Studio Trivellone srls

Studio Trivellone srls Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Trivellone srls, Contabile, Via Caduti sul lavoro, 30, Alife.

LO STUDIO, VANTA UNA LUNGHISSIMA ESPERIENZA CHE PERMETTE DI OFFRIRE SERVIZI PERSONALIZZATI E DI ALTA QUALITA',IN MODO TEMPESTIVO ED EFFICACE, IN BASE ALLA NECESSITA' DELLA CLIENTELA, AZIENDE O PRIVATI CHE SIANO. LA NOSTRA MISSION E' SEMPRE STATA QUELLA DI VOLERCI PORRE COME UNICO REFERENTE PER I NOSTRI CLIENTI NEL RISOLVERE TUTTE LE PROBLEMATICHE CHE QUESTI CI SOTTOPONGONO. NEGLI ANNI ,INFATTI, L'

ORGANIZZAZIONE HA CREATO UNA RETE DI COLLABORAZIONI CON PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI IN DIFFERENTI AREE DI ATTIVITA', RIUSCENDO COSI' AD AMPLIARE LA GAMMA DI SERVIZI DA OFFRIRE ALLA CLIENTELA . Assistenza fiscale ordinaria
Assistenza fiscale straordinaria correlata ad operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, vendita ed acquisti di azienda, vendita ed acquisti di pacchetti di partecipazioni societarie)
Assistenza nelle verifiche fiscali
Assistenza pre-contenzioso
Contenzioso tributario d'assistenza processuale
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Diritto societario e commerciale
Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie
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Assistenza nella programmazione ed avvio delle attività amministrativo/contabili delle imprese
Formazione e aggiornamento del personale contabile
Consulenza contabile continua
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Contabilità ordinaria imprese



Inserimento dei dati contabili
Liquidazione IVA
Gestione ritenute
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Scadenzari clienti e fornitori
Stampa libro giornale, registri IVA, libro inventari, schede contabili
Stampa bilanci di verifica intermedi e di chiusura

Contabilità semplificata imprese



Inserimento dei dati contabili
Liquidazione IVA
Gestione ritenute
Gestione cespiti ammortizzabili
Stampa registri IVA
Stampa bilanci di verifica intermedi e di chiusura
Contabilità professionisti



Inserimento dei dati contabili
Liquidazione IVA
Gestione ritenute
Gestione cespiti ammortizzabili
Stampa registri IVA
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Dichiarazioni fiscali



Predisposizione per elaborazione del modello UNICO comprensivo di dichiarazione redditi, modello IVA e IRAP ed invio telematico c/o l'Agenzia delle Entrate dello stesso. Predisposizione per l'elaborazione degli eventuali studi di settore, della comunicazione annuale dati Iva, della liquidazione periodica Iva e dei modelli di pagamenti F24 con addebito telematico, la redazione e l'invio delle Certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto. Altre attività



Contratti di locazione
Pratiche telematiche Camera di Commercio
Conteggi IVA
Elaborazione modello Intrastat
Comunicazione Black-List
Avvio nuove imprese

18/07/2026

Rottamazione-quinquies,
entro il 31 luglio le adesioni degli enti
17 luglio 2026

Si avvicina il termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione l’eventuale applicazione della definizione agevolata ai i carichi riferiti alle proprie entrate

Scade il prossimo 31 luglio il termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare l’eventuale applicazione della definizione agevolata, cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all’agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali).
La scadenza, inizialmente fissata al 30 giugno 2026, è stata posticipata dalla legge n. 113/2026 (di conversione del Dl n. 63/2026), che ha ridefinito anche tutti gli altri termini, come la finestra temporale per la presentazione delle domande da parte dei contribuenti che slitta al prossimo mese di ottobre.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", è disponibile il modello che gli enti territoriali interessati devono utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle entrate-Riscossione del provvedimento adottato, da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) indicato nel modulo, insieme a una copia dell’atto stesso.

