Studio Trivellone srls

Studio Trivellone srls Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Trivellone srls, Contabile, Via Caduti sul lavoro, 30, Alife.

LO STUDIO, VANTA UNA LUNGHISSIMA ESPERIENZA CHE PERMETTE DI OFFRIRE SERVIZI PERSONALIZZATI E DI ALTA QUALITA',IN MODO TEMPESTIVO ED EFFICACE, IN BASE ALLA NECESSITA' DELLA CLIENTELA, AZIENDE O PRIVATI CHE SIANO. LA NOSTRA MISSION E' SEMPRE STATA QUELLA DI VOLERCI PORRE COME UNICO REFERENTE PER I NOSTRI CLIENTI NEL RISOLVERE TUTTE LE PROBLEMATICHE CHE QUESTI CI SOTTOPONGONO. NEGLI ANNI ,INFATTI, L'

ORGANIZZAZIONE HA CREATO UNA RETE DI COLLABORAZIONI CON PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI IN DIFFERENTI AREE DI ATTIVITA', RIUSCENDO COSI' AD AMPLIARE LA GAMMA DI SERVIZI DA OFFRIRE ALLA CLIENTELA . Assistenza fiscale ordinaria
Assistenza fiscale straordinaria correlata ad operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, vendita ed acquisti di azienda, vendita ed acquisti di pacchetti di partecipazioni societarie)
Assistenza nelle verifiche fiscali
Assistenza pre-contenzioso
Contenzioso tributario d'assistenza processuale
Attività di consulting



business plan
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piani di internazionalizzazione
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Attività consulenza societaria



Diritto societario e commerciale
Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie
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Procedure concorsuali ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni, ?dismissioni e liquidazioni
Revisione e organizzazione contabile



Assistenza nella programmazione ed avvio delle attività amministrativo/contabili delle imprese
Formazione e aggiornamento del personale contabile
Consulenza contabile continua
Redazione del bilancio d'esercizio e dei suoi allegati
Revisione contabile
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Contabilità ordinaria imprese



Inserimento dei dati contabili
Liquidazione IVA
Gestione ritenute
Gestione cespiti ammortizzabili
Scadenzari clienti e fornitori
Stampa libro giornale, registri IVA, libro inventari, schede contabili
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Contabilità semplificata imprese



Inserimento dei dati contabili
Liquidazione IVA
Gestione ritenute
Gestione cespiti ammortizzabili
Stampa registri IVA
Stampa bilanci di verifica intermedi e di chiusura
Contabilità professionisti



Inserimento dei dati contabili
Liquidazione IVA
Gestione ritenute
Gestione cespiti ammortizzabili
Stampa registri IVA
Stampa bilanci di verifica intermedi e di chiusura
Dichiarazioni fiscali



Predisposizione per elaborazione del modello UNICO comprensivo di dichiarazione redditi, modello IVA e IRAP ed invio telematico c/o l'Agenzia delle Entrate dello stesso. Predisposizione per l'elaborazione degli eventuali studi di settore, della comunicazione annuale dati Iva, della liquidazione periodica Iva e dei modelli di pagamenti F24 con addebito telematico, la redazione e l'invio delle Certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto. Altre attività



Contratti di locazione
Pratiche telematiche Camera di Commercio
Conteggi IVA
Elaborazione modello Intrastat
Comunicazione Black-List
Avvio nuove imprese

27/05/2026

Imposta di bollo fatture elettroniche: entro il 1° giugno il versamento del I° trimestre 2026

Autore: Serena Pastore

Entro il 1° giugno 2026 scatta la scadenza ordinaria per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del I° trimestre. Possibile differire il versamento al 30 settembre 2025 laddove l’importo dovuto sia inferiore a 5.000 euro

L’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche riferite al primo trimestre 2026 dovrà essere versata entro lunedì 1° giugno 2026. La data deriva dallo slittamento della scadenza originaria del 31 maggio, che coincide con domenica, al primo giorno lavorativo utile successivo.

Tuttavia, la scadenza non è generalizzata: infatti, in presenza di importi contenuti, è possibile beneficiare di un differimento dei termini di pagamento. In particolare, se l’ammontare dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al 30 settembre 2026, termine previsto per il pagamento dell’imposta relativa al secondo trimestre.

