Studio Scandura Dottori Commercialisti Associati

Studio Scandura Dottori Commercialisti Associati Consulenza fiscale, contabile, societaria

11/04/2026

Definizione Agevolata dei TRIBUTI LOCALI
(Art. 1, commi 102–110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026)

Con i commi da 102 a 110 dell'art. 1 della L. 199/2025, il legislatore ha introdotto in via strutturale e permanente uno strumento che consente a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di deliberare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. La norma, già inserita nel decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale, diventa ora immediatamente operante.
La ratio è quella di offrire agli enti locali un meccanismo straordinario — non ordinario — di gestione dei crediti di difficile esigibilità: stimolare la riscossione, alleggerire il carico amministrativo degli uffici, agevolare i contribuenti in difficoltà economica, e nel contempo garantire entrate certe e programmate all'ente. Lo strumento è da utilizzare non in via ordinaria, ma a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario, purché circoscritto a periodi temporali delimitati.
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Differenza fondamentale rispetto alla Rottamazione-quinquies
È essenziale chiarire fin da subito il discrimine con la Rottamazione-quinquies (commi 82–101): quella misura riguarda i soli crediti erariali affidati all'Agente della riscossione. Per i crediti degli enti locali, invece, il legislatore si è comportato in modo completamente diverso: non ha previsto una rottamazione automatica e nazionale, ma ha attribuito a ciascun ente la facoltà di deliberare autonomamente la propria definizione agevolata. Ne consegue che, senza un atto deliberativo del proprio Comune (o Regione o Provincia), il contribuente non può aderire ad alcuna agevolazione per i tributi locali.
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Chi può deliberare e su quali entrate
Alle Regioni e agli enti locali è riconosciuta la possibilità di introdurre autonomamente alcune tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.
L'ambito oggettivo è molto ampio. Gli enti locali godono di ampia discrezionalità per quanto riguarda l'oggetto della definizione agevolata, individuando quali tributi (ad esempio IMU, TARI, TASI) saranno interessati; nell'ambito oggettivo potranno essere ricomprese anche le entrate di natura patrimoniale, come le sanzioni previste dal Codice della strada, il CUP, le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione.
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Flessibilità dell'ente nella deliberazione
La norma concede agli enti locali ampi margini di autonomia, tra cui:
Tempistica libera. Le Regioni e gli enti locali possono deliberare forme di definizione agevolata in qualsiasi momento dell'anno, senza vincoli ai termini di approvazione del bilancio di previsione.
Accertamenti e contenziosi in corso. Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i tributi per cui siano già in corso procedure di accertamento oppure risultino già instaurati contenziosi tributari in cui è parte l'ente locale.
Piani di rateazione pregressi. La delibera può concretizzarsi nella regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall'ente, anche facendo riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti a una determinata data individuata dall'ente.
Forma di gestione irrilevante. La definizione agevolata è applicabile indipendentemente dalle forme di gestione legate alla riscossione, vale a dire se interna o esterna, ovvero affidata a società concessionaria o a società in house.
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Effetti sulle liti pendenti
La richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale (in qualunque stato e grado pendente), sino al termine stabilito dall'ente locale; il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall'ente, determina l'estinzione del giudizio relativo al tributo locale.
Va tuttavia segnalato un aspetto tecnico rilevante emerso dai chiarimenti ministeriali: la disciplina della definizione agevolata dei tributi locali attualmente recata dall'art. 1, commi 102 ss., della L. 199/2025 non contiene alcuna previsione in merito alla sospensione automatica dei giudizi sui tributi oggetto di definizione; il Ministero ha aggiunto che potrebbe prospettarsi un apposito intervento normativo per un'integrazione della disciplina sul punto. La sospensione, quindi, non è automatica come nella Rottamazione-quinquies, ma avviene su istanza del contribuente.
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Come aderisce il contribuente
L'adesione è subordinata alla regolarizzazione degli obblighi entro il termine fissato dall'ente, che non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'atto istitutivo della definizione.
Per aderire il contribuente deve presentare una domanda di adesione entro la scadenza fissata dall'ente, indicare le posizioni debitorie da definire, e scegliere se pagare in un'unica soluzione o a rate. Il beneficio decade se anche una sola rata non viene versata nei termini. ________________________________________
Cosa si paga (e cosa si abbona)
La definizione agevolata consente l'estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e aggio, con la possibilità di pagamenti rateali. Il contribuente è tenuto a versare esclusivamente la sorte capitale del tributo dovuto, oltre alle eventuali spese di notifica e procedure esecutive già maturate.
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Prima di valutare l'adesione per tributi locali, è indispensabile verificare se il proprio Comune abbia effettivamente adottato il relativo regolamento deliberativo, poiché senza di esso la misura agevolativa non esiste a livello locale.