Cosa prevede la Rottamazione-quinquies estesa a regioni ed enti locali
Il Dl n. 38/2026 prevede l’estensione della Rottamazione-quinquies (legge di bilancio 2026), anche a tutti i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali. L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il termine del 31 luglio 2026.
Tale misura si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati, per i quali la legge di bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare apposite delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma che sarà gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.

Per i contribuenti domande dal 16 ottobre sul sito di AdeR
Dopo che l’ente territoriale ha adottato il provvedimento di applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad AdeR, i contribuenti potranno presentare le richieste di adesione tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 con le modalità telematiche che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito entro il 15 ottobre 2026, data entro la quale saranno disponibili, nell’area riservata del sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

di Marco Cipriano

18/06/2026

Carta d’identità cartacea, prorogata la validità oltre il 3 agosto 2026: come sapere quando scadrà
Dal Cdm via libera alla proroga per i documenti cartacei ancora validi

Autore: Chiara Aiello

Il Cdm del 16 giugno 2026 ha disposto lo slittamento del termine per la dismissione della carta d’identità cartacea fissato per il 3 agosto: le carte d’identità non ancora scadute manterranno la loro validità fino alla loro naturale scadenza. Nessuna corsa o assalto ai Comuni durante il periodo estivo: la Cie (carta d’identità elettronica) potrà essere richiesta anche dopo il 03 agosto 2026.

Da mesi, infatti, la gestione delle richieste da parte dei Comuni risulta affannosa anche in vista di altri due fattori: l’allargamento della rottamazione quinquies ai comuni e il rinnovo delle amministrazioni. Per questo il provvedimento “corre in aiuto” sia agli enti locali sia ai cittadini che non dovranno affrettarsi per il rinnovo.

Le novità post Cdm e il regolamento europeo

Le carte cartacee non ancora scadute resteranno valide fino alla loro naturale scadenza. In sostanza chi ha una carta d’identità cartacea con scadenza dopo il 3 agosto potrà richiedere la Cie anche dopo quella data. Resta invece fermo l’obbligo di rinnovo per chi ha un documento in scadenza prima del 3 agosto: in quel caso, la richiesta della carta d’identità elettronica dovrà essere fatta entro la data riportata sulla carta.

Viene quindi superata (almeno per alcuni utilizzi) l’indicazione contenuta nella circolare del ministero dell’Interno dello scorso 3 febbraio, che aveva fissato al 3 agosto 2026 il termine oltre il quale le carte d’identità cartacee non sarebbero più state utilizzabili, anche se non ancora scadute.

Non si tratta però di un “passo indietro” agli standard di sicurezza comunitari: il passaggio alla Cie resta comunque obbligatorio in vista del Regolamento Ue 2019/1157, approvato per aumentare la sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno.

La proroga serve soprattutto a evitare disagi nei rapporti con la PA e con i gestori dei servizi pubblici, evitando che i cittadini con una carta cartacea ancora formalmente valida restino senza un documento utilizzabile fino al rilascio della Cie. Inoltre, in attesa del rilascio della Cie, i comuni potranno consegnare un documento provvisorio.

Resta però più delicato il tema dei viaggi all’estero. Prima della proroga, le indicazioni diffuse dalle Prefetture e dagli uffici consolari chiarivano che dal 3 agosto 2026 la carta cartacea non sarebbe più stata utilizzabile nemmeno ai fini dell’espatrio, anche se riportava una scadenza successiva. Dopo la decisione del Cdm, le carte non ancora scadute resteranno valide fino alla naturale scadenza, ma restano da definire nel dettaglio le modalità di utilizzo dopo il 3 agosto.

Come chiedere la CIE

Il rinnovo può essere richiesto a partire da 180 giorni prima della scadenza. La carta d’identità elettronica può essere richiesta al Comune di residenza o di dimora. Bisogna presentarsi all’appuntamento con una fototessera, nello stesso formato previsto per il passaporto. Se la prenotazione viene fatta tramite il portale Agenda CIE, la foto può essere caricata direttamente in formato digitale.