La possibilità di rinvio nasce dalle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni n. 73/2022, che è intervenuto sulle soglie degli importi ridotti previste dal D.L. n. 124/2019. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite è stato innalzato da 250 a 5.000 euro, ampliando così la platea dei soggetti che possono usufruire del differimento.

La normativa prevede inoltre un’ulteriore opportunità. Qualora l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e il secondo trimestre resti sotto la soglia di 5.000 euro, il versamento può essere rinviato ancora, fino al 30 novembre 2026, termine corrispondente alla scadenza del terzo trimestre.

In concreto, il calendario delle scadenze si articola in tre diverse ipotesi. Se il debito relativo al primo trimestre supera i 5.000 euro, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 1° giugno 2026. Se invece l’importo del solo primo trimestre risulta inferiore alla soglia, sarà possibile pagare entro il 30 settembre 2026. Infine, se la somma dovuta per il primo e secondo trimestre insieme non supera i 5.000 euro, il termine slitta al 30 novembre 2026.

Verifiche automatiche dell’Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche

Per ogni trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatizzati sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, con l’obiettivo di individuare i documenti per i quali l’imposta risulta dovuta ma non correttamente valorizzata.

Dal 15 aprile vengono resi disponibili, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, gli esiti delle verifiche tramite due distinti elenchi. L’Elenco A contiene le fatture che riportano correttamente l’assolvimento dell’imposta di bollo e non può essere modificato. L’Elenco B, invece, raccoglie le fatture per le quali il sistema rileva l’obbligo di applicazione del bollo pur in assenza della relativa indicazione. Quest’ultimo elenco poteva essere integrato o corretto fino al 30 aprile.

Successivamente, a partire dal 15 maggio, l’Agenzia mette a disposizione nell’area riservata del cedente o prestatore l’importo complessivo dovuto, determinato sulla base delle informazioni presenti nell’Elenco A e nell’eventuale Elenco B aggiornato.

Come effettuare il pagamento dell’imposta di bollo

Il versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche può essere eseguito direttamente online mediante il servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente. In caso di pagamento oltre la scadenza, il sistema procede automaticamente al calcolo di interessi e sanzioni applicando le regole del ravvedimento operoso.

Resta comunque possibile utilizzare il modello F24, facendo riferimento ai codici tributo previsti per ciascun trimestre e per gli eventuali importi accessori. In particolare, il codice 2521 riguarda il primo trimestre, il 2522 il secondo, il 2523 il terzo e il 2524 il quarto trimestre. I codici 2525 e 2526 devono invece essere utilizzati rispettivamente per sanzioni e interessi.

Omesso o tardivo versamento

Nel caso di versamento omesso, insufficiente o effettuato oltre i termini, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione tramite PEC contenente l’importo dovuto, la sanzione prevista dall’articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a un terzo, e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Qualora la posizione non venga regolarizzata entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione definitiva successiva agli eventuali chiarimenti forniti dal contribuente, le somme vengono iscritte a ruolo in via definitiva, comprensive di imposta, sanzioni e interessi.

Per ottenere supporto è possibile utilizzare il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure richiedere un appuntamento presso un ufficio territoriale. Il servizio CIVIS consente di gestire le richieste di assistenza online e di ricevere riscontri in tempi standard, evitando l’accesso fisico agli sportelli.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

26/05/2026

Bonus mobili: irrilevante il momento di sostenimento delle spese per il recupero edilizio dell’immobile


Domanda

Mario Rossi nel corso del 2025 ha effettuato una manutenzione straordinaria sulla propria abitazione per le vacanze posta in località balneare.
A seguito di tale intervento Mario Rossi ha acquistato, sempre nel corso del 2025, arredamento ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile in questione.
Tenendo conto che, a causa di una contestazione sulla realizzazione dell’intervento, il pagamento dei lavori è avvenuto solo a gennaio 2026, è utilizzabile il bonus mobili?

