27/05/2026
Imposta di bollo fatture elettroniche: entro il 1° giugno il versamento del I° trimestre 2026
Autore: Serena Pastore
Entro il 1° giugno 2026 scatta la scadenza ordinaria per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del I° trimestre. Possibile differire il versamento al 30 settembre 2025 laddove l’importo dovuto sia inferiore a 5.000 euro
L’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche riferite al primo trimestre 2026 dovrà essere versata entro lunedì 1° giugno 2026. La data deriva dallo slittamento della scadenza originaria del 31 maggio, che coincide con domenica, al primo giorno lavorativo utile successivo.
Tuttavia, la scadenza non è generalizzata: infatti, in presenza di importi contenuti, è possibile beneficiare di un differimento dei termini di pagamento. In particolare, se l’ammontare dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al 30 settembre 2026, termine previsto per il pagamento dell’imposta relativa al secondo trimestre.
La possibilità di rinvio nasce dalle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni n. 73/2022, che è intervenuto sulle soglie degli importi ridotti previste dal D.L. n. 124/2019. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite è stato innalzato da 250 a 5.000 euro, ampliando così la platea dei soggetti che possono usufruire del differimento.
La normativa prevede inoltre un’ulteriore opportunità. Qualora l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e il secondo trimestre resti sotto la soglia di 5.000 euro, il versamento può essere rinviato ancora, fino al 30 novembre 2026, termine corrispondente alla scadenza del terzo trimestre.
In concreto, il calendario delle scadenze si articola in tre diverse ipotesi. Se il debito relativo al primo trimestre supera i 5.000 euro, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 1° giugno 2026. Se invece l’importo del solo primo trimestre risulta inferiore alla soglia, sarà possibile pagare entro il 30 settembre 2026. Infine, se la somma dovuta per il primo e secondo trimestre insieme non supera i 5.000 euro, il termine slitta al 30 novembre 2026.
Verifiche automatiche dell’Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche
Per ogni trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatizzati sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, con l’obiettivo di individuare i documenti per i quali l’imposta risulta dovuta ma non correttamente valorizzata.
Dal 15 aprile vengono resi disponibili, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, gli esiti delle verifiche tramite due distinti elenchi. L’Elenco A contiene le fatture che riportano correttamente l’assolvimento dell’imposta di bollo e non può essere modificato. L’Elenco B, invece, raccoglie le fatture per le quali il sistema rileva l’obbligo di applicazione del bollo pur in assenza della relativa indicazione. Quest’ultimo elenco poteva essere integrato o corretto fino al 30 aprile.
Successivamente, a partire dal 15 maggio, l’Agenzia mette a disposizione nell’area riservata del cedente o prestatore l’importo complessivo dovuto, determinato sulla base delle informazioni presenti nell’Elenco A e nell’eventuale Elenco B aggiornato.
Come effettuare il pagamento dell’imposta di bollo
Il versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche può essere eseguito direttamente online mediante il servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente. In caso di pagamento oltre la scadenza, il sistema procede automaticamente al calcolo di interessi e sanzioni applicando le regole del ravvedimento operoso.
Resta comunque possibile utilizzare il modello F24, facendo riferimento ai codici tributo previsti per ciascun trimestre e per gli eventuali importi accessori. In particolare, il codice 2521 riguarda il primo trimestre, il 2522 il secondo, il 2523 il terzo e il 2524 il quarto trimestre. I codici 2525 e 2526 devono invece essere utilizzati rispettivamente per sanzioni e interessi.
Omesso o tardivo versamento
Nel caso di versamento omesso, insufficiente o effettuato oltre i termini, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione tramite PEC contenente l’importo dovuto, la sanzione prevista dall’articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a un terzo, e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Qualora la posizione non venga regolarizzata entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione definitiva successiva agli eventuali chiarimenti forniti dal contribuente, le somme vengono iscritte a ruolo in via definitiva, comprensive di imposta, sanzioni e interessi.
Per ottenere supporto è possibile utilizzare il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure richiedere un appuntamento presso un ufficio territoriale. Il servizio CIVIS consente di gestire le richieste di assistenza online e di ricevere riscontri in tempi standard, evitando l’accesso fisico agli sportelli.
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