La durata del documento cambia in base all’età: per i bambini sotto i 3 anni la Cie vale 3 anni; per i minori tra i 3 e i 18 anni ha una validità di 5 anni; per i maggiorenni, invece, può durare fino a 10 anni.

Anche il rilascio della Cie ha un costo: ammonta a circa 16,79 euro a cui possono aggiungersi eventuali diritti fissi e di segreteria stabiliti dal Comune.

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17/06/2026

Pignoramento delle fatture elettroniche: i nuovi poteri dell’Agenzia Entrate-Riscossione

17 Giugno 2026
di Francesca Benini

La Legge di bilancio 2026 rafforza la riscossione coattiva consentendo l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per individuare più rapidamente i terzi pignorabili. La misura amplia gli strumenti dell’agente della riscossione, con particolare impatto su imprese e professionisti che concentrano il fatturato su pochi clienti.
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto un’importante novità in materia di riscossione coattiva, consentendo un utilizzo più incisivo dei dati della fatturazione elettronica ai fini del pignoramento presso terzi. Si tratta di una misura che rafforza sensibilmente gli strumenti a disposizione di Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero dei crediti tributari e della quale, in data 22 maggio 2026, sono state le prime indicazioni operative da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il presente articolo si pone l’obiettivo di analizzare il meccanismo operativo del pignoramento presso terzi alla luce delle modifiche introdotte, soffermandosi sugli impatti pratici verso i contribuenti e su possibili profili di tutela e strategie difensive.

Volendo soffermarsi, anzitutto, sulla portata della modifica, la novità apportata dalla finanziaria si inserisce nel più ampio quadro dell’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, che disciplina lo scambio di dati derivanti dalla fatturazione elettronica. All’interno di tale disposizione, l’art. 1, comma 117, Legge n. 199/2025, ha inserito la lett. b-ter), la quale estende esplicitamente l’utilizzo di tali informazioni anche alle attività di riscossione coattiva.

In sostanza, tale nuova norma autorizza l’Agenzia delle Entrate a mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse, nei 6 mesi precedenti, da parte di debitori iscritti a ruolo e dei loro coobbligati, nei confronti di uno stesso soggetto terzo “pignorabile”.

In esecuzione alla disposizione in commento, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153611/2026 del 22 maggio 2026 ha definito le modalità attuative, fornendo i primi chiarimenti operativi.

In primo luogo, vengono definiti come “terzi pignorabili” i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura.

Circa i dati messi a disposizione, è stato precisato che questi riguarderanno la somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse, il numero delle fatture, i dati identificativi dei terzi pignorabili (codice fiscale, partita IVA, denominazione o ragione sociale e domicilio fiscale).

La trasmissione degli stessi avverrà con cadenza periodica e attraverso canali telematici sicuri nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dagli Enti fiscali, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

Sono, poi, previste due fasi relativamente alla consegna dei dati: una prima fase di avvio, dove la messa a disposizione dei dati avverrà mediante trasmissione tramite PEC con file protetti da password; a regime, invece è prevista l’attivazione di uno scambio automatizzato.

Sotto il profilo operativo, sulla base dei dati ottenuti delle fatture elettroniche, l’agente della riscossione potrà effettuare analisi mirate e avviare con maggiore tempestività le procedure di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis, D.P.R. 602/1973.

È evidente che, a fronte della novità oggetto di esame, i soggetti maggiormente esposti alla presente forma di aggressione esecutiva sono le imprese e i professionisti che presentano una significativa concentrazione del fatturato su un numero limitato di clienti (tipicamente studi professionali, fornitori di servizi B2B, subappaltatori e consulenti).

Contro la nuova forma di procedura esecutiva, si fa presente che il contribuente, in ogni caso, potrà attivare le ordinarie forme di tutela. In particolare, il contribuente potrà proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario ovvero al giudice tributario, a seconda della doglianza sollevata dal contribuente (come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 9498/2024, per cui il giudice tributario ha giurisdizione ogni volta che l’atto esecutivo viene contestato per vizi che incidono sulla pretesa fiscale originaria, mentre il giudice ordinario rimane competente per le sole opposizioni esecutive classiche).