Risposta

Da diversi anni è previsto un vantaggio per chi acquista arredamento finalizzato a immobili oggetto di interventi edilizi; tale previsione è stata peraltro prorogata anche alle spese sostenute nel corso del 2026, a opera dell’art. 1, comma 22, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).
In particolare, ai soggetti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo che varia a seconda dell’anno di acquisto dei beni; dal 2024 il massimale di spesa è posto pari a 5.000 euro, complessivamente per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è già usufruito della detrazione.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Come detto, il bonus mobili compete nel caso in intervento edilizio qualificato che comporta la fruizione di una detrazione ex art. 16-bis: sulle singole unità immobiliari, manutenzione straordinaria (lett. b), art. 3, D.P.R. n. 380/2001), restauro e risanamento conservativo (lett. c), art. 3, D.P.R. n. 380/2001), ristrutturazione edilizia (lett. d), art. 3, D.P.R. n. 380/2001), ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. Nel caso di interventi su parti comuni condominiali il bonus mobili è ammesso (per l’arredo dei locali comuni) anche nel caso di interventi di manutenzione ordinaria (lett. a), art. 3, D.P.R. n. 380/2001).
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati fi­nalizzati all’arredo delle parti comuni, come ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Al contrario, non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). Non spetta il bonus neppure se la detrazione edilizia è relativa alla realizzazione di posti auto o box pertinenziali e neppure in relazione a interventi per i quali si è fruito dell’Ecobonus.
Il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di intervento, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati.
Per le spese sostenute nell’anno 2025 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2025.
La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, nel seguente modo: dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646/2011).
Con riferimento alla data di sostenimento delle spese occorre però proporre una specificazione: infatti, posto che la data di inizio dei lavori di recupero deve risultate anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, diversamente non è richiesto che le spese per i lavori di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per acquistare gli arredi. Nella guida 2026 al bonus mobili si legge infatti:
«Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile».
In maniera analoga si esprimono le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, nel caso di acquisito di mobili nel corso del 2025 sarà possibile portare in detrazione la spese già con riferimento a tale anno (o meglio, la rateizzazione in 10 anni parte da tale anno), a nulla rilevando che le spese per l’intervento edilizio siano state sostenute nel 2026 (quindi la detrazione compete dall’anno successivo).
Come detto, l’elemento cruciale è che i lavori fossero iniziati a partire dal 1° gennaio 2024.

Centro Studi Tributari

16/05/2026

Estromissione agevolata 2026: effetti dal 1° gennaio e gestione operativa

La legge di bilancio 2026 ha riaperto la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere gli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, trasferendoli nella sfera personale con un regime fiscale agevolato.

Il punto più delicato – e spesso sottovalutato – è che gli effetti dell’estromissione decorrono retroattivamente dal 1° gennaio 2026, anche se l’opzione deve essere esercitata entro il 31 maggio 2026.



Chi può accedere all’estromissione

Possono utilizzare l’agevolazione solo gli imprenditori individuali che:

* risultano tali sia al 30 settembre 2025 sia al 1° gennaio 2026;
* non hanno perso la qualifica di imprenditore prima del 2026 (ad esempio per affitto o usufrutto dell’unica azienda).

L’agevolazione è ammessa anche:

* agli eredi, se proseguono l’attività del de cuius;
* ai donatari dell’azienda, se continuano l’attività in forma individuale.



Come si esercita l’opzione

L’opzione non richiede una comunicazione preventiva formale, ma si manifesta tramite comportamento concludente, da perfezionare entro il 31 maggio 2026.

In concreto:

* in contabilità ordinaria → annotazione nel libro giornale;
* in contabilità semplificata → indicazione nel registro dei beni ammortizzabili.

Può assumere rilevanza anche:

* l’eventuale emissione di autofattura (anche facoltativa).

Resta comunque obbligatoria:

* la compilazione del quadro RQ (sezione XXII) nel modello Redditi PF 2026.



Effetti retroattivi: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

L’estromissione produce effetti fiscali fin dall’inizio del periodo d’imposta.

Questo comporta che, già dal 1° gennaio 2026:

* l’immobile è considerato bene personale e non più d’impresa;
* i costi relativi all’immobile diventano indeducibili;
* eventuali canoni di locazione attiva non sono più reddito d’impresa, ma reddito fondiario.

