11/04/2026
Definizione Agevolata dei TRIBUTI LOCALI
(Art. 1, commi 102–110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026)
Con i commi da 102 a 110 dell'art. 1 della L. 199/2025, il legislatore ha introdotto in via strutturale e permanente uno strumento che consente a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di deliberare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. La norma, già inserita nel decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale, diventa ora immediatamente operante.
La ratio è quella di offrire agli enti locali un meccanismo straordinario — non ordinario — di gestione dei crediti di difficile esigibilità: stimolare la riscossione, alleggerire il carico amministrativo degli uffici, agevolare i contribuenti in difficoltà economica, e nel contempo garantire entrate certe e programmate all'ente. Lo strumento è da utilizzare non in via ordinaria, ma a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario, purché circoscritto a periodi temporali delimitati.
________________________________________
Differenza fondamentale rispetto alla Rottamazione-quinquies
È essenziale chiarire fin da subito il discrimine con la Rottamazione-quinquies (commi 82–101): quella misura riguarda i soli crediti erariali affidati all'Agente della riscossione. Per i crediti degli enti locali, invece, il legislatore si è comportato in modo completamente diverso: non ha previsto una rottamazione automatica e nazionale, ma ha attribuito a ciascun ente la facoltà di deliberare autonomamente la propria definizione agevolata. Ne consegue che, senza un atto deliberativo del proprio Comune (o Regione o Provincia), il contribuente non può aderire ad alcuna agevolazione per i tributi locali.
________________________________________
Chi può deliberare e su quali entrate
Alle Regioni e agli enti locali è riconosciuta la possibilità di introdurre autonomamente alcune tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.
L'ambito oggettivo è molto ampio. Gli enti locali godono di ampia discrezionalità per quanto riguarda l'oggetto della definizione agevolata, individuando quali tributi (ad esempio IMU, TARI, TASI) saranno interessati; nell'ambito oggettivo potranno essere ricomprese anche le entrate di natura patrimoniale, come le sanzioni previste dal Codice della strada, il CUP, le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione.
________________________________________
Flessibilità dell'ente nella deliberazione
La norma concede agli enti locali ampi margini di autonomia, tra cui:
Tempistica libera. Le Regioni e gli enti locali possono deliberare forme di definizione agevolata in qualsiasi momento dell'anno, senza vincoli ai termini di approvazione del bilancio di previsione.
Accertamenti e contenziosi in corso. Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i tributi per cui siano già in corso procedure di accertamento oppure risultino già instaurati contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale.
Piani di rateazione pregressi. La delibera può concretizzarsi nella regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall'ente, anche facendo riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti a una determinata data individuata dall'ente.
Forma di gestione irrilevante. La definizione agevolata è applicabile indipendentemente dalle forme di gestione legate alla riscossione, vale a dire se interna o esterna, ovvero affidata a società concessionaria o a società in house.
________________________________________
Effetti sulle liti pendenti
La richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale (in qualunque stato e grado pendente), sino al termine stabilito dall'ente locale; il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall'ente, determina l'estinzione del giudizio relativo al tributo locale.
Va tuttavia segnalato un aspetto tecnico rilevante emerso dai chiarimenti ministeriali: la disciplina della definizione agevolata dei tributi locali attualmente recata dall'art. 1, commi 102 ss., della L. 199/2025 non contiene alcuna previsione in merito alla sospensione automatica dei giudizi sui tributi oggetto di definizione; il Ministero ha aggiunto che potrebbe prospettarsi un apposito intervento normativo per un'integrazione della disciplina sul punto. La sospensione, quindi, non è automatica come nella Rottamazione-quinquies, ma avviene su istanza del contribuente.
________________________________________
Come aderisce il contribuente
L'adesione è subordinata alla regolarizzazione degli obblighi entro il termine fissato dall'ente, che non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'atto istitutivo della definizione.
Per aderire il contribuente deve presentare una domanda di adesione entro la scadenza fissata dall'ente, indicare le posizioni debitorie da definire, e scegliere se pagare in un'unica soluzione o a rate. Il beneficio decade se anche una sola rata non viene versata nei termini. ________________________________________
Cosa si paga (e cosa si abbona)
La definizione agevolata consente l'estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e aggio, con la possibilità di pagamenti rateali. Il contribuente è tenuto a versare esclusivamente la sorte capitale del tributo dovuto, oltre alle eventuali spese di notifica e procedure esecutive già maturate.
________________________________________
Prima di valutare l'adesione per tributi locali, è indispensabile verificare se il proprio Comune abbia effettivamente adottato il relativo regolamento deliberativo, poiché senza di esso la misura agevolativa non esiste a livello locale.