In conclusione, si può affermare che l’introduzione del pignoramento sulle fatture elettroniche rappresenta un significativo rafforzamento degli strumenti di riscossione coattiva. La fatturazione elettronica, originariamente concepita come strumento di contrasto all’evasione, assume ora una funzione rilevante anche nella fase di recupero dei crediti iscritti a ruolo.

Se da un lato la misura accresce l’efficacia dell’azione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall’altro impone agli operatori professionali un maggiore impegno nella gestione preventiva della posizione debitoria dei clienti. La tempestività nell’individuazione delle criticità e nell’attivazione delle soluzioni deflative consentirà di mitigare gli impatti sulla continuità aziendale di imprese e professionisti.

08/06/2026

Spese alberghiere e di ristorazione: come cambia il rigo RE15 nel modello Redditi 2026 PF

8 Giugno 2026
di Sandro Cerato


Il Modello Redditi PF 2026 recepisce le nuove regole sul reddito di lavoro autonomo introdotte dal D.Lgs. 192/2024 e dal D.L. 84/2025, modificando in particolare la gestione delle spese di vitto e alloggio dei professionisti nel rigo RE15.
Il Modello Redditi PF 2026 recepisce le novità del D.Lgs. n. 192/2024 (attuativo della legge delega, Legge n. 111/2023) e del D.L. n. 84/2025, che, oltre ad aver profondamente rivisto le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, hanno anche ridisegnato il trattamento delle spese del professionista per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande. In merito a queste ultime, le cui novità si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025, l’intervento di maggiore impatto operativo si coglie nel rigo RE15, la cui logica di compilazione muta radicalmente. Fino al Modello Redditi PF 2025, nel rigo dedicato alle spese alberghiere e di ristorazione, il professionista era tenuto a indicare l’intero ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta, distinguendo tra:

spese non riaddebitate analiticamente al committente, deducibili al 75% e nel limite del 2% dei compensi percepiti, ai sensi del previgente art. 54, comma 5, TUIR;
spese addebitate analiticamente al committente, integralmente deducibili (100%) in virtù della deroga prevista dallo stesso art. 54, comma 5, secondo periodo, TUIR, in quanto correlate al rimborso tassato come componente di reddito.
La logica era quella della simmetria: il rimborso analitico costituiva compenso imponibile e la spesa sottostante risultava integralmente deducibile, senza i limiti percentuali e quantitativi ordinari.

Il D.Lgs. n. 192/2024, riscrivendo l’art. 54 e introducendo i nuovi artt. 54-ter e 54-septies, TUIR, ha capovolto l’impianto. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, le somme percepite a titolo di rimborso analitico delle spese addebitate al committente per l’esecuzione dell’incarico non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro autonomo (nuovo art. 54, comma 2, lett. b), TUIR). Come naturale contraltare, le medesime spese, se riaddebitate analiticamente, non sono più deducibili. La conseguenza operativa è diretta: poiché tali spese restano fuori dal reddito, tanto sul versante dei compensi quanto su quello dei costi, non devono più essere indicate nel quadro RE.

Nel rigo RE15 del Modello Redditi PF 2026 confluiscono dunque, esclusivamente le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande non addebitate analiticamente al committente (diverse, peraltro, dalle spese di rappresentanza, di cui al rigo RE16, e da quelle di partecipazione a convegni e corsi di formazione, del successivo rigo RE17, che mantengono la propria collocazione autonoma). Per tali spese si applica la regola di deducibilità già nota: 75% dell’importo sostenuto, ed entro il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Scompare la doppia colonna che, nei modelli precedenti, distingueva le spese riaddebitate analiticamente da quelle non riaddebitate: il rigo si presenta strutturalmente semplificato, ma richiede un controllo a monte sulla qualificazione di ciascuna spesa.