In sostanza, occorre “sterilizzare” retroattivamente ogni effetto contabile e fiscale riferito all’immobile come bene d’impresa.



Profili IVA: nessuna agevolazione

L’estromissione non beneficia di alcuna agevolazione IVA.

Si applicano le regole ordinarie, in quanto l’operazione è assimilata a una cessione a sé stessi (destinazione a finalità estranee all’impresa).

Quando l’IVA non si applica

L’operazione è fuori campo IVA se:

* l’immobile è stato acquistato da privato;
* l’acquisto è ante 1973;
* l’IVA non è stata detrauta;
* l’acquisto è avvenuto in esenzione IVA.

Quando l’IVA si applica

Se, invece, all’acquisto è stata detratta l’IVA (anche solo in parte):

* l’estromissione rientra nel campo IVA;
* può essere imponibile o esente, a seconda dei casi.



Rettifica della detrazione IVA

In presenza di operazioni esenti, può rendersi necessaria la rettifica della detrazione IVA.

La rettifica:

* non si applica se è trascorso il periodo decennale dall’acquisto;
* si applica anche alle spese incrementative (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie), se:
* hanno generato detrazione IVA;
* non hanno esaurito la loro utilità.



Locazioni in corso: attenzione alle correzioni

Se l’immobile è locato:

* dal 1° gennaio 2026 il bene è considerato personale;
* i canoni non sono più soggetti a IVA.

Se nei primi mesi del 2026 è stata applicata l’IVA sui canoni:

* è necessario rettificare le fatture emesse;
* tramite nota di variazione ex art. 26 DPR 633/1972.



Imposta di registro: aumento dell’aliquota

L’estromissione incide anche sull’imposta di registro:

* per i contratti di locazione:
* si passa dall’1% (regime IVA) al
* 2% (regime ordinario)

con effetto sempre dal 1° gennaio 2026.



Quali immobili si possono estromettere

Possono essere estromessi:

* immobili strumentali per natura (es. negozi, capannoni);
* anche se non utilizzati direttamente nell’attività;

ad esempio:

* immobili locati a terzi.



Sintesi operativa

L’estromissione agevolata 2026 è un’opportunità, ma richiede una gestione tecnica accurata:

* verifica dei requisiti soggettivi;
* corretta formalizzazione entro il 31 maggio 2026;
* ricostruzione retroattiva degli effetti dal 1° gennaio 2026;
* attenzione a:
* indeducibilità dei costi,
* riqualificazione dei canoni,
* rettifiche IVA,
* imposta di registro.

15/05/2026

Incassi e pagamenti in carta di credito

15 Maggio 2026
di Viviana Grippo


La contabilizzazione dei pagamenti con carta di credito richiede di distinguere tra incassi e acquisti. In caso di vendita, l’impresa rileva il credito verso il cliente e, al momento del pagamento, il credito verso il gestore della carta, che accrediterà successivamente l’importo al netto delle commissioni. Negli acquisti, invece, il pagamento genera un debito verso il gestore della carta, poi estinto con l’addebito bancario.
Abitualmente le imprese possono vendere o acquistare beni e servizi con pagamento in carta di credito. È chiaro che il meccanismo di addebito/accredito dei pagamenti in carta di credito costituisce una particolarità in tema di contabilizzazione.

Distinguiamo, allora, il caso in cui l’azienda riceva pagamenti da quello in cui la stessa effettui acquisti.

Qualora l’impresa riceva pagamenti in carta di credito, essa deve contabilizzare alla data di effettuazione delle operazioni l’incasso della vendita unitamente al credito verso la società che gestisce la carta di credito (e che sopporta il rischio di insolvenza).

La società di gestione del credito accrediterà periodicamente gli incassi effettuati al netto del proprio compenso pre-determinato o, alternativamente, calcolato in percentuale sugli incassi. A tale proposito l’istituto di gestione delle carte di credito trasmetterà periodicamente alla società apposito riepilogo.

Veniamo alle scritture contabili.