11/04/2026

Rottamazione-quinquies — Definizione agevolata
(Legge di Bilancio 2026 — Legge n. 199/2025)

La Rottamazione-quinquies rappresenta un'opportunità rilevante per chi ha debiti con l'Agente della riscossione rientranti nelle specifiche fattispecie: permette di azzerare sanzioni, interessi e aggio, con un piano dilazionabile fino a 9 anni.

Il termine per aderire è il 30 aprile 2026 e la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026.

Che cos'è

La Rottamazione-quinquies è la nuova misura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025). Consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti fiscali e previdenziali versando solo il capitale e le spese di notifica/procedure esecutive, senza corrispondere interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

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Ambito applicativo — Cosa si può rottamare

Rientrano nella misura i carichi affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da:
• Imposte risultanti da controlli automatici e formali dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
• Contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
• Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), ma solo se irrogate dalle Prefetture (amministrazioni dello Stato) — non quindi da Comuni o polizia locale.
Sono ammessi anche i debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni (prima, seconda, terza e "Saldo e stralcio") per i quali si era incorsi in decadenza, nonché quelli della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, al 30 settembre 2025, non risultavano versate tutte le rate scadute.

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Cosa è escluso

Sono esclusi dalla misura:
• Debiti da avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (l'accertamento non è equiparato al controllo automatico/formale);
• Carichi affidati da enti locali e Regioni (tassa rifiuti, bollo auto regionale, ecc.);
• Contributi INPS da accertamento;
• Multe stradali irrogate da Comuni (polizia locale);
• Debiti della Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano già regolarmente versate tutte le rate scadute (questi rimangono nel piano in corso e non necessitano di nuova adesione).

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Come aderire — Domanda di adesione

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, con due modalità alternative:
1. Area riservata (con SPID, CIE, CNS o credenziali Agenzia delle Entrate per professionisti/imprese): il sistema propone automaticamente solo i carichi "rottamabili", con possibilità di selezionare quelli di interesse. Non è necessario allegare documenti di riconoscimento.
2. Area pubblica (senza credenziali): occorre compilare il form, indicare i numeri identificativi dei documenti da includere (cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS) e allegare la documentazione di riconoscimento. L'indirizzo e-mail indicato (non PEC) riceverà la ricevuta di presentazione.
In entrambi i casi è necessario indicare se si intende pagare in unica soluzione o a rate, poiché la legge stabilisce che ciascuna rata non possa essere inferiore a 100 euro.

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Prospetto informativo

Prima di presentare la domanda è possibile richiedere un prospetto informativo che elenca tutti i carichi "definibili" e riporta l'importo dovuto in caso di adesione (al netto di interessi di dilazione, diritti di notifica e spese per procedure esecutive). Il prospetto viene inviato via e-mail entro 12 ore dalla richiesta (area riservata) o entro 5 giorni (area pubblica, previa verifica della documentazione).

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Piano di pagamento

Si può scegliere tra:
Opzione Scadenza
Unica soluzione 31 luglio 2026
Fino a 54 rate bimestrali (9 anni) Prima rata: 31 luglio 2026
Nel caso del pagamento rateale, le prime tre rate scadono rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta in poi cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2027, con le ultime tre rate al 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035. Sulle rate si applicano interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

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Comunicazione delle somme dovute

Entro il 30 giugno 2026 AdeR invierà a ciascun aderente la comunicazione di accoglimento (o diniego) con l'importo complessivo dovuto, le scadenze, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per l'eventuale domiciliazione bancaria. Chi ha presentato domanda in area riservata troverà la comunicazione esclusivamente nella propria area riservata online.

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Effetti della domanda — Sospensione delle procedure

Dalla presentazione della domanda e per i soli debiti "definibili", AdeR:
• Non avvia nuove procedure cautelari o esecutive;
• Sospende le procedure esecutive già avviate (salvo che sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo);
• Mantiene in essere fermi amministrativi e ipoteche già iscritti;
• Non considera il contribuente inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e ai fini del rilascio del DURC.
Le eventuali rateizzazioni in corso sui debiti per cui si aderisce vengono sospese fino al 31 luglio 2026 e automaticamente revocate a tale data se la rottamazione è accolta.

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Decadenza dai benefici

La Rottamazione-quinquies decade (con perdita di tutti i benefici) in caso di:
• Mancato o insufficiente pagamento della prima e unica rata (soluzione in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026);
• Mancato pagamento di due rate anche non consecutive, oppure dell'ultima rata del piano rateale.
La legge tollera quindi il saltare una sola rata intermedia (non l'ultima) senza incorrere nella decadenza, purché il versamento successivo copra anche la rata arretrata. In caso di decadenza, i versamenti già effettuati vengono imputati come acconto sulle somme totali dovute, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e il debito non è più rateizzabile ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973.
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Canali di pagamento

I pagamenti possono essere effettuati tramite: sito AdeR, app EquiClick, domiciliazione bancaria, sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie/tabaccai, ATM abilitati CBILL, Postamat, oppure di persona agli sportelli AdeR su appuntamento.

Indirizzo

Via Paolo Vasta 197
Acireale
95024

Telefono

+390957631573

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