A completamento del nuovo impianto, occorre tenere presente l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti introdotto dalla Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) e oggetto di successive modifiche da parte del D.L. n. 84/2025. Per le spese di vitto e alloggio (oltre che per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC) sostenute nel territorio dello Stato, il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di credito, debito o prepagate, assegni) costituisce condizione sostanziale:

per l’esclusione dei rimborsi analitici dai compensi (rigo RE2);
per la deducibilità della spesa non riaddebitata indicata nel rigo RE15;
per la deducibilità delle spese riaddebitate, ma non rimborsate dal committente (art. 54-ter, comma 5-bis, TUIR).
In assenza di pagamento tracciabile, il rimborso analitico torna a concorrere al reddito e la spesa correlata perde il proprio regime di favore. In sede di compilazione del quadro RE, è opportuno che il professionista isoli le sole spese non riaddebitate analiticamente, verifichi la tracciabilità del pagamento di ciascuna (conservando estratti conto, ricevute POS e contabili bancarie) e applichi la doppia limitazione del 75% e del 2% dei compensi. Le spese riaddebitate analiticamente, pur non confluendo più nel quadro RE, restano comunque rilevanti ai fini della fatturazione e degli obblighi documentali nei confronti del committente. Anche per tali spese, tuttavia, è necessario che il professionista conservi le prove dell’avvenuto pagamento mediante sistemi tracciati, pena la necessaria inclusione nei compensi di lavoro autonomo (all’atto del riaddebito) e della mancata deduzione (qualora il committente non proceda al pagamento).

I requisiti e i calcoli IMU per immobili concessi in comodato4 Giugno 2026di Laura Mazzola  Il 16 giugno 2026 scade il t...
04/06/2026

I requisiti e i calcoli IMU per immobili concessi in comodato

4 Giugno 2026
di Laura Mazzola


Il 16 giugno 2026 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU per il 2026. Tra le agevolazioni di maggiore interesse: riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa.
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Il 16 giugno 2026 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU per il 2026.

Per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, la normativa prevede una riduzione del 50% della base imponibile, subordinata al rispetto di requisiti stringenti.

In particolare, l’art. 1, comma 10, Legge n. 208/2015, ha introdotto l’agevolazione per il comodato tra genitori e figli, confermata e stabilizzata negli anni successivi.

La riduzione della base imponibile al 50% si applica quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

il contratto di comodato è registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
il comodante possiede in Italia un solo immobile a uso abitativo, oppure possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9);
il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
il comodatario utilizza l’immobile come abitazione principale;
il rapporto di parentela è in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio).
Ne discende che non è possibile aderire a tale agevolazione se:

l’immobile concesso in comodato rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
il comodato è tra parenti non di primo grado;
l’immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale;
il contratto di comodato non è registrato;
il comodante possiede 3 o più immobili a uso abitativo (per intero o in percentuale);
gli immobili a uso abitativo si trovano in 2 Comuni diversi;
la residenza del comodante non è nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.
Si ipotizzi il caso di un immobile abitativo, non di lusso, con una rendita catastale di 800 euro.

La base imponibile è determinata rivalutando la rendita catastale e moltiplicando l’importo così ottenuto per il moltiplicatore di 160 e, infine, riducendo la base imponibile al 50%; vale a dire che il calcolo da effettuare è il seguente: 800 x 1,05 x 160 x 50%. La base imponibile così ottenuta è pari a 67.200 euro.

Di seguito occorre applicare l’aliquota deliberata dal Comune per gli altri fabbricati. Ipotizzando che l’aliquota deliberata sia pari all’1,06 per cento, l’imposta annua dovuta è pari a 712,32 euro, ossia l’1,06% di 67.200 euro.

Ai fini della determinazione dell’imposta da versare entro il 16 giugno occorre suddividere il dovuto, applicando il 50% all’importo di 712,32 euro. Ne deriva che, arrotondando per difetto all’unità di euro, il dovuto è pari a 356,00 euro.

Si evidenzia che, se il comodato non copre l’intero anno, l’agevolazione si applica solo per i mesi in cui i requisiti sono soddisfatti. Inoltre, occorre tenere in considerazione che il mese si computa per intero se il possesso si protrae per almeno 15 giorni.