All’atto della vendita, l’azienda rileverà la seguente registrazione:

Crediti vs cliente A a Diversi
a Merci c/ vendita
a Iva a debito
Al momento dell’incasso la registrazione sarà:

Crediti vs gestore carta di credito a Crediti vs cliente A
Successivamente, come detto, il gestore della carta di credito provvederà ad accreditare sul conto corrente le cifre incassate all’atto del pagamento, la rilevazione contabile sarà quindi:

Banca c/c a Crediti vs gestore carta di credito
Quindi provvederà a stornare la propria commissione:

Commissioni di incasso carte di credito a Banca c/c
Nel caso di acquisti con carta di credito, le scritture saranno opposte; al momento dell’acquisto con la carta avremo:

Diversi a Debiti vs fornitore B
Merci c/acquisti
Iva c/acquisti
E al momento del pagamento:

Debiti vs fornitore B a Debiti vs gestore carta di credito
All’atto dell’addebito bancario registreremo:

Debiti vs gestore carta di credito a Banca c/c
Successivamente verrà rilevato l’addebito delle commissioni per il servizio:

Commissioni di incasso carte di credito a Banca c/c
Essendo la carta di credito un metodo di pagamento che sostituisce la moneta, con carattere posticipato rispetto alla transazione, va considerato credito o debito e le relative poste di stato patrimoniale da utilizzare andranno allocate alternativamente in C II 5) Crediti vs altri o in D 14) Altri debiti.

Dal punto di vista IVA, la voce non è rilevante in quanto, ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, il momento rilevante per il pagamento in carta di credito è quello in cui essa è utilizzata.

Rottamazione quinquies estesa ai tributi locali: IMU, TARI e sanzioni, domande entro ottobre 2026La definizione agevolat...
14/05/2026

Rottamazione quinquies estesa ai tributi locali: IMU, TARI e sanzioni, domande entro ottobre 2026

La definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione si amplia e coinvolge, con un intervento specifico, anche i crediti degli enti territoriali. La cosiddetta “rottamazione quinquies” trova infatti applicazione, in via autonoma, ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, includendo anche debiti relativi a IMU, TARI e sanzioni amministrative, tra cui quelle per violazioni del Codice della strada.

Si tratta di una misura distinta rispetto alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, caratterizzata da una disciplina propria e da un perimetro applicativo non modificabile dagli enti locali. I Comuni, infatti, non sono chiamati a regolamentare l’istituto, ma esclusivamente a deliberare l’adesione mediante apposito provvedimento consiliare.

Il ruolo degli enti locali e le tempistiche di adesione

L’efficacia della misura è subordinata alla scelta dei singoli enti territoriali, che dovranno adottare la relativa delibera entro il 30 giugno 2026, con successiva comunicazione all’Agente della riscossione secondo modalità definite entro il 15 giugno. La delibera diventa efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

A partire dal 15 settembre 2026, l’Agente della riscossione metterà a disposizione dei contribuenti i dati relativi ai carichi definibili. Le istanze di adesione potranno essere presentate in una finestra temporale compresa tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026.

Ambito oggettivo e benefici della definizione

La definizione agevolata consente l’estinzione dei debiti senza il pagamento di interessi (compresi quelli di mora), sanzioni e aggio. Per le sanzioni amministrative, restano dovute le somme a titolo principale, mentre non sono dovuti gli interessi comunque denominati, inclusa la maggiorazione semestrale.

Rientrano nella misura, oltre ai tributi locali come IMU e TARI, anche altre entrate patrimoniali degli enti (ad esempio rette e canoni), nonché le sanzioni amministrative. Restano invece esclusi i debiti derivanti da pronunce della Corte dei conti, in linea con quanto già previsto nelle precedenti definizioni agevolate.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute può avvenire:

* in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027;
* oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (pari a nove anni).

In caso di rateazione, si applicano interessi nella misura del 3% annuo. È inoltre previsto un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata.

Entro il 31 dicembre 2026, l’Agente della riscossione comunicherà ai contribuenti che hanno presentato domanda l’ammontare complessivo dovuto, nonché il piano di rateazione eventualmente prescelto.

