, dei carichi definibili;
* 16 settembre – 31 ottobre 2026: presentazione delle istanze di adesione;
* entro il 31 dicembre 2026: comunicazione delle somme dovute e dei piani di pagamento.
Il versamento potrà avvenire:
* in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027;
* oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (orizzonte temporale di 9 anni), con applicazione di interessi al tasso fisso del 3%.
Ripristino dei 5 giorni di tolleranza
Viene reintrodotto il termine di tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze di pagamento.
Pertanto, il versamento delle rate potrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza senza determinare effetti decadenziali, ripristinando una misura di flessibilità inizialmente esclusa nella disciplina della quinquies.