Infine, si ricorda che la riduzione al 50% si estende alle pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nel limite di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. In particolare, il comodato deve riguardare anche la pertinenza effettivamente utilizzata dal comodatario a servizio dell’abitazione principale.

In caso di variazioni nel corso del semestre, ad esempio nell’ipotesi del venir meno di uno dei requisiti, l’agevolazione si applica pro quota.

Occorre prestare particolare attenzione ai casi di:

acquisto di un ulteriore immobile abitativo da parte del comodante;
trasferimento della residenza del comodante in altro Comune;
cessazione dell’utilizzo come abitazione principale da parte del comodatario.
Infatti, ciascuna di queste circostanze determina la perdita dell’agevolazione dal mese successivo a quello in cui si verifica.

27/05/2026

Imposta di bollo fatture elettroniche: entro il 1° giugno il versamento del I° trimestre 2026

Autore: Serena Pastore

Entro il 1° giugno 2026 scatta la scadenza ordinaria per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del I° trimestre. Possibile differire il versamento al 30 settembre 2025 laddove l’importo dovuto sia inferiore a 5.000 euro

L’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche riferite al primo trimestre 2026 dovrà essere versata entro lunedì 1° giugno 2026. La data deriva dallo slittamento della scadenza originaria del 31 maggio, che coincide con domenica, al primo giorno lavorativo utile successivo.

Tuttavia, la scadenza non è generalizzata: infatti, in presenza di importi contenuti, è possibile beneficiare di un differimento dei termini di pagamento. In particolare, se l’ammontare dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al 30 settembre 2026, termine previsto per il pagamento dell’imposta relativa al secondo trimestre.

La possibilità di rinvio nasce dalle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni n. 73/2022, che è intervenuto sulle soglie degli importi ridotti previste dal D.L. n. 124/2019. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite è stato innalzato da 250 a 5.000 euro, ampliando così la platea dei soggetti che possono usufruire del differimento.

La normativa prevede inoltre un’ulteriore opportunità. Qualora l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e il secondo trimestre resti sotto la soglia di 5.000 euro, il versamento può essere rinviato ancora, fino al 30 novembre 2026, termine corrispondente alla scadenza del terzo trimestre.

In concreto, il calendario delle scadenze si articola in tre diverse ipotesi. Se il debito relativo al primo trimestre supera i 5.000 euro, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 1° giugno 2026. Se invece l’importo del solo primo trimestre risulta inferiore alla soglia, sarà possibile pagare entro il 30 settembre 2026. Infine, se la somma dovuta per il primo e secondo trimestre insieme non supera i 5.000 euro, il termine slitta al 30 novembre 2026.

Verifiche automatiche dell’Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche

Per ogni trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatizzati sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, con l’obiettivo di individuare i documenti per i quali l’imposta risulta dovuta ma non correttamente valorizzata.

Dal 15 aprile vengono resi disponibili, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, gli esiti delle verifiche tramite due distinti elenchi. L’Elenco A contiene le fatture che riportano correttamente l’assolvimento dell’imposta di bollo e non può essere modificato. L’Elenco B, invece, raccoglie le fatture per le quali il sistema rileva l’obbligo di applicazione del bollo pur in assenza della relativa indicazione. Quest’ultimo elenco poteva essere integrato o corretto fino al 30 aprile.

Successivamente, a partire dal 15 maggio, l’Agenzia mette a disposizione nell’area riservata del cedente o prestatore l’importo complessivo dovuto, determinato sulla base delle informazioni presenti nell’Elenco A e nell’eventuale Elenco B aggiornato.

Come effettuare il pagamento dell’imposta di bollo

Il versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche può essere eseguito direttamente online mediante il servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente. In caso di pagamento oltre la scadenza, il sistema procede automaticamente al calcolo di interessi e sanzioni applicando le regole del ravvedimento operoso.