Considerazioni operative

La misura presenta un evidente interesse per i contribuenti, soprattutto in presenza di posizioni debitorie stratificate nel tempo nei confronti degli enti locali. Tuttavia, il carattere “facoltativo” dell’adesione da parte dei Comuni introduce un elemento di incertezza applicativa, rendendo necessario un attento monitoraggio delle delibere comunali.

Per i professionisti, diventa centrale una fase di analisi preventiva delle posizioni debitorie dei clienti, al fine di valutare la convenienza dell’adesione e gestire correttamente le tempistiche, in particolare alla luce della finestra relativamente ristretta per la presentazione delle istanze.

La rottamazione quinquies si configura dunque come un’opportunità concreta, ma condizionata da variabili locali e da una gestione operativa che richiede tempestività e precisione.

13/05/2026

Certificato infortunio INAIL: dal 13 maggio nuova procedura online

13 Maggio 2026
di Redazione


L’INAIL, con notizia dell’11 maggio 2026, comunica che da oggi, 13 maggio 2026, è disponibile sul proprio portale la nuova versione del servizio telematico per la compilazione e la trasmissione del certificato medico di infortunio, introducendo una serie di semplificazioni operative finalizzate a rendere più agevole la gestione degli adempimenti da parte dei medici certificatori e dei soggetti che utilizzano i sistemi di interoperabilità con l’Istituto.

In particolare, la revisione della procedura comporta una significativa riduzione dei campi obbligatori, con l’obiettivo di semplificare l’inserimento delle informazioni e velocizzare la trasmissione dei certificati medici di infortunio. Contestualmente, vengono eliminati alcuni campi ritenuti non essenziali, mentre le tipologie e le diciture del certificato vengono riorganizzate per rendere più lineare l’intera procedura operativa.

Tra le principali novità evidenziate dall’Istituto assume rilievo l’introduzione dell’obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato.

La nuova versione del servizio sarà disponibile nelle 3 modalità di trasmissione già attualmente previste. Per gli utenti che operano direttamente tramite il servizio online presente sul portale INAIL, l’aggiornamento sarà automatico e non richiederà alcun intervento tecnico specifico. Diversamente, i soggetti che utilizzano sistemi di trasmissione offline tramite file in formato .xml devono adeguare i propri applicativi entro il 13 maggio 2026, facendo riferimento alla documentazione tecnica aggiornata pubblicata nella sezione di supporto del servizio online. L’adeguamento riguarda, in particolare, manuali utente, cronologia delle versioni, XML schema e specifiche tecniche.

Analogo aggiornamento è necessario anche per gli utenti che operano attraverso sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa. In questo caso, l’INAIL rinvia alla documentazione disponibile nel Catalogo Servizi per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa, con specifico riferimento al servizio Rest CMI – Certificato Medico di Infortunio. Le verifiche dovranno, quindi, interessare le sezioni relative alle specifiche del servizio e alle risorse tecniche necessarie per garantire la corretta integrazione con i sistemi informatici già in uso.

13/05/2026

Affitti brevi e partita IVA: casi pratici tra soglia dei 3 immobili, forfettario e IVA

Con la soglia ridotta e i dubbi su contitolarità e sublocazioni, cambiano le scelte operative: quando scatta l’impresa e come gestire fiscalmente i canoni

Autore: Elena Traini

La legge di bilancio 2026, modificando l’art. 1, comma 595, L. 178/2020, è intervenuta sulla soglia di imprenditorialità delle locazioni brevi, riducendo da quattro a due il numero di immobili locati oltre il quale opera la presunzione di imprenditorialità. La presunzione legale, dunque, opera solo con l’effettivo raggiungimento, nell’anno solare di riferimento, della terza unità locata.

In caso di contitolarità degli immobili, è ancora da chiarire se l’obbligo vada verificato autonomamente sul singolo comproprietario, come sottolineato nel recente focus 1/2026 dell’Aidc Lab, oppure se all’eventuale superamento della soglia da parte di uno solo di essi, tutti saranno obbligati a dotarsi di partita Iva.

Nel computo, inoltre, dovrebbero rilevare non solo gli immobili locati sui quali il contribuente ha un diritto reale, ma anche quelli che egli, a sua volta, ha ricevuto in comodato o affitto e che generano, perciò, un “reddito diverso” da indicare nel quadro RL. Viceversa, seguendo alla lettera della norma, non dovrebbero contare in capo al proprietario gli immobili dati in locazione o in comodato quando è il comodatario o il sublocatore che li destina a locazione breve.

Cosa accade se si cambia condizione da un anno all’altro, in base al mercato? È il caso di chi possiede tre immobili e non tutti gli anni sceglie di destinarli a locazione breve, e quindi non sempre può trovarsi soggetto all’obbligo di partita Iva. In questa ipotesi, nulla vieta che si possa rimanere nell’ambito del reddito d’impresa.

Tanto premesso, a seguito della nuova normativa vigente, segue un problema di carattere operativo: quale trattamento contabile applicare alle locazioni brevi svolte in regime imprenditoriale?

Il regime forfettario

Se si accede al regime forfettario (Legge 190/2014), si avrebbe il seguente scenario:

codice Ateco: 55.20.42
coefficiente di redditività: 40%
imposta sostitutiva del 15%. È possibile applicare l’aliquota agevolata del 5% in quanto l’attività da esercitare non costituisce, in alcun modo, «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo».
Esempio:

Si ipotizzi il caso di un contribuente che nel 2026 concede in locazione breve 3 appartamenti per un periodo inferiore a 30 giorni, incassando un importo complessivo pari ad € 20.000,00.

Posto che l’attuale normativa prevede un coefficiente di redditività pari al 40%, il reddito imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è pari ad € 8.000,00, che, moltiplicato per il 15%, comporta il versamento di un’imposta sostitutiva pari ad € 1.200,00 (ridotta ad € 400,00 in caso di applicazione dell’aliquota agevolata del 5%).

In caso di adozione del regime forfettario, l’operazione è fuori campo Iva, ma con l’obbligo di dover certificare sempre i corrispettivi.

Il regime IVA

Se non si sceglie il forfettario, l’attività va inquadrata anche in relazione al regime Iva applicabile.

La prestazione può essere ricondotta a due regimi alternativi:

Generale regime di esenzione IVA per le locazioni, ai sensi dell’10, comma 1, n. 8, DPR 633/1972;
Imponibilità IVA con aliquota 10%, richiamando il 120 della Tabella A, parte III, DPR 633/1972, relativo alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive.
Dunque, la locazione di fabbricati abitativi rientra normalmente fra le operazioni esenti (articolo 10, punto 8, del Dpr 633/72).

Qualora, invece, le unità immobiliari abitative siano utilizzate nell’esercizio di attività alberghiera o para-alberghiera (in presenza di una serie di servizi aggiuntivi), le relative operazioni sono soggette all’Iva del 10 per cento.

In relazione ai vincoli documentali, in ambito Iva, chi effettua solo operazioni esenti, diversamente da chi svolge prestazioni rese a clienti in strutture ricettive, potrà chiedere la dispensa dagli adempimenti, eliminando le fatture e quindi anche gli altri obblighi collegati (registrazione documenti e dichiarazione Iva).

Il canone di locazione deve essere assoggettato a tassazione, pro quota, per i soggetti che vantano un diritto reale sull’immobile, con uno dei seguenti regimi di tassazione:

Tassazione IRPEF: può essere un reddito fondiario per il proprietario oppure un reddito diverso per il comodatario. Il canone di locazione (lordo) ridotto del 5% (come deduzione forfettaria) rientra nella base imponibile IRPEF e viene assoggettato a tassazione per scaglioni di reddito. Questo regime, solitamente, è conveniente per i soggetti che non hanno altri redditi imponibili IRPEF o che possono sfruttare importanti oneri deducibili o detraibili;
Tassazione con cedolare secca: questo vale sia per il proprietario, sia per chi opera con sublocazioni o se si è il comodatario dell’immobile. Il canone lordo è tassato pienamente con l’aliquota del 21%, ma dal secondo immobile locato l’aliquota di tassazione sale al 26%.




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12/05/2026

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