Resta comunque possibile utilizzare il modello F24, facendo riferimento ai codici tributo previsti per ciascun trimestre e per gli eventuali importi accessori. In particolare, il codice 2521 riguarda il primo trimestre, il 2522 il secondo, il 2523 il terzo e il 2524 il quarto trimestre. I codici 2525 e 2526 devono invece essere utilizzati rispettivamente per sanzioni e interessi.

Omesso o tardivo versamento

Nel caso di versamento omesso, insufficiente o effettuato oltre i termini, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione tramite PEC contenente l’importo dovuto, la sanzione prevista dall’articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a un terzo, e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Qualora la posizione non venga regolarizzata entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione definitiva successiva agli eventuali chiarimenti forniti dal contribuente, le somme vengono iscritte a ruolo in via definitiva, comprensive di imposta, sanzioni e interessi.

Per ottenere supporto è possibile utilizzare il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure richiedere un appuntamento presso un ufficio territoriale. Il servizio CIVIS consente di gestire le richieste di assistenza online e di ricevere riscontri in tempi standard, evitando l’accesso fisico agli sportelli.

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26/05/2026

Bonus mobili: irrilevante il momento di sostenimento delle spese per il recupero edilizio dell’immobile


Domanda

Mario Rossi nel corso del 2025 ha effettuato una manutenzione straordinaria sulla propria abitazione per le vacanze posta in località balneare.
A seguito di tale intervento Mario Rossi ha acquistato, sempre nel corso del 2025, arredamento ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile in questione.
Tenendo conto che, a causa di una contestazione sulla realizzazione dell’intervento, il pagamento dei lavori è avvenuto solo a gennaio 2026, è utilizzabile il bonus mobili?

Risposta

Da diversi anni è previsto un vantaggio per chi acquista arredamento finalizzato a immobili oggetto di interventi edilizi; tale previsione è stata peraltro prorogata anche alle spese sostenute nel corso del 2026, a opera dell’art. 1, comma 22, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).
In particolare, ai soggetti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo che varia a seconda dell’anno di acquisto dei beni; dal 2024 il massimale di spesa è posto pari a 5.000 euro, complessivamente per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è già usufruito della detrazione.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Come detto, il bonus mobili compete nel caso in intervento edilizio qualificato che comporta la fruizione di una detrazione ex art. 16-bis: sulle singole unità immobiliari, manutenzione straordinaria (lett. b), art. 3, D.P.R. n. 380/2001), restauro e risanamento conservativo (lett. c), art. 3, D.P.R. n. 380/2001), ristrutturazione edilizia (lett. d), art. 3, D.P.R. n. 380/2001), ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. Nel caso di interventi su parti comuni condominiali il bonus mobili è ammesso (per l’arredo dei locali comuni) anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria (lett. a), art. 3, D.P.R. n. 380/2001).
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati fi­nalizzati all’arredo delle parti comuni, come ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Al contrario, non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). Non spetta il bonus neppure se la detrazione edilizia è relativa alla realizzazione di posti auto o box pertinenziali e neppure in relazione a interventi per i quali si è fruito dell’Ecobonus.
Il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di intervento, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati.
Per le spese sostenute nell’anno 2025 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2025.
La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, nel seguente modo: dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646/2011).
Con riferimento alla data di sostenimento delle spese occorre però proporre una specificazione: infatti, posto che la data di inizio dei lavori di recupero deve risultate anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, diversamente non è richiesto che le spese per i lavori di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per acquistare gli arredi. Nella guida 2026 al bonus mobili si legge infatti:
«Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile».
In maniera analoga si esprimono le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nel caso di acquisito di mobili nel corso del 2025 sarà possibile portare in detrazione la spese già con riferimento a tale anno (o meglio, la rateizzazione in 10 anni parte da tale anno), a nulla rilevando che le spese per l’intervento edilizio siano state sostenute nel 2026 (quindi la detrazione compete dall’anno successivo).
Come detto, l’elemento cruciale è che i lavori fossero iniziati a partire dal 1° gennaio 